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Decisione

52.2006.265

Sospensione della decisione su tre domande di costruzione

23 ottobre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente ing. RI 1 è proprietario di una casa d'abitazione (part. 595),

situata a Morcote, nella zona residenziale R2, immediatamente a valle di una

strada pedonale (via __________).

L'edificio, strutturato su due piani abitabili,

è coperto da un tetto a due falde, il cui colmo, parallelo alla strada

retrostante, è posto alla quota di quest'ultima.

Il 26 gennaio 2005, l'ing. RI 1 ha presentato

al municipio una domanda di costruzione per ristrutturare l'edificio,

innalzando di m 6.50 la facciata a monte e di m 2.00 quella a valle, in modo da

coprirlo con un tetto ad una sola falda inclinata, parallela al pendio, realizzando

nel contempo nel sottotetto un'autorimessa collegata alla strada mediante una

rampa. La domanda non è stata immediatamente pubblicata, poiché il municipio

riteneva inammissibile autorizzare la circolazione di veicoli sulla strada pedonale

per accedere all'autorimessa.

Il 14 marzo 2005, il pianificatore comunale

ha preavvisato negativamente l'intervento, suggerendo al municipio di

sospenderla giusta l’art. 65 LALPT al fine di permettere l'elaborazione di una

variante di PR, che istituisse un vincolo di protezione del panorama sul primo

tratto del lato a valle di via __________.

Il 14 aprile 2005 l'ing. RI 1 ha inoltrato

una nuova domanda, che, pur prevedendo di sopraelevare l'edificio, mantiene il

tetto a due falde, limitandosi ad innalzarlo di circa 2 m. Il giorno appresso,

lo stesso ricorrente ha insinuato una terza domanda, che riprende la prima, ma

inserisce nel sottotetto un locale abitabile al posto dell'autorimessa.

Alle domande, pubblicate soltanto nei mesi

di maggio e giugno 2005, si è opposto CO 2, proprietario di un fondo situato a

monte di via __________.

B. Il 28

giugno 2005, il pianificatore comunale ha trasmesso al municipio una proposta

di modifica dell'art. 29 NAPR, che prevede di limitare l'altezza dei fabbricati

a valle di una tratta panoramica da istituire su via Piana alla quota del colmo

dell'edificio del ricorrente (part. 595).

Raccolto all'inizio di luglio il preavviso favorevole

del Dipartimento del territorio, il 23 novembre 2005 il municipio ha sospeso giusta

l’art. 65 LALPT le decisioni sulle tre domande di costruzione, ritenendole in

contrasto con lo studio pianificatorio in corso.

C. Con

giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo

l'impugnativa contro di essi inoltrata dall'istante in licenza.

Dopo aver rilevato come lo studio

pianificatorio si fosse già tradotto in proposte concrete, il Governo ha in

sostanza ritenuto che il municipio non avesse abusato del potere discrezionale

che l’art. 65 LALPT gli riserva in ordine all'adozione di misure di salvaguardia

della pianificazione per aver ravvisato negli interventi in discussione un contrasto

suscettibile di pregiudicarne il conseguimento degli obbiettivi. Il ritardo

frapposto dall'autorità comunale nell'evasione delle pratiche non sarebbe di

rilievo e anche se lo fosse - considerato l'interesse pubblico a proteggere la

tratta panoramica - non giustificherebbe comunque una diversa conclusione.

D. Contro il

predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sia fatto ordine al

municipio di statuire sulle domande entro dieci giorni dall'emanazione della

sentenza.

Dopo aver denunciato i ritardi accumulati

dall'autorità comunale nell'evasione delle domande di costruzione, l'insorgente

contesta le proposte pianificatorie all'esame, giudicandole lesive del principio

della stabilità della pianificazione, in quanto elaborate ad appena tre anni

dall'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. Il vicino

opponente rinuncia invece a prendere posizione, riservandosi di impugnare la licenza

edilizia che il municipio dovesse eventualmente rilasciare.

Degli accertamenti esperiti d'ufficio da

questo tribunale e delle osservazioni inoltrate dalle parti si dirà per quanto

necessario nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti da

questo tribunale (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente

dai piani e dalle fotografie annesse all'incarto. Il sopralluogo chiesto

dall'insorgente non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. In mancanza

di una zona di pianificazione l’autorità cantonale o il municipio deve

sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione

appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto (art. 65 cpv. 1

LALPT).

L’art. 24 RLALPT precisa che lo studio

pianificatorio è considerato in atto, ai sensi dell’articolo 65 LALPT, quando

esista un progetto sommario di piano. Una domanda di costruzione, soggiunge

l’art. 25 cpv. 1 RLALPT, è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto

quando l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione

degli obiettivi dello stesso.

2.2

Nell'ambito dell'adozione di misure di

salvaguardia della pianificazione fondate sull'art. 65 LALPT, l'autorità

dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, il cui esercizio soggiace

al sindacato di legittimità di questo tribunale soltanto nella misura in cui

perfeziona gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm). L'annullamento di un provvedimento

di salvaguardia della pianificazione presuppone dunque, in ultima analisi, che

la decisione sia insostenibile, in quanto priva di ragioni oggettive o fondata

su criteri estranei alla materia od altrimenti lesiva dei principi fondamentali

del diritto. Non basta dunque che sia soltanto opinabile.

3.

3.1. Nel

caso concreto, va anzitutto rilevato che al momento dell'inoltro della prima

domanda di costruzione (28 gennaio 2005) non era in atto alcuno studio

pianificatorio, volto ad introdurre nel PR vincoli di protezione del panorama.

Sino a quel momento, il municipio aveva in effetti conferito al pianificatore unicamente

l'incarico di elaborare gli adeguamenti richiesti dal Consiglio di Stato

nell'ambito della decisione di approvazione dell'ultima revisione. L'invito a

sospenderne l'esame giusta l’art. 65 LALPT, rivolto dal pianificatore comunale al

municipio nell'ambito del preavviso del 14 marzo 2005 al fine di permettere

l'elaborazione di un vincolo di tratta panoramica sul lato a valle di via Piana,

non era dunque giustificato, poiché a quel momento non v'era alcuno studio

pianificatorio in atto ai sensi dell'art. 24 RLALPT. Nemmeno il municipio

dimostra invero che già a quel momento esisteva un progetto sommario di piano

3.2

Lo studio in questione, avviato

mediante estensione dell'incarico conferito dal municipio all'arch. __________,

si è concretizzato soltanto verso la fine di giugno del 2005, quando il pianificatore

ha proposto all'esecutivo comunale di tutelare il panorama a valle di via __________

attraverso un emendamento dell'art. 29 cpv. 3 NAPR, che limitasse l'altezza dei

fabbricati a valle della strada alla quota del colmo dell'edificio del

ricorrente (part. __________).

Sulla base di questa proposta, cinque mesi

dopo, il municipio ha risolto di sospendere l'esame delle domande di

costruzione in quanto suscettibili di compromettere il conseguimento degli obbiettivi

della pianificazione allo studio.

3.2.1

Ora, non si può negare che la

proposta di modificare l’art. 29 NAPR costituisca un progetto sommario di piano

ai sensi dell'art. 24 RLALPT, atto a fondare un provvedimento cautelare retto

dall'art. 65 LALPT. Anche se non erano accompagnati da una rappresentazione

cartografica, gli estremi della variante di PR erano chiaramente definiti tanto

dal profilo della loro localizzazione, quanto dal profilo della loro

estensione.

Per quanto attiene alla prima ed alla terza

domanda, sostanzialmente identiche dal profilo degli ingombri, la decisione del

municipio di sospenderne l'esame regge alla critica del ricorrente. Non si può

in effetti rimproverare all'autorità comunale di aver abusato del potere d'apprezzamento

conferitogli dall’art. 65 LALPT in ordine all'adozione di misure di

salvaguardia della pianificazione per aver ritenuto che la sopraelevazione

dell'edificio sia atta a vanificare in larga misura il conseguimento degli obbiettivi

perseguiti dalla variante di PR allo studio. Considerato lo sviluppo

orizzontale e verticale della sporgenza del tetto oltre la quota della strada e

l'estensione della tratta panoramica appare lecito considerare rilevante il

pregiudizio arrecato dall'opera agli obbiettivi della pianificazione in corso. Maggiormente

opinabile, ma non ancora insostenibile, appare questa deduzione in quanto

riferita alla seconda domanda di costruzione, che prevede di innalzare di circa

2.

m il tetto, mantenendone tuttavia l'attuale configurazione. Nemmeno in questo

caso si può tuttavia rimproverare al municipio di aver abusato del suo potere

d'apprezzamento riservatogli dall'art. 65 LALPT per aver ritenuto che anche quest'opera

intralciasse il conseguimento degli obbiettivi della pianificazione in corso in

misura tale da giustificare l'adozione di un provvedimento di salvaguardia.

3.2.2

Invano contesta il ricorrente la

legittimità delle proposte pianificatorie dal profilo del principio della

stabilità dei piani regolatori. Queste censure sono improponibili, poiché, per

principio, la legittimità delle proposte pianificatorie va contestata nell'ambito

delle procedure di adozione e di approvazione del PR. A meno che risultino

manifestamente insostenibili, ipotesi che qui non si verifica, la legittimità

delle proposte pianificatorie non può essere messa in discussione già in sede

in di ricorso contro un provvedimento inteso a salvaguardarne l'attuazione.

3.2.3

Neppure il fatto che l'emendamento dell'art.

29.

NAPR sia stato messo a punto soltanto dopo l'introduzione delle domande di

costruzione rende di per sé illegittima la misura cautelare in esame. Per

principio, l'inoltro di una domanda di costruzione di per sé conforme

all'assetto pianificatorio vigente non impedisce invero all'autorità di avviare

uno studio volto a modificare i contenuti del PR, ritenuti inadeguati. Irrilevante

è il fatto che sia stata la stessa domanda di costruzione a mettere in evidenza

l'insufficienza dell'ordinamento pianificatorio vigente. Ciò non significa

tuttavia che l'autorità possa ritardare a piacimento le sue decisioni al fine

di elaborare una variante di PR. Anche se ha indotto l'autorità a promuovere

uno studio per modificare il PR, la domanda di costruzione non può per

principio essere trattata con minor speditezza al fine di permettere

all'autorità di portare a termine la modifica dell'ordinamento edilizio

vigente.

Parimenti, l'autorità non può nemmeno procrastinare

l'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione allo scopo di consentire

l'applicazione del nuovo PR.

3.2.4

Contrariamente a quanto ritiene il

Consiglio di Stato, il municipio non ha trattato le domande di costruzione con la dovuta sollecitudine. Nessuno dei tre progetti poneva invero particolari

problemi dal profilo dell'esame della loro conformità con il diritto vigente.

D'altro canto, appare evidente che il municipio ha procrastinato

la pubblicazione delle domande all'unico scopo di elaborare una proposta di

modifica dal PR che permettesse di adottare un provvedimento di salvaguardia

della pianificazione. Già il ritardo di quattro mesi, frapposto del municipio

tra l'inoltro della prima domanda e la sua pubblicazione appare censurabile.

Del tutto ingiustificato appare in ogni caso

il ritardo di altri cinque mesi, accumulato successivamente dall'autorità

comunale tra la fine di giugno del 2005, quando il pianificatore ha consegnato

al municipio la proposta di modifica dell'art. 29 NAPR, e la decisione di

sospensione, adottata soltanto verso la fine di novembre. L'interesse pubblico

alla protezione del tratto panoramico e l'allestimento da parte del geometra di

sezioni del terreno quotate non lo giustificano in alcun modo.

3.2.5

Il ritardo frapposto dal municipio,

dapprima nella pubblicazione delle domande ed in seguito nell'adozione delle

misure di salvaguardia della pianificazione, non impone comunque di annullare i

provvedimenti censurati. Rende soltanto eccessivo il periodo di sospensione,

che va corretto facendolo decorrere dal momento in cui il municipio avrebbe

dovuto adottarli se avesse trattato le domande ed elaborato la variante di PR

con la celerità richiesta dalle circostanze. Momento, questo, che, tenendo

conto di tutte le circostanze, può essere fissato attorno alla fine di maggio

del 2007.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato e riformando il controverso provvedimento

di salvaguardia della pianificazione nel senso che la decisione sulle domande è

sospesa al massimo sino al 31 maggio 2007.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il

comune ne va esente, poiché non è comparso in lite a tutela di suoi interessi

particolari. Le ripetibili sono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 3489) è annullata;

1.2.

le decisioni 23 novembre 2003 del CO 1 sono confermate

nel senso che la decisione sulle domande di costruzione è sospesa al massimo

sino al 31 maggio 2007.

2. La tassa di

giustizia è a carico del ricorrente nella misura di

fr. 600.-.

3. Non si

assegnano ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 3

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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