52.2006.261
Prolungamento di una canna fumaria
21 febbraio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.261
Data decisione, Autorità:
21.02.2007, TRAM
Titolo:
Prolungamento di una canna fumaria
CANNA FUMARIA
art. 41d LE
art. 44c RLE
Incarto n.
52.2006.261
Lugano
21 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 agosto 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 12 luglio 2006 (n. 3478) del Consiglio
di Stato, che ha accolto il gravame presentato da CO 1, annullando la
risoluzione 24 gennaio 2006 con cui il CO 2 aveva rilasciato alla ricorrente
la licenza parzialmente in sanatoria per prolungare la canna fumaria esistente
sulla part. 537 RF;
viste le risposte:
- 11 settembre 2006 del CO
2;
- 12 settembre 2006 di CO
1;
- 13 settembre 2006 del Consiglio
di Stato;
- 20 settembre 2006 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è
proprietaria della part. 537 RF di __________ su cui sorge la sua casa d'abitazione.
Nell'ambito di alcuni lavori di ristrutturazione avvenuti nel corso del 2002,
la ricorrente ha posato abusivamente una canna fumaria. Il manufatto si erge ad
una trentina di centimetri dalla facciata nord-ovest dell'edificio sino ad un'altezza
di 4.10 m, passando attraverso la gronda del tetto.
Dopo vicissitudini note alle parti, che non
occorre ricordare in questa sede, il 24 gennaio 2005 la ricorrente ha chiesto
al municipio il permesso di prolungare la suddetta opera di 0.50 m, in modo da
renderla conforme alle disposizioni federali in materia ambientale.
All'intervento si sono tempestivamente
opposti i resistenti, che lo hanno contestato sotto il profilo ambientale e
delle norme antincendio.
Raccolto il preavviso positivo del
Dipartimento del territorio, il 24 gennaio 2006 municipio ha rilasciato alla
ricorrente il permesso edilizio richiesto, respingendo al contempo
l'opposizione sollevata dai resistenti.
B. Con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto
il ricorso interposto da CO 1, annullando la suddetta risoluzione municipale. L'Esecutivo
cantonale ha anzitutto osservato che l'abitazione della ricorrente dista circa
5 m da quella dei resistenti ed è situata ad una quota notevolmente inferiore. Ritenuto
che il nuovo manufatto sporgerebbe 0.5 m rispetto alla quota del colmo del
tetto della ricorrente, esso si porrebbe quindi in contrasto con le la cifra
6.8 ed il relativo allegato della direttiva antincendio, impianti
termotecnici (direttiva 25-03i), emanata dall'associazione degli
istituti cantonali di assicurazione antincendio il 26 marzo 2003 ed applicabile
al caso concreto in virtù del rimando previsto dall'art. 44c RLE. Illustrate in
astratto le normative in materia di inquinamento atmosferico, il Governo non le
ha tuttavia applicate al caso concreto.
C. La soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la
conferma della licenza edilizia rilasciatale dal municipio.
La ricorrente sostiene anzitutto che la
direttiva 25-03i, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, non si applicherebbe al
controverso manufatto, realizzato nel corso del 2002. Esso sarebbe in ogni caso
conforme alla suddetta direttiva e rispetterebbe il diritto ambientale
concretamente applicabile.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,
come pure CO 1, con argomenti che verranno eventualmente esaminati nei
considerandi successivi. Il municipio si riconferma invece nella propria decisione,
mentre il Dipartimento osserva che spetta all'autorità comunale verificare il rispetto
delle normative sulla polizia del fuoco.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della
ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm)
sono certe.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Ai sensi
dell'art. 41d LE, per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle
costruzioni devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di
Stato (cpv. 1). A tale scopo il Consiglio di Stato emana norme proprie o
dichiara applicabili le norme fissate da autorità federali o da associazioni
professionali (cpv. 2). L'art. 44c RLE specifica che sono applicabili le prescrizioni
di protezione antincendio dichiarate vincolanti nel settore specifico dal concordato
intercantonale concernente l’eliminazio-ne degli ostacoli tecnici al commercio
del 23 ottobre 1998 (CIOTC; RL 11.3.4.1.). Dichiarata vincolante dalla
competente autorità intercantonale, la direttiva antincendio, impianti termotecnici
del 26 marzo 2003 (direttiva 25-03i) è entrata in vigore il 1. gennaio 2005
(cifra 10 direttiva 25-03i). Secondo la cifra 6.8. direttiva 25-03i i
condotti dei fumi devono essere costruiti con sufficiente sporgenza dalla
copertura del tetto, in modo che i gas di combustione vengano evacuati
completamente all'esterno e non possano fuoriuscire sotto le sporgenze di edifici
o le gronde dei tetti (paragrafo 1). Se i condotti dei fumi sono
installati a meno di 3 m da parti di costruzioni più alte, devono essere
costruiti fin sopra il tetto più alto (paragrafo 2). Se per motivi di
protezione dell'ambiente (vedi cifra 9 "Ulteriori disposizioni") non
sono richiesti requisiti più rigorosi, l'altezza del camino sopra la copertura
del tetto deve essere: 1 m per condotti dei fumi, con sbocco sulla falda del
tetto, misurando la distanza perpendicolarmente rispetto alla pendenza del tetto
(paragrafo 3 lett. a); 0,5 m per condotti dei fumi, con sbocco nella
zona del colmo del tetto (paragrafo 3 lett. b); 0,5 m per condotti dei
fumi, con sbocco su tetti piani non praticabili (paragrafo 3 lett. c); 2
m per condotti dei fumi, con sbocco su tetti piani praticabili (agibili) (paragrafo
3.
lett. d). La nota contenuta nell'appendice alla cifra 6.8 della
direttiva 25-03i [(titolo: altezza minima (protezione dell'ambiente)] avverte inoltre
che "per evitare un eccesso di emissioni (cfr. livello di emissione),
la fuoriuscita dei gas combusti deve avvenire al di fuori dell'area delle
turbolenze dell'edificio servito dall'impianto. Di regola, prosegue la
nota, nel raggio di 7 m, i condotti dei fumi devono sporgere di 0.5 m dal
colmo del tetto più alto o di 1.5 m dal tetto piano più alto. Per impianti di
combustione a gas di piccole dimensioni (fino a 40 kW,) i requisiti sono meno
rigorosi, mentre per gli impianti di dimensioni più grandi (a gasolio o gas,
con oltre 350 kW; a legna o a carbone con oltre 70 kW) sono previsti condotti
dei fumi più alti (cfr. Raccomandazioni del UFAFP concernenti l'altezza minima
dei camini sui tetti). La direttiva in questione non impone dunque che nel
raggio di 7 m la canna fumaria debba tassativamente ergersi al di sopra del
tetto più alto. Conformemente al principio di proporzionalità, eccezioni sono
previste in caso di impianti di combustione con una potenza ridotta.
3.
In
concreto, l'abitazione della ricorrente dista 5 m da quella dei resistenti ed è
situata ad una quota inferiore. Dai piani emerge che la nuova canna fumaria
sporgerebbe 0.5 m rispetto alla quota del colmo del tetto dell'abitazione della
ricorrente. L'altezza del manufatto sopra la copertura del tetto, misurata
perpendicolarmente alla sua pendenza sarebbe di oltre 1 m. Il progetto rispetta
dunque pienamente i parametri fissati dalla cifra 6.8 della direttiva 25-03i. A
dispetto di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, pretendere nel caso
concreto di prolungare la nuova canna fumaria a 0.5 m sopra la quota del colmo
del tetto della casa dei vicini resistenti costituirebbe una misura del tutto
sproporzionata, ritenuta in particolare l'esigua potenza dell'impianto di
combustione della ricorrente (30 kW). Non giova ai resistenti il precedente citato
(STA 28 settembre 2005, inc. n. 52.2005.214), poiché in quel caso la distanza
tra i due edifici era superiore ai 7 m (8.20 m). Appare peraltro quantomeno
dubbio che la nota in questione possa disciplinare in maniera vincolante
l'altezza minima dei condotti dei fumi anche sotto il profilo della protezione
dell'ambiente (v. titolo). Per principio, la disciplina di tale ambito
giuridico spetta infatti alla Confederazione (cfr. art. 74 Cost. fed.).
Il progetto è dunque compatibile con le attuali
disposizioni in materia di polizia del fuoco. Non è dunque necessario esaminare
se esso fosse compatibile anche con le vecchie direttive, vigenti al momento
dell'edificazione della canna fumaria.
4.
In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché verifichi se il
progetto è altresì conforme con il diritto ambientale concretamente applicabile.
La tassa di giustizia e le spese sono a
carico dei vicini resistenti, che verseranno alla ricorrente un congruo importo
a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41d LE; 44c RLE; cifra 6.8
direttiva antincendio – impianti termotecnici; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 12 luglio 2006 (n. 3478) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché verifichi se il progetto in questione è compatibile con il diritto
ambientale.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico di CO
1 in solido, i quali verseranno alla ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili
di entrambe le istanze.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
patrocinata da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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