52.2006.274
Divieto a tempo indeterminato di tenere animali da redditto e ordine di cedere, vendere o macellare l'intero effettivo
25 gennaio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.274
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, TRAM
Titolo:
Divieto a tempo indeterminato di tenere animali da redditto e ordine di cedere, vendere o macellare l'intero effettivo
COMUNE
art. 2 LPDA
art. 3 LPDA
art. 24 LPDA
Incarto n.
52.2006.274
Lugano
25 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 settembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 (n. 3875) del Consiglio
di Stato, che ha parzialmente accolto il gravame presentato dal ricorrente
contro la risoluzione 7 febbraio con cui il Dipartimento della sanità e della
socialità, Ufficio del veterinario cantonale, gli aveva vietato a tempo indeterminato
di tenere animali da reddito (bovini, ovini, caprini, suini ed equini) ed
ordinato di cedere, vendere o macellare entro il 28 febbraio 2006 l'effettivo
custodito;
viste le risposte:
- 22 settembre 2006 del Dipartimento
della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC);
- 26 settembre 2006 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 è
titolare di un'azienda agricola ad __________, dedita all'allevamento di animali
da reddito. Secondo il rilevamento ufficiale (giorno di riferimento 2 maggio
2006), l'effettivo era composto di dodici bovini, dieci equini e sedici
caprini.
Dal 1994 l'azienda del ricorrente è stata
ripetutamente oggetto di ispezioni e di provvedimenti amministrativi volti a
migliorare le condizioni di detenzione degli animali. L'UVC gli ha inoltre
inflitto le seguenti multe, cresciute in giudicato:
·
l'11 settembre 2001 (fr.
220.–) per violazioni della legge federale sulla protezione degli animali del 9
marzo 1978 (LPDA; RS 455) e della relativa ordinanza (OPAn);
·
il 28 gennaio 2002 (fr.
120.–) per violazioni della legge federale sulle epizoozie del 1. luglio 1966 (LFE;
RS 916.40) e della relativa ordinanza (OFE);
·
il 26 febbraio 2003 (fr.
270.– ) per violazioni della LFE e dell'OFE;
·
il 27 febbraio 2003 (fr.
320.– ) per violazioni della LPDA e dell'OPAn, rispettivamente per violazioni
alla LFE e all'OFE (fr. 370.–).
b. Dando seguito alla denuncia sporta
dall'UVC, il 7 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente al
pagamento di una multa di fr. 500.– per aver negligentemente trascurato in modo
grave dei bovini e tre equini, in particolare per averli custoditi all'esterno,
in modo trasandato, su di un sedime innevato, senza possibilità di accedere ad
un riparo sufficientemente spazioso e soprattutto privo di foraggio. L'autorità
penale ha fondato il provvedimento sui combinati disposti degli art. 27 cpv. 1
lett. a, 27 cpv. 2, 3 cpv. 1 e 2, 2 LPDA, rispettivamente sugli art. 2 cpv. 1 e
2, 3, 4 OPAn.
c. In ragione delle ripetute violazioni delle
normative sulla protezione degli animali, il 6 febbraio 2004 il Dipartimento
delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, ha altresì escluso
l'azienda agricola del ricorrente dai pagamenti diretti e dai contributi ecologici
per l'anno 2003.
B. A seguito di un'ulteriore ispezione effettuata il 3 febbraio 2006,
l'UVC ha vietato al ricorrente di tenere animali da reddito a tempo
indeterminato (art. 24 LPDA), ordinando al contempo la cessione, la vendita o
la macellazione dell'intero effettivo custodito entro il 28 febbraio 2006 (art.
25 LPDA). L'autorità cantonale ha ritenuto che l'insorgente non avesse ancora
dotato la propria azienda delle infrastrutture sufficienti per una corretta
custodia degli animali.
C. Con
giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia parzialmente accolto
il ricorso presentato da RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha limitato nel tempo (ovvero sino al 31 marzo 2007) il
divieto di tenere animali, confermando comunque l'obbligo posto al ricorrente
di alienare il bestiame custodito al momento della decisione di prima istanza.
Il Governo ha ritenuto che le condizioni di
custodia degli animali fossero ancora insufficienti. Ha tuttavia reputato che fosse
sproporzionato vietare al ricorrente la custodia di animali da reddito a tempo
indeterminato, giacché tale estrema ipotesi non gli era mai stata ventilata prima
e che gli equini esaminati in occasione dell'ultimo sopralluogo versavano in
discrete condizioni di salute.
D. Contro il
suddetto giudizio governativo il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venga tolto il divieto di tenere animali.
L'insorgente
sostiene che tale provvedimento aggraverebbe la sua già precaria situazione
finanziaria, considerato in particolare che gli impedirebbe di ottenere i contributi
agricoli per il 2006 ed il 2007. Sostiene inoltre che gli animali versano in buone
condizioni e che il divieto in questione si opporrebbe all'ottenimento dei
permessi edilizi necessari per rinnovare l'azienda.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e
l'UVC, che rinvia alle osservazioni formulate davanti alla precedente istanza.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 8 cpv. 2 LCPDA), la legittimazione
attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm)
sono certe. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Il
ricorrente si limita a chiedere che venga tolto il divieto di tenuta animali.
Egli non contesta per contro l'ordine impartitogli dall'UVC e confermato
dal Consiglio di Stato di cedere, vendere o macellare l'intero effettivo
custodito (decisione 7 febbraio 2006 dell'UVC, dispositivo n. 2). Tale ordine è
dunque cresciuto in giudicato e non può essere rimesso in discussione in questa
sede.
3.3.1. L’art. 2 cpv. 1 LPDA esige che agli animali venga riservato un
trattamento che tenga conto nel miglior modo possibile delle loro necessità.
Chiunque si occupa di animali, soggiunge la norma (cpv. 2), deve, nella misura
consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere. Chiunque tiene un
animale o lo custodisce, precisa l’art. 3 cpv. 1 LPDA, deve in particolare
nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero. La libertà di movimento
necessaria all’animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se
ciò comporta dolori, sofferenze o lesioni per l’animale (art. 3 cpv. 2 LPDA).
Gli
animali, dispone ulteriormente l’art. 1 OPAn, devono essere tenuti in un modo
che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non
superi le loro possibilità d’adattamen-to (cpv. 1). La nutrizione, la cura e il
ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell’esperienza e
le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell’animale
(cpv. 2). Gli animali devono essere approvvigionati regolarmente e
sufficientemente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua (art. 2 cpv.
1 OPAn). La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di
tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie, nella misura in cui
esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute (art. 3 cpv. 1 OPAn).
3.2.
Giusta l'art. 24 LPDA anche se non ricorrono gli estremi della pena, l’autorità
può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare
o trattare professionalmente con essi, a chi è stato punito per reiterate o
gravi infrazioni alle disposizioni della LPDA, ai disposti esecutivi emanati in
virtù di essa o alle singole decisioni dell’autorità competente (lett. a)
oppure per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace
di detenere un animale (lett. b).
4. In occasione
delle numerose ispezioni effettuate nel corso dell'ultimo decennio presso l'azienda
agricola del ricorrente, l'UVC ha ripetutamente accertato che egli non era in
grado di assicurare a molti dei propri animali né il ricovero, né le cure, né
il foraggio necessari al loro corretto sostentamento. Lo attestano inequivocabilmente
Fatti
i numerosi rapporti di ispezione versati agli atti, che il ricorrente peraltro non
contesta. Durante l'ultimo sopralluogo, avvenuto il 3 febbraio 2006, l'UVC ha
laconicamente constatato che nonostante i ripetuti solleciti, l'insorgente non
aveva provveduto a migliorare le condizioni di detenzione degli animali (accesso
alle mangiatoie, isolamento ed illuminazione della stalla, cure adeguate, realizzazione
di una lettiera). Le autorità competenti hanno ripetutamente punito il
ricorrente per aver negligentemente violato i disposti della LPDA (v. consid.
Considerandi
A). Per i medesimi motivi, egli è stato inoltre escluso dal beneficio dei pagamenti
diretti per l'anno 2003. A fronte di tale desolante situazione, il giudizio
impugnato, che conferma il divieto di tenere animali, limitando tuttavia la sua
efficacia al 31 marzo 2007, regge perfettamente alle critiche del ricorrente.
Il provvedimento appare necessario affinché egli provveda finalmente a
realizzare gli interventi indispensabili ad una corretta detenzione degli animali.
5.
In esito a
quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto, confermando il giudizio
governativo.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 24 LPDA; 1, 2, 3 OPAn; 8 LCPDA;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.– è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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