52.2006.259
Licenza edilzia per sopraelevare uno stabile nel nucleo (concessione di una deroga)
5 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.259
Data decisione, Autorità:
05.10.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilzia per sopraelevare uno stabile nel nucleo (concessione di una deroga)
SOPRAELEVAZIONE
ZONA NUCLEO
art. 21 LE
Incarto n.
52.2006.259
Lugano
5 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 agosto 2006 di
RI 1
RI 2
entrambe patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio
di Stato (n. 3477) che annulla la licenza edilizia 7 settembre 2005
rilasciata alle insorgenti dal municipio di CO 2 per sopralevare uno stabile
del nucleo (part. 122);
viste le risposte:
- 5 settembre 2006 del
Consiglio di Stato
- 14 settembre 2006 della
comunione ereditaria fu CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 18
maggio 2005 le ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di CO 2 il
permesso di riattare uno stabile abitativo situato nella zona del nucleo (part.
122);
che il progetto prevedeva di innalzare il
tetto di m 0.50 alla gronda, rispettivamente di m 1.76 al colmo allo scopo di
ricavare dei locali abitabili nel sottotetto;
che nel termine di pubblicazione la
comunione ereditaria fu CO 1, proprietaria di uno stabile (part. 111), situato
al di là del vicolo che passa a monte di quello dedotto in edificazione, si è
opposta all'intervento;
che, raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, il 7 settembre 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione della comunione ereditaria qui
resistente;
che con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio
di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dall'opponente;
che, riconosciuta la legittimazione attiva
dell'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione
non potesse essere accolta, poiché non menzionava la richiesta di deroga
all'art. 45 cpv. 3 NAPR, che esclude, salvo eccezioni, le sopraelevazioni ed
impone di mantenere la quota del colmo dei tetti;
che contro il predetto giudizio le
soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata
loro dal municipio;
che, contestata la legittimazione attiva
della comunione ereditaria opponente, le ricorrenti rimproverano in sostanza al
Consiglio di Stato di aver violato il divieto di formalismo eccessivo e di essere
incorso in un diniego di giustizia formale, omettendo di esaminare il merito
dell'impugnativa;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene la
vicina opponente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva delle
ricorrenti, beneficiarie della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie allegate
alla domanda di costruzione e dalle fotografie prodotte dalle ricorrenti; un
sopralluogo non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che il riconoscimento della legittimazione
attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata
cerchia di persone, che per situazione appaiono legate all'oggetto del provvedimento
impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con la
situazione degli altri cittadini;
che l'insorgente deve inoltre essere
portatore di un interesse per-sonale, attuale, diretto e concreto a dolersi del
pregiudizio arrecatogli dal provvedimento censurato, che l'impugnativa intende
rimuovere;
che, nel caso concreto, non v'è dubbio che
la comunione ereditaria opponente, in quanto proprietaria di una casa
d'abitazione (part. 111), situata a meno di dieci metri da quella dedotta in edificazione,
appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per
situazione appaiono legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con la situazione
degli altri cittadini;
che palese essendo l'interesse della
comunione ereditaria qui resistente ad opporsi all'intervento, corretta appare
la decisione del Consiglio di Stato di riconoscerle la legittimazione attiva ad
impugnare la licenza edilizia;
che l'opposizione è stata inoltrata nei
termini di pubblicazione della domanda di costruzione; seppure succintamente
motivata, essa indicava chiaramente l'intenzione, già preannunciata alle ricorrenti,
Fatti
di opporsi all'innalzamento dell'immobile;
che anche da questo profilo il
riconoscimento della legittimazione attiva ad impugnare la licenza edilizia
sfugge dunque alla critica delle ricorrenti;
che giusta l’art. 45 cpv. 3 NAPR di __________,
nella zona del nucleo sono ammessi soltanto ampliamenti di piccole dimensioni e
per necessità tecniche inderogabili;
che, di norma, precisa il disposto, sono
escluse sopraelevazioni; in particolare deve essere mantenuta la
quota del colmo delle costruzioni non accessorie; deroghe, soggiunge, sono
permesse allo scopo di un miglior inserimento urbanistico architettonico per edifici
o parti di essi notoriamente più bassi;
che la domanda di costruzione e l'avviso di
pubblicazione alla rubrica deroghe indicavano nessuna;
che il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in
mancanza dell'esplicita richiesta, il municipio non era tenuto a rilasciare
delle deroghe;
nulla escluderebbe che, in caso di
un'esplicita richiesta, anche altri cittadini si sarebbero opposti al rilascio
della licenza;
che, implicitamente, il Governo ha ritenuto
che la mancata indicazione di una richiesta di deroghe costituisse una
violazione di una formalità essenziale, che ostava al rilascio di una deroga
per la sopraelevazione ed esigeva la ripetizione dell'intera procedura;
Considerandi
che, nelle particolari circostanze del caso
concreto, la tesi non può essere accreditata in quanto lesiva del divieto di
formalismo eccessivo;
che la mancata indicazione della richiesta
di deroghe nella domanda di costruzione e nell'avviso di pubblicazione non
costituisce un difetto atto ad invalidare la licenza edilizia (Adelio Scolari,
Commentario, IIa ed., ad art. 6 n. 782 seg.); la disattenzione di questa
prescrizione d'ordine potrebbe semmai comportare la restituzione del diritto di
opporsi al rilascio della licenza edilizia;
che l’art. 45 cpv. 3 NAPR non istituisce peraltro
una vera e propria facoltà di deroga, ma un regime giuridico secondario, che a
determinate condizioni permette all'autorità di scostarsi dalla norma
principale (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., vol. 1 n. 790
seg);
che il fatto che le ricorrenti, nella
domanda di costruzione, abbiano indicato di non chiedere deroghe e che la
pubblicazione non menzionasse alcuna richiesta di deroga non impediva dunque al
municipio di verificare se fossero dati i presupposti per scostarsi dalla norma
di PR che, salvo eccezioni, esclude le sopraelevazioni di edifici del nucleo;
che, da questo profilo, il giudizio
governativo impugnato va annullato siccome lesivo del divieto di formalismo
eccessivo;
che entro questi limiti, il ricorso va
accolto; non può invece essere accolta la domanda di conferma della licenza
edilizia, poiché il Consiglio di Stato non è entrato nel merito del ricorso;
gli atti gli vanno dunque rinviati affinché si pronunci sulla conformità della
sopraelevazione per rapporto all’art. 45 NAPR;
che la tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza; nella misura in cui
non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico dei membri della
comunione ereditaria resistente;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 45 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 3477) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per
nuovo giudizio.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei membri della comunione ereditaria
resistente nella misura di fr. 900.- e delle ricorrenti per la differenza.
3. I membri
della comunione ereditaria resistente rifonderanno alle ricorrenti fr. 900.- a
titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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