52.2006.270
Impianto per la telefonia mobile in coutenza fuori zona edificabile
30 ottobre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.270
Data decisione, Autorità:
30.10.2006, TRAM
Titolo:
Impianto per la telefonia mobile in coutenza fuori zona edificabile
FUORI ZONA
let. 22 LPT
art. 14 LPT
Incarto n.
52.2006.270
Lugano
30 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 settembre 2006 di
RI 1
RI 2
patr. da: PA 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3878) che annulla la decisione 9 gennaio 2003 con cui il municipio di
Chiasso nega alla CO 1 SA, alla CO 2 SA ed alla CO 3 SA il permesso di costruire
un'antenna in co-utenza per la telefonia mobile su un suo terreno (part. 94)
in località Pignolo;
viste le risposte:
- 26 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 12 ottobre 2006 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 16 ottobre 2006 della CO
1 SA, alla CO 2 SA ed alla CO 3 SA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 23
agosto 2002 la CO 1 SA (__________), la CO 2 (__________) e la CO 3 SA (__________)
hanno chiesto al RI 1 il permesso di costruire un'antenna in co-utenza per la
telefonia mobile su un terreno (part. __________) situato a __________ in località
__________. L'impianto, costituito da un traliccio alto 30 m, destinato a sorreggere
23 antenne paraboliche orientate in prevalenza verso nord, verrebbe ad insistere
su un fondo in parte boschivo, situato fuori della zona edificabile e
dichiarato zona AP/EP dal PR, che ospita il serbatoio dell'azienda comunale dell'acqua
potabile (AAP), nonché una parabola per le telecomunicazioni alla quale è
annesso uno shelter.
Alla domanda si sono opposti cinque vicini,
fra cui l'avv. PA 1, che abita nelle immediate vicinanze.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 9 gennaio 2003 il municipio ha negato la
licenza richiesta, ritenendo in sostanza che l'impianto sarebbe venuto a
sorgere troppo vicino alle abitazioni. Ha inoltre aggiunto di non voler più mettere
a disposizione il terreno.
B. Con
giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalle società
istanti in licenza e rinviando gli atti al municipio affinché autorizzasse
l'intervento.
Accertato il rispetto delle disposizioni
dell'ORNI, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'impianto fosse conforme
alla funzione (attrezzature ed edifici pubblici, AP/EP) attribuita dal PR al
comparto in cui è ubicato il serbatoio dell'acqua potabile.
C. Contro il
predetto giudizio il RI 1 e l'avv. PA 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Gli insorgenti rimproverano anzitutto al
Governo di non aver preso in considerazione le ubicazioni alternative suggerite
dal municipio. Negano poi che l'impianto sia conforme alla funzione della zona
di utilizzazione. Sostengono che non servirebbe a soddisfare le esigenze di
copertura del territorio svizzero. Sottolineano infine lo sfregio che
arrecherebbe al quadro del paesaggio, dominando il colle di Santo Stefano ed incombendo
sul nucleo di __________.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le
società istanti in licenza, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti
che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Con
la riserva di cui si dirà più avanti, al comune va di principio riconosciuta la
qualità per agire in giudizio. Parimenti legittimato è l'avv. RI 2, già
opponente e proprietario di un fondo situato nella sfera d'influenza
dell'impianto.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze
nell'accertamento dei fatti rilevanti verrà semmai posto rimedio rinviando gli
atti all'istanza inferiore affinché emendi il difetto (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo il principio della conformità di zona, sancito dall’art. 22 cpv. 2
lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 70 cpv. 2 lett. a LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli
impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle
finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate
le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla
funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6,
RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio
Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2
Eccezioni al principio della conformità
di zona all'interno delle zone edificabili sono disciplinate dal diritto
cantonale. Fuori delle zone edificabili sono invece esaustivamente regolate dal
diritto federale, in particolare dagli art. 24 seg. LPT.
A norma dell’art. 24 LPT, fuori delle zone
edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la
costruzione di edifici e impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona
di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), quando, cumulativamente, la loro
destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non
vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).
Il requisito dell’ubicazione vincolata va
esaminato secondo criteri oggettivi. È dato quando lo scopo della costruzione
può realizzarsi solo in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata positiva),
oppure quando non può realizzarsi all’interno delle zone edificabili e il
diritto cantonale non prevede adeguate zone speciali (ubicazione vincolata
negativa). Nel caso di edifici e impianti ad ubicazione vincolata positiva il richiedente
non deve dimostrare che l’ubicazione prescelta sia l’unica possibile. Basta che
provi che la funzione dell’opera esiga un’ubicazione in un determinato ambito,
relativamente ristretto, per motivi tecnici, aziendali o dipendenti dalla
configurazione del suolo (DTF 102 I b 79 consid. 4°; DFGP, Commento alla LPT,
1981, ad art. 24 n. 15).
Il requisito di cui all’art. 24 lett. b LPT
è invece soddisfatto quando gli interessi, che si oppongono alla realizzazione
dell’opera su un determinato terreno posto fuori della zona edificabile, non
prevalgono sull’interesse dell'istante in licenza. A tal fine occorre in
sostanza che l’ubicazione proposta risulti degna di protezione.
2.3
In relazione al requisito della
conformità di zona, la giurisprudenza di questo tribunale (STA 14.6.2000 n.
52.00
), conforme a quella di altri cantoni (BEZ 1998 n. 21, URP 1999, 180)
ed indirettamente avallata dal Tribunale federale (STF 27.10.05 1A.280/2004
consid. 3.7.1 = ZBl 2006, 210 seg.; Benjamin Witt-wer, Bewilligung von
Mobilfunkanlagen, Zurigo 2006, pag. 94 seg.) reputa che le antenne per la
telefonia mobile (stazione radio base), in quanto infrastrutture di servizio,
siano per principio conformi alle molteplici funzioni attribuite alle varie zone
edificabili. Per questo genere di antenne, il presupposto della conformità di zona è dunque soddisfatto indipendentemente dalla
funzione concretamente assegnata alla zona.
Fuori dalle zone edificabili, le antenne per
la telefonia mobile sono invece per principio considerate alla stregua di
impianti non conformi alla funzione di zona. In quanto tali soggiacciono di
conseguenza al regime dell'art. 24 LPT (STF 3.5.2005 1A.162/ 2004 consid. 4 =
URP 2005, 740 seg. n. 48; STA 25.9.02 in re comune di B.; Wittwer, op. cit.,
pag. 99 seg.).
3.3.1
Nel caso concreto, v'è anzitutto da chiedersi se il ricorso, inoltrato
dal comune e da un vicino opponente, che è anche patrocinatore del comune, si
giustifichi concretamente. Non v'è invero chi non veda come il rifiuto del
comune, intervenuto in corso di procedura di rilascio della licenza, di mettere
a disposizione il terreno basti di per sé a stroncare qualsiasi iniziativa
edilizia delle resistenti.
3.2
Al di là di questa considerazione
preliminare, va rilevato che il controverso impianto verrebbe ad insistere sulla
parte apparentemente non ricoperta da bosco di un fondo (part. 94), di proprietà
del comune, situato fuori del perimetro della zona edificabile: un terreno di
esigue dimensioni, che, nella misura in cui non è ricoperto dal bosco, è
dichiarato zona AP/EP, in quanto ospitante installazioni ed impianti (serbatoi)
dell'Azienda comunale dell'acqua potabile (cfr. piano delle attrezzature ed
edifici pubblici).
Orbene, anche in assenza di una precisa
disciplina dei contenuti di questo particolare comparto territoriale, appare
evidente che, nella misura in cui non si tratti di opere destinate all'AAP, qualsiasi
intervento edilizio soggiaccia all'ordinamento sancito dall'art. 24 LPT (STA
18.10.05
in re comune di L./D. SA consid. 2). Costruzioni estranee alle
finalità di questa minuscola "zona" possono quindi essere autorizzate
soltanto se soddisfano i requisiti dell'ubicazione vincolata (lett. a) e
dell'assenza di interessi contrari preponderanti (lett. b). Requisiti, questi,
con i quali il Consiglio di Stato non si è minimamente confrontato. Basti considerare
che non è stata nemmeno rilevata la presenza del bosco, per cui non è dato di
stabilire se sia rispettata la distanza minima dal bosco (10 m), fissata dall'art.
6.
cpv. 2 LCFo.
4.
Non fornendo
gli atti sufficienti informazioni per rimediare al difetto appena riscontrato,
il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e
rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché esperiti gli accertamenti
necessari per statuire con sufficiente cognizione di causa sull'adempimento dei
requisiti posti dall'art. 24 LPT, si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratagli
dalle società di telefonia mobile qui resistenti (sempre che il rifiuto del
comune di mettere a disposizione il terreno non renda del tutto superfluo un
nuovo giudizio).
La tassa di giustizia è suddivisa in parti
uguali fra le resistenti, al pari delle ripetibili, che vengono commisurate
tenendo conto del fatto che il comune dispone di un servizio giuridico e che il
patrocinatore del comune è anche ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di
Stato (n. 3878) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché esperiti gli accertamenti necessari si pronunci nuovamente sul ricorso
inoltratogli dalle società qui resistenti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra le resistenti, che rifonderanno
identico importo ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
,
,
,
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
1, 2, 3 patrocinate da: PA 2
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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