52.2006.276
Revoca dell'autorizzazione a gestire un locale notturno
6 novembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.276
Data decisione, Autorità:
06.11.2006, TRAM
Titolo:
Revoca dell'autorizzazione a gestire un locale notturno
LAVORO
art. 28 LESPUBB
art. 68 LESPUBB
art. 69 LESPUBB
art. 71 LESPUBB
Incarto n.
52.2006.276
Lugano
6 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3920) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 7 giugno 2006 della Sezione permessi e immigrazione (SPI) / Ufficio
dei permessi (UP) che revoca l'autorizzazione a gestire il locale notturno RI
1 a __________;
viste le risposte:
- 13 settembre 2006 della
Sezione permessi e immigrazione;
- 19 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
ricorrente RI 1 è titolare dell'autorizzazione a gestire l'omonimo locale notturno,
situato a __________;
che il 25 ottobre 2005 la ricorrente ha
chiesto all'Ufficio dei permessi del Dipartimento delle istituzioni di
modificare l'autorizzazione, cambiando il gerente;
che quale nuovo gerente la RI 1 ha designato
__________; al riguardo ha prodotto un contratto di lavoro che prevedeva un impegno
di 44 ore lavoro settimanali, per una retribuzione di fr. 3'000.- al mese, con
entrata in servizio a partire dal 1° novembre 2005;
che il 24 maggio 2006 __________,
interrogato dalla Polizia cantonale, ha dichiarato che la sua presenza nel
locale si limita a 3 a 4 giorni alla settimana, dalle 2300 alle 2330, per uno
stipendio di fr. 1'000.- lordi al mese;
che invitato a spiegare come mai avesse
sottoscritto un contratto di lavoro per 44 ore settimanali per uno stipendio
lordo mensile di fr. 3'000.-, il gerente ha dichiarato che aveva dovuto firmare
quel contratto per essere in regola con l'UP;
che con decisione 22 giugno 2006, adottata
senza ulteriori formalità, l'UP ha revocato l'autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico rilasciata alla RI 1, ritenendo che la beneficiaria avesse
fornito false indicazioni sulla retribuzione del gerente;
che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dalla RI 1, alla quale l'insorgente aveva allegato una dichiarazione
del gerente secondo cui il salario sarebbe stato ridotto soltanto in un secondo
tempo;
che il Governo ha in sostanza condiviso la
tesi dell'UP, respingendo le giustificazioni addotte dalla ricorrente, secondo
cui sarebbe intervenuta una riduzione del salario a partire dal 1° gennaio
2006;
che contro il predetto giudizio la
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato assieme alla controversa decisione dell'UP;
che ribadita la violazione del diritto di
essere sentito eccepita in prima istanza, l'insorgente nega di aver prodotto un
contratto fittizio; ribadisce che la riduzione del salario sarebbe subentrata
soltanto in un secondo tempo per far fronte alle difficoltà economiche in cui
si dibatte;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dall'UP, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
dell'insorgente sono certe (art. 71 cpv. 3
LEsPubb e 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l’art. 69 lett. a LEsPubb, l'autorizzazione a gestire un
esercizio pubblico è revocata quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
che non di rado l'autorizzazione a gestire
viene richiesta indicando come gerente il titolare di un certificato di
capacità che funge da semplice prestanome; il fenomeno delle cosiddette gerenze
fittizie è noto e non deve essere ulteriormente illustrato;
che pienamente da condividere sono gli
sforzi profusi dall'autorità cantonale per reprimere queste pratiche illecite,
revocando o sospendendo l'autorizzazione a gestire laddove venga accertata
l'esistenza di una gerenza fittizia;
che la gerenza può essere fittizia sin
dall'inizio, per concorde determinazione del gestore e del gerente, o diventare
tale soltanto in seguito con il trascorrere del tempo;
che, per principio, la gerenza fittizia ab
initio giustifica la revoca dell'autorizzazione a gestire, in quanto
rilasciata sulla base di indicazioni inveritiere;
che la gerenza fittizia superveniens legittima
invece soltanto l'adozione di provvedimenti volti a ripristinare una situazione
conforme al diritto;
che l'accertamento dell'esistenza di una
gerenza fittizia presuppone lo svolgimento di accurate indagini; l'UP non può
limitarsi a delegare agli organi di polizia il compito di sentire il gerente;
se vuole acquisire informazioni utili, deve fornire alla polizia la necessaria
assistenza tecnica, partecipando in prima persona agli interrogatori, che non
possono limitarsi all'audizione del gerente, ma devono estendersi, se possibile
contemporaneamente, almeno ai titolari dell'autorizzazione a gestire;
che, nel caso concreto, l'UP ha revocato
l'autorizzazione a gestire rilasciata alla RI 1, ritenendo provata l'esistenza
di una gerenza fittizia ab inizio; la deduzione si basa sulla
dichiarazione resa alla polizia dal gerente, che, sollecitato a giustificare la
discrepanza tra l'onere lavorativo (44 ore/settimana) e lo stipendio (fr.
3'000.-/mese) fissati contrattualmente e quelli effettivi (3 - 4 ore/settimana;
fr. 1'000.-/mese), ha dichiarato a detta dei due soci, ho dovuto firmare
questo contratto per essere in regola con l'UP di Bellinzona;
che la giustificazione fornita dal gerente
costituiva invero un indizio significativo circa l'esistenza di una gerenza
fittizia ab initio; essa non è stata tuttavia minimamente approfondita, sollecitando
esplicitamente il gerente a riconoscere la natura fittizia dell'accordo ed
interrogando contemporaneamente i soci della RI 1, alla quale l'UP non ha
peraltro nemmeno offerto la possibilità di giustificarsi prima di adottare il
provvedimento qui censurato, come il principio del contraddittorio chiaramente
esigeva;
che, agevolata dalle macroscopiche lacune
istruttorie poste in essere dall'autorità dipartimentale, la RI 1 ha prodotto
in sede di ricorso una dichiarazione del gerente nella quale si afferma di aver
ridotto l'onere lavorativo inizialmente pattuito quando si è reso conto che
Fatti
i ragazzi, lavorando così poco, facevano fatica a retribuirlo e di aver
quindi cercato di dare una mano, prendendo meno stipendio;
dichiarazione, questa, che accrediterebbe la tesi della gerenza fittizia
superveniente;
che, contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, la gerenza diventata fittizia soltanto in un secondo tempo
non giustifica la revoca dell'autorizzazione a gestire per il motivo di cui all'art.
69 lett. a LEsPubb;
che se si ammette che la gerenza è diventata
fittizia soltanto in un secondo tempo non si può infatti più rimproverare alla
ricorrente di aver dato indicazioni inveritiere causali per il rilascio dell'autorizzazione;
Considerandi
che, in questa ipotesi, l'autorità ha
soltanto la possibilità di sospendere, previa comminatoria, l'autorizzazione a
gestire in base all'art. 28 lett. a LEsPubb per decadenza del presupposto relativo alla presenza di un gerente (art. 28 LEsPubb);
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, nel dubbio, propiziato dalle carenze istruttorie poste in essere
dall'UP, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale
e quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto;
che gli atti vanno rinviati all'UP affinché
assegni alla ricorrente un termine per ristabilire una situazione conforme al
diritto, assicurando all'esercizio pubblico la presenza a tempo pieno di un gerente,
sotto comminatoria della sospensione dell'autorizzazione a gestire;
che, nella misura in cui non sono compensate
con la tassa di giustizia, le ripetibili sono poste a carico dello Stato
secondo soccombenza;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 28, 68, 69, 71 LEsPubb;
3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 7 giugno 2006 dell'UP e la
decisione 22 agosto 2006 (n. 3920) del Consiglio di Stato sono annullate;
1.2.
gli atti sono rinviati all'UP affinchè assegni
alla ricorrente un termine per ristabilire una situazione conforme al diritto,
assicurando all'esercizio pubblico la presenza a tempo pieno di un gerente,
sotto comminatoria della sospensione dell'autorizzazione a gestire.
2. Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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