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Decisione

52.2006.269

Pubblico concorso per opere di premunizione contro la caduta sassi

25 settembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.269

Data decisione, Autorità:

25.09.2006, TRAM

Titolo:

Pubblico concorso per opere di premunizione contro la caduta sassi

CRITERIO DI IDONEITÀ

art. 1 let. b LCPUBB

art. 20 cpv. 1 LCPUBB

art. 36 LCPUBB

art. 27 agg. 1 let. a RLCPUBB

Incarto n.

52.2006.269

Lugano

25 settembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 settembre 2006 della

RI 1, ,

contro

la decisione 21 agosto 2006 del municipio di Maggia

che indice un pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere di premunizione

contro la caduta di sassi in zona Sgrüssa;

vista la risposta 11

settembre 2006 del municipio di Maggia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 21

agosto 2006 il municipio di Maggia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la realizzazione

di opere di premunizione contro la caduta di sassi in zona dei Grotti (FU 67/

2006, pag. 5528);

che la commessa, stando ai dati indicativi

del bando, comportava i seguenti quantitativi: scavi a macchina 220 mc,

perforazioni 600 m, ancoraggi 600 m, calcestruzzo 35 mc, murature a secco 75

mc, posa reti paramassi 190 m;

che, richiamato l'art. 27 RLCPubb, il

capitolato d'appalto stabiliva fra l'altro quale requisito d'idoneità che

l'imprenditore fosse iscritto all'albo delle imprese di costruzione aggiornato

al 30 giugno 2006 (pos. 223.100);

che contro il bando di concorso la RI 1 è

insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sottolineando il

carattere particolare dei lavori messi a concorso, facendo valere le sue competenze

di ditta specializzata per questo tipo di interventi e contestando il predetto

requisito d'idoneità;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il municipio di Maggia, rilevando che i lavori oggetto della commessa

comportano anche l'esecuzione di opere edili in terreno sciolto e che la

ricorrente può comunque partecipare al concorso in qualità di subappaltante;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

Considerandi

LCPubb;

che alla ditta ricorrente, non iscritta

nell'albo delle imprese di costruzione, ma specializzata nella posa di ancoraggi, di reti e di reti

paramassi, nell'esecuzione di ancoraggi per sbarramenti e nel consolidamento di

pareti rocciose e di altri tipi di pareti e pendii (cfr. iscrizione RC), va

riconosciuta la legittimazione attiva a contestare un requisito d'idoneità che

le impedisce di partecipare direttamente alla gara in esame;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in

ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 20

cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità

finanziaria, economica e tecnica; a tal fine precisa i criteri di idoneità,

tenuto conto della legislazione speciale;

che i criteri di idoneità permettono al

committente di stabilire il profilo che l'offerente deve presentare in funzione

delle caratteristiche della commessa; essi servono in particolare a verificare

preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o ad

assumere l'incarico oggetto del concorso;

che nella definizione dei criteri d'idoneità

il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad

esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara

(STA 16.6.2003 in re G.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-rechts, n. 284

seg.);

che i criteri d'idoneità devono comunque

essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati

all'importanza ed alle caratteristiche della commessa e rispettare i principi

generali che governano la materia; essi non devono in particolare ostacolare un'efficace

concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb);

che, nella misura in cui si fonda sulla latitudine

di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri

d'idoneità operata dal committente può essere censurata da parte dell'autorità

ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del

diritto (art. 61 PAmm);

che censurabili, da questo profilo, sono

quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla

materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini

dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che

limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 16.5.2002 in re G.

e llcc);

che, secondo l’art. 27 cpv. 1 lett. a

RLCPubb, richiamato dalla pos. 223.100 del capitolato d'appalto, per le

commesse edili sono abilitati a partecipare a concorsi indetti per la

realizzazione di opere da impresario-costruttore e di pavimentazione: le

imprese nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto

a RC con diritto di firma è in possesso di un diploma di studio conferito da

una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure

di un diploma federale di impresario-costruttore o titoli equivalenti, di

architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL); per le imprese di costruzione è

pure richiesta l’iscrizione all’albo delle imprese secondo la legge

sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre

1997;

che la commessa

in esame è una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), che ha per oggetto lavori

specialistici;

che ai fini del

giudizio non occorre stabilire se tali lavori siano da considerare opere da

impresario costruttore o meno; è in effetti sufficiente rilevare che,

circoscrivendo la cerchia dei partecipanti alle imprese di costruzione iscritte

all'albo delle imprese di costruzione, il committente non ha abusato della

latitudine di giudizio che la legge gli conferisce nella scelta dei criteri

d'idoneità che i concorrenti devono soddisfare per partecipare alla gara;

che il criterio

d'idoneità in contestazione appare tutto sommato adeguatamente rapportato al

genere di lavori messi a concorso;

che per quanto

opinabile possa apparire, la scelta di non aprire la gara anche alle ditte

specializzate nell'esecuzione di questo particolare genere di lavori non appare

insostenibile; essa non limita in modo inammissibile la concorrenza;

che il fatto

che sarebbe forse auspicabile permettere anche alle ditte specializzate come la

ricorrente di partecipare direttamente ai concorsi indetti per simili lavori evitando

di confinarle nel ruolo di semplici subappaltanti non basta a rendere insostenibile

la scelta operata dal municipio di Maggia;

che, stando così le cose, il ricorso va

respinto, addebitando alla ricorrente le spese e la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

municipio di Avegno, 6670 Avegno,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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