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Decisione

52.2006.271

Revisione

18 dicembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il Consiglio di Stato e la SEL hanno dichiarato di non avere particolari osservazioni

da formulare;

considerato, in

diritto

che, secondo l'art. 35 lett. b PAmm, contro

le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato,

per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti;

che questo motivo di revisione è dato quando

l'autorità, per svista, ossia per disattenzione involontaria, ha omesso di considerare

fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta; la

revisione non è data per eliminare un presunto errore di diritto o per imporre

una diversa tesi; un errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze

processuali (error in iudicando) è censurabile soltanto con i rimedi

ricorsali ordinari (RDAT 1980 n. 22; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm n. 2 a);

che, nel caso concreto, l'istante in

revisione non rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver omesso

per inavvertenza di apprezzare fatti rilevanti che risultano dagli atti; né potrebbe

sollevare con successo un simile rimprovero, poiché questo tribunale ha in

effetti preso in considerazione sia lo scritto del 1° aprile 2006, sia lo

scritto del 18 seguente, che CO 1 ha inviato al municipio di RI 1;

Considerandi

che l'istante contesta in sostanza le

deduzioni che questo tribunale ha tratto dagli scritti in questione, sostenendo

che non si tratterebbe di un rifiuto di assumere nuovi compiti, come

questo tribunale avrebbe a torto dedotto, bensì di un rifiuto di continuare

a svolgere i compiti fino ad allora sempre regolarmente svolti;

che con ogni evidenza il comune rimprovera a

questo tribunale di essere incorso in un error in iudicando,

considerando nuovi compiti le mansioni che RI 1 aveva regolarmente

svolto sino a quel momento per conto del comune di __________;

che tale errore non può tuttavia essere

censurato in via di revisione; l'error in iudicando va fatto valere

impugnando il giudizio con i mezzi ordinari di ricorso;

che la domanda di revisione andrebbe

comunque respinta anche se risultasse ammissibile;

che il rifiuto in discussione era in effetti

riferito esclusivamente ai lavori a regia (supplementari); non si estendeva ai

lavori sino a quel momento regolarmente svolti con retribuzione a forfait per

conto del comune di __________;

che non appare dunque fuori luogo

considerare nuovi compiti le ulteriori mansioni che il nuovo comune

intendeva affidare al resistente in aggiunta ai lavori fissi, svolti in

precedenza dal resistente; il fatto che i conteggi dello stipendio

contemplassero una retribuzione fissa ed una retribuzione oraria non permette

di giungere a diversa conclusione;

che, stando così le cose, la domanda di

revisione va respinta siccome inammissibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 15 LAggr; 3, 18, 28, 31, 60,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza è

inammissibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

rappr. da:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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