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Decisione

52.2006.270

Impianto per la telefonia mobile in coutenza fuori zona edificabile

30 ottobre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 23

agosto 2002 la CO 1 SA (__________), la CO 2 (__________) e la CO 3 SA (__________)

hanno chiesto al RI 1 il permesso di costruire un'antenna in co-utenza per la

telefonia mobile su un terreno (part. __________) situato a __________ in località

__________. L'impianto, costituito da un traliccio alto 30 m, destinato a sorreggere

23 antenne paraboliche orientate in prevalenza verso nord, verrebbe ad insistere

su un fondo in parte boschivo, situato fuori della zona edificabile e

dichiarato zona AP/EP dal PR, che ospita il serbatoio dell'azienda comunale dell'acqua

potabile (AAP), nonché una parabola per le telecomunicazioni alla quale è

annesso uno shelter.

Alla domanda si sono opposti cinque vicini,

fra cui l'avv. PA 1, che abita nelle immediate vicinanze.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 9 gennaio 2003 il municipio ha negato la

licenza richiesta, ritenendo in sostanza che l'impianto sarebbe venuto a

sorgere troppo vicino alle abitazioni. Ha inoltre aggiunto di non voler più mettere

a disposizione il terreno.

B. Con

giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta

decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalle società

istanti in licenza e rinviando gli atti al municipio affinché autorizzasse

l'intervento.

Accertato il rispetto delle disposizioni

dell'ORNI, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'impianto fosse conforme

alla funzione (attrezzature ed edifici pubblici, AP/EP) attribuita dal PR al

comparto in cui è ubicato il serbatoio dell'acqua potabile.

C. Contro il

predetto giudizio il RI 1 e l'avv. PA 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Gli insorgenti rimproverano anzitutto al

Governo di non aver preso in considerazione le ubicazioni alternative suggerite

dal municipio. Negano poi che l'impianto sia conforme alla funzione della zona

di utilizzazione. Sostengono che non servirebbe a soddisfare le esigenze di

copertura del territorio svizzero. Sottolineano infine lo sfregio che

arrecherebbe al quadro del paesaggio, dominando il colle di Santo Stefano ed incombendo

sul nucleo di __________.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono le

società istanti in licenza, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti

che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Con

la riserva di cui si dirà più avanti, al comune va di principio riconosciuta la

qualità per agire in giudizio. Parimenti legittimato è l'avv. RI 2, già

opponente e proprietario di un fondo situato nella sfera d'influenza

dell'impianto.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze

nell'accertamento dei fatti rilevanti verrà semmai posto rimedio rinviando gli

atti all'istanza inferiore affinché emendi il difetto (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo il principio della conformità di zona, sancito dall’art. 22 cpv. 2

lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 70 cpv. 2 lett. a LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli

impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò

significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto

insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione

assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto

con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle

finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate

le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla

funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6,

RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio

Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).

2.2

Eccezioni al principio della conformità

di zona all'interno delle zone edificabili sono disciplinate dal diritto

cantonale. Fuori delle zone edificabili sono invece esaustivamente regolate dal

diritto federale, in particolare dagli art. 24 seg. LPT.

A norma dell’art. 24 LPT, fuori delle zone

edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la

costruzione di edifici e impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona

di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), quando, cumulativamente, la loro

destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non

vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).

Il requisito dell’ubicazione vincolata va

esaminato secondo criteri oggettivi. È dato quando lo scopo della costruzione

può realizzarsi solo in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata positiva),

oppure quando non può realizzarsi all’interno delle zone edificabili e il

diritto cantonale non prevede adeguate zone speciali (ubicazione vincolata

negativa). Nel caso di edifici e impianti ad ubicazione vincolata positiva il richiedente

non deve dimostrare che l’ubicazione prescelta sia l’unica possibile. Basta che

provi che la funzione dell’opera esiga un’ubicazione in un determinato ambito,

relativamente ristretto, per motivi tecnici, aziendali o dipendenti dalla

configurazione del suolo (DTF 102 I b 79 consid. 4°; DFGP, Commento alla LPT,

1981, ad art. 24 n. 15).

Il requisito di cui all’art. 24 lett. b LPT

è invece soddisfatto quando gli interessi, che si oppongono alla realizzazione

dell’opera su un determinato terreno posto fuori della zona edificabile, non

prevalgono sull’interesse dell'istante in licenza. A tal fine occorre in

sostanza che l’ubicazione proposta risulti degna di protezione.

2.3

In relazione al requisito della

conformità di zona, la giurisprudenza di questo tribunale (STA 14.6.2000 n.

52.00

), conforme a quella di altri cantoni (BEZ 1998 n. 21, URP 1999, 180)

ed indirettamente avallata dal Tribunale federale (STF 27.10.05 1A.280/2004

consid. 3.7.1 = ZBl 2006, 210 seg.; Benjamin Witt-wer, Bewilligung von

Mobilfunkanlagen, Zurigo 2006, pag. 94 seg.) reputa che le antenne per la

telefonia mobile (stazione radio base), in quanto infrastrutture di servizio,

siano per principio conformi alle molteplici funzioni attribuite alle varie zone

edificabili. Per questo genere di antenne, il presupposto della conformità di zona è dunque soddisfatto indipendentemente dalla

funzione concretamente assegnata alla zona.

Fuori dalle zone edificabili, le antenne per

la telefonia mobile sono invece per principio considerate alla stregua di

impianti non conformi alla funzione di zona. In quanto tali soggiacciono di

conseguenza al regime dell'art. 24 LPT (STF 3.5.2005 1A.162/ 2004 consid. 4 =

URP 2005, 740 seg. n. 48; STA 25.9.02 in re comune di B.; Wittwer, op. cit.,

pag. 99 seg.).

3.3.1

Nel caso concreto, v'è anzitutto da chiedersi se il ricorso, inoltrato

dal comune e da un vicino opponente, che è anche patrocinatore del comune, si

giustifichi concretamente. Non v'è invero chi non veda come il rifiuto del

comune, intervenuto in corso di procedura di rilascio della licenza, di mettere

a disposizione il terreno basti di per sé a stroncare qualsiasi iniziativa

edilizia delle resistenti.

3.2

Al di là di questa considerazione

preliminare, va rilevato che il controverso impianto verrebbe ad insistere sulla

parte apparentemente non ricoperta da bosco di un fondo (part. 94), di proprietà

del comune, situato fuori del perimetro della zona edificabile: un terreno di

esigue dimensioni, che, nella misura in cui non è ricoperto dal bosco, è

dichiarato zona AP/EP, in quanto ospitante installazioni ed impianti (serbatoi)

dell'Azienda comunale dell'acqua potabile (cfr. piano delle attrezzature ed

edifici pubblici).

Orbene, anche in assenza di una precisa

disciplina dei contenuti di questo particolare comparto territoriale, appare

evidente che, nella misura in cui non si tratti di opere destinate all'AAP, qualsiasi

intervento edilizio soggiaccia all'ordinamento sancito dall'art. 24 LPT (STA

18.10.05

in re comune di L./D. SA consid. 2). Costruzioni estranee alle

finalità di questa minuscola "zona" possono quindi essere autorizzate

soltanto se soddisfano i requisiti dell'ubicazione vincolata (lett. a) e

dell'assenza di interessi contrari preponderanti (lett. b). Requisiti, questi,

con i quali il Consiglio di Stato non si è minimamente confrontato. Basti considerare

che non è stata nemmeno rilevata la presenza del bosco, per cui non è dato di

stabilire se sia rispettata la distanza minima dal bosco (10 m), fissata dall'art.

6.

cpv. 2 LCFo.

4.

Non fornendo

gli atti sufficienti informazioni per rimediare al difetto appena riscontrato,

il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e

rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché esperiti gli accertamenti

necessari per statuire con sufficiente cognizione di causa sull'adempimento dei

requisiti posti dall'art. 24 LPT, si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratagli

dalle società di telefonia mobile qui resistenti (sempre che il rifiuto del

comune di mettere a disposizione il terreno non renda del tutto superfluo un

nuovo giudizio).

La tassa di giustizia è suddivisa in parti

uguali fra le resistenti, al pari delle ripetibili, che vengono commisurate

tenendo conto del fatto che il comune dispone di un servizio giuridico e che il

patrocinatore del comune è anche ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di

Stato (n. 3878) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché esperiti gli accertamenti necessari si pronunci nuovamente sul ricorso

inoltratogli dalle società qui resistenti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra le resistenti, che rifonderanno

identico importo ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

,

,

,

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

1, 2, 3 patrocinate da: PA 2

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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