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Decisione

52.2006.263

Irricevibilità di un ricorso proposto direttamente al TRAM contro una revoca della licenza di condurre disposta dalla Sezione della circolazione. Ricorso trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per

31 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.263

Data decisione, Autorità:

31.08.2006, TRAM

Titolo:

Irricevibilità di un ricorso proposto direttamente al TRAM contro una revoca della licenza di condurre disposta dalla Sezione della circolazione. Ricorso trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza ed evasione

COMPETENZA

ESAME D'UFFICIO

TRASMISSIONE D'UFFICIO

art. 10 cpv. 1 LACS

art. 10 cpv. 2 LACS

art. 3 LPAMM

art. 4 cpv. 1 LPAMM

Incarto n.

52.2006.263

Lugano

31 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Stefano

Bernasconi

assistito dalla

segretaria:

Alessandra Ippolito

statuendo sul ricorso 30 agosto 2006 di

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 10 agosto 2006 (no. 3313/2006) della

Sezione della circolazione, che ha revocato la licenza di condurre

dell'insorgente a tempo indeterminato e con effetto immediato per motivi di

sicurezza;

richiamati gli art. 48 PAmm e

26c cpv. 2 LOG;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'11

febbraio 2006 RI 1 si è posto alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà

provocando un incidente della circolazione;

Considerandi

che alla

luce delle risultanze di un esame peritale ordinato a seguito di questi accadimenti,

con decisione 10 agosto 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la

licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che

nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio 2007; la riammissione

è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un

certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di

almeno 9 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia

dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al

superamento di un esame psico-tecnico;

che

avverso la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo

mediante ricorso 30 agosto 2006, postulandone l'annullamento con motivazioni

che non occorre riassumere;

considerato, in

diritto

che

giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo

degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente

infondati;

che prima

di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è

tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che

notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma

secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto

dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

che il Dipartimento delle istituzioni,

segnatamente l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, è l'autorità

competente in Ticino per pronunciare la revoca della licenza di condurre (art.

1.

cpv. 1 e 4 lett. a cifra 1 RLALCStr);

che contro tali misure è dato ricorso al

Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione (art. 10 cpv. 1 LALCStr); i

giudizi resi in materia dal Governo sono successivamente impugnabili davanti al

Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della PAmm (art. 10 cpv. 2

e 3 LALCStr);

che i

provvedimenti di revoca della patente disposti dalla Sezione della circolazione

non sono quindi direttamente deducibili davanti al Tribunale cantonale

amministrativo;

che nessuna norma di legge prevede infatti

la possibilità di impugnare innanzi a questo Tribunale le misure amministrative

adottate dal Dipartimento delle istituzioni in applicazione della LCStr e delle

sue normative di esecuzione;

che il

ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale

cantonale amministrativo;

che in forza dell'art. 4 cpv. 1 PAmm l'atto

ricorsuale viene nondimeno trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per

evasione;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10 LALCstr; 1, 4 RLALCS; 3, 4, 28, 60

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

§. Gli atti sono trasmessi d'ufficio al Consiglio

di Stato per competenza ed evasione.

2. La tassa di

giudizio e le spese, di complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

patr. dall'

Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino;

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.

terzi implicati

Il vicepresidente La

segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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