52.2006.264
Costruzione di un'autorimessa interrata nel nucleo
20 novembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.264
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TRAM
Titolo:
Costruzione di un'autorimessa interrata nel nucleo
ZONA NUCLEO
art. 22 cpv. 2 cf. a LPT
Incarto n.
52.2006.264
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 2006 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3880) che annulla la decisione 1° febbraio 2006 con cui il municipio di CO
2 ha negato ad CO 1 la licenza edilizia per costruire un'autorimessa interrata
nel nucleo (part. 14 RT);
viste le risposte:
- 13 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 22 settembre 2006 di CO
1;
- 24 settembre 2006 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel corso
del mese di novembre del 2005 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di CO
2 il permesso di costruire un'autorimessa parzialmente interrata su un fondo
(part. 14) situato sul limite nord della zona del nucleo (NV1), sul lato a
monte della la strada cantonale. L'opera è costituita da un muro in cemento armato,
alto 3 m e lungo 18, arretrato di 2 m dalla strada e destinato a sorreggere il
pendio retrostante, nel quale verrebbe interrato un vano lungo 12 m,
accessibile dalla strada attraverso un portale largo 6 m.
Alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1,
proprietario di un fondo (part. 418), situato una quindicina di metri più a
nord, contestando l'intervento con argomenti che ha successivamente ripreso e
sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Con decisione 1° febbraio 2006 il municipio
ha respinto la domanda di costruzione, preavvisata favorevolmente dal Dipartimento
del territorio. Con una lunga ed articolata motivazione, l'autorità comunale ha
in sostanza ritenuto che la costruzione si ponesse fra l'altro in contrasto con
l'art. 34 NAPR, disciplinante l'attività edilizia nella zona del nucleo.
B. Con
giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
Dopo aver escluso che la licenza potesse
essere negata in base all'art. 34 cpv. 4 NAPR, che ammette nuove costruzioni
soltanto nel comparto C della zona del nucleo, il Governo ha in sostanza
ritenuto che non sussistessero validi motivi per respingere la domanda in forza
dell'art. 34 cpv. 8 NAPR, che permette al municipio di vietare la realizzazione
di posteggi o autorimesse private che contrastino con gli obbiettivi di
salvaguardia delle caratteristiche ambientali del nucleo.
Il Consiglio di Stato ha quindi rinviato gli
atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente sostiene anzitutto che l'art.
34 cpv. 4 NAPR ammette nuove costruzioni soltanto all'interno del comparto C
della zona del nucleo. La licenza andrebbe negata già perché il fondo dedotto
in edificazione non appartiene a questo comparto. L'art. 34 cpv. 8 NAPR non
renderebbe affatto inapplicabile il precedente cpv. 4, che ammette nuove
costruzioni soltanto all'interno del comparto C.
Il Consiglio di Stato avrebbe inoltre
sostituito arbitrariamente il suo potere d'apprezzamento a quello del
municipio.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e
gli istanti in licenza, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente con
argomenti di cui si dirà qui appresso.
Il municipio sollecita invece l'accoglimento
dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 LE.
1.2. In quanto proprietario di un fondo
(part. 418) distante appena quindicina di metri da quello dei resistenti, l'insorgente
appartiene indiscutibilmente a quella limitata e qualificata cerchia di
persone, la cui situazione appare collegata all'oggetto del provvedimento
impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con
gli altri membri della collettività. Può dunque anche essere considerato
portatore di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del
pregiudizio che l'opera gli arrecherebbe. Essendosi tempestivamente opposto alla
domanda di costruzione, la legittimazione attiva gli va dunque riconosciuta.
1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm),
è ricevibile in ordine.
1.4. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, integrati dalle informazioni supplementari fornite dal
ricorrente su richiesta del tribunale circa l'ubicazione del suo fondo (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti e dalle fotografie
prodotte dal ricorrente. Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare atto
Considerandi
a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.
2.1.
Secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR di __________, nella zona del nucleo NV1, che qui
interessa, sono ammessi i seguenti tipi d'in-tervento:
- il riattamento, ossia il risanamento di un edificio senza ampliamento
o cambiamento di destinazione;
- la trasformazione, ossia il risanamento di un edificio con cambiamento
di destinazione, senza ampliamenti;
- la ricostruzione, ossia il ripristino di un edificio demolito o distrutto
di recente, senza ampliamenti;
- la demolizione di edifici, parti di edificio o di manufatti in
palese stato di rovina;
- gli ampliamenti, giustificati da reali esigenze di uso e di abitabilità
degli edifici; le aggiunte devono correttamente inserirsi nel tessuto edilizio
esistente; per edifici destinati alla residenza primaria e per interventi
qualificati, che portano ad una apprezzabile valorizzazione ambientale ed
architettonica delle preesistenze, il municipio ha la facoltà di concedere
deroghe per ampliamenti più sostanziali.
Nuove costruzioni sono per principio ammesse
soltanto all'in-terno del comparto edificabile C secondo i parametri fissati dall'art.
34.
cpv. 6 NAPR.
2.2
Il fondo dei resistenti non è compreso
nel comparto edificabile C. L'intervento in oggetto, consistente nell'edificazione
di un'autorimessa sotterranea, non rientra d'altro canto nel novero degli
interventi ammissibili secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR. Non prefigura in
particolare un ampliamento di un edificio esistente.
Da questo profilo, la licenza non può dunque
essere rilasciata.
3.
3.1.
Secondo l'art. 34 cpv. 7 NAPR, gli spazi liberi di particolare valore
ambientale, indicati sul piano di dettaglio del nucleo in scala 1:500, devono rimanere
liberi da costruzioni.
La norma sancisce un vincolo supplementare,
volto ad impedire l'edificazione di determinate porzioni di terreno, che, dal
profilo dell'art. 34 NAPR, potrebbero altrimenti essere edificate mediante
ampliamenti di edifici esistenti (cpv. 4) o nuove costruzioni (cpv. 6);
3.2
Il piano di dettaglio del nucleo non
annovera il fondo dei resistenti fra gli spazi che devono rimanere liberi da
costruzioni. Ciò non significa evidentemente che laddove non sono dati i
presupposti dell'art. 34 cpv. 4 o 6 NAPR la licenza possa comunque essere
rilasciata.
4.
4.1.
Giusta l'art. 34 cpv. 8 NAPR, nella zona NV1 il municipio può vietare la costruzione
di posteggi o di autorimesse private che contrastino con gli obbiettivi di
salvaguardia delle caratteristiche ambientali del nucleo enunciati dalla
stessa norma.
Analogamente all'art. 34 cpv. 7 NAPR , anche
questa disposizione non sovverte l'ordinamento edilizio definito dai cpv. 4 e 6
dell'art. 34 NAPR. Essa si limita infatti a conferire al municipio la facoltà
di ridurre le possibilità edificatorie concesse dalle norme suddette, vietando
la costruzione di posteggi e di autorimesse private qualora ciò risulti
necessario per tutelare le caratteristiche ambientali del nucleo. Per motivi di
protezione ambientale, il municipio può dunque vietare la costruzione di queste
opere anche se adempiono le condizioni poste dai cpv. 4 e 6 dell'art. 34 NAPR.
Ciò non significa ovviamente che la costruzione di posteggi ed autorimesse non
conformi a queste disposizioni possa o addirittura debba essere autorizzata
qualora non si pongano in contrasto con gli obbiettivi di salvaguardia delle
caratteristiche ambientali del nucleo.
4.2
Nel caso concreto, il municipio ha
negato la licenza sia perché l'autorimessa non può essere autorizzata come
nuova costruzione, sia perché si pone in contrasto con gli obbiettivi di salvaguardia
delle caratteristiche ambientali del nucleo.
Il Consiglio di Stato, sostituendo senza
darne congrua giustificazione il suo apprezzamento a quello del municipio, ha
ritenuto che l'opera non si ponesse in contrasto con le esigenze di tutela
della zona del nucleo.
A torto. Non soltanto perché l'art. 34 cpv.
4.
e 6 NAPR ammette nuove costruzioni unicamente nel comparto C, ma anche perché
la decisione del municipio di considerare il manufatto inconciliabile con le necessità
di salvaguardare l'aspetto paesaggistico, non procede affatto da un esercizio
abusivo del potere d'apprez-zamento che dovrebbe comunque essergli riconosciuto
nell'ap-plicazione dell'art. 34 cpv. 8 NAPR; norma del diritto autonomo
comunale, che impone alle istanze di ricorso di limitare il proprio sindacato
di legittimità ai casi in cui la decisione appare manifestamente insostenibile.
Nemmeno il Consiglio di Stato spiega peraltro per qual motivo il municipio
avrebbe violato il diritto sostenendo che la costruzione di un muro in cemento
armato, lungo una ventina di metri ed alto tre su un terreno situato lungo la
strada cantonale a valle del nucleo, sia atta a pregiudicare i valori
ambientali tutelati dall'art. 34 NAPR.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione governativa impugnata e confermando il diniego della licenza.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico dei resistenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 22 agosto 2005 del Consiglio di
Stato (n. 3880) è annullata;
1.2.
la decisione 1° febbraio 2006 del municipio di CO
2 è confermata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno
al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Anna e
Giovanni Ceracchini, 6837 Caneggio,
1 patrocinata da: avv. Gabriele Ferrari,
6830 Chiasso,
2. municipio
di Caneggio, 6837 Caneggio,
3. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
4. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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