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Decisione

52.2006.276

Revoca dell'autorizzazione a gestire un locale notturno

6 novembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i ragazzi, lavorando così poco, facevano fatica a retribuirlo e di aver

quindi cercato di dare una mano, prendendo meno stipendio;

dichiarazione, questa, che accrediterebbe la tesi della gerenza fittizia

superveniente;

che, contrariamente a quanto assume il

Consiglio di Stato, la gerenza diventata fittizia soltanto in un secondo tempo

non giustifica la revoca dell'autorizzazione a gestire per il motivo di cui all'art.

69 lett. a LEsPubb;

che se si ammette che la gerenza è diventata

fittizia soltanto in un secondo tempo non si può infatti più rimproverare alla

ricorrente di aver dato indicazioni inveritiere causali per il rilascio dell'autorizzazione;

Considerandi

che, in questa ipotesi, l'autorità ha

soltanto la possibilità di sospendere, previa comminatoria, l'autorizzazione a

gestire in base all'art. 28 lett. a LEsPubb per decadenza del presupposto relativo alla presenza di un gerente (art. 28 LEsPubb);

che, sulla scorta delle considerazioni che

precedono, nel dubbio, propiziato dalle carenze istruttorie poste in essere

dall'UP, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale

e quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto;

che gli atti vanno rinviati all'UP affinché

assegni alla ricorrente un termine per ristabilire una situazione conforme al

diritto, assicurando all'esercizio pubblico la presenza a tempo pieno di un gerente,

sotto comminatoria della sospensione dell'autorizzazione a gestire;

che, nella misura in cui non sono compensate

con la tassa di giustizia, le ripetibili sono poste a carico dello Stato

secondo soccombenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 28, 68, 69, 71 LEsPubb;

3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 7 giugno 2006 dell'UP e la

decisione 22 agosto 2006 (n. 3920) del Consiglio di Stato sono annullate;

1.2.

gli atti sono rinviati all'UP affinchè assegni

alla ricorrente un termine per ristabilire una situazione conforme al diritto,

assicurando all'esercizio pubblico la presenza a tempo pieno di un gerente,

sotto comminatoria della sospensione dell'autorizzazione a gestire.

2. Lo Stato

rifonderà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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