52.2006.275
Deliberazione di un consiglio comunale - questioni inerenti alla ricevibilità del ricorso e alla violazione di norme essenziali di procedura
14 maggio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.275
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, TRAM
Titolo:
Deliberazione di un consiglio comunale - questioni inerenti alla ricevibilità del ricorso e alla violazione di norme essenziali di procedura
BUONA FEDE
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
MEZZI DI PROVA / NUOVI FATTI / NUOVE DOMANDE
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 29 COST
art. 24 LOC
art. 29 cpv. 2 LOC
art. 62 cpv. 1 LOC
art. 28 LPAMM
Incarto n.
52.2006.275
Lugano
14 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 settembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 (n. 3932) del Consiglio
di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dal ricorrente
avverso le risoluzioni adottate il 22 marzo 2006 dal consiglio comunale di __________;
viste le risposte:
- 19 settembre 2006 del
Consiglio di Stato,
- 22 settembre 2006 del
presidente del consiglio comunale __________,
- 10 ottobre 2006 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il consiglio comunale di __________ si è
riunito in seduta straordinaria il 22 marzo 2006 alla presenza di 16
consiglieri su 21 per discutere ed evadere tutte le trattande previste
all'ordine del giorno;
che le varie risoluzioni adottate in
quell'occasione sono state pubblicate all’albo comunale il 24 marzo 2006;
che il 6 aprile 2006 RI 1, membro del
consiglio comunale di __________, ha impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato
le medesime, chiedendone l’annullamento;
che, in particolare, egli ha censurato la
violazione dell'art. 62 LOC, sostenendo che al termine di ogni trattanda non
sarebbe stato allestito, letto e approvato il verbale di ogni singola risoluzione;
oltre a ciò, si è lamentato del fatto che al momento in cui ha avuto luogo la
seduta il presidente del legislativo era in carica da oltre un anno e aveva violato
Fatti
i termini di convocazione delle sedute ordinarie precedenti;
che con decisione 22 agosto 2006 l'Esecutivo
cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame; esso ha infatti ritenuto
l'agire del ricorrente contrario al principio della buona fede in quanto, dall'audizione
della registrazione della seduta del consiglio comunale di __________ del 22
marzo 2006, era emerso che egli, seppur presente ai lavori nella sua veste di
consigliere comunale, aveva omesso in quell'occasione di sollevare dette
censure, fatto questo che gli precludeva la possibilità di farle valere davanti
all'autorità di ricorso;
che contro il predetto giudicato governativo
RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento;
che l'insorgente ha riproposto la censura secondo
cui la procedura di approvazione delle risoluzioni adottate dal consiglio comunale
il 22 marzo 2006 sarebbe stata nell'occasione disattesa, lamentandosi inoltre di
non avere potuto ascoltare la registrazione della seduta del legislativo
comunale nonostante lo avesse richiesto; contesta pure gli oneri processuali
posti a suo carico dalla precedente istanza di giudizio;
che all’accoglimento dell'impugnativa si sono
opposti sia il Consiglio di Stato sia il municipio di __________, come pure il
presidente del consiglio comunale, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà se
del caso in seguito;
che con decreto il 13 marzo 2007, inviato per
raccomandata, il giudice delegato all'istruzione della causa ha assegnato al
ricorrente un termine d'ordine sino al 23 marzo successivo per permettergli di
ascoltare la registrazione della seduta 22 marzo 2006 del legislativo comunale
di __________ e per formulare eventuali osservazioni in proposito;
che l'insorgente ha lasciato trascorrere infruttuosamente
tale termine;
che dopo avere preso atto che l'insorgente
non aveva ritirato la raccomandata in quanto assente, il 24 aprile 2007 il
giudice delegato gli ha assegnato un nuovo termine di grazia entro il quale
egli si è infine accordato per procedere all'audizione richiesta;
che l'8 maggio 2007 il ricorrente ha ascoltato
la registrazione della menzionata seduta del consiglio comunale e ha successivamente
prodotto delle osservazioni, ribadendo in sostanza i propri argomenti
ricorsuali;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente, cittadino attivo di __________,
certa (art. 43 PAmm e 209 lett. a LOC);
che il gravame è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento
istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il ricorrente lamenta innanzitutto il
fatto di non avere potuto ascoltare la registrazione della seduta 22 marzo 2006
del legislativo comunale nonostante lo avesse richiesto, dolendosi in sostanza
della violazione del suo diritto di essere sentito;
che l'art. 29 Cost. assicura all'interessato
il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima
che sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare
all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di
determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia
17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti);
che il 31 maggio 2006 il Governo ha
richiamato agli atti la registrazione della seduta 22 marzo 2006 del consiglio
comunale di Tegna omettendo di avvertire di tale accertamento RI 1;
che l'Esecutivo cantonale ha quindi
utilizzato tale documento per fondare il proprio giudizio di irricevibilità,
senza preventivamente avere dato la possibilità al ricorrente di consultarlo;
che, agendo in questo modo, la precedente
istanza ha dunque violato i diritti di parte dell'insorgente;
che tale circostanza non permette comunque
ancora di annullare la decisione qui impugnata;
che l'8 maggio 2007 il ricorrente ha avuto
la possibilità di ascoltare la predetta registrazione presso il Tribunale
cantonale amministrativo e di successivamente formulare le proprie osservazioni
in proposito;
che, pertanto, il vizio procedurale in
questione è da ritenere sanato;
Considerandi
che, ferme queste premesse, va rilevato che
secondo l'art. 62 cpv. 1 LOC il segretario comunale è responsabile della tenuta
del verbale della seduta del consiglio comunale, che dev'essere redatto conformemente
a quanto previsto dall'art. 24 LOC; ciò significa che tale documento deve
contenere la data e l'ordine del giorno (lett. a), l'elenco dei presenti con
nome, cognome e numero progressivo (lett. b), la trascrizione integrale delle
risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto dell'art. 29
cpv. 2 (lett. c) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto
(lett. d);
che l'art. 29 cpv. 2 LOC dispone che il
verbale deve inoltre indicare il numero dei votanti al momento della votazione,
dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
che, secondo l'art. 62 cpv. 2 LOC, solo il
contenuto del verbale relativo alla lett. c dell'art. 24 cpv. 1 LOC deve essere
letto e approvato alla fine di ogni trattanda;
che le decisioni del legislativo comunale
sono annullabili non soltanto quando risultano sostanzialmente contrarie a
norme della costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma
anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono
una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b - e LOC);
che, in concreto, come ha rilevato il
Consiglio di Stato nella decisione impugnata e come emerge dalla registrazione
agli atti, durante la seduta 22 marzo 2006 del consiglio comunale il segretario
comunale ha sì allestito e letto il verbale relativo a ogni risoluzione
(indicandone l'approvazione o il rifiuto e menzionando il numero dei votanti e
il risultato della votazione) dopo ogni votazione di merito su ciascuna delle
trattande, ma contrariamente a quanto disposto dall'art. 62 cpv. 2 LOC i relativi
verbali non sono stati singolarmente approvati prima di passare all'evasione
della trattanda successiva;
che nemmeno il verbale integrale delle risoluzioni
al termine dell'evasione delle trattande e prima della chiusura della seduta è
stato approvato;
che tali mancanze non permettono tuttavia di
annullare l'intera procedura;
che la prassi cantonale nega di principio la
potestà ricorsuale, in quanto lesivo del principio della buona fede, a chi -
nell'ambito di un'assemblea o di un consiglio comunale - lascia procedere il legislativo
nei propri ulteriori incombenti senza sollevare alcuna eccezione, in modo tale
da suscitare nei suoi membri la convinzione di aver fino a quel momento operato
nei limiti della legalità (STA 24.1.1995 in re S., consid. 2.2.);
che chi omette di denunciare siffatta
disattenzione perde pertanto (e irrimediabilmente) il diritto di prevalersene
dinnanzi all'autorità di ricorso;
che dall'esame degli atti della seduta del
legislativo in oggetto (cfr. verbale di discussione e delle deliberazioni delle
diverse trattande e registrazione della seduta), non risulta che RI 1, nella
sua veste di consigliere comunale, abbia contestato o anche solo sollevato a
tempo debito delle riserve o delle obiezioni in merito al modo di procedere
adottato dal Presidente del legislativo ai fini dell'adozione delle avversate
risoluzioni, permettendo in tal modo al legislativo di portare a termine le
trattande all'ordine del giorno; nemmeno il ricorrente ha mai sostenuto il
contrario davanti al Tribunale amministrativo;
che di conseguenza ricorrente si è in questo
modo precluso la possibilità di sollevare dinnanzi all'autorità di ricorso le
suddette censure e non può più rimettere in discussione la validità della
deliberazione del legislativo sulle trattande discussione nel corso della
seduta straordinaria del 22 marzo 2006;
che a ragione quindi il Consiglio di Stato
ha dichiarato irricevibile il gravame di RI 1;
che in ogni caso, quand'anche il gravame
fosse stato ammissibile, lo stesso andava respinto nel merito, in quanto le formalità
disattese nell'occasione non sono essenziali al punto tale da comportare
l'annullamento di tutte le risoluzioni adottate dal consiglio comunale durante
la sua seduta del 22 marzo 2006 (cfr. art. 212 lett. e LOC);
che, d'altronde, nemmeno il ricorrente
pretende che a causa dei vizi procedurali sopra menzionati non sia stata
correttamente riportata la reale volontà di voto espressa nell'occasione dal
legislativo comunale;
che, a torto, infine il ricorrente si duole
che l'Esecutivo cantonale gli ha posto a carico gli oneri processuali senza
affrontare il merito del gravame: giova infatti ricordare che, giusta l'art. 28
PAmm, la tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza e che tale regola
vale anche per la parte che inoltra un ricorso irricevibile;
che non permette di sovvertire le predette
conclusioni il fatto che, nelle proprie osservazioni del 9 maggio 2007,
l'insorgente abbia rilevato come il verbale della seduta, allestito il 16
maggio 2006, non riprenda fedelmente i contenuti della registrazione agli atti;
le discrepanze non sono comunque tali da
invalidare le decisioni adottate;
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere respinto senza che necessiti di ulteriore
disamina e la decisione del Consiglio di Stato confermata;
che anche in questa sede la tassa di
giudizio e le spese - seppure in misura ridotta, visto che l'insorgente è stato
obbligato a ricorrere per salvaguardare i propri diritti di parte - sono poste
a carico di quest'ultimo (art. 28 PAmm), il quale rifonderà a CO 1, patrocinato
da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43,
46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente,
il quale rifonderà a CO 1 fr. 300.– a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
presidente del consiglio comunale di __________
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
patrocinato da: PA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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