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Decisione

52.2006.272

Licenza edilizia per l'edificazione di due stabili d'appartamenti (costruzioni sotterranee, concetto giuridico di natura indeterminata)

4 ottobre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7

novembre 2005 la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di

costruire due stabili d'appartamenti su tre fondi pianeggianti (part. 1203,

1204, 1205), situati in parte nella zona residenziale R5 ed in parte nella zona

residenziale R3.

Gli stabili, a pianta quadrata e situati

interamente nella zona R5, avrebbero dovuto insistere su un unico corpo

seminterrato, adibito ad autorimessa e sporgente al massimo m 1.85 dal terreno

naturale. Sul tetto piano di entrambi gli edifici, parzialmente sistemato a

giardino, era prevista la costruzione di un ampio corpo edilizio, alto m 2.60, destinato

ad accogliere l'ascensore, l'uscita delle scale, nonché gli impianti sanitari e

di riscaldamento.

Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,

fra cui CO 1, proprietaria di un fondo contermine (part. 1933), che hanno contestato

l'intervento dal profilo delle distanze dell'autorimessa dal confine e dell'altezza.

Allo scopo di rimuovere l'opposizione, l'istante in licenza ha modificato il

progetto, interrando maggiormente l'intero complesso nel terreno e coprendo i

muri perimetrali delle autorimesse con un terrapieno, in modo da ridurre a

m 1.35 la sporgenza di questo manufatto dal terreno naturale.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 28 aprile 2006 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.

B. Con

giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'autorimessa

non fosse assimilabile ad una costruzione sotterranea, poiché sporgerebbe dal

terreno sistemato per oltre m 1.50. Risulterebbe pertanto disattesa la distanza

minima dal confine. La copertura del manufatto con un terrapieno inclinato non

emenderebbe il difetto.

Inammissibile, per le sue dimensioni

eccessive, sarebbe pure il corpo edilizio previsto sul tetto di entrambi gli

edifici.

C. Contro il

predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della

licenza rilasciatale dal municipio.

L'autorimessa, obietta l'insorgente, sarebbe

sotterranea, poiché non sporge dal terreno naturale per più di m 1.50. Il

Consiglio di Stato avrebbe letto male i piani. Non violerebbe dunque la distanza

minima dal confine.

Quanto ai corpi tecnici previsti sul tetto

degli stabili, la ricorrente propone una variante riduttiva, volta ad escludere

che l'altezza del manufatto sia da aggiungere a quella della costruzione sottostante.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'opponente,

prendendo atto della variante riguardante i corpi tecnici previsti sul tetto

degli edifici, ma contestando le tesi sviluppate dall'insorgente in merito alla

natura sotterranea dell'autorimessa, che a suo avviso formerebbe un tutt'uno

con gli edifici sovrastanti.

Il municipio condivide invece l'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 RLE, se il regolamento edilizio o il

piano regolatore non dispongano altrimenti, le distanze dal confine non si

applicano agli edifici e impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50.

L'art. 11 cpv. 1 NAPR di __________, dal

canto suo, stabilisce che sono considerate sotterranee le costruzioni che

non emergono dal terreno sistemato, come pure quelle sporgenti dal terreno naturale

al massimo su un solo lato e aventi una copertura praticabile. La norma

conferma che le costruzioni sotterranee non sottostanno alle distanze dai

confini privati (cpv. 3).

L’art. 11 NAPR non deroga all’altezza

massima (m 1.50) fissata dall’art. 42 cpv. 1 RLE. Esso stabilisce tuttavia che

sono considerate sotterranee soltanto:

(a) quelle che non sporgono dal terreno sistemato, rispettivamente

(b) quelle che, cumulativamente,(b1) sporgono dal terreno naturale al massimo

su un lato e (b2) dispongono di una copertura praticabile.

Stando al testo letterale di questa

singolare disposizione, per risultare sotterranee, le costruzioni o non

sporgono del tutto dal terreno sistemato, oppure sporgono soltanto su un lato

dal terreno naturale. Se sporgono su più di un lato dal terreno naturale non

sono sotterranee, così come non sono sotterranee quelle che non sono completamente

Considerandi

interrate nel terreno sistemato.

2.2

Secondo l'art. 41 LE, la sistemazione

di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza

non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso gli edifici,

dispone ulteriormente la norma, la lunghezza del terrapieno, misurata dal

ciglio dello stesso, deve essere di almeno m 3.00 (cpv. 2). Il diritto

cantonale non fissa alcun limite d'altezza per la sistemazione dei terreni.

Essa stabilisce soltanto una modalità di misurazione dell'altezza degli

edifici, fissando i limiti entro i quali il terreno può essere sistemato

mediante formazione di un terrapieno la cui altezza non deve essere sommata a

quella dell'edifi-cio sovrastante (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad

art. 41/ 42 LE n. 1219).

L'altezza massima delle sistemazioni del

terreno è disciplinata in termini generici dall'art. 8 cpv. 4 NAPR, che

definita la sistemazione come un intervento atto a migliorare l'inserimento

delle costruzioni nel paesaggio e nell'ambiente urbano, limita quest'ulti-mo

alle opere ed alle misure necessarie a tale scopo.

3.

3.1. Nel

caso concreto, il controverso corpo seminterrato dell'au-torimessa dista 4.00 m

dal confine (ovest) verso il fondo dell'op-ponente (part. 1933) e sporge dal

terreno naturale sino ad un'al-tezza di m 0.85. Su questo versante, il

manufatto è ricoperto da uno strato di terra alto m 0.50, che degrada

rapidamente verso il confine suddetto. Analoga è la situazione sul fronte

(nord) verso via Brenni/via Beroldingen, mentre sul versante est l'autorimessa

fuoriesce dal terreno naturale sino ad un'altezza di m 0.85. Verso sud, invece,

il manufatto non sporge oltre il livello del terreno naturale, ma è comunque

coperto da una coltre di terra vegetale, spessa m 0.50.

Così come è progettata, pur essendo

contenuta nel limite d'al-tezza (m 1.50) fissato dall'art. 41 cpv. 1 RLE, l'autorimessa

non può essere considerata una costruzione sotterranea ai sensi dell'art. 11

NAPR:

(a) da un canto, perché, non essendo interrata in un terrapieno anche sul

versante est, non risponde alla condizione di non sporgere dal terreno

sistemato, posta dall'art. 11 NAPR in alternativa a quella di non sporgere dal

terreno naturale su più di un lato;

(b) dall'altro, perché, sporgendo dal terreno naturale verso ovest, nord

ed est, non adempie nemmeno il requisito di non sporgere dal terreno naturale

su più di un lato, fissato dall'art. 11 NAPR in alternativa a quello di non sporgere

dal terreno sistemato.

Il difetto non è comunque tale da

giustificare un annullamento del permesso per inosservanza della distanza

minima (m 6.00) dal confine prescritta dall'art. 32 NAPR. Esso può infatti

essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione di sistemare

il terreno anche sul lato est mediante formazione di un terrapieno analogo a

quello previsto sui lati ovest e nord.

3.2

Resta comunque da verificare se la

prevista sistemazione del terreno sia conforme all'art. 8 cpv. 4 NAPR, che

ammette questo genere d'interventi soltanto nella misura in cui servono a

migliorare l'inserimento delle costruzioni nel paesaggio e nel-l'ambiente

urbano. Concetto giuridico di natura indeterminata, questo, che riserva all'autorità

decidente una discreta latitudine di giudizio nell'individuazione del suo

contenuto normativo.

Ferma questa premessa, è innegabile che i

terrapieni di cui si è detto sopra siano stati concepiti anzitutto allo scopo

di rendere sotterranea l'autorimessa, sopprimendo qualsiasi sporgenza dal

terreno sistemato. Il fatto che servano allo stesso tempo anche a migliorare l'inserimento

del manufatto nel paesaggio e nell'ambi-ente urbano, mascherandone le sporgenze

non pone tuttavia l'intervento di sistemazione del terreno in contrasto con l'art.

8.

cpv. 4 NAPR. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, che vi

ravvisa uno stratagemma inammissibile, non appare insostenibile ammettere il

contemporaneo perseguimento di questa seconda finalità. Il fatto che un maggior

interramento della costruzione nel terreno o che una scarpata meno ripida sarebbero

forse preferibili non rende insostenibile la soluzione adottata, né fa apparire

lesiva del diritto la valutazione operata dal municipio nell'ambito dell'individuazione

del concetto giuridico indeterminato posto a fondamento della norma in esame.

Tenuto altresì conto dei limiti che l'autonomia comunale pone al sindacato di

legittimità delle istanze di ricorso, benché opinabile, l'interpretazione

datale dal municipio sfugge alla critica della resistente.

Dal profilo della sistemazione del terreno,

nulla osta dunque ad accogliere il ricorso nei limiti esposti al precedente

considerando.

3.4.1

Secondo l'art. 21 cpv. 3 NAPR, sopra i tetti piani possono

sorgere unicamente con un'altezza massima da non considerare nel computo dell'altezza

degli edifici (a) i manufatti necessari per gli ascensori, (b) i manufatti

destinati ad accedere al tetto e (c) i comignoli.

4.2

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che

il manufatto previsto dal progetto in esame sul tetto di entrambi gli edifici

non potesse essere autorizzato perché supera l'altezza massima ammissibile e

comprende anche vani per gli impianti sanitari e di riscaldamento. La

ricorrente non contesta questa deduzione. Al fine di rimuo-vere il difetto,

essa presenta una variante che contempla la realizzazione di un manufatto di

dimensioni ridotte, destinato unicamente all'ascensore ed all'uscita delle

scale sul tetto.

La resistente non si oppone a questa

variante. Trattandosi di una variante di natura riduttiva, che può essere

autorizzata senza particolari formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE), nulla osta ad

accogliere il ricorso anche sotto questo profilo. Comportando lo spostamento

dell'impianto di riscaldamento a gas, la licenza va unicamente subordinata alla

condizione di aggiornare l'attestato di conformità antincendio.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza alle

condizioni dianzi esposte.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa ed al valore delle costruzioni (15 mio), è

suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.

Alla resistente, patrocinata da un avvocato iscritto al registro, è

riconosciuta un'indennità ridotta a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 21, 41 LE; 8, 11, 32 NAPR di __________,

3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di

Stato (n. 3883) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.

la licenza edilizia 28 aprile 2006 rilasciata

dal municipio di CO 2 all'insorgente per l'edificazione delle part. 1203-1205 è

ripristinata e confermata alle seguenti condizioni:

a.

che la parte di autorimessa che sul lato est sporge

dal terreno naturale sia coperta da un terrapieno a scarpata analogo a quello

previsto sui versanti nord ed ovest;

b.

che i manufatti previsti sul tetto degli edifici

siano modificati come alla variante riduttiva presentata dall'insorgente con il

ricorso;

c.

che prima dell'inizio dei lavori l'attestato di

conformità antincendio sia aggiornato in modo da tener conto della dislocazione

dell'impianto di riscaldamento.

2. La tassa di

giustizia di fr. 4'500.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'500.-

e della resistente per la differenza.

3. La

ricorrente rifonderà alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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