52.2006.253
Corsa di controllo ordinata nei confronti di un conducente ultranonagenario
4 ottobre 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.253
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, TRAM
Titolo:
Corsa di controllo ordinata nei confronti di un conducente ultranonagenario
INIDONEITÀ CARATTERIALE
art. 29 OAC
Incarto n.
52.2006.253
Lugano
4 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 agosto 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 12 luglio 2006 (n. 3501) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso contro
la risoluzione 9 giugno 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha ordinato di sottoporsi ad una corsa di controllo
ai sensi dell'art. 29 OAC;
viste le risposte:
- 24 agosto 2006 della
Sezione della circolazione;
- 29 agosto 2006 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1,
classe 1915, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore della categoria
B.
Il 16 maggio 2006, verso le ore 11.35, il
ricorrente circolava sulla propria autovettura (__________) nei pressi delle
scuole della Gerra in Via Trevano a Lugano allorquando è stato fermato dalla
polizia comunale per aver omesso di cedere la precedenza ad un adolescente, che
in quel momento stava attraversando le strisce pedonali.
Richiamati il rapporto di contravvenzione
intimato al ricorrente il 29 maggio 2006 e le relative osservazioni da questi presentate
il 2 giugno 2006, il 28 luglio 2006 la Sezione della circolazione gli ha
inflitto una multa di fr. 300.–, fondando il provvedimento sugli art. 33, 90
cifra 1 LCStr e 6 cpv. 1 ONC. Tale decisione è stata impugnata ed è attualmente
pendente davanti alla Pretura penale di Bellinzona.
B. Sollecitato
dall'autorità dipartimentale, il ricorrente ha prodotto entro il termine assegnatogli
un certificato medico rilasciato dalla dott.essa __________, che lo dichiara idoneo
alla guida dal profilo psico-fisico.
Preso
atto dell'attestazione medica, il 9 giugno 2006 la Sezione della circolazione
ha ordinato all'insorgente di sottoporsi anche ad una corsa di controllo,
ritenendo necessario verificare rigorosamente la sua attuale attitudine pratica
a condurre veicoli a motore.
C. Contro
questa determinazione dell'autorità cantonale, RI 1 è insorto davanti al Consiglio
di Stato, che con giudizio 12 luglio 2006 ha respinto il gravame.
Evase
alcune censure d'ordine formale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che
alla luce dei fatti emergenti dal rapporto di segnalazione redatto dalla
polizia comunale di Lugano il 17 maggio 2006 ed in ragione dell'età avanzata dell'interessato,
si giustificasse di sottoporlo ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 29
OAC.
D. Contro il suddetto giudicato governativo il soccombente ricorre ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato
insieme al provvedimento dipartimentale.
Il ricorrente lamenta innanzitutto una
violazione del suo diritto di essere sentito, rimproverando al Consiglio di
Stato di aver parzialmente fondato il proprio giudizio sulle precisazioni formulate
dalla polizia comunale di Lugano nel rapporto di controsservazioni del 5 luglio
2006, prodotto dopo lo scambio degli allegati e mai sottoposto all'insorgente
per un eventuale riscontro. Il Governo non avrebbe neppure assunto le prove
invocate.
Nel merito, l'insorgente contesta
dettagliatamente l'accertamento dei fatti operato dalla polizia comunale e
l'infrazione addebitatagli, producendo una dichiarazione scritta della moglie __________
Il suo comportamento alla guida sarebbe stato ineccepibile; d'altra parte l'età
avanzata non consentirebbe da sola di dubitare della sua idoneità a condurre
veicoli a motore.
E. Sia il
Consiglio di Stato che la Sezione della circolazione si oppongono all'accoglimento
del ricorso, quest'ultima formulando osservazioni che verranno esaminate nel
seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 10 cpv. 2 LALCStr), la
legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm e art. 10 cpv. 3 LALCStr) e
la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 PAmm e 10 cpv. 3 LALCStr) sono
certe.
Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come verrà illustrato nel
seguito, le prove invocate dal ricorrente già davanti alla precedente istanza (audizione
testi) non sono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio. Non assumendole, il Consiglio di Stato
non ha pertanto violato il diritto di essere sentito del ricorrente.
1.2. La
corsa di controllo di cui all'art. 29 OAC non costituisce un provvedimento a
carattere penale, ma una misura amministrativa volta esclusivamente ad
accertare l'idoneità di un conducente alla guida di veicoli motore. Secondo quanto
previsto dall'art. 61 cpv. 1 PAmm il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo
è pertanto limitato alla verifica di un'eventuale violazione del diritto.
Costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto, l'errata
o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto,
l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di
procedura (cpv. 2). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale
non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente
non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge
o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L’autorità
di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a
quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che
integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso
o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi
in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni
oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto, in particolare di quelli riferiti alla parità di
trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin/Georg
Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, N. 463; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61
PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed.,
n. 407 seg.).
Considerandi
2.
Secondo l'art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr, la licenza per allievo conducente
e la licenza di condurre non possono essere rilasciate se l'interessato non ha le
attitudini fisiche e psichiche sufficienti. Un nuovo esame è imposto al
conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi (cpv. 3). A norma
dell'art. 29 cpv. 1 OAC, se esistono dubbi sull’idoneità alla guida di un
conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti
necessari. Tale misura consente all'autorità competente di accertare in maniera
efficace, tramite l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di
determinati conducenti, segnatamente di quelli in età avanzata (Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2664).
2.1
Nel
rapporto di segnalazione 17 maggio 2006 il caporale __________ ha affermato
quanto segue:
"In
data 16 maggio 2006, preposto al servizio di sorveglianza scuole della Gerra,
alle ore 11.37 mi trovavo sulla metà del passaggio pedonale regolarmente equipaggiato
con giubbotto di segnalazione arancione mentre un adolescente stava attraversando
il campo stradale. Notavo arrivare la vettura marca BMW, targata TI __________
a velocità normale (stimata a circa 30/35 Km). Il conducente all'ultimo momento
frenava bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo di circa 80
cm passandogli davanti. Interpellato lo stesso, subito si scusava per
l'accaduto e dichiarava di non aver notato sia la mia persona come pure il bambino.
Considerata l'età molto avanzata del signor RI 1, e che la sua vettura non dispone
di cambio automatico, si propone all'autorità competente di valutare la sua
posizione con un eventuale esame successivo di guida onde evitare spiacevoli
conseguenze".
Sulla
scorta di questa segnalazione, la Sezione della circolazione ha inflitto al
ricorrente una multa di fr. 300.– per esser venuto meno ai doveri verso i
pedoni previsti dall'art. 33 LCStr. La procedura è ora pendente davanti alla
Pretura penale di Bellinzona.
2.2
Come
davanti alla precedente istanza di ricorso, anche in questa sede il ricorrente
contesta recisamente sia l'accertamento dei fatti che l'infrazione addebitatagli.
Sostiene in particolare che il traffico era regolato da giovani pattugliatori,
appostati due per parte alle estremità del passaggio pedonale antistante la
scuola. Diversamente da quanto sostenuto nel suddetto rapporto di segnalazione,
il vigile non si trovava a metà del passaggio pedonale, ma sul marciapiedi
attiguo alla carreggiata opposta. Inoltre, al momento in cui stava transitando,
le palette dei pattugliatori erano abbassate. La bambina che il ricorrente ha
rischiato di travolgere sarebbe improvvisamente apparsa sulle strisce pedonali,
sfuggendo al controllo del vigile. L'insorgente avrebbe prontamente reagito,
arrestando subito la corsa del proprio veicolo. Tale versione dei fatti,
essenzialmente confermata dalla dichiarazione scritta della moglie (in atti),
renderebbe inattendibile il rapporto di polizia. Il ricorrente avrebbe dunque agito
in modo ineccepibile. Non avendo commesso alcuna infrazione, l'ordine di
presentarsi ad una corsa di controllo sarebbe perciò del tutto sproporzionato.
2.3
Il
ricorrente misconosce tuttavia lo scopo della corsa di controllo contemplata all'art.
29.
OAC. Questo provvedimento non è infatti inteso a sanzionare il comportamento
degli utenti della strada. Nella misura in cui sussistono ragionevoli dubbi sull'effettiva
idoneità alla guida di un conducente, la corsa di controllo può quindi essere ordinata
a prescindere da un'eventuale infrazione alle norme della circolazione stradale.
Nell'adottare tale misura, l'autorità gode di un ampio potere di apprezzamento,
che questo tribunale può censurare soltanto sotto il ristretto profilo
dell'eccesso e dell'abuso di potere. Ora, nelle specifiche circostanze del caso
concreto, la ragguardevole età di RI 1, ultranonagenario, e gli avvenimenti in
cui è stato suo malgrado coinvolto consentono di nutrire qualche perplessità sulla
sua perfetta idoneità a guidare veicoli a motore. Alla luce di quanto ha potuto
osservare, lo stesso caporale __________ ha suggerito di sottoporre il ricorrente
ad una verifica pratica delle sue capacità di guida. A prescindere
dall'infrazione stradale che gli viene rimproverata, attualmente al vaglio
della Pretura penale, gli elementi che scaturiscono dal rapporto di
segnalazione del 17 maggio 2006 legittimano senz'altro l'adozione del controverso
provvedimento. Esso non appare in ogni caso sprovvisto di qualsiasi fondamento
e si giustifica indipendentemente dal certificato rilasciato al ricorrente dalla
dott.essa __________, che peraltro ne attesta l'idoneità alla guida unicamente dal
profilo medico. La Sezione della circolazione si era d'altronde espressamente
riservata la facoltà di imporre anche una corsa di controllo, impregiudicato l'esito
della visita medica (v. scritto 31 maggio 2006, agli atti).
È vero,
come sostiene il ricorrente, che l'età avanzata di un conducente non consente
da sola di dubitare della sua idoneità alla guida. La dottrina specialistica
ritiene però che nei soggetti sani tale facoltà si mantenga generalmente
inalterata soltanto sino ad un'età compresa tra 80 ed 85 anni (Rolf Seeger,
Fahren im Alter – Hauptprobleme und sinnvolle Konzepte zur Überprüfung der
Fahreignung aus verkehrsmedizinischer Sicht, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht
2005, p. 21). Dal profilo neuropsicologico non si può del resto sottovalutare il
fatto che il rischio di malattie senili cresce quasi esponenzialmente nei
soggetti di età superiore ai novant'anni (cfr. Lutz Jäncke, Fahren im
Alter aus neuropsychologischer Sicht, in: Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2005, figura 1 p. 29).
3.
Cade nel vuoto anche la
censura secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe violato il diritto di essere
sentito del ricorrente, facendo capo al rapporto di controsservazioni 5 luglio
2006.
della polizia comunale di Lugano senza sottoporlo all'interessato per un'eventuale
presa di posizione. Il caporale __________ vi ha essenzialmente confermato i
fatti esposti nel rapporto di segnalazione del 17 maggio 2006,
contestando che sul posto fossero presenti dei pattugliatori. Come evidenziato al
considerando precedente, il controverso provvedimento si giustifica già sulla
base del precedente rapporto di segnalazione.
L'Esecutivo cantonale non ha comunque fondato il proprio giudizio sull'ultimo
esposto della polizia comunale. Si è infatti limitato a considerarlo a
titolo abbondanziale (v. giudizio impugnato, consid. 6).
4.
In esito ai precedenti
considerandi, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LCStr; 29 OAC; 10 LALCStr; 18, 28,
31, 43, 46, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster