52.2006.255
Pubblico concorso per lavori di manutenzione di un percorso ciclabile
28 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.255
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per lavori di manutenzione di un percorso ciclabile
COMPETENZA
art. 37 LCPUBB
art. 36 LPAMM
art. 60 LPAMM
Incarto n.
52.2006.255
Lugano
28 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 agosto 2006 del
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 8 agosto 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3576) che dichiara irricevibile l'istanza presentata dall'insorgente
avverso la decisione 5 luglio 2006 del Dipartimento del territorio che indice
un pubblico concorso per lavori di manutenzione del percorso ciclabile
d’interesse cantonale __________;
richiamati gli art. 48 PAmm e
26c cpv. 2 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Considerandi
che il 5
luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare determinati
lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale __________
(FU n. 54/2006, pag. 4605 seg.);
che contro il predetto bando di concorso il
patriziato RI 1, con atto del 20 luglio 2006, denominato istanza, è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via principale che fosse
annullato;
che con decisione 8 agosto 2006 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, trasmettendola al Tribunale
cantonale amministrativo per competenza;
che con sentenza 14 agosto 2006, questo
giudice ha respinto in ordine il gravame per carenza di legittimazione attiva
dell'insorgente;
che con ulteriore ricorso del 22 agosto 2006
il patriziato di Gordevio impugna ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo la decisione 8 agosto 2006 con cui il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli dallo stesso insorgente;
che il patriziato sostiene che l'atto,
denominato istanza, non era un ricorso, ma una semplice domanda rivolta
all'Esecutivo cantonale;
considerato, in
diritto
che,
notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per
clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo; il ricorso a
questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60
cpv. 1 PAmm);
che contro le decisioni di un dipartimento
appellabili al Tribunale cantonale amministrativo non è dato ricorso al
Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 2 PAmm);
che secondo l’art. 36 cpv. 1 LCPubb, contro
le decisioni dei committenti elencate
dall'art. 37 cpv. 1 LCPubb, è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale
amministrativo nel termine di dieci giorni;
che con atto 20 luglio 2006, denominato istanza,
il patriziato di Gordevio ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare il
bando del concorso indetto dal Dipartimento del territorio per aggiudicare
determinati lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale
della Vallemaggia;
che, considerato come la domanda principale
formulata dal patriziato fosse intesa ad ottenere un risultato conseguibile
soltanto in via di ricorso, il Governo ha ravvisato in tale atto gli estremi di
un'impugnativa rivolta contro il bando (art. 37 lett. a LCPubb), che ha
dichiarato irricevibile e trasmesso a questo tribunale per competenza;
che, contrariamente a quanto indicato dal
Dispositivo
dispositivo n. 3, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha declinato la
propria competenza non è deducibile davanti a questo tribunale;
che nessuna norma di legge prevede infatti
la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le
decisioni con cui il Consiglio di Stato dichiara irricevibile un ricorso
interposto contro un provvedimento adottato da un committente in base alla LCPubb;
che il patriziato, pur avendo esplicitamente
chiesto al Consiglio di Stato di annullare la decisione con cui il Dipartimento
del territorio aveva indetto un concorso per aggiudicare i lavori in questione,
contesta il giudizio di irricevibilità emanato dal Governo, affermando di non
aver avuto l'intenzione di impugnare gli atti di gara;
che la mancanza di qualsiasi intenzione di
impugnare il bando di concorso in oggetto, dichiarata in questa sede
dall'insorgente, che avrebbe unicamente inteso sollecitare l'intervento del Governo
quale autorità gerarchicamente preposta al Dipartimento del territorio, non è
atta a sovvertire l'ordinamento delle competenze sopra illustrato;
che il ricorso va dunque respinto siccome irricevibile;
che, considerata l'erronea indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso, data dal Consiglio di Stato nel giudizio
censurato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm,
26c cpv. 2 LOG;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Il presidente del
Tribunale cantonale amministrativo Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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