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Decisione

52.2006.252

Organizzazione di una manifestazione sportiva con veicoli a motore (rally). Condizioni per il rilascio del permesso imposto dalla legge e principio della buona fede

20 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I preavvisi positivi formulati dagli enti

interpellati, le singole autorizzazioni rilasciate dai municipi dei comuni

toccati dal rally e le nove edizioni svolte negli anni scorsi senza

controindicazioni, avrebbero dovuto insomma indurre la Sezione della circolazione

a concedere il permesso richiesto in esito ad una corretta ponderazione degli

interessi in gioco. Negando l'autorizzazione, l'autorità cantonale ha violato

il principio della buona fede e meglio quello costituzionale della

prevedibilità dell'attività amministrativa.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione,

i quali avversano le tesi del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese

- ove occorresse - nel seguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva dell'associazione ricorrente,

destinataria del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm), ritenuto che nella fattispecie concreta si giustifica di derogare

al requisito dell'attualità della lite, dal momento che la contestazione verte

su di una questione suscettibile di ripresentarsi in futuro nelle medesime

circostanze e la cui conformità alla legge e alla Costituzione non potrebbe

altrimenti mai essere verificata (RDAT II-1995 N. 3 consid. 1.2; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 3 ad art. 43 con

riferimenti).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. In

Svizzera le gare di velocità con veicoli a motore effettuate in circuito alla

presenza di pubblico sono vietate (art. 52 cpv. 1 LCStr e 94 cpv. 1 ONC). Le

altre manifestazioni sportive, in particolare quelle che si svolgono su strade

pubbliche, sono invece ammesse previa concessione però di un apposito permesso da

parte del cantone interessato dall'evento. A norma di legge (art. 52 cpv. 3

LCStr), tale permesso può essere rilasciato solo se:

·

gli organizzatori danno affidamento per uno

svolgimento irreprensibile,

·

le esigenze della circolazione lo consentono,

·

sono state prese le necessarie misure di

sicurezza,

·

è stata stipulata la prescritta assicurazione

per la responsabilità civile.

La disposizione ha carattere potestativo ed

in quanto tale garantisce una discreta latitudine di giudizio all'autorità competente

per la concessione del permesso, che in Ticino è la Sezione della circolazione

(vedi art. 2 cpv. 1 lett. d cifra 5 e 37 RLALCStr). Pur trattandosi di un

permesso di polizia che di principio deve essere accordato allorquando i

requisiti fissati per il suo conferimento sono soddisfatti (Knapp, Précis de

droit administratif, N. 1375; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,

N. 1001), l'adempimento delle condizioni enunciate all'art. 52 cpv. 3 LCStr non

garantisce affatto al richiedente il rilascio dell'autorizzazione. Lo specifica

la legge stessa (cfr. art. 95 cpv. 2 ONC), aggiungendo peraltro che il permesso

deve essere rifiutato se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti.

2.2. Chiamato a verificare se il potere di

apprezzamento di cui dispone la Sezione della circolazione in tema di

autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive con veicoli a

motore è stato esercitato in maniera corretta, il Consiglio di Stato - quale

autorità di ricorso - fruisce di piena cognizione e quindi esamina liberamente

non solo le questioni di fatto e di diritto della controversia sottoposta al

suo giudizio, ma rivede anche ogni problema di apprezzamento e di opportunità (cfr.

art. 56 PAmm).

Contrariamente a quanto sembra sostenere l'insorgente,

l'autorità di ricorso di prime cure non ha ristretto la sua cognizione sull'oggetto

del litigio all'abuso del potere di apprezzamento. Nel giudizio impugnato infatti

il Governo non solo ha premesso che avrebbe statuito con pieno potere

cognitivo, ma ha anche operato di conseguenza, vagliando del tutto liberamente

la decisione dipartimentale senza incorrere in un diniego formale di giustizia.

2.3. La realizzazione di un evento sportivo

di portata internazionale come il Rally del Ticino comporta un dispendio

rilevante di tempo e mezzi, anche finanziari, già solo per l'inoltro della domanda

formale di autorizzazione, che deve essere accompagnata da un consistente numero

di allegati e documenti esplicativi (cfr. IKST, Richtlinien 31.10.1974 für die

Bewilligung von motorsportlichen Veranstaltungen, cifra 5). Comprensibile

quindi che prima di buttarsi a capofitto nella complessa organizzazione della

decima edizione della competizione il Comitato abbia voluto sondare gli umori

dell'autorità competente per conoscerne preventivamente gli intendimenti in

ordine al rilascio del permesso imposto dalla legge. All'autorità cantonale,

interpellata in merito all'effettiva possibilità di svolgere la manifestazione,

non poteva sfuggire l'importanza e la portata del preavviso richiesto. Se il

Governo, in esito alle sue valutazioni, riteneva che per motivi di vario genere

non sarebbe stato più possibile autorizzare lo svolgimento di un rally in

Ticino, avrebbe dovuto comunicare questa sua decisione al Comitato in modo

chiaro ed inequivocabile, al fine di non suscitare aspettative che ovviamente

si sarebbero tradotte nell'avvio - o nella ripresa vigorosa - di tutte le

attività necessarie per l'organizzazione della manifestazione.

Sta di fatto che con scritto 14 febbraio

2006 il Consiglio di Stato, pur informando il ricorrente che la prassi di autorizzare una competizione

automobilistica all'anno non avrebbe garantito "un orientamento positivo

dell'autorità competente", non ha affatto escluso la possibilità di

rilasciare l'autorizzazione per svolgere il rally 2006. Tant'è vero che esposti

al Comitato gli esiti discordanti della procedura di consultazione promossa

presso diversi enti e servizi statali (comuni, ente turistico cantonale, Dipartimento

del territorio, Divisione dell'economia, polizia), ha annotato che "difficilmente

si potrà nuovamente autorizzare il rally del Ticino qualora, come è stato il

caso nelle recenti edizioni, le prove speciali dovessero prendere in

considerazione strade che attraversano nuclei abitati, dove appare anche

problematico controllare adeguatamente, sia nei giorni precedenti la

manifestazione, sia durante la manifestazione, il comportamento del

pubblico." Asserzione, questa, che in quanto formulata in luogo di una

esplicita e categorica avvertenza negativa quo al rilascio del permesso,

lasciava nettamente intendere ai richiedenti che se avessero rispettato

determinati criteri di sicurezza, evitando in particolare l'attraversamento di

zone abitate durante le PS, la manifestazione avrebbe potuto essere

autorizzata.

2.4. Il 1° marzo 2006 il Comitato ha

presentato alla Sezione della circolazione l'itinerario indicativo della

manifestazione senza ottenere riscontri di sorta e il 28 giugno seguente ha

chiesto formalmente alla medesima autorità l'autorizzazione di svolgere venerdì

1° settembre e sabato 2 settembre 2006 il 10° Rally Internazionale del Ticino,

su un percorso contraddistinto da nove prove speciali, di cui tre disputate in

Valcolla e Valle di Muggio.

La successiva decisione 28 luglio 2006 con

la quale la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza, richiamandosi in

particolare alle condizioni contenute nella missiva 14 febbraio 2006 del

Consiglio di Stato, resiste con certezza alle critiche del ricorrente. In

effetti, se da un lato la domanda rispettava pienamente le condizioni enunciate

all'art. 52 cpv. 3 LCStr senza per questo poter aspirare ipso iure

all'ottenimento del permesso (vedi consid. 2.1), dall'altro ometteva

clamorosamente di soddisfare i requisiti di sicurezza preventivamente esatti

dal Consiglio di Stato laddove prevedeva di toccare numerosi nuclei abitati

durante lo svolgimento delle tre PS in Valcolla e Valle di Muggio.

Di conseguenza, rifiutandosi di concedere il

permesso in funzione di questa disattenzione, la Sezione della circolazione non

ha per nulla abusato della latitudine di giudizio di cui gode in materia. Anzi,

nella misura in cui la condizione inadempiuta era stata fissata dal Governo per

soddisfare giustificate esigenze di pubblica sicurezza e comunicata con largo

anticipo agli interessati, essa era tenuta a negare l'autorizzazione richiesta

già solo per questo motivo, senza che occorresse appigliarsi ad altre argomentazioni,

di natura opinabile se si considera l'accoglienza che le autorità cantonali

hanno riservato ad una manifestazione motoristica, ben più inquinante,

pericolosa e concretamente generatrice di seri incidenti come il meeting aviatorio

di Lodrino.

3. 3.1. L'art.

9 Cost. dispone che ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo

il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. La giurisprudenza

del Tribunale federale già sanciva questo diritto, deducendolo dal previgente

art. 4 vCost. In quanto sia fatto valere nei confronti degli organi dello

Stato, il principio della tutela della buona fede assume il carattere di

diritto fondamentale, suscettibile di essere invocato in giustizia (FF 1997 I

134 ss.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, p. 488).

Dal diritto alla tutela della buona fede sgorga

il principio dell'affidamento, il quale conferisce al cittadino la prerogativa

di essere protetto nella fiducia riposta nelle assicurazioni ricevute dall'autorità

o in un atteggiamento da essa assunto tale da far nascere precise aspettative

(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, N. 1121 ss.;

Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in

Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, § 42 N. 23 ss.; Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, N. 616; DTF 128 II 112 consid. 10b/aa, 126

Considerandi

II 377 consid. 3a, 125 I 267 consid. 4, 122 II 113 consid. 3b/cc,

121.

II 473 consid. 2c e rinvii). Secondo la giurisprudenza (DTF 121 V 65

consid. 2a), il diritto alla tutela della buona fede presuppone l'adempimento delle

seguenti, cinque condizioni cumulative:

1.

l'autorità deve aver formulato una promessa effettiva, intervenendo

cioè in una situazione concreta nei confronti di determinate persone;

2.

l'autorità deve aver agito nel quadro e nei limiti delle sue

competenze;

3.

la persona interessata non era in grado di rendersi immediatamente conto

dell'inesattezza delle informazioni

ricevute;

4.

il privato deve essersi inoltre fondato su tali informazioni per prendere disposizioni modificabili

soltanto subendo un pregiudizio;

5.

la legge infine non deve aver subito mutamenti dal momento in cui

l'autorità si è espressa.

Soddisfatte queste esigenze, il principio

della buona fede prevale su quello della legalità, riservato il caso in cui un

interesse pubblico preponderante impone l'applicazione della legge a scapito

dell'interesse del privato al mantenimento degli impegni assunti dall'autorità.

In quest'ultima evenienza, lo Stato risponde tuttavia del danno cagionato al

cittadino deluso nelle proprie legittime aspettative (cfr., sull'argomento,

Rouiller, op. cit., § 42 N. 28 e rinvii giurisprudenziali).

3.2

Nel caso di specie è escluso il

ricorrente possa appellarsi con successo alla tutela della buona fede.

Il Comitato si è preclusa infatti ogni

possibilità di invocare il principio dell'affidamento già al momento in cui ha

inoltrato una domanda non conforme alle indicazioni che il Consiglio di Stato

gli aveva fornito il 14 febbraio 2006 circa la necessità di evitare le zone

abitate per poter aspirare al rilascio del permesso.

4.

Ferme

queste premesse il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune

da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato a la risoluzione dipartimentale

che esso ha tutelato.

La tassa

di giustizia è a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost., 52 LCStr; 94, 95 ONC; 10 LALCStr; 37 RLALCStr;

3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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