52.2006.254
Aggiudicazione della fornitura di due trattori multifunzionali. Caratteristiche tecniche minime previste dal modulo d'offerta soddisfatte nella fattispecie; dichiarazione dell'importatore attendibile
3 luglio 2007Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.254
Data decisione, Autorità:
03.07.2007, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione della fornitura di due trattori multifunzionali. Caratteristiche tecniche minime previste dal modulo d'offerta soddisfatte nella fattispecie; dichiarazione dell'importatore attendibile
AGGIUDICAZIONE
CRITERIO DI IDONEITÀ
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 18 LPAMM
art. 61 cpv. 1 LPAMM
Incarto n.
52.2006.254
Lugano
3 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 2006 della
patrocinata da:,
contro
la decisione 9 agosto 2006 del CO 1, che aggiudica
alla ditta CO 2 la fornitura di due trattori multifunzionali;
viste le risposte:
- 30 agosto 2006 del CO 1;
- 11 settembre 2006 della CO
2;
preso atto della replica 29 settembre 2006
dell'insorgente e delle dupliche:
- 10 ottobre 2006 del CO 1;
- 13 ottobre 2006 della CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
giugno 2006 il CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di due
trattori multifunzionali, uno di 90, l'altro di 40 CV.
Il capitolato, alla pos. 12, stabiliva che
la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenendo conto dei
seguenti criteri:
- caratteristiche tecniche (50%)
- minor prezzo (30%)
- ubicazione servizio di manutenzione (
5%)
- garanzie (
5%)
- termini di fornitura (
5%)
- formazione apprendisti (
5%)
Alla pos. 5, il capitolato precisava che nella
colonna "dati offerti" del "Modulo d'offerta" dovevano
essere menzionati esclusivamente i dati tecnici effettivi richiesti del
veicolo, che sarebbero stati impegnativi e vincolanti per il fornitore
(....). Per la delibera, soggiungeva, si sarebbero tuttavia presi in
considerazione anche i dati tecnici non espressamente richiesti, dedotti dalla
documentazione.
Il modulo d'offerta, al capitolo Idoneità
del veicolo, elencava per ognuno dei due veicoli una lunga serie di caratteristiche
tecniche minime richieste, invitando i concorrenti a confermare l'adempimento
della prescrizione con un SI o con un NO, con l'avvertenza che il
mancato rispetto anche di una sola delle specifiche richieste in quel capitolo avrebbe
invalidato l'offerta.
B. In tempo
utile sono pervenute al municipio le offerte di quattro ditte del ramo; fra
queste, quella della ricorrente RI 1 di fr. 233'384.45 e quella della
resistente CO 2 di fr. 222'741.65.
Valutate le offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione, il 9 agosto 2006 il municipio ha deliberato la fornitura alla
ditta CO 2, classificatasi al primo posto con 4.800 punti.
C. Contro
questa decisione la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando in via eventuale che la commessa le sia
aggiudicata.
L'insorgente sostiene anzitutto che l'offerta
della CO 2 andrebbe scartata, poiché non risponde compiutamente alle
prescrizioni di gara. In particolare:
·
il trattore N__________ da 90 CV, modello
__________ A D__________ __________, non risponde alle seguenti prescrizioni:
- il cambio con rapporto per velocità a 50 km/h e limitazione
elettronica a 40 km/h esiste sui modelli N__________ __________ Plus, ma
non sui modelli D__________;
- la presa di forza è a 3, non a 4 velocità;
- il sistema anteriore autobloccante denominato LIM-SLIP previsto sui
modelli D__________ non è un bloccaggio del differenziale al 100% con
comando elettroidraulico;
- l'altezza è di 2840 mm con pneumatici 600/65R38, rispettivamente di
2741 mm con pneumatici standard; supera quindi quella massima prescritta (inferiore
o uguale a 2700 mm);
·
il trattore N__________ da 40 CV, modello
T__________ 55 dispone unicamente di una presa di forza posteriore, dipendente
dalle marce; non dispone quindi della presa ventrale espressamente
richiesta.
Non disponendo delle suddette
caratteristiche tecniche, i veicoli offerti dalla CO 2 sarebbero comunque meno
prestanti di quelli proposti dalla RI 1. Censurabile sarebbe quindi anche la
valutazione tecnica operata dal committente. La ricorrente contesta infine
anche la valutazione delle garanzie offerte.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la CO 2, asserendo
in particolare che i veicoli saranno forniti con le opzioni richieste dalle prescrizioni
di gara e contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno discussi nei seguenti considerandi.
E. Con la replica
la RI 1 puntualizza e precisa ulteriormente le censure sollevate con il
ricorso.
Con la duplica il committente si limita a
sollecitare nuovamente il rigetto dell'impugnativa, mentre l'aggiudicataria
conferma la risposta prendendo dettagliatamente posizione su tutte le argomentazioni
sviluppate dalla ricorrente con la replica.
F. Il 27
ottobre 2006 questo tribunale ha incaricato il perito __________, Caposervizio
veicoli speciali dell'Ufficio tecnico della circolazione di __________, di
accertare se i veicoli offerti dalla CO 2 disponessero (di serie o come
opzione) delle caratteristiche tecniche contestate dalla ricorrente. Con le
proprie osservazioni al referto peritale, la CO 2 ha versato agli atti quale
doc. 4 una dichiarazione rilasciata dal direttore delle vendite della __________,
importatrice generale dei trattori N__________ per la Svizzera. Le risultanze
peritali e il tenore della suddette dichiarazione verranno illustrate e
valutate nei successivi considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.
LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine può essere evaso sulla base
degli atti, interposti dalle risultanze dell'istruttoria (art. 18 cpv. I PAmm).
2. Le
prescrizioni di gara consegnate nel bando di concorso o nel capitolato
d'appalto costituiscono notoriamente la legge del concorso. Esse vincolano
tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve attenervisi, per non
incorrere in una violazione del diritto, in particolare dal profilo della
parità di trattamento e del principio di trasparenza. L'offerta deve essere
completa e corrispondere alle prescrizioni del bando. Tale insomma da permettere
al committente di procedere immediatamente all'aggiudicazione, rispettivamente
alla selezione dei concorrenti idonei. Offerte difformi dalle prescrizioni di
gara vanno dunque per principio escluse (Galli/Moser/Lang, Das öffentliche
Beschaffungswesen der Schweiz, §996, n. 408 e 438). Resta riservato il
principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di
formalismo eccessivo (RDAT 2002 II n. 47; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II. ed., n. 480 seg.). Difformità irrilevanti vanno tollerate
(STA 8.6.05, inc. n. 52.2005.150).
3. 3.1. Sulla
scorta delle indicazioni tecniche contenute nei prospetti ufficiali della N__________
(doc. I-R prodotti dalla ricorrente), la RI 1 sostiene che i trattori offerti
dalla CO 2 non soddisfano i requisiti tecnici minimi fissati dal capitolato
d'offerta (v. consid. C). Il committente doveva dunque scartare l'offerta della
resistente.
3.2. Sollecitato dalla ricorrente, questo
tribunale ha incaricato un perito (____________________, Caposervizio veicoli
speciali dell'Ufficio tecnico della circolazione di __________) di accertare se
Fatti
i veicoli offerti dalla CO 2 disponessero effettivamente delle controverse caratteristiche
tecniche. Fondandosi esclusivamente sui prospetti versati agli atti (doc. I-R),
il perito ha concluso che il trattore da 90 CV (N__________ modello __________
A D__________ __________):
·
non dispone di un
cambio con rapporto per velocità a 50 km/h e limitazione elettronica a
40 km/h, nemmeno come opzione; tale cambio è disponibile come opzione soltanto sui
modelli N__________ __________ Plus;
·
dispone di una presa di forza a tre
velocità dipendenti dal numero di giri del motore (540 giri/min a 1969 giri motore
/min, 540E (=economico) giri/min a 1546 giri motore/min, 1000 giri/min a 2120
giri motore/min); dispone inoltre di un'uscita con una velocità di rotazione
proporzionale alla velocità del veicolo (ovvero nulla quando esso è fermo);
tale uscita non andrebbe però considerata come una presa di forza;
·
non dispone di un
bloccaggio del differenziale al 100% con comando elettroidraulico; tale
caratteristica è disponibile come opzione (sistema terralock) soltanto
sui modelli N__________ __________ Plus;
·
è più alto di 2700 mm (2726 mm), specificando
che l'altezza può però variare secondo il tipo di cabina montata, l'altezza
dell'orifizio del tubo di scarico, le dimensioni degli pneumatici, degli
accessori e di eventuali fari supplementari.
Il perito ha inoltre ritenuto che il
trattore da 40 CV (N__________ modello __________ 55) non dispone di una
presa di forza ventrale, ma soltanto posteriore (eventualmente anteriore come opzione).
3.3. Con le proprie osservazioni 8 febbraio
2007 al referto peritale, la CO 2 ha versato agli atti quale doc. 4 una
dichiarazione rilasciata dal direttore delle vendite della __________ (importatrice
per la Svizzera dei trattori N__________) con il seguente tenore:
"Il
sottoscritto, Signor __________, Direttore di vendita della __________ __________,
__________ __________, importatrice per la Svizzera dei trattori N__________,
conferma che:
1.
Il trattore N__________
Serie __________ 100, offerto dalla Ditta CO 2, agente ufficiale per il Ticino,
al CO 1
-
dispone del cambio
con rapporto per velocità a 50 km/h e limitazione elettronica a 40 km/h,
-
dispone della presa
di forza a quattro velocità
-
dispone del
bloccaggio del differenziale al 100% con comando elettroidraulico,
-
non supera l'altezza
richiesta di mm 2700
Considerandi
2.
Il N__________ __________
55.
offerto dalla Ditta CO 2 al CO 1 è dotato della presa di forza posteriore e
della presa di forza ventrale dipendenti dalle marce. […]"
Diversamente da quanto assunto dal perito, la
__________ assicura in sostanza che entrambi i trattori offerti dalla CO 2 corrispondono
ai requisiti tecnici minimi qui controversi.
3.4
Secondo la massima dell'ufficialità, che regge la procedura amministrativa, l'autorità
accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e
valuta le prove secondo libero convincimento (art. 18 PAmm). Contrariamente a quanto
assunto dalla ricorrente, questo tribunale non ravvisa alcun motivo per
escludere la suddetta dichiarazione dagli atti di causa. Dal profilo formale, è
irrilevante che la RI 1 non abbia potuto formulare delle domande al direttore
della __________ nell'ambito di una deposizione testimoniale. Ritenuto che essa
ha potuto contestare compiutamente la controversa dichiarazione per iscritto,
il suo diritto di essere sentita è in ogni caso stato salvaguardato. Dal
profilo materiale, la dichiarazione litigiosa appare sicuramente attendibile.
Anzitutto, è inverosimile che l'importatrice generale dei trattori N__________
per la Svizzera si esponga ad inutili rischi legali adducendo dichiarazioni
inveritiere sulle caratteristiche tecniche dei propri trattori. La __________
dispone inoltre delle conoscenze necessarie per stabilire se i veicoli offerti
dalla CO 2 possano effettivamente essere equipaggiati secondo i requisiti
tecnici fissati nel capitolato d'offerta. A dispetto di quanto afferma la RI 1,
la dichiarazione si riferisce precisamente ai modelli offerti dalla CO 2 al CO
1, non ad altri trattori. La denominazione Serie __________ impiegata
nella dichiarazione non può infatti che riferirsi alla serie che comprende
tanto i trattori modello Plus quanto quelli modello D__________. In
sostanza, la __________ rende noto che anche i trattori modello D__________
possono essere dotati ad hoc delle controverse caratteristiche tecniche,
previste di serie o come opzione sui modelli Plus.
Ritenuto che i trattori offerti dall'aggiudicataria
dispongono di tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal modulo
d'offerta, è a giusta ragione che il municipio non ha scartato la sua offerta.
4.
4.1.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
è proponibile contro la violazione del diritto; costituisce in particolare
violazione del diritto, soggiunge il disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere
e la violazione di una norma essenziale di procedura. Il controllo
dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è dunque illimitato, ma
circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i
limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in
spregio dei principi generali del diritto; il Tribunale cantonale
amministrativo deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento
a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che
integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente
nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di
giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti
lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti
alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I
n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed.,
Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.). Nell'ambito
dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati
dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale
relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte; in questi casi,
questo tribunale deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto
nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti;
particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente
delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte
inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte
del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, inc.n.
2P.285/ 1998, consid. 4b; STA 16.7.04, inc. n. 52.2004.221; 13.5.2003, inc. n.
52.2002
).
4.2
In
concreto, il committente ha attribuito ad entrambe le parti la nota massima (5)
per le caratteristiche tecniche. La valutazione non presta il fianco a
critiche, ritenuto che i trattori offerti da entrambe le ditte soddisfano
pienamente gli innumerevoli requisiti tecnici (46 per il trattore da 90 CV,
rispettivamente 45 per quello da 40 CV) previsti dal modulo d'offerta. È vero
che alla pos. 5 il capitolato prevedeva che per la delibera si sarebbero presi
in considerazione anche i dati tecnici non espressamente richiesti, dedotti
dalla documentazione. La RI 1 non indica tuttavia alcuna caratteristica
tecnica (oltre a quelle prescritte dal capitolato) che consentirebbe in linea
di massima di preferire i suoi trattori a quelli offerti dalla CO 2.
L'insorgente si limita infatti a sostenere che i trattori dell'aggiudicataria
sarebbero inferiori dal profilo tecnico, soltanto perché sarebbero sprovvisti
delle quattro caratteristiche tecniche che in base all'istruttoria sono
risultate soddisfatte.
4.3
Il
committente ha infine attribuito ad entrambe le parti la nota massima (5) per
le garanzie offerte. La RI 1 ha contestato questa valutazione, perché a suo
dire la CO 2 avrebbe offerto per i veicoli una garanzia di 24 mesi, per
le relative attrezzature tuttavia una garanzia di soli 12 mesi. Alla
resistente andava perciò attribuita la nota 3. La CO 2 ha dal canto suo
rilevato che quella per le attrezzature costituirebbe una garanzia
supplementare, ovvero in aggiunta a quella offerta per i veicoli. Ritenuto che
la RI 1 non avrebbe offerto particolari garanzie per le attrezzature, il
committente doveva semmai penalizzare la ricorrente.
Alla pos. Garanzie e servizi dopo vendita il modulo d'offerta (p. 12 e
15) distingue tra garanzia veicolo e eventuali altre garanzie. La
tesi della resistente secondo cui la garanzia offerta per le attrezzature non
ricadrebbe sotto la pos. garanzia veicolo e rafforzerebbe quindi la
propria offerta appare in effetti sostenibile. Essa non deve tuttavia essere
ulteriormente esaminata: anche riducendo a 3 la nota della CO 2 per le garanzie
offerte, come proposto dalla ricorrente, l'offerta della resistente risulterebbe
in ogni caso prima in graduatoria con la nota complessiva 4.70.
5.
In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto,
confermando la risoluzione municipale impugnata.
La tassa di giustizia (commisurata al valore
di causa), le spese peritali e le ripetibili seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 18, 28, 31, 43, 46, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.– e le spese peritali di fr. 2'400.– sono poste a carico
della ricorrente, che verserà alla resistente fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster