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Decisione

52.2006.259

Licenza edilzia per sopraelevare uno stabile nel nucleo (concessione di una deroga)

5 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di opporsi all'innalzamento dell'immobile;

che anche da questo profilo il

riconoscimento della legittimazione attiva ad impugnare la licenza edilizia

sfugge dunque alla critica delle ricorrenti;

che giusta l’art. 45 cpv. 3 NAPR di __________,

nella zona del nucleo sono ammessi soltanto ampliamenti di piccole dimensioni e

per necessità tecniche inderogabili;

che, di norma, precisa il disposto, sono

escluse sopraelevazioni; in particolare deve essere mantenuta la

quota del colmo delle costruzioni non accessorie; deroghe, soggiunge, sono

permesse allo scopo di un miglior inserimento urbanistico architettonico per edifici

o parti di essi notoriamente più bassi;

che la domanda di costruzione e l'avviso di

pubblicazione alla rubrica deroghe indicavano nessuna;

che il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in

mancanza dell'esplicita richiesta, il municipio non era tenuto a rilasciare

delle deroghe;

nulla escluderebbe che, in caso di

un'esplicita richiesta, anche altri cittadini si sarebbero opposti al rilascio

della licenza;

che, implicitamente, il Governo ha ritenuto

che la mancata indicazione di una richiesta di deroghe costituisse una

violazione di una formalità essenziale, che ostava al rilascio di una deroga

per la sopraelevazione ed esigeva la ripetizione dell'intera procedura;

Considerandi

che, nelle particolari circostanze del caso

concreto, la tesi non può essere accreditata in quanto lesiva del divieto di

formalismo eccessivo;

che la mancata indicazione della richiesta

di deroghe nella domanda di costruzione e nell'avviso di pubblicazione non

costituisce un difetto atto ad invalidare la licenza edilizia (Adelio Scolari,

Commentario, IIa ed., ad art. 6 n. 782 seg.); la disattenzione di questa

prescrizione d'ordine potrebbe semmai comportare la restituzione del diritto di

opporsi al rilascio della licenza edilizia;

che l’art. 45 cpv. 3 NAPR non istituisce peraltro

una vera e propria facoltà di deroga, ma un regime giuridico secondario, che a

determinate condizioni permette all'autorità di scostarsi dalla norma

principale (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., vol. 1 n. 790

seg);

che il fatto che le ricorrenti, nella

domanda di costruzione, abbiano indicato di non chiedere deroghe e che la

pubblicazione non menzionasse alcuna richiesta di deroga non impediva dunque al

municipio di verificare se fossero dati i presupposti per scostarsi dalla norma

di PR che, salvo eccezioni, esclude le sopraelevazioni di edifici del nucleo;

che, da questo profilo, il giudizio

governativo impugnato va annullato siccome lesivo del divieto di formalismo

eccessivo;

che entro questi limiti, il ricorso va

accolto; non può invece essere accolta la domanda di conferma della licenza

edilizia, poiché il Consiglio di Stato non è entrato nel merito del ricorso;

gli atti gli vanno dunque rinviati affinché si pronunci sulla conformità della

sopraelevazione per rapporto all’art. 45 NAPR;

che la tassa di giustizia è suddivisa fra le

parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza; nella misura in cui

non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico dei membri della

comunione ereditaria resistente;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 45 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 3477) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per

nuovo giudizio.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei membri della comunione ereditaria

resistente nella misura di fr. 900.- e delle ricorrenti per la differenza.

3. I membri

della comunione ereditaria resistente rifonderanno alle ricorrenti fr. 900.- a

titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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