52.2006.269
Pubblico concorso per opere di premunizione contro la caduta sassi
25 settembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.269
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per opere di premunizione contro la caduta sassi
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 1 let. b LCPUBB
art. 20 cpv. 1 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 27 agg. 1 let. a RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.269
Lugano
25 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 settembre 2006 della
RI 1, ,
contro
la decisione 21 agosto 2006 del municipio di Maggia
che indice un pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere di premunizione
contro la caduta di sassi in zona Sgrüssa;
vista la risposta 11
settembre 2006 del municipio di Maggia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21
agosto 2006 il municipio di Maggia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la realizzazione
di opere di premunizione contro la caduta di sassi in zona dei Grotti (FU 67/
2006, pag. 5528);
che la commessa, stando ai dati indicativi
del bando, comportava i seguenti quantitativi: scavi a macchina 220 mc,
perforazioni 600 m, ancoraggi 600 m, calcestruzzo 35 mc, murature a secco 75
mc, posa reti paramassi 190 m;
che, richiamato l'art. 27 RLCPubb, il
capitolato d'appalto stabiliva fra l'altro quale requisito d'idoneità che
l'imprenditore fosse iscritto all'albo delle imprese di costruzione aggiornato
al 30 giugno 2006 (pos. 223.100);
che contro il bando di concorso la RI 1 è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sottolineando il
carattere particolare dei lavori messi a concorso, facendo valere le sue competenze
di ditta specializzata per questo tipo di interventi e contestando il predetto
requisito d'idoneità;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il municipio di Maggia, rilevando che i lavori oggetto della commessa
comportano anche l'esecuzione di opere edili in terreno sciolto e che la
ricorrente può comunque partecipare al concorso in qualità di subappaltante;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
Considerandi
LCPubb;
che alla ditta ricorrente, non iscritta
nell'albo delle imprese di costruzione, ma specializzata nella posa di ancoraggi, di reti e di reti
paramassi, nell'esecuzione di ancoraggi per sbarramenti e nel consolidamento di
pareti rocciose e di altri tipi di pareti e pendii (cfr. iscrizione RC), va
riconosciuta la legittimazione attiva a contestare un requisito d'idoneità che
le impedisce di partecipare direttamente alla gara in esame;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 20
cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità
finanziaria, economica e tecnica; a tal fine precisa i criteri di idoneità,
tenuto conto della legislazione speciale;
che i criteri di idoneità permettono al
committente di stabilire il profilo che l'offerente deve presentare in funzione
delle caratteristiche della commessa; essi servono in particolare a verificare
preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o ad
assumere l'incarico oggetto del concorso;
che nella definizione dei criteri d'idoneità
il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad
esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara
(STA 16.6.2003 in re G.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-rechts, n. 284
seg.);
che i criteri d'idoneità devono comunque
essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati
all'importanza ed alle caratteristiche della commessa e rispettare i principi
generali che governano la materia; essi non devono in particolare ostacolare un'efficace
concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb);
che, nella misura in cui si fonda sulla latitudine
di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri
d'idoneità operata dal committente può essere censurata da parte dell'autorità
ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del
diritto (art. 61 PAmm);
che censurabili, da questo profilo, sono
quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla
materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini
dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che
limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 16.5.2002 in re G.
e llcc);
che, secondo l’art. 27 cpv. 1 lett. a
RLCPubb, richiamato dalla pos. 223.100 del capitolato d'appalto, per le
commesse edili sono abilitati a partecipare a concorsi indetti per la
realizzazione di opere da impresario-costruttore e di pavimentazione: le
imprese nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto
a RC con diritto di firma è in possesso di un diploma di studio conferito da
una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure
di un diploma federale di impresario-costruttore o titoli equivalenti, di
architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL); per le imprese di costruzione è
pure richiesta l’iscrizione all’albo delle imprese secondo la legge
sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre
1997;
che la commessa
in esame è una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), che ha per oggetto lavori
specialistici;
che ai fini del
giudizio non occorre stabilire se tali lavori siano da considerare opere da
impresario costruttore o meno; è in effetti sufficiente rilevare che,
circoscrivendo la cerchia dei partecipanti alle imprese di costruzione iscritte
all'albo delle imprese di costruzione, il committente non ha abusato della
latitudine di giudizio che la legge gli conferisce nella scelta dei criteri
d'idoneità che i concorrenti devono soddisfare per partecipare alla gara;
che il criterio
d'idoneità in contestazione appare tutto sommato adeguatamente rapportato al
genere di lavori messi a concorso;
che per quanto
opinabile possa apparire, la scelta di non aprire la gara anche alle ditte
specializzate nell'esecuzione di questo particolare genere di lavori non appare
insostenibile; essa non limita in modo inammissibile la concorrenza;
che il fatto
che sarebbe forse auspicabile permettere anche alle ditte specializzate come la
ricorrente di partecipare direttamente ai concorsi indetti per simili lavori evitando
di confinarle nel ruolo di semplici subappaltanti non basta a rendere insostenibile
la scelta operata dal municipio di Maggia;
che, stando così le cose, il ricorso va
respinto, addebitando alla ricorrente le spese e la tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
municipio di Avegno, 6670 Avegno,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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