52.2006.272
Licenza edilizia per l'edificazione di due stabili d'appartamenti (costruzioni sotterranee, concetto giuridico di natura indeterminata)
4 ottobre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.272
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per l'edificazione di due stabili d'appartamenti (costruzioni sotterranee, concetto giuridico di natura indeterminata)
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
DISTANZA DAL CONFINE
art. 21 LE
art. 41 LE
art. 41 RLE
art. 42 RLE
Incarto n.
52.2006.272
Lugano
4 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 settembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3883) che annulla la licenza edilizia 28 aprile 2006, rilasciatale dal
municipio di __________ per l'edificazione di due stabili d'appartamenti
(part. 1203-1205);
viste le risposte:
- 19 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 22 settembre 2006 del
municipio di CO 2;
- 22 settembre 2006 di CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 7
novembre 2005 la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di
costruire due stabili d'appartamenti su tre fondi pianeggianti (part. 1203,
1204, 1205), situati in parte nella zona residenziale R5 ed in parte nella zona
residenziale R3.
Gli stabili, a pianta quadrata e situati
interamente nella zona R5, avrebbero dovuto insistere su un unico corpo
seminterrato, adibito ad autorimessa e sporgente al massimo m 1.85 dal terreno
naturale. Sul tetto piano di entrambi gli edifici, parzialmente sistemato a
giardino, era prevista la costruzione di un ampio corpo edilizio, alto m 2.60, destinato
ad accogliere l'ascensore, l'uscita delle scale, nonché gli impianti sanitari e
di riscaldamento.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,
fra cui CO 1, proprietaria di un fondo contermine (part. 1933), che hanno contestato
l'intervento dal profilo delle distanze dell'autorimessa dal confine e dell'altezza.
Allo scopo di rimuovere l'opposizione, l'istante in licenza ha modificato il
progetto, interrando maggiormente l'intero complesso nel terreno e coprendo i
muri perimetrali delle autorimesse con un terrapieno, in modo da ridurre a
m 1.35 la sporgenza di questo manufatto dal terreno naturale.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 28 aprile 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con
giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'autorimessa
non fosse assimilabile ad una costruzione sotterranea, poiché sporgerebbe dal
terreno sistemato per oltre m 1.50. Risulterebbe pertanto disattesa la distanza
minima dal confine. La copertura del manufatto con un terrapieno inclinato non
emenderebbe il difetto.
Inammissibile, per le sue dimensioni
eccessive, sarebbe pure il corpo edilizio previsto sul tetto di entrambi gli
edifici.
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciatale dal municipio.
L'autorimessa, obietta l'insorgente, sarebbe
sotterranea, poiché non sporge dal terreno naturale per più di m 1.50. Il
Consiglio di Stato avrebbe letto male i piani. Non violerebbe dunque la distanza
minima dal confine.
Quanto ai corpi tecnici previsti sul tetto
degli stabili, la ricorrente propone una variante riduttiva, volta ad escludere
che l'altezza del manufatto sia da aggiungere a quella della costruzione sottostante.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'opponente,
prendendo atto della variante riguardante i corpi tecnici previsti sul tetto
degli edifici, ma contestando le tesi sviluppate dall'insorgente in merito alla
natura sotterranea dell'autorimessa, che a suo avviso formerebbe un tutt'uno
con gli edifici sovrastanti.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 RLE, se il regolamento edilizio o il
piano regolatore non dispongano altrimenti, le distanze dal confine non si
applicano agli edifici e impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50.
L'art. 11 cpv. 1 NAPR di __________, dal
canto suo, stabilisce che sono considerate sotterranee le costruzioni che
non emergono dal terreno sistemato, come pure quelle sporgenti dal terreno naturale
al massimo su un solo lato e aventi una copertura praticabile. La norma
conferma che le costruzioni sotterranee non sottostanno alle distanze dai
confini privati (cpv. 3).
L’art. 11 NAPR non deroga all’altezza
massima (m 1.50) fissata dall’art. 42 cpv. 1 RLE. Esso stabilisce tuttavia che
sono considerate sotterranee soltanto:
(a) quelle che non sporgono dal terreno sistemato, rispettivamente
(b) quelle che, cumulativamente,(b1) sporgono dal terreno naturale al massimo
su un lato e (b2) dispongono di una copertura praticabile.
Stando al testo letterale di questa
singolare disposizione, per risultare sotterranee, le costruzioni o non
sporgono del tutto dal terreno sistemato, oppure sporgono soltanto su un lato
dal terreno naturale. Se sporgono su più di un lato dal terreno naturale non
sono sotterranee, così come non sono sotterranee quelle che non sono completamente
Considerandi
interrate nel terreno sistemato.
2.2
Secondo l'art. 41 LE, la sistemazione
di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza
non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso gli edifici,
dispone ulteriormente la norma, la lunghezza del terrapieno, misurata dal
ciglio dello stesso, deve essere di almeno m 3.00 (cpv. 2). Il diritto
cantonale non fissa alcun limite d'altezza per la sistemazione dei terreni.
Essa stabilisce soltanto una modalità di misurazione dell'altezza degli
edifici, fissando i limiti entro i quali il terreno può essere sistemato
mediante formazione di un terrapieno la cui altezza non deve essere sommata a
quella dell'edifi-cio sovrastante (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad
art. 41/ 42 LE n. 1219).
L'altezza massima delle sistemazioni del
terreno è disciplinata in termini generici dall'art. 8 cpv. 4 NAPR, che
definita la sistemazione come un intervento atto a migliorare l'inserimento
delle costruzioni nel paesaggio e nell'ambiente urbano, limita quest'ulti-mo
alle opere ed alle misure necessarie a tale scopo.
3.
3.1. Nel
caso concreto, il controverso corpo seminterrato dell'au-torimessa dista 4.00 m
dal confine (ovest) verso il fondo dell'op-ponente (part. 1933) e sporge dal
terreno naturale sino ad un'al-tezza di m 0.85. Su questo versante, il
manufatto è ricoperto da uno strato di terra alto m 0.50, che degrada
rapidamente verso il confine suddetto. Analoga è la situazione sul fronte
(nord) verso via Brenni/via Beroldingen, mentre sul versante est l'autorimessa
fuoriesce dal terreno naturale sino ad un'altezza di m 0.85. Verso sud, invece,
il manufatto non sporge oltre il livello del terreno naturale, ma è comunque
coperto da una coltre di terra vegetale, spessa m 0.50.
Così come è progettata, pur essendo
contenuta nel limite d'al-tezza (m 1.50) fissato dall'art. 41 cpv. 1 RLE, l'autorimessa
non può essere considerata una costruzione sotterranea ai sensi dell'art. 11
NAPR:
(a) da un canto, perché, non essendo interrata in un terrapieno anche sul
versante est, non risponde alla condizione di non sporgere dal terreno
sistemato, posta dall'art. 11 NAPR in alternativa a quella di non sporgere dal
terreno naturale su più di un lato;
(b) dall'altro, perché, sporgendo dal terreno naturale verso ovest, nord
ed est, non adempie nemmeno il requisito di non sporgere dal terreno naturale
su più di un lato, fissato dall'art. 11 NAPR in alternativa a quello di non sporgere
dal terreno sistemato.
Il difetto non è comunque tale da
giustificare un annullamento del permesso per inosservanza della distanza
minima (m 6.00) dal confine prescritta dall'art. 32 NAPR. Esso può infatti
essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione di sistemare
il terreno anche sul lato est mediante formazione di un terrapieno analogo a
quello previsto sui lati ovest e nord.
3.2
Resta comunque da verificare se la
prevista sistemazione del terreno sia conforme all'art. 8 cpv. 4 NAPR, che
ammette questo genere d'interventi soltanto nella misura in cui servono a
migliorare l'inserimento delle costruzioni nel paesaggio e nel-l'ambiente
urbano. Concetto giuridico di natura indeterminata, questo, che riserva all'autorità
decidente una discreta latitudine di giudizio nell'individuazione del suo
contenuto normativo.
Ferma questa premessa, è innegabile che i
terrapieni di cui si è detto sopra siano stati concepiti anzitutto allo scopo
di rendere sotterranea l'autorimessa, sopprimendo qualsiasi sporgenza dal
terreno sistemato. Il fatto che servano allo stesso tempo anche a migliorare l'inserimento
del manufatto nel paesaggio e nell'ambi-ente urbano, mascherandone le sporgenze
non pone tuttavia l'intervento di sistemazione del terreno in contrasto con l'art.
8.
cpv. 4 NAPR. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, che vi
ravvisa uno stratagemma inammissibile, non appare insostenibile ammettere il
contemporaneo perseguimento di questa seconda finalità. Il fatto che un maggior
interramento della costruzione nel terreno o che una scarpata meno ripida sarebbero
forse preferibili non rende insostenibile la soluzione adottata, né fa apparire
lesiva del diritto la valutazione operata dal municipio nell'ambito dell'individuazione
del concetto giuridico indeterminato posto a fondamento della norma in esame.
Tenuto altresì conto dei limiti che l'autonomia comunale pone al sindacato di
legittimità delle istanze di ricorso, benché opinabile, l'interpretazione
datale dal municipio sfugge alla critica della resistente.
Dal profilo della sistemazione del terreno,
nulla osta dunque ad accogliere il ricorso nei limiti esposti al precedente
considerando.
3.4.1
Secondo l'art. 21 cpv. 3 NAPR, sopra i tetti piani possono
sorgere unicamente con un'altezza massima da non considerare nel computo dell'altezza
degli edifici (a) i manufatti necessari per gli ascensori, (b) i manufatti
destinati ad accedere al tetto e (c) i comignoli.
4.2
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che
il manufatto previsto dal progetto in esame sul tetto di entrambi gli edifici
non potesse essere autorizzato perché supera l'altezza massima ammissibile e
comprende anche vani per gli impianti sanitari e di riscaldamento. La
ricorrente non contesta questa deduzione. Al fine di rimuo-vere il difetto,
essa presenta una variante che contempla la realizzazione di un manufatto di
dimensioni ridotte, destinato unicamente all'ascensore ed all'uscita delle
scale sul tetto.
La resistente non si oppone a questa
variante. Trattandosi di una variante di natura riduttiva, che può essere
autorizzata senza particolari formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE), nulla osta ad
accogliere il ricorso anche sotto questo profilo. Comportando lo spostamento
dell'impianto di riscaldamento a gas, la licenza va unicamente subordinata alla
condizione di aggiornare l'attestato di conformità antincendio.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza alle
condizioni dianzi esposte.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa ed al valore delle costruzioni (15 mio), è
suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Alla resistente, patrocinata da un avvocato iscritto al registro, è
riconosciuta un'indennità ridotta a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 21, 41 LE; 8, 11, 32 NAPR di __________,
3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di
Stato (n. 3883) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.
la licenza edilizia 28 aprile 2006 rilasciata
dal municipio di CO 2 all'insorgente per l'edificazione delle part. 1203-1205 è
ripristinata e confermata alle seguenti condizioni:
a.
che la parte di autorimessa che sul lato est sporge
dal terreno naturale sia coperta da un terrapieno a scarpata analogo a quello
previsto sui versanti nord ed ovest;
b.
che i manufatti previsti sul tetto degli edifici
siano modificati come alla variante riduttiva presentata dall'insorgente con il
ricorso;
c.
che prima dell'inizio dei lavori l'attestato di
conformità antincendio sia aggiornato in modo da tener conto della dislocazione
dell'impianto di riscaldamento.
2. La tassa di
giustizia di fr. 4'500.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'500.-
e della resistente per la differenza.
3. La
ricorrente rifonderà alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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