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Decisione

52.2006.253

Corsa di controllo ordinata nei confronti di un conducente ultranonagenario

4 ottobre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1915, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore della categoria

B.

Il 16 maggio 2006, verso le ore 11.35, il

ricorrente circolava sulla propria autovettura (__________) nei pressi delle

scuole della Gerra in Via Trevano a Lugano allorquando è stato fermato dalla

polizia comunale per aver omesso di cedere la precedenza ad un adolescente, che

in quel momento stava attraversando le strisce pedonali.

Richiamati il rapporto di contravvenzione

intimato al ricorrente il 29 maggio 2006 e le relative osservazioni da questi presentate

il 2 giugno 2006, il 28 luglio 2006 la Sezione della circolazione gli ha

inflitto una multa di fr. 300.–, fondando il provvedimento sugli art. 33, 90

cifra 1 LCStr e 6 cpv. 1 ONC. Tale decisione è stata impugnata ed è attualmente

pendente davanti alla Pretura penale di Bellinzona.

B. Sollecitato

dall'autorità dipartimentale, il ricorrente ha prodotto entro il termine assegnatogli

un certificato medico rilasciato dalla dott.essa __________, che lo dichiara idoneo

alla guida dal profilo psico-fisico.

Preso

atto dell'attestazione medica, il 9 giugno 2006 la Sezione della circolazione

ha ordinato all'insorgente di sottoporsi anche ad una corsa di controllo,

ritenendo necessario verificare rigorosamente la sua attuale attitudine pratica

a condurre veicoli a motore.

C. Contro

questa determinazione dell'autorità cantonale, RI 1 è insorto davanti al Consiglio

di Stato, che con giudizio 12 luglio 2006 ha respinto il gravame.

Evase

alcune censure d'ordine formale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che

alla luce dei fatti emergenti dal rapporto di segnalazione redatto dalla

polizia comunale di Lugano il 17 maggio 2006 ed in ragione dell'età avanzata dell'interessato,

si giustificasse di sottoporlo ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 29

OAC.

D. Contro il suddetto giudicato governativo il soccombente ricorre ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato

insieme al provvedimento dipartimentale.

Il ricorrente lamenta innanzitutto una

violazione del suo diritto di essere sentito, rimproverando al Consiglio di

Stato di aver parzialmente fondato il proprio giudizio sulle precisazioni formulate

dalla polizia comunale di Lugano nel rapporto di controsservazioni del 5 luglio

2006, prodotto dopo lo scambio degli allegati e mai sottoposto all'insorgente

per un eventuale riscontro. Il Governo non avrebbe neppure assunto le prove

invocate.

Nel merito, l'insorgente contesta

dettagliatamente l'accertamento dei fatti operato dalla polizia comunale e

l'infrazione addebitatagli, producendo una dichiarazione scritta della moglie __________

Il suo comportamento alla guida sarebbe stato ineccepibile; d'altra parte l'età

avanzata non consentirebbe da sola di dubitare della sua idoneità a condurre

veicoli a motore.

E. Sia il

Consiglio di Stato che la Sezione della circolazione si oppongono all'accoglimento

del ricorso, quest'ultima formulando osservazioni che verranno esaminate nel

seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 10 cpv. 2 LALCStr), la

legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm e art. 10 cpv. 3 LALCStr) e

la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 PAmm e 10 cpv. 3 LALCStr) sono

certe.

Il

gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come verrà illustrato nel

seguito, le prove invocate dal ricorrente già davanti alla precedente istanza (audizione

testi) non sono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti ai fini del giudizio. Non assumendole, il Consiglio di Stato

non ha pertanto violato il diritto di essere sentito del ricorrente.

1.2. La

corsa di controllo di cui all'art. 29 OAC non costituisce un provvedimento a

carattere penale, ma una misura amministrativa volta esclusivamente ad

accertare l'idoneità di un conducente alla guida di veicoli motore. Secondo quanto

previsto dall'art. 61 cpv. 1 PAmm il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo

è pertanto limitato alla verifica di un'eventuale violazione del diritto.

Costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto, l'errata

o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante

implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto,

l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di

procedura (cpv. 2). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale

non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente

non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge

o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L’autorità

di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a

quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso

o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi

in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, in particolare di quelli riferiti alla parità di

trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin/Georg

Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, N. 463; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61

PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed.,

n. 407 seg.).

Considerandi

2.

Secondo l'art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr, la licenza per allievo conducente

e la licenza di condurre non possono essere rilasciate se l'interessato non ha le

attitudini fisiche e psichiche sufficienti. Un nuovo esame è imposto al

conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi (cpv. 3). A norma

dell'art. 29 cpv. 1 OAC, se esistono dubbi sull’idoneità alla guida di un

conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti

necessari. Tale misura consente all'autorità competente di accertare in maniera

efficace, tramite l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di

determinati conducenti, segnatamente di quelli in età avanzata (Schaffhauser,

Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2664).

2.1

Nel

rapporto di segnalazione 17 maggio 2006 il caporale __________ ha affermato

quanto segue:

"In

data 16 maggio 2006, preposto al servizio di sorveglianza scuole della Gerra,

alle ore 11.37 mi trovavo sulla metà del passaggio pedonale regolarmente equipaggiato

con giubbotto di segnalazione arancione mentre un adolescente stava attraversando

il campo stradale. Notavo arrivare la vettura marca BMW, targata TI __________

a velocità normale (stimata a circa 30/35 Km). Il conducente all'ultimo momento

frenava bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo di circa 80

cm passandogli davanti. Interpellato lo stesso, subito si scusava per

l'accaduto e dichiarava di non aver notato sia la mia persona come pure il bambino.

Considerata l'età molto avanzata del signor RI 1, e che la sua vettura non dispone

di cambio automatico, si propone all'autorità competente di valutare la sua

posizione con un eventuale esame successivo di guida onde evitare spiacevoli

conseguenze".

Sulla

scorta di questa segnalazione, la Sezione della circolazione ha inflitto al

ricorrente una multa di fr. 300.– per esser venuto meno ai doveri verso i

pedoni previsti dall'art. 33 LCStr. La procedura è ora pendente davanti alla

Pretura penale di Bellinzona.

2.2

Come

davanti alla precedente istanza di ricorso, anche in questa sede il ricorrente

contesta recisamente sia l'accertamento dei fatti che l'infrazione addebitatagli.

Sostiene in particolare che il traffico era regolato da giovani pattugliatori,

appostati due per parte alle estremità del passaggio pedonale antistante la

scuola. Diversamente da quanto sostenuto nel suddetto rapporto di segnalazione,

il vigile non si trovava a metà del passaggio pedonale, ma sul marciapiedi

attiguo alla carreggiata opposta. Inoltre, al momento in cui stava transitando,

le palette dei pattugliatori erano abbassate. La bambina che il ricorrente ha

rischiato di travolgere sarebbe improvvisamente apparsa sulle strisce pedonali,

sfuggendo al controllo del vigile. L'insorgente avrebbe prontamente reagito,

arrestando subito la corsa del proprio veicolo. Tale versione dei fatti,

essenzialmente confermata dalla dichiarazione scritta della moglie (in atti),

renderebbe inattendibile il rapporto di polizia. Il ricorrente avrebbe dunque agito

in modo ineccepibile. Non avendo commesso alcuna infrazione, l'ordine di

presentarsi ad una corsa di controllo sarebbe perciò del tutto sproporzionato.

2.3

Il

ricorrente misconosce tuttavia lo scopo della corsa di controllo contemplata all'art.

29.

OAC. Questo provvedimento non è infatti inteso a sanzionare il comportamento

degli utenti della strada. Nella misura in cui sussistono ragionevoli dubbi sull'effettiva

idoneità alla guida di un conducente, la corsa di controllo può quindi essere ordinata

a prescindere da un'eventuale infrazione alle norme della circolazione stradale.

Nell'adottare tale misura, l'autorità gode di un ampio potere di apprezzamento,

che questo tribunale può censurare soltanto sotto il ristretto profilo

dell'eccesso e dell'abuso di potere. Ora, nelle specifiche circostanze del caso

concreto, la ragguardevole età di RI 1, ultranonagenario, e gli avvenimenti in

cui è stato suo malgrado coinvolto consentono di nutrire qualche perplessità sulla

sua perfetta idoneità a guidare veicoli a motore. Alla luce di quanto ha potuto

osservare, lo stesso caporale __________ ha suggerito di sottoporre il ricorrente

ad una verifica pratica delle sue capacità di guida. A prescindere

dall'infrazione stradale che gli viene rimproverata, attualmente al vaglio

della Pretura penale, gli elementi che scaturiscono dal rapporto di

segnalazione del 17 maggio 2006 legittimano senz'altro l'adozione del controverso

provvedimento. Esso non appare in ogni caso sprovvisto di qualsiasi fondamento

e si giustifica indipendentemente dal certificato rilasciato al ricorrente dalla

dott.essa __________, che peraltro ne attesta l'idoneità alla guida unicamente dal

profilo medico. La Sezione della circolazione si era d'altronde espressamente

riservata la facoltà di imporre anche una corsa di controllo, impregiudicato l'esito

della visita medica (v. scritto 31 maggio 2006, agli atti).

È vero,

come sostiene il ricorrente, che l'età avanzata di un conducente non consente

da sola di dubitare della sua idoneità alla guida. La dottrina specialistica

ritiene però che nei soggetti sani tale facoltà si mantenga generalmente

inalterata soltanto sino ad un'età compresa tra 80 ed 85 anni (Rolf Seeger,

Fahren im Alter – Hauptprobleme und sinnvolle Konzepte zur Überprüfung der

Fahreignung aus verkehrsmedizinischer Sicht, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht

2005, p. 21). Dal profilo neuropsicologico non si può del resto sottovalutare il

fatto che il rischio di malattie senili cresce quasi esponenzialmente nei

soggetti di età superiore ai novant'anni (cfr. Lutz Jäncke, Fahren im

Alter aus neuropsychologischer Sicht, in: Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2005, figura 1 p. 29).

3.

Cade nel vuoto anche la

censura secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe violato il diritto di essere

sentito del ricorrente, facendo capo al rapporto di controsservazioni 5 luglio

2006.

della polizia comunale di Lugano senza sottoporlo all'interessato per un'eventuale

presa di posizione. Il caporale __________ vi ha essenzialmente confermato i

fatti esposti nel rapporto di segnalazione del 17 maggio 2006,

contestando che sul posto fossero presenti dei pattugliatori. Come evidenziato al

considerando precedente, il controverso provvedimento si giustifica già sulla

base del precedente rapporto di segnalazione.

L'Esecutivo cantonale non ha comunque fondato il proprio giudizio sull'ultimo

esposto della polizia comunale. Si è infatti limitato a considerarlo a

titolo abbondanziale (v. giudizio impugnato, consid. 6).

4.

In esito ai precedenti

considerandi, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,

secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 LCStr; 29 OAC; 10 LALCStr; 18, 28,

31, 43, 46, 60, 61, 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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