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Decisione

52.2006.257

Revoca di un permesso di domicilio

9 ottobre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cittadina croata RI 1 (1976) è entrata in Svizzera il 29 gennaio 2000 per poi sposarsi

il 9 marzo successivo a __________ con il cittadino elvetico __________, ottenendo

per questo motivo un permesso di dimora.

Il 9 marzo 2005, la ricorrente è stata posta

al beneficio di un permesso di domicilio, il cui termine di controllo è stato

fissato per l'8 marzo 2008.

B. a) Con

sentenza 10 novembre 2005, il Pretore del Distretto __________ ha sciolto per divorzio

il matrimonio contratto tra i coniugi __________, constatando che essi vivevano

separati da circa un anno. Nel contempo, ha omologato la convenzione sugli

effetti accessori al divorzio sottoscritta dai coniugi il 31 marzo precedente.

b) Interrogato il 6 marzo 2006 in merito

alla sua precedente vita matrimoniale con la moglie RI 1, __________ ha

dichiarato alla Polizia cantonale che il matrimonio era entrato in crisi nel

2004 e che allora hanno deciso di fare vita separata continuando tuttavia ad abitare

nel medesimo appartamento.

Analogamente interrogata, l'8 marzo 2006 RI

1 ha affermato che i problemi con il marito sono sorti nell'aprile/maggio 2004

e che di comune accordo avevano quindi deciso di separarsi di fatto, pur

continuando a vivere sotto lo stesso tetto.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il

30 marzo 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento

delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio di RI 1,

fissandole un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il

territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo

scopo per il quale il permesso di dimora era stato concesso era venuto a

mancare in seguito all'avvenuta cessazione all'inizio del 2004 della vita in

comune con il marito, di modo che a partire da quel momento ella aveva invocato

il proprio matrimonio con un cittadino svizzero in maniera manifestamente

abusiva per poter continuare a soggiornare nel nostro paese e ottenere così l'autorizzazione

di domicilio alla scadenza del termine quinquennale che le dava tale facoltà. Le

ha inoltre rimproverato di avere sottaciuto all'autorità che viveva separata di

fatto dal marito.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

C. Con

giudizio 5 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per revocare il permesso all'interessata in virtù dei motivi addotti dal

dipartimento ed ha considerato la decisione dipartimentale impugnata conforme

al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta di avere invocato il

vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che è

difficile stabilire il momento in cui nell'ambito di una relazione sentimentale

in crisi non vi sia più alcuna possibilità di riconciliazione.

Precisa che la separazione dal marito è

stata causata dalla differenza di età con quest'ultimo e dal fatto che egli

aveva allacciato una nuova relazione con un'altra donna con la quale si è successivamente

sposato.

Contesta dunque di avere ingannato le

autorità per non avere comunicato di vivere separata in casa dal marito.

Ritiene in ogni caso che la decisione si

contraria al principio di proporzionalità, sostenendo di essersi sempre

comportata bene nel nostro paese e di essere bene integrata professionalmente.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

In concreto, il 30 marzo 2006 il

dipartimento ha revocato il permessi di domicilio a RI 1.

Ritenuto che contro questo genere di

provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con

l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG), la competenza di questo Tribunale a statuire

in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.2. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

L'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS dispone che il coniuge straniero di

un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di

dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto

al permesso di domicilio. Questi diritti - soggiunge il cpv. 2 della medesima

norma - non sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le

prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente

quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

2.2

L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone

che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia

ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza

essenziale.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, a seguito del matrimonio celebrato il 9 marzo 2000 con

il cittadino elvetico __________, la ricorrente è stata posta al beneficio di

un permesso di dimora per permetterle di vivere insieme al marito. Il 10

novembre 2005, i coniugi __________ hanno divorziato.

Interrogata l'8 marzo 2006 in merito alla

sua vita matrimoniale con __________, RI 1 ha - tra l'altro - dichiarato quanto

segue:

"Credo nel

mese di aprile/maggio 2004, sono iniziati i primi screzi, dovuti più che

altro a delle divergenze come continuare nella vita matrimoniale, per esempio

io volevo dei figli e lui no, questo a seguito della nostra differenza di età,

ecc. Abbiamo poi deciso di rimanere sotto lo stesso tetto, ma di fare vita

separata. Avevamo due camere da letto e si dormiva separati e se capitava si

mangiava assieme. Preciso io lavorando a turni di giorno e di notte, ci

vedevamo poco o niente. Avevamo comunque un rapporto di amicizia e rispetto.

Nel mese di marzo 2005 di comune accordo, abbiamo fatto la richiesta di

divorzio. In seguito io cercavo un appartamento per trasferirmi, e non trovandone

uno adatto alle mie esigenze, per un periodo di circa 2 mesi sono stata

ospitata da un'amica, come ho trascorso un periodo di vacanza. A partire dal 01.10.2005

mi sono trasferita a __________, via __________, mio attuale domicilio".

(v. verbale di

interrogatorio di Polizia cantonale dell'8 marzo 2006, pag. 1).

Nel ricorso, l'insorgente ha confermato che

il suo matrimonio è entrato in crisi nella primavera del 2004, se non addirittura

prima (ricorso ad 6c pag. 8 e 6d, pag. 10). Da allora, i coniugi __________ non

si sono più riconciliati e hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria

vita.

Visto quanto precede, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sono

sufficienti elementi per ritenere che almeno dalla primavera del 2004 sino al

giorno del divorzio, il matrimonio dei coniugi __________ è esistito solo sulla

carta. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che essi,

malgrado la loro separazione fattuale, abbiano continuato a vivere sotto il medesimo

tetto fino al giugno 2005

In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso compiuto dall'insorgente,

la quale prima di ottenere il permesso di domicilio, si è fondata sul proprio

matrimonio, da tempo svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare

a beneficiare di un permesso di dimora rilasciatole per poter condurre la propria

vita coniugale in Svizzera. Il fatto che la disunione col

marito fosse riconducibile all'importante differenza di età esistente tra i

coniugi e al fatto che egli aveva allacciato una nuova relazione con un'altra

donna con la quale si è successivamente sposato (ricorso ad 7, pag. 10; doc. 3:

scritto 12 agosto 2006 della ricorrente) è ininfluente, i motivi che conducono alla

separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I.

consid. 3a).

3.2

Convocata il 3 febbraio 2005 dall'Ufficio

del controllo abitanti di __________ al fine di ottenere le informazioni necessarie

per preavvisare favorevolmente la sua domanda di rilascio del permesso di

domicilio, la ricorrente ha sottaciuto che dalla primavera del 2004 aveva

organizzato autonomamente la sua vita da quella del marito. Nemmeno in

occasione del suo interrogatorio del 24 febbraio 2005 da parte della Polizia

cantonale, nonostante fosse stata resa attenta del contenuto dell'art. 3 cpv. 2

LDDS, ella ha indicato qual era la sua situazione matrimoniale.

Ora, in base a quest'ultima disposizione, lo straniero deve informare

esattamente l’autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva

per la concessione del permesso. Di conseguenza, la ricorrente non può ora sostenere

che non sapeva quali erano le condizioni che doveva adempiere per ottenere il

permesso di domicilio.

Va inoltre rilevato, di transenna, che i

coniugi __________ hanno sottoscritto la convenzione sugli effetti accessori

del divorzio il 31 marzo 2005, proprio quando scadeva il termine quinquennale

che conferiva alla ricorrente il diritto all'ottenimento di un'autorizzazione

di domicilio, un mese più tardi hanno inoltrato una domanda in comune di

divorzio e qualche settimana dopo l'insorgente ha lasciato definitivamente

l'appartamento coniugale.

3.3

Ritenuto dunque che la ricorrente si è

appellata in passato in modo abusivo ad un matrimonio esistente soltanto sulla

carta per poter ottenere il rinnovo di un permesso di dimora che altrimenti le

sarebbe stato tolto e che, al momento di chiedere il rilascio del permesso di

domicilio, ha sottaciuto scientemente fatti d’importanza essenziale in merito

alla propria situazione coniugale, occorre ammettere che risultano in concreto

date le condizione stabilite dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di

quest'ultima autorizzazione.

4.

Resta da

verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei

permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede regolarmente da circa sei anni nel

nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora di lunga

durata.

Inoltre ella ha tutti i suoi legami

familiari, sociali e culturali in Croazia, dove è nata, è cresciuta e risiedeva

prima di giungere in Svizzera all'età di 23 anni (v. anche curriculum vitae

10.3

).

Dispositivo

Per questi motivi, il suo rientro in patria

non le pone insormontabili problemi di riadattamento. Il fatto che, durante il

suo soggiorno, sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come ausiliaria

di cure e che intenda proseguire la propria formazione in ambito sanitario è

soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del

suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. In

siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone

permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.

5. La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali richiamate, revocando il permesso di domicilio a RI 1.

In particolare, la decisione censurata non

procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 4

lett. a LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

del provvedimento di revoca che ha adottato.

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.

6. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e

101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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