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Decisione

52.2006.261

Prolungamento di una canna fumaria

21 febbraio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

proprietaria della part. 537 RF di __________ su cui sorge la sua casa d'abitazione.

Nell'ambito di alcuni lavori di ristrutturazione avvenuti nel corso del 2002,

la ricorrente ha posato abusivamente una canna fumaria. Il manufatto si erge ad

una trentina di centimetri dalla facciata nord-ovest dell'edificio sino ad un'altezza

di 4.10 m, passando attraverso la gronda del tetto.

Dopo vicissitudini note alle parti, che non

occorre ricordare in questa sede, il 24 gennaio 2005 la ricorrente ha chiesto

al municipio il permesso di prolungare la suddetta opera di 0.50 m, in modo da

renderla conforme alle disposizioni federali in materia ambientale.

All'intervento si sono tempestivamente

opposti i resistenti, che lo hanno contestato sotto il profilo ambientale e

delle norme antincendio.

Raccolto il preavviso positivo del

Dipartimento del territorio, il 24 gennaio 2006 municipio ha rilasciato alla

ricorrente il permesso edilizio richiesto, respingendo al contempo

l'opposizione sollevata dai resistenti.

B. Con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto

il ricorso interposto da CO 1, annullando la suddetta risoluzione municipale. L'Esecutivo

cantonale ha anzitutto osservato che l'abitazione della ricorrente dista circa

5 m da quella dei resistenti ed è situata ad una quota notevolmente inferiore. Ritenuto

che il nuovo manufatto sporgerebbe 0.5 m rispetto alla quota del colmo del

tetto della ricorrente, esso si porrebbe quindi in contrasto con le la cifra

6.8 ed il relativo allegato della direttiva antincendio, impianti

termotecnici (direttiva 25-03i), emanata dall'associazione degli

istituti cantonali di assicurazione antincendio il 26 marzo 2003 ed applicabile

al caso concreto in virtù del rimando previsto dall'art. 44c RLE. Illustrate in

astratto le normative in materia di inquinamento atmosferico, il Governo non le

ha tuttavia applicate al caso concreto.

C. La soccombente

insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la

conferma della licenza edilizia rilasciatale dal municipio.

La ricorrente sostiene anzitutto che la

direttiva 25-03i, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, non si applicherebbe al

controverso manufatto, realizzato nel corso del 2002. Esso sarebbe in ogni caso

conforme alla suddetta direttiva e rispetterebbe il diritto ambientale

concretamente applicabile.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,

come pure CO 1, con argomenti che verranno eventualmente esaminati nei

considerandi successivi. Il municipio si riconferma invece nella propria decisione,

mentre il Dipartimento osserva che spetta all'autorità comunale verificare il rispetto

delle normative sulla polizia del fuoco.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della

ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm)

sono certe.

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Ai sensi

dell'art. 41d LE, per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle

costruzioni devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di

Stato (cpv. 1). A tale scopo il Consiglio di Stato emana norme proprie o

dichiara applicabili le norme fissate da autorità federali o da associazioni

professionali (cpv. 2). L'art. 44c RLE specifica che sono applicabili le prescrizioni

di protezione antincendio dichiarate vincolanti nel settore specifico dal concordato

intercantonale concernente l’eliminazio-ne degli ostacoli tecnici al commercio

del 23 ottobre 1998 (CIOTC; RL 11.3.4.1.). Dichiarata vincolante dalla

competente autorità intercantonale, la direttiva antincendio, impianti termotecnici

del 26 marzo 2003 (direttiva 25-03i) è entrata in vigore il 1. gennaio 2005

(cifra 10 direttiva 25-03i). Secondo la cifra 6.8. direttiva 25-03i i

condotti dei fumi devono essere costruiti con sufficiente sporgenza dalla

copertura del tetto, in modo che i gas di combustione vengano evacuati

completamente all'esterno e non possano fuoriuscire sotto le sporgenze di edifici

o le gronde dei tetti (paragrafo 1). Se i condotti dei fumi sono

installati a meno di 3 m da parti di costruzioni più alte, devono essere

costruiti fin sopra il tetto più alto (paragrafo 2). Se per motivi di

protezione dell'ambiente (vedi cifra 9 "Ulteriori disposizioni") non

sono richiesti requisiti più rigorosi, l'altezza del camino sopra la copertura

del tetto deve essere: 1 m per condotti dei fumi, con sbocco sulla falda del

tetto, misurando la distanza perpendicolarmente rispetto alla pendenza del tetto

(paragrafo 3 lett. a); 0,5 m per condotti dei fumi, con sbocco nella

zona del colmo del tetto (paragrafo 3 lett. b); 0,5 m per condotti dei

fumi, con sbocco su tetti piani non praticabili (paragrafo 3 lett. c); 2

m per condotti dei fumi, con sbocco su tetti piani praticabili (agibili) (paragrafo

3.

lett. d). La nota contenuta nell'appendice alla cifra 6.8 della

direttiva 25-03i [(titolo: altezza minima (protezione dell'ambiente)] avverte inoltre

che "per evitare un eccesso di emissioni (cfr. livello di emissione),

la fuoriuscita dei gas combusti deve avvenire al di fuori dell'area delle

turbolenze dell'edificio servito dall'impianto. Di regola, prosegue la

nota, nel raggio di 7 m, i condotti dei fumi devono sporgere di 0.5 m dal

colmo del tetto più alto o di 1.5 m dal tetto piano più alto. Per impianti di

combustione a gas di piccole dimensioni (fino a 40 kW,) i requisiti sono meno

rigorosi, mentre per gli impianti di dimensioni più grandi (a gasolio o gas,

con oltre 350 kW; a legna o a carbone con oltre 70 kW) sono previsti condotti

dei fumi più alti (cfr. Raccomandazioni del UFAFP concernenti l'altezza minima

dei camini sui tetti). La direttiva in questione non impone dunque che nel

raggio di 7 m la canna fumaria debba tassativamente ergersi al di sopra del

tetto più alto. Conformemente al principio di proporzionalità, eccezioni sono

previste in caso di impianti di combustione con una potenza ridotta.

3.

In

concreto, l'abitazione della ricorrente dista 5 m da quella dei resistenti ed è

situata ad una quota inferiore. Dai piani emerge che la nuova canna fumaria

sporgerebbe 0.5 m rispetto alla quota del colmo del tetto dell'abitazione della

ricorrente. L'altezza del manufatto sopra la copertura del tetto, misurata

perpendicolarmente alla sua pendenza sarebbe di oltre 1 m. Il progetto rispetta

dunque pienamente i parametri fissati dalla cifra 6.8 della direttiva 25-03i. A

dispetto di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, pretendere nel caso

concreto di prolungare la nuova canna fumaria a 0.5 m sopra la quota del colmo

del tetto della casa dei vicini resistenti costituirebbe una misura del tutto

sproporzionata, ritenuta in particolare l'esigua potenza dell'impianto di

combustione della ricorrente (30 kW). Non giova ai resistenti il precedente citato

(STA 28 settembre 2005, inc. n. 52.2005.214), poiché in quel caso la distanza

tra i due edifici era superiore ai 7 m (8.20 m). Appare peraltro quantomeno

dubbio che la nota in questione possa disciplinare in maniera vincolante

l'altezza minima dei condotti dei fumi anche sotto il profilo della protezione

dell'ambiente (v. titolo). Per principio, la disciplina di tale ambito

giuridico spetta infatti alla Confederazione (cfr. art. 74 Cost. fed.).

Il progetto è dunque compatibile con le attuali

disposizioni in materia di polizia del fuoco. Non è dunque necessario esaminare

se esso fosse compatibile anche con le vecchie direttive, vigenti al momento

dell'edificazione della canna fumaria.

4.

In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché verifichi se il

progetto è altresì conforme con il diritto ambientale concretamente applicabile.

La tassa di giustizia e le spese sono a

carico dei vicini resistenti, che verseranno alla ricorrente un congruo importo

a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41d LE; 44c RLE; cifra 6.8

direttiva antincendio – impianti termotecnici; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 12 luglio 2006 (n. 3478) del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché verifichi se il progetto in questione è compatibile con il diritto

ambientale.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico di CO

1 in solido, i quali verseranno alla ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili

di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

patrocinata da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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