52.2006.271
Revisione
18 dicembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.271
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TRAM
Titolo:
Revisione
REVISIONE
art. 35 let. b LPAMM
Incarto n.
52.2006.271
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 24 ottobre 2006 del
RI 1,
chiedente
la revisione della sentenza 26 settembre 2006 con
cui questo tribunale ha annullato:
(a) la decisione 20 aprile
2006, mediante la quale il municipio di CO 1 aveva disdetto con effetto
immediato il rapporto d'impiego del dipendente CO 1,
(b) la decisione 12 luglio
2006 del Consiglio di Stato (n. 3493) che confermava il licenziamento;
viste le risposte:
- 27 ottobre 2006 della
Sezione degli enti locali;
- 7 novembre 2006 di CO
1;
- 7 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 20
febbraio 1989 l'allora municipio di __________ ha assunto il ricorrente CO 1
quale usciere e operaio comunale a tempo parziale, con uno stipendio di fr.
25.00 all'ora;
che le mansioni e la relativa retribuzione
sono state ridefinite in dettaglio il 30 ottobre 2000; in quell'occasione è
stato in particolare fissato uno stipendio fisso annuo per le seguenti prestazioni:
- taglio erba incluso bordi stradali / 3 volte l'anno fr. 9'000.-
- Pulizia tombini / 1 giro fr.
340.-
- Diserbante / 1 giro fr.
120.-
- Distribuzione materiale (domiciliati) / 1 giro
fr. 32.50
che in quell'occasione si è inoltre stabilito
che qualsiasi lavoro supplementare sarebbe stato ordinato e retribuito a regia
con uno stipendio orario;
che il 13
marzo 2005 è entrato in carica il municipio del comune di CO 1, costituito
mediante aggregazione dei comuni di __________, __________, __________, __________
e ____________________;
che, al fine di assicurare l'ulteriore
svolgimento dei servizi prestati sino a quel momento dal ricorrente in quella
che era ormai diventata la frazione di __________, il 26 aprile 2005 il
municipio di CO 1 ha conferito ad RI 1 un incarico a tempo indeterminato,
valido sintanto che non fosse stato pubblicato il concorso per l'assunzione dei
dipendenti, che riprendeva le condizioni fissate dal municipio di __________
nel 2000;
che con scritto del 1° aprile 2006 al
municipio di RI 1 CO 1 ha dichiarato di essere disposto a lavorare per il nuovo
comune nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2006, con uno stipendio di fr.
50.- all'ora per le prestazioni eccedenti il lavoro svolto fino a quel momento
per il comune di __________ (il cambiamento di stipendio orario non concerne
il lavoro finora svolto e previsto nell'ex comune di __________, ma tutto
quanto viene richiesto oltre ciò); si è inoltre rifiutato per motivi legati
a questioni assicurative di effettuare il trasporto degli allievi dell'asilo
con un pulmino;
che CO 1 ha sollecitato il municipio a
dargli una risposta entro il 5 dello stesso mese avvertendo che in caso di
mancata risposta entro il termine sopra indicato si sarebbe considerato libero
da qualsiasi lavoro oltre quello forfetario nell'ex comune di __________;
che il 18 aprile 2006 il ricorrente ha
nuovamente chiesto al municipio di CO 1 di aumentare da fr. 32.50 a fr. 50.00
la retribuzione oraria per i lavori non compresi nell'elenco delle mansioni
fissato dall'allora municipio di Murena; ha inoltre declinato la proposta di
assicurare il trasporto a scuola degli allievi, dichiarando che non avrebbe
fornito altre prestazioni lavorative oltre alle mansioni retribuite con uno stipendio
fisso;
che con decisione 20 aprile 2006 il
municipio di CO 1 ha respinto la richiesta, dichiarando di sciogliere il
rapporto d'impiego con effetto immediato;
che con giudizio 12 aprile 2006 il Consiglio
di Stato ha confermato il licenziamento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata da RI 1;
che con sentenza 26 settembre 2006 il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso inoltrato da CO 1 contro
il predetto giudizio, annullandolo assieme alla decisione di licenziamento;
che questo tribunale ha in sostanza ritenuto
che il licenziamento apparisse sostanzialmente ingiustificato; né la richiesta
di un aumento dello stipendio orario, né il rifiuto di assumere nuovi compiti
costituivano invero un valido motivo per rescindere in tronco il rapporto d'impiego
interinale del ricorrente;
che con istanza 24 ottobre 2006 il comune di
RI 1 ha chiesto a questo tribunale di rivedere il predetto giudizio, sostenendo
che sarebbe incorso in un'evidente inavvertenza, che l'ha portato ad
apprezzare in modo errato fatti rilevanti risultanti dagli stessi atti dell'incarto;
nei suoi scritti CO 1 non si sarebbe rifiutato di assumere nuovi compiti,
come a torto ritenuto da questo tribunale, ma si sarebbe rifiutato di svolgere
compiti sino ad allora regolarmente svolti per il comune di __________;
che la domanda è avversata da CO 1, mentre
Fatti
il Consiglio di Stato e la SEL hanno dichiarato di non avere particolari osservazioni
da formulare;
considerato, in
diritto
che, secondo l'art. 35 lett. b PAmm, contro
le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato,
per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che questo motivo di revisione è dato quando
l'autorità, per svista, ossia per disattenzione involontaria, ha omesso di considerare
fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta; la
revisione non è data per eliminare un presunto errore di diritto o per imporre
una diversa tesi; un errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze
processuali (error in iudicando) è censurabile soltanto con i rimedi
ricorsali ordinari (RDAT 1980 n. 22; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm n. 2 a);
che, nel caso concreto, l'istante in
revisione non rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver omesso
per inavvertenza di apprezzare fatti rilevanti che risultano dagli atti; né potrebbe
sollevare con successo un simile rimprovero, poiché questo tribunale ha in
effetti preso in considerazione sia lo scritto del 1° aprile 2006, sia lo
scritto del 18 seguente, che CO 1 ha inviato al municipio di RI 1;
Considerandi
che l'istante contesta in sostanza le
deduzioni che questo tribunale ha tratto dagli scritti in questione, sostenendo
che non si tratterebbe di un rifiuto di assumere nuovi compiti, come
questo tribunale avrebbe a torto dedotto, bensì di un rifiuto di continuare
a svolgere i compiti fino ad allora sempre regolarmente svolti;
che con ogni evidenza il comune rimprovera a
questo tribunale di essere incorso in un error in iudicando,
considerando nuovi compiti le mansioni che RI 1 aveva regolarmente
svolto sino a quel momento per conto del comune di __________;
che tale errore non può tuttavia essere
censurato in via di revisione; l'error in iudicando va fatto valere
impugnando il giudizio con i mezzi ordinari di ricorso;
che la domanda di revisione andrebbe
comunque respinta anche se risultasse ammissibile;
che il rifiuto in discussione era in effetti
riferito esclusivamente ai lavori a regia (supplementari); non si estendeva ai
lavori sino a quel momento regolarmente svolti con retribuzione a forfait per
conto del comune di __________;
che non appare dunque fuori luogo
considerare nuovi compiti le ulteriori mansioni che il nuovo comune
intendeva affidare al resistente in aggiunta ai lavori fissi, svolti in
precedenza dal resistente; il fatto che i conteggi dello stipendio
contemplassero una retribuzione fissa ed una retribuzione oraria non permette
di giungere a diversa conclusione;
che, stando così le cose, la domanda di
revisione va respinta siccome inammissibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 15 LAggr; 3, 18, 28, 31, 60,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. L'istanza è
inammissibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
rappr. da:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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