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Decisione

52.2006.264

Costruzione di un'autorimessa interrata nel nucleo

20 novembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso

del mese di novembre del 2005 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di CO

2 il permesso di costruire un'autorimessa parzialmente interrata su un fondo

(part. 14) situato sul limite nord della zona del nucleo (NV1), sul lato a

monte della la strada cantonale. L'opera è costituita da un muro in cemento armato,

alto 3 m e lungo 18, arretrato di 2 m dalla strada e destinato a sorreggere il

pendio retrostante, nel quale verrebbe interrato un vano lungo 12 m,

accessibile dalla strada attraverso un portale largo 6 m.

Alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1,

proprietario di un fondo (part. 418), situato una quindicina di metri più a

nord, contestando l'intervento con argomenti che ha successivamente ripreso e

sviluppato davanti alle istanze di ricorso.

Con decisione 1° febbraio 2006 il municipio

ha respinto la domanda di costruzione, preavvisata favorevolmente dal Dipartimento

del territorio. Con una lunga ed articolata motivazione, l'autorità comunale ha

in sostanza ritenuto che la costruzione si ponesse fra l'altro in contrasto con

l'art. 34 NAPR, disciplinante l'attività edilizia nella zona del nucleo.

B. Con

giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

Dopo aver escluso che la licenza potesse

essere negata in base all'art. 34 cpv. 4 NAPR, che ammette nuove costruzioni

soltanto nel comparto C della zona del nucleo, il Governo ha in sostanza

ritenuto che non sussistessero validi motivi per respingere la domanda in forza

dell'art. 34 cpv. 8 NAPR, che permette al municipio di vietare la realizzazione

di posteggi o autorimesse private che contrastino con gli obbiettivi di

salvaguardia delle caratteristiche ambientali del nucleo.

Il Consiglio di Stato ha quindi rinviato gli

atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente sostiene anzitutto che l'art.

34 cpv. 4 NAPR ammette nuove costruzioni soltanto all'interno del comparto C

della zona del nucleo. La licenza andrebbe negata già perché il fondo dedotto

in edificazione non appartiene a questo comparto. L'art. 34 cpv. 8 NAPR non

renderebbe affatto inapplicabile il precedente cpv. 4, che ammette nuove

costruzioni soltanto all'interno del comparto C.

Il Consiglio di Stato avrebbe inoltre

sostituito arbitrariamente il suo potere d'apprezzamento a quello del

municipio.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e

gli istanti in licenza, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente con

argomenti di cui si dirà qui appresso.

Il municipio sollecita invece l'accoglimento

dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 LE.

1.2. In quanto proprietario di un fondo

(part. 418) distante appena quindicina di metri da quello dei resistenti, l'insorgente

appartiene indiscutibilmente a quella limitata e qualificata cerchia di

persone, la cui situazione appare collegata all'oggetto del provvedimento

impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con

gli altri membri della collettività. Può dunque anche essere considerato

portatore di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del

pregiudizio che l'opera gli arrecherebbe. Essendosi tempestivamente opposto alla

domanda di costruzione, la legittimazione attiva gli va dunque riconosciuta.

1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm),

è ricevibile in ordine.

1.4. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, integrati dalle informazioni supplementari fornite dal

ricorrente su richiesta del tribunale circa l'ubicazione del suo fondo (art. 18

PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti e dalle fotografie

prodotte dal ricorrente. Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare atto

Considerandi

a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.

2.1.

Secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR di __________, nella zona del nucleo NV1, che qui

interessa, sono ammessi i seguenti tipi d'in-tervento:

- il riattamento, ossia il risanamento di un edificio senza ampliamento

o cambiamento di destinazione;

- la trasformazione, ossia il risanamento di un edificio con cambiamento

di destinazione, senza ampliamenti;

- la ricostruzione, ossia il ripristino di un edificio demolito o distrutto

di recente, senza ampliamenti;

- la demolizione di edifici, parti di edificio o di manufatti in

palese stato di rovina;

- gli ampliamenti, giustificati da reali esigenze di uso e di abitabilità

degli edifici; le aggiunte devono correttamente inserirsi nel tessuto edilizio

esistente; per edifici destinati alla residenza primaria e per interventi

qualificati, che portano ad una apprezzabile valorizzazione ambientale ed

architettonica delle preesistenze, il municipio ha la facoltà di concedere

deroghe per ampliamenti più sostanziali.

Nuove costruzioni sono per principio ammesse

soltanto all'in-terno del comparto edificabile C secondo i parametri fissati dall'art.

34.

cpv. 6 NAPR.

2.2

Il fondo dei resistenti non è compreso

nel comparto edificabile C. L'intervento in oggetto, consistente nell'edificazione

di un'autorimessa sotterranea, non rientra d'altro canto nel novero degli

interventi ammissibili secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR. Non prefigura in

particolare un ampliamento di un edificio esistente.

Da questo profilo, la licenza non può dunque

essere rilasciata.

3.

3.1.

Secondo l'art. 34 cpv. 7 NAPR, gli spazi liberi di particolare valore

ambientale, indicati sul piano di dettaglio del nucleo in scala 1:500, devono rimanere

liberi da costruzioni.

La norma sancisce un vincolo supplementare,

volto ad impedire l'edificazione di determinate porzioni di terreno, che, dal

profilo dell'art. 34 NAPR, potrebbero altrimenti essere edificate mediante

ampliamenti di edifici esistenti (cpv. 4) o nuove costruzioni (cpv. 6);

3.2

Il piano di dettaglio del nucleo non

annovera il fondo dei resistenti fra gli spazi che devono rimanere liberi da

costruzioni. Ciò non significa evidentemente che laddove non sono dati i

presupposti dell'art. 34 cpv. 4 o 6 NAPR la licenza possa comunque essere

rilasciata.

4.

4.1.

Giusta l'art. 34 cpv. 8 NAPR, nella zona NV1 il municipio può vietare la costruzione

di posteggi o di autorimesse private che contrastino con gli obbiettivi di

salvaguardia delle caratteristiche ambientali del nucleo enunciati dalla

stessa norma.

Analogamente all'art. 34 cpv. 7 NAPR , anche

questa disposizione non sovverte l'ordinamento edilizio definito dai cpv. 4 e 6

dell'art. 34 NAPR. Essa si limita infatti a conferire al municipio la facoltà

di ridurre le possibilità edificatorie concesse dalle norme suddette, vietando

la costruzione di posteggi e di autorimesse private qualora ciò risulti

necessario per tutelare le caratteristiche ambientali del nucleo. Per motivi di

protezione ambientale, il municipio può dunque vietare la costruzione di queste

opere anche se adempiono le condizioni poste dai cpv. 4 e 6 dell'art. 34 NAPR.

Ciò non significa ovviamente che la costruzione di posteggi ed autorimesse non

conformi a queste disposizioni possa o addirittura debba essere autorizzata

qualora non si pongano in contrasto con gli obbiettivi di salvaguardia delle

caratteristiche ambientali del nucleo.

4.2

Nel caso concreto, il municipio ha

negato la licenza sia perché l'autorimessa non può essere autorizzata come

nuova costruzione, sia perché si pone in contrasto con gli obbiettivi di salvaguardia

delle caratteristiche ambientali del nucleo.

Il Consiglio di Stato, sostituendo senza

darne congrua giustificazione il suo apprezzamento a quello del municipio, ha

ritenuto che l'opera non si ponesse in contrasto con le esigenze di tutela

della zona del nucleo.

A torto. Non soltanto perché l'art. 34 cpv.

4.

e 6 NAPR ammette nuove costruzioni unicamente nel comparto C, ma anche perché

la decisione del municipio di considerare il manufatto inconciliabile con le necessità

di salvaguardare l'aspetto paesaggistico, non procede affatto da un esercizio

abusivo del potere d'apprez-zamento che dovrebbe comunque essergli riconosciuto

nell'ap-plicazione dell'art. 34 cpv. 8 NAPR; norma del diritto autonomo

comunale, che impone alle istanze di ricorso di limitare il proprio sindacato

di legittimità ai casi in cui la decisione appare manifestamente insostenibile.

Nemmeno il Consiglio di Stato spiega peraltro per qual motivo il municipio

avrebbe violato il diritto sostenendo che la costruzione di un muro in cemento

armato, lungo una ventina di metri ed alto tre su un terreno situato lungo la

strada cantonale a valle del nucleo, sia atta a pregiudicare i valori

ambientali tutelati dall'art. 34 NAPR.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione governativa impugnata e confermando il diniego della licenza.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico dei resistenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 22 agosto 2005 del Consiglio di

Stato (n. 3880) è annullata;

1.2.

la decisione 1° febbraio 2006 del municipio di CO

2 è confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno

al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Anna e

Giovanni Ceracchini, 6837 Caneggio,

1 patrocinata da: avv. Gabriele Ferrari,

6830 Chiasso,

2. municipio

di Caneggio, 6837 Caneggio,

3. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

4. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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