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Decisione

52.2006.275

Deliberazione di un consiglio comunale - questioni inerenti alla ricevibilità del ricorso e alla violazione di norme essenziali di procedura

14 maggio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di convocazione delle sedute ordinarie precedenti;

che con decisione 22 agosto 2006 l'Esecutivo

cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame; esso ha infatti ritenuto

l'agire del ricorrente contrario al principio della buona fede in quanto, dall'audizione

della registrazione della seduta del consiglio comunale di __________ del 22

marzo 2006, era emerso che egli, seppur presente ai lavori nella sua veste di

consigliere comunale, aveva omesso in quell'occasione di sollevare dette

censure, fatto questo che gli precludeva la possibilità di farle valere davanti

all'autorità di ricorso;

che contro il predetto giudicato governativo

RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l’annullamento;

che l'insorgente ha riproposto la censura secondo

cui la procedura di approvazione delle risoluzioni adottate dal consiglio comunale

il 22 marzo 2006 sarebbe stata nell'occasione disattesa, lamentandosi inoltre di

non avere potuto ascoltare la registrazione della seduta del legislativo

comunale nonostante lo avesse richiesto; contesta pure gli oneri processuali

posti a suo carico dalla precedente istanza di giudizio;

che all’accoglimento dell'impugnativa si sono

opposti sia il Consiglio di Stato sia il municipio di __________, come pure il

presidente del consiglio comunale, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà se

del caso in seguito;

che con decreto il 13 marzo 2007, inviato per

raccomandata, il giudice delegato all'istruzione della causa ha assegnato al

ricorrente un termine d'ordine sino al 23 marzo successivo per permettergli di

ascoltare la registrazione della seduta 22 marzo 2006 del legislativo comunale

di __________ e per formulare eventuali osservazioni in proposito;

che l'insorgente ha lasciato trascorrere infruttuosamente

tale termine;

che dopo avere preso atto che l'insorgente

non aveva ritirato la raccomandata in quanto assente, il 24 aprile 2007 il

giudice delegato gli ha assegnato un nuovo termine di grazia entro il quale

egli si è infine accordato per procedere all'audizione richiesta;

che l'8 maggio 2007 il ricorrente ha ascoltato

la registrazione della menzionata seduta del consiglio comunale e ha successivamente

prodotto delle osservazioni, ribadendo in sostanza i propri argomenti

ricorsuali;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46

cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente, cittadino attivo di __________,

certa (art. 43 PAmm e 209 lett. a LOC);

che il gravame è pertanto ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento

istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che il ricorrente lamenta innanzitutto il

fatto di non avere potuto ascoltare la registrazione della seduta 22 marzo 2006

del legislativo comunale nonostante lo avesse richiesto, dolendosi in sostanza

della violazione del suo diritto di essere sentito;

che l'art. 29 Cost. assicura all'interessato

il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima

che sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare

all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di

determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia

17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti);

che il 31 maggio 2006 il Governo ha

richiamato agli atti la registrazione della seduta 22 marzo 2006 del consiglio

comunale di Tegna omettendo di avvertire di tale accertamento RI 1;

che l'Esecutivo cantonale ha quindi

utilizzato tale documento per fondare il proprio giudizio di irricevibilità,

senza preventivamente avere dato la possibilità al ricorrente di consultarlo;

che, agendo in questo modo, la precedente

istanza ha dunque violato i diritti di parte dell'insorgente;

che tale circostanza non permette comunque

ancora di annullare la decisione qui impugnata;

che l'8 maggio 2007 il ricorrente ha avuto

la possibilità di ascoltare la predetta registrazione presso il Tribunale

cantonale amministrativo e di successivamente formulare le proprie osservazioni

in proposito;

che, pertanto, il vizio procedurale in

questione è da ritenere sanato;

Considerandi

che, ferme queste premesse, va rilevato che

secondo l'art. 62 cpv. 1 LOC il segretario comunale è responsabile della tenuta

del verbale della seduta del consiglio comunale, che dev'essere redatto conformemente

a quanto previsto dall'art. 24 LOC; ciò significa che tale documento deve

contenere la data e l'ordine del giorno (lett. a), l'elenco dei presenti con

nome, cognome e numero progressivo (lett. b), la trascrizione integrale delle

risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto dell'art. 29

cpv. 2 (lett. c) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto

(lett. d);

che l'art. 29 cpv. 2 LOC dispone che il

verbale deve inoltre indicare il numero dei votanti al momento della votazione,

dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;

che, secondo l'art. 62 cpv. 2 LOC, solo il

contenuto del verbale relativo alla lett. c dell'art. 24 cpv. 1 LOC deve essere

letto e approvato alla fine di ogni trattanda;

che le decisioni del legislativo comunale

sono annullabili non soltanto quando risultano sostanzialmente contrarie a

norme della costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma

anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono

una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b - e LOC);

che, in concreto, come ha rilevato il

Consiglio di Stato nella decisione impugnata e come emerge dalla registrazione

agli atti, durante la seduta 22 marzo 2006 del consiglio comunale il segretario

comunale ha sì allestito e letto il verbale relativo a ogni risoluzione

(indicandone l'approvazione o il rifiuto e menzionando il numero dei votanti e

il risultato della votazione) dopo ogni votazione di merito su ciascuna delle

trattande, ma contrariamente a quanto disposto dall'art. 62 cpv. 2 LOC i relativi

verbali non sono stati singolarmente approvati prima di passare all'evasione

della trattanda successiva;

che nemmeno il verbale integrale delle risoluzioni

al termine dell'evasione delle trattande e prima della chiusura della seduta è

stato approvato;

che tali mancanze non permettono tuttavia di

annullare l'intera procedura;

che la prassi cantonale nega di principio la

potestà ricorsuale, in quanto lesivo del principio della buona fede, a chi -

nell'ambito di un'assemblea o di un consiglio comunale - lascia procedere il legislativo

nei propri ulteriori incombenti senza sollevare alcuna eccezione, in modo tale

da suscitare nei suoi membri la convinzione di aver fino a quel momento operato

nei limiti della legalità (STA 24.1.1995 in re S., consid. 2.2.);

che chi omette di denunciare siffatta

disattenzione perde pertanto (e irrimediabilmente) il diritto di prevalersene

dinnanzi all'autorità di ricorso;

che dall'esame degli atti della seduta del

legislativo in oggetto (cfr. verbale di discussione e delle deliberazioni delle

diverse trattande e registrazione della seduta), non risulta che RI 1, nella

sua veste di consigliere comunale, abbia contestato o anche solo sollevato a

tempo debito delle riserve o delle obiezioni in merito al modo di procedere

adottato dal Presidente del legislativo ai fini dell'adozione delle avversate

risoluzioni, permettendo in tal modo al legislativo di portare a termine le

trattande all'ordine del giorno; nemmeno il ricorrente ha mai sostenuto il

contrario davanti al Tribunale amministrativo;

che di conseguenza ricorrente si è in questo

modo precluso la possibilità di sollevare dinnanzi all'autorità di ricorso le

suddette censure e non può più rimettere in discussione la validità della

deliberazione del legislativo sulle trattande discussione nel corso della

seduta straordinaria del 22 marzo 2006;

che a ragione quindi il Consiglio di Stato

ha dichiarato irricevibile il gravame di RI 1;

che in ogni caso, quand'anche il gravame

fosse stato ammissibile, lo stesso andava respinto nel merito, in quanto le formalità

disattese nell'occasione non sono essenziali al punto tale da comportare

l'annullamento di tutte le risoluzioni adottate dal consiglio comunale durante

la sua seduta del 22 marzo 2006 (cfr. art. 212 lett. e LOC);

che, d'altronde, nemmeno il ricorrente

pretende che a causa dei vizi procedurali sopra menzionati non sia stata

correttamente riportata la reale volontà di voto espressa nell'occasione dal

legislativo comunale;

che, a torto, infine il ricorrente si duole

che l'Esecutivo cantonale gli ha posto a carico gli oneri processuali senza

affrontare il merito del gravame: giova infatti ricordare che, giusta l'art. 28

PAmm, la tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza e che tale regola

vale anche per la parte che inoltra un ricorso irricevibile;

che non permette di sovvertire le predette

conclusioni il fatto che, nelle proprie osservazioni del 9 maggio 2007,

l'insorgente abbia rilevato come il verbale della seduta, allestito il 16

maggio 2006, non riprenda fedelmente i contenuti della registrazione agli atti;

le discrepanze non sono comunque tali da

invalidare le decisioni adottate;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere respinto senza che necessiti di ulteriore

disamina e la decisione del Consiglio di Stato confermata;

che anche in questa sede la tassa di

giudizio e le spese - seppure in misura ridotta, visto che l'insorgente è stato

obbligato a ricorrere per salvaguardare i propri diritti di parte - sono poste

a carico di quest'ultimo (art. 28 PAmm), il quale rifonderà a CO 1, patrocinato

da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43,

46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente,

il quale rifonderà a CO 1 fr. 300.– a titolo di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

presidente del consiglio comunale di __________

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

patrocinato da: PA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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