52.2006.263
Irricevibilità di un ricorso proposto direttamente al TRAM contro una revoca della licenza di condurre disposta dalla Sezione della circolazione. Ricorso trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per
31 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.263
Data decisione, Autorità:
31.08.2006, TRAM
Titolo:
Irricevibilità di un ricorso proposto direttamente al TRAM contro una revoca della licenza di condurre disposta dalla Sezione della circolazione. Ricorso trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza ed evasione
COMPETENZA
ESAME D'UFFICIO
TRASMISSIONE D'UFFICIO
art. 10 cpv. 1 LACS
art. 10 cpv. 2 LACS
art. 3 LPAMM
art. 4 cpv. 1 LPAMM
Incarto n.
52.2006.263
Lugano
31 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito dalla
segretaria:
Alessandra Ippolito
statuendo sul ricorso 30 agosto 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 10 agosto 2006 (no. 3313/2006) della
Sezione della circolazione, che ha revocato la licenza di condurre
dell'insorgente a tempo indeterminato e con effetto immediato per motivi di
sicurezza;
richiamati gli art. 48 PAmm e
26c cpv. 2 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11
febbraio 2006 RI 1 si è posto alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà
provocando un incidente della circolazione;
Considerandi
che alla
luce delle risultanze di un esame peritale ordinato a seguito di questi accadimenti,
con decisione 10 agosto 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la
licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che
nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio 2007; la riammissione
è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un
certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di
almeno 9 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia
dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al
superamento di un esame psico-tecnico;
che
avverso la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
mediante ricorso 30 agosto 2006, postulandone l'annullamento con motivazioni
che non occorre riassumere;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente
infondati;
che prima
di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è
tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che
notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma
secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto
dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che il Dipartimento delle istituzioni,
segnatamente l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, è l'autorità
competente in Ticino per pronunciare la revoca della licenza di condurre (art.
1.
cpv. 1 e 4 lett. a cifra 1 RLALCStr);
che contro tali misure è dato ricorso al
Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione (art. 10 cpv. 1 LALCStr); i
giudizi resi in materia dal Governo sono successivamente impugnabili davanti al
Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della PAmm (art. 10 cpv. 2
e 3 LALCStr);
che i
provvedimenti di revoca della patente disposti dalla Sezione della circolazione
non sono quindi direttamente deducibili davanti al Tribunale cantonale
amministrativo;
che nessuna norma di legge prevede infatti
la possibilità di impugnare innanzi a questo Tribunale le misure amministrative
adottate dal Dipartimento delle istituzioni in applicazione della LCStr e delle
sue normative di esecuzione;
che il
ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo;
che in forza dell'art. 4 cpv. 1 PAmm l'atto
ricorsuale viene nondimeno trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per
evasione;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10 LALCstr; 1, 4 RLALCS; 3, 4, 28, 60
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi d'ufficio al Consiglio
di Stato per competenza ed evasione.
2. La tassa di
giudizio e le spese, di complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
patr. dall'
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino;
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.
terzi implicati
Il vicepresidente La
segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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