52.2006.257
Revoca di un permesso di domicilio
9 ottobre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.257
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio
ABUSO DI DIRITTO
DOMICILIO
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 3 cpv. 2 LDDS
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 4 let. a LDDS
Incarto n.
52.2006.257
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 agosto 2006 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3318) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 30 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell’immigrazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 29 agosto 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 13 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
cittadina croata RI 1 (1976) è entrata in Svizzera il 29 gennaio 2000 per poi sposarsi
il 9 marzo successivo a __________ con il cittadino elvetico __________, ottenendo
per questo motivo un permesso di dimora.
Il 9 marzo 2005, la ricorrente è stata posta
al beneficio di un permesso di domicilio, il cui termine di controllo è stato
fissato per l'8 marzo 2008.
B. a) Con
sentenza 10 novembre 2005, il Pretore del Distretto __________ ha sciolto per divorzio
il matrimonio contratto tra i coniugi __________, constatando che essi vivevano
separati da circa un anno. Nel contempo, ha omologato la convenzione sugli
effetti accessori al divorzio sottoscritta dai coniugi il 31 marzo precedente.
b) Interrogato il 6 marzo 2006 in merito
alla sua precedente vita matrimoniale con la moglie RI 1, __________ ha
dichiarato alla Polizia cantonale che il matrimonio era entrato in crisi nel
2004 e che allora hanno deciso di fare vita separata continuando tuttavia ad abitare
nel medesimo appartamento.
Analogamente interrogata, l'8 marzo 2006 RI
1 ha affermato che i problemi con il marito sono sorti nell'aprile/maggio 2004
e che di comune accordo avevano quindi deciso di separarsi di fatto, pur
continuando a vivere sotto lo stesso tetto.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
30 marzo 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio di RI 1,
fissandole un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il
territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale il permesso di dimora era stato concesso era venuto a
mancare in seguito all'avvenuta cessazione all'inizio del 2004 della vita in
comune con il marito, di modo che a partire da quel momento ella aveva invocato
il proprio matrimonio con un cittadino svizzero in maniera manifestamente
abusiva per poter continuare a soggiornare nel nostro paese e ottenere così l'autorizzazione
di domicilio alla scadenza del termine quinquennale che le dava tale facoltà. Le
ha inoltre rimproverato di avere sottaciuto all'autorità che viveva separata di
fatto dal marito.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 5 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocare il permesso all'interessata in virtù dei motivi addotti dal
dipartimento ed ha considerato la decisione dipartimentale impugnata conforme
al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta di avere invocato il
vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che è
difficile stabilire il momento in cui nell'ambito di una relazione sentimentale
in crisi non vi sia più alcuna possibilità di riconciliazione.
Precisa che la separazione dal marito è
stata causata dalla differenza di età con quest'ultimo e dal fatto che egli
aveva allacciato una nuova relazione con un'altra donna con la quale si è successivamente
sposato.
Contesta dunque di avere ingannato le
autorità per non avere comunicato di vivere separata in casa dal marito.
Ritiene in ogni caso che la decisione si
contraria al principio di proporzionalità, sostenendo di essersi sempre
comportata bene nel nostro paese e di essere bene integrata professionalmente.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
In concreto, il 30 marzo 2006 il
dipartimento ha revocato il permessi di domicilio a RI 1.
Ritenuto che contro questo genere di
provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con
l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG), la competenza di questo Tribunale a statuire
in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.2. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
L'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS dispone che il coniuge straniero di
un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto
al permesso di domicilio. Questi diritti - soggiunge il cpv. 2 della medesima
norma - non sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
2.2
L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone
che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia
ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza
essenziale.
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, a seguito del matrimonio celebrato il 9 marzo 2000 con
il cittadino elvetico __________, la ricorrente è stata posta al beneficio di
un permesso di dimora per permetterle di vivere insieme al marito. Il 10
novembre 2005, i coniugi __________ hanno divorziato.
Interrogata l'8 marzo 2006 in merito alla
sua vita matrimoniale con __________, RI 1 ha - tra l'altro - dichiarato quanto
segue:
"Credo nel
mese di aprile/maggio 2004, sono iniziati i primi screzi, dovuti più che
altro a delle divergenze come continuare nella vita matrimoniale, per esempio
io volevo dei figli e lui no, questo a seguito della nostra differenza di età,
ecc. Abbiamo poi deciso di rimanere sotto lo stesso tetto, ma di fare vita
separata. Avevamo due camere da letto e si dormiva separati e se capitava si
mangiava assieme. Preciso io lavorando a turni di giorno e di notte, ci
vedevamo poco o niente. Avevamo comunque un rapporto di amicizia e rispetto.
Nel mese di marzo 2005 di comune accordo, abbiamo fatto la richiesta di
divorzio. In seguito io cercavo un appartamento per trasferirmi, e non trovandone
uno adatto alle mie esigenze, per un periodo di circa 2 mesi sono stata
ospitata da un'amica, come ho trascorso un periodo di vacanza. A partire dal 01.10.2005
mi sono trasferita a __________, via __________, mio attuale domicilio".
(v. verbale di
interrogatorio di Polizia cantonale dell'8 marzo 2006, pag. 1).
Nel ricorso, l'insorgente ha confermato che
il suo matrimonio è entrato in crisi nella primavera del 2004, se non addirittura
prima (ricorso ad 6c pag. 8 e 6d, pag. 10). Da allora, i coniugi __________ non
si sono più riconciliati e hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria
vita.
Visto quanto precede, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sono
sufficienti elementi per ritenere che almeno dalla primavera del 2004 sino al
giorno del divorzio, il matrimonio dei coniugi __________ è esistito solo sulla
carta. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che essi,
malgrado la loro separazione fattuale, abbiano continuato a vivere sotto il medesimo
tetto fino al giugno 2005
In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso compiuto dall'insorgente,
la quale prima di ottenere il permesso di domicilio, si è fondata sul proprio
matrimonio, da tempo svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare
a beneficiare di un permesso di dimora rilasciatole per poter condurre la propria
vita coniugale in Svizzera. Il fatto che la disunione col
marito fosse riconducibile all'importante differenza di età esistente tra i
coniugi e al fatto che egli aveva allacciato una nuova relazione con un'altra
donna con la quale si è successivamente sposato (ricorso ad 7, pag. 10; doc. 3:
scritto 12 agosto 2006 della ricorrente) è ininfluente, i motivi che conducono alla
separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I.
consid. 3a).
3.2
Convocata il 3 febbraio 2005 dall'Ufficio
del controllo abitanti di __________ al fine di ottenere le informazioni necessarie
per preavvisare favorevolmente la sua domanda di rilascio del permesso di
domicilio, la ricorrente ha sottaciuto che dalla primavera del 2004 aveva
organizzato autonomamente la sua vita da quella del marito. Nemmeno in
occasione del suo interrogatorio del 24 febbraio 2005 da parte della Polizia
cantonale, nonostante fosse stata resa attenta del contenuto dell'art. 3 cpv. 2
LDDS, ella ha indicato qual era la sua situazione matrimoniale.
Ora, in base a quest'ultima disposizione, lo straniero deve informare
esattamente l’autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva
per la concessione del permesso. Di conseguenza, la ricorrente non può ora sostenere
che non sapeva quali erano le condizioni che doveva adempiere per ottenere il
permesso di domicilio.
Va inoltre rilevato, di transenna, che i
coniugi __________ hanno sottoscritto la convenzione sugli effetti accessori
del divorzio il 31 marzo 2005, proprio quando scadeva il termine quinquennale
che conferiva alla ricorrente il diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di domicilio, un mese più tardi hanno inoltrato una domanda in comune di
divorzio e qualche settimana dopo l'insorgente ha lasciato definitivamente
l'appartamento coniugale.
3.3
Ritenuto dunque che la ricorrente si è
appellata in passato in modo abusivo ad un matrimonio esistente soltanto sulla
carta per poter ottenere il rinnovo di un permesso di dimora che altrimenti le
sarebbe stato tolto e che, al momento di chiedere il rilascio del permesso di
domicilio, ha sottaciuto scientemente fatti d’importanza essenziale in merito
alla propria situazione coniugale, occorre ammettere che risultano in concreto
date le condizione stabilite dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di
quest'ultima autorizzazione.
4.
Resta da
verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione.
RI 1 risiede regolarmente da circa sei anni nel
nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora di lunga
durata.
Inoltre ella ha tutti i suoi legami
familiari, sociali e culturali in Croazia, dove è nata, è cresciuta e risiedeva
prima di giungere in Svizzera all'età di 23 anni (v. anche curriculum vitae
10.3
).
Dispositivo
Per questi motivi, il suo rientro in patria
non le pone insormontabili problemi di riadattamento. Il fatto che, durante il
suo soggiorno, sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come ausiliaria
di cure e che intenda proseguire la propria formazione in ambito sanitario è
soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del
suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. In
siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone
permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.
5. La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali richiamate, revocando il permesso di domicilio a RI 1.
In particolare, la decisione censurata non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 4
lett. a LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza
del provvedimento di revoca che ha adottato.
Per il resto, si può rinviare alle
pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.
6. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e
101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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