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Decisione

52.2006.255

Pubblico concorso per lavori di manutenzione di un percorso ciclabile

28 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.255

Data decisione, Autorità:

28.08.2006, TRAM

Titolo:

Pubblico concorso per lavori di manutenzione di un percorso ciclabile

COMPETENZA

art. 37 LCPUBB

art. 36 LPAMM

art. 60 LPAMM

Incarto n.

52.2006.255

Lugano

28 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 agosto 2006 del

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione 8 agosto 2006 del Consiglio di Stato

(n. 3576) che dichiara irricevibile l'istanza presentata dall'insorgente

avverso la decisione 5 luglio 2006 del Dipartimento del territorio che indice

un pubblico concorso per lavori di manutenzione del percorso ciclabile

d’interesse cantonale __________;

richiamati gli art. 48 PAmm e

26c cpv. 2 LOG;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

Considerandi

che il 5

luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare determinati

lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale __________

(FU n. 54/2006, pag. 4605 seg.);

che contro il predetto bando di concorso il

patriziato RI 1, con atto del 20 luglio 2006, denominato istanza, è

insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via principale che fosse

annullato;

che con decisione 8 agosto 2006 il Consiglio

di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, trasmettendola al Tribunale

cantonale amministrativo per competenza;

che con sentenza 14 agosto 2006, questo

giudice ha respinto in ordine il gravame per carenza di legittimazione attiva

dell'insorgente;

che con ulteriore ricorso del 22 agosto 2006

il patriziato di Gordevio impugna ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo la decisione 8 agosto 2006 con cui il Consiglio di Stato ha

dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli dallo stesso insorgente;

che il patriziato sostiene che l'atto,

denominato istanza, non era un ricorso, ma una semplice domanda rivolta

all'Esecutivo cantonale;

considerato, in

diritto

che,

notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per

clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo; il ricorso a

questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60

cpv. 1 PAmm);

che contro le decisioni di un dipartimento

appellabili al Tribunale cantonale amministrativo non è dato ricorso al

Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 2 PAmm);

che secondo l’art. 36 cpv. 1 LCPubb, contro

le decisioni dei committenti elencate

dall'art. 37 cpv. 1 LCPubb, è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale

amministrativo nel termine di dieci giorni;

che con atto 20 luglio 2006, denominato istanza,

il patriziato di Gordevio ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare il

bando del concorso indetto dal Dipartimento del territorio per aggiudicare

determinati lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale

della Vallemaggia;

che, considerato come la domanda principale

formulata dal patriziato fosse intesa ad ottenere un risultato conseguibile

soltanto in via di ricorso, il Governo ha ravvisato in tale atto gli estremi di

un'impugnativa rivolta contro il bando (art. 37 lett. a LCPubb), che ha

dichiarato irricevibile e trasmesso a questo tribunale per competenza;

che, contrariamente a quanto indicato dal

Dispositivo

dispositivo n. 3, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha declinato la

propria competenza non è deducibile davanti a questo tribunale;

che nessuna norma di legge prevede infatti

la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le

decisioni con cui il Consiglio di Stato dichiara irricevibile un ricorso

interposto contro un provvedimento adottato da un committente in base alla LCPubb;

che il patriziato, pur avendo esplicitamente

chiesto al Consiglio di Stato di annullare la decisione con cui il Dipartimento

del territorio aveva indetto un concorso per aggiudicare i lavori in questione,

contesta il giudizio di irricevibilità emanato dal Governo, affermando di non

aver avuto l'intenzione di impugnare gli atti di gara;

che la mancanza di qualsiasi intenzione di

impugnare il bando di concorso in oggetto, dichiarata in questa sede

dall'insorgente, che avrebbe unicamente inteso sollecitare l'intervento del Governo

quale autorità gerarchicamente preposta al Dipartimento del territorio, non è

atta a sovvertire l'ordinamento delle competenze sopra illustrato;

che il ricorso va dunque respinto siccome irricevibile;

che, considerata l'erronea indicazione dei

mezzi e dei termini di ricorso, data dal Consiglio di Stato nel giudizio

censurato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm,

26c cpv. 2 LOG;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Il presidente del

Tribunale cantonale amministrativo Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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