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Decisione

52.2006.254

Aggiudicazione della fornitura di due trattori multifunzionali. Caratteristiche tecniche minime previste dal modulo d'offerta soddisfatte nella fattispecie; dichiarazione dell'importatore attendibile

3 luglio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli offerti dalla CO 2 disponessero effettivamente delle controverse caratteristiche

tecniche. Fondandosi esclusivamente sui prospetti versati agli atti (doc. I-R),

il perito ha concluso che il trattore da 90 CV (N__________ modello __________

A D__________ __________):

·

non dispone di un

cambio con rapporto per velocità a 50 km/h e limitazione elettronica a

40 km/h, nemmeno come opzione; tale cambio è disponibile come opzione soltanto sui

modelli N__________ __________ Plus;

·

dispone di una presa di forza a tre

velocità dipendenti dal numero di giri del motore (540 giri/min a 1969 giri motore

/min, 540E (=economico) giri/min a 1546 giri motore/min, 1000 giri/min a 2120

giri motore/min); dispone inoltre di un'uscita con una velocità di rotazione

proporzionale alla velocità del veicolo (ovvero nulla quando esso è fermo);

tale uscita non andrebbe però considerata come una presa di forza;

·

non dispone di un

bloccaggio del differenziale al 100% con comando elettroidraulico; tale

caratteristica è disponibile come opzione (sistema terralock) soltanto

sui modelli N__________ __________ Plus;

·

è più alto di 2700 mm (2726 mm), specificando

che l'altezza può però variare secondo il tipo di cabina montata, l'altezza

dell'orifizio del tubo di scarico, le dimensioni degli pneumatici, degli

accessori e di eventuali fari supplementari.

Il perito ha inoltre ritenuto che il

trattore da 40 CV (N__________ modello __________ 55) non dispone di una

presa di forza ventrale, ma soltanto posteriore (eventualmente anteriore come opzione).

3.3. Con le proprie osservazioni 8 febbraio

2007 al referto peritale, la CO 2 ha versato agli atti quale doc. 4 una

dichiarazione rilasciata dal direttore delle vendite della __________ (importatrice

per la Svizzera dei trattori N__________) con il seguente tenore:

"Il

sottoscritto, Signor __________, Direttore di vendita della __________ __________,

__________ __________, importatrice per la Svizzera dei trattori N__________,

conferma che:

1.

Il trattore N__________

Serie __________ 100, offerto dalla Ditta CO 2, agente ufficiale per il Ticino,

al CO 1

-

dispone del cambio

con rapporto per velocità a 50 km/h e limitazione elettronica a 40 km/h,

-

dispone della presa

di forza a quattro velocità

-

dispone del

bloccaggio del differenziale al 100% con comando elettroidraulico,

-

non supera l'altezza

richiesta di mm 2700

Considerandi

2.

Il N__________ __________

55.

offerto dalla Ditta CO 2 al CO 1 è dotato della presa di forza posteriore e

della presa di forza ventrale dipendenti dalle marce. […]"

Diversamente da quanto assunto dal perito, la

__________ assicura in sostanza che entrambi i trattori offerti dalla CO 2 corrispondono

ai requisiti tecnici minimi qui controversi.

3.4

Secondo la massima dell'ufficialità, che regge la procedura amministrativa, l'autorità

accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e

valuta le prove secondo libero convincimento (art. 18 PAmm). Contrariamente a quanto

assunto dalla ricorrente, questo tribunale non ravvisa alcun motivo per

escludere la suddetta dichiarazione dagli atti di causa. Dal profilo formale, è

irrilevante che la RI 1 non abbia potuto formulare delle domande al direttore

della __________ nell'ambito di una deposizione testimoniale. Ritenuto che essa

ha potuto contestare compiutamente la controversa dichiarazione per iscritto,

il suo diritto di essere sentita è in ogni caso stato salvaguardato. Dal

profilo materiale, la dichiarazione litigiosa appare sicuramente attendibile.

Anzitutto, è inverosimile che l'importatrice generale dei trattori N__________

per la Svizzera si esponga ad inutili rischi legali adducendo dichiarazioni

inveritiere sulle caratteristiche tecniche dei propri trattori. La __________

dispone inoltre delle conoscenze necessarie per stabilire se i veicoli offerti

dalla CO 2 possano effettivamente essere equipaggiati secondo i requisiti

tecnici fissati nel capitolato d'offerta. A dispetto di quanto afferma la RI 1,

la dichiarazione si riferisce precisamente ai modelli offerti dalla CO 2 al CO

1, non ad altri trattori. La denominazione Serie __________ impiegata

nella dichiarazione non può infatti che riferirsi alla serie che comprende

tanto i trattori modello Plus quanto quelli modello D__________. In

sostanza, la __________ rende noto che anche i trattori modello D__________

possono essere dotati ad hoc delle controverse caratteristiche tecniche,

previste di serie o come opzione sui modelli Plus.

Ritenuto che i trattori offerti dall'aggiudicataria

dispongono di tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal modulo

d'offerta, è a giusta ragione che il municipio non ha scartato la sua offerta.

4.

4.1.

Secondo l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

è proponibile contro la violazione del diritto; costituisce in particolare

violazione del diritto, soggiunge il disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata

applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da

essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere

e la violazione di una norma essenziale di procedura. Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è dunque illimitato, ma

circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i

limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in

spregio dei principi generali del diritto; il Tribunale cantonale

amministrativo deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento

a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente

nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di

giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti

lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti

alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I

n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed.,

Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.). Nell'ambito

dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati

dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale

relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte; in questi casi,

questo tribunale deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto

nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti;

particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente

delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte

inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte

del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, inc.n.

2P.285/ 1998, consid. 4b; STA 16.7.04, inc. n. 52.2004.221; 13.5.2003, inc. n.

52.2002

).

4.2

In

concreto, il committente ha attribuito ad entrambe le parti la nota massima (5)

per le caratteristiche tecniche. La valutazione non presta il fianco a

critiche, ritenuto che i trattori offerti da entrambe le ditte soddisfano

pienamente gli innumerevoli requisiti tecnici (46 per il trattore da 90 CV,

rispettivamente 45 per quello da 40 CV) previsti dal modulo d'offerta. È vero

che alla pos. 5 il capitolato prevedeva che per la delibera si sarebbero presi

in considerazione anche i dati tecnici non espressamente richiesti, dedotti

dalla documentazione. La RI 1 non indica tuttavia alcuna caratteristica

tecnica (oltre a quelle prescritte dal capitolato) che consentirebbe in linea

di massima di preferire i suoi trattori a quelli offerti dalla CO 2.

L'insorgente si limita infatti a sostenere che i trattori dell'aggiudicataria

sarebbero inferiori dal profilo tecnico, soltanto perché sarebbero sprovvisti

delle quattro caratteristiche tecniche che in base all'istruttoria sono

risultate soddisfatte.

4.3

Il

committente ha infine attribuito ad entrambe le parti la nota massima (5) per

le garanzie offerte. La RI 1 ha contestato questa valutazione, perché a suo

dire la CO 2 avrebbe offerto per i veicoli una garanzia di 24 mesi, per

le relative attrezzature tuttavia una garanzia di soli 12 mesi. Alla

resistente andava perciò attribuita la nota 3. La CO 2 ha dal canto suo

rilevato che quella per le attrezzature costituirebbe una garanzia

supplementare, ovvero in aggiunta a quella offerta per i veicoli. Ritenuto che

la RI 1 non avrebbe offerto particolari garanzie per le attrezzature, il

committente doveva semmai penalizzare la ricorrente.

Alla pos. Garanzie e servizi dopo vendita il modulo d'offerta (p. 12 e

15) distingue tra garanzia veicolo e eventuali altre garanzie. La

tesi della resistente secondo cui la garanzia offerta per le attrezzature non

ricadrebbe sotto la pos. garanzia veicolo e rafforzerebbe quindi la

propria offerta appare in effetti sostenibile. Essa non deve tuttavia essere

ulteriormente esaminata: anche riducendo a 3 la nota della CO 2 per le garanzie

offerte, come proposto dalla ricorrente, l'offerta della resistente risulterebbe

in ogni caso prima in graduatoria con la nota complessiva 4.70.

5.

In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto,

confermando la risoluzione municipale impugnata.

La tassa di giustizia (commisurata al valore

di causa), le spese peritali e le ripetibili seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36 LCPubb; 18, 28, 31, 43, 46, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.– e le spese peritali di fr. 2'400.– sono poste a carico

della ricorrente, che verserà alla resistente fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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