52.2006.277
Demolizione di un recinto per animali realizzato senza permesso in una zona di mantenimento (art. 33 OPT)
18 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.277
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, TRAM
Titolo:
Demolizione di un recinto per animali realizzato senza permesso in una zona di mantenimento (art. 33 OPT)
DEMOLIZIONE
art. 43 LE
art. 18 LPT
art. 47 RLE
Incarto n.
52.2006.277
52.2006.280
Lugano
18 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 8 settembre 2006 e (b) 11
settembre 2006 di
a)
b)
C__________, ,
patrocinato da: avv. F__________, ,
C__________, ,
contro
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3882) che annulla la decisione 22 febbraio 2006 con cui il municipio di L__________
ha ordinato a CO 1 e CO 2 di demolire un recinto per animali realizzato senza
permesso in località C__________ di C__________ (part. __________);
viste le risposte:
- 19 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2006 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 25 settembre 2006 del
municipio di L__________;
- 4 ottobre 2006 di CO 1
e CO 2;
al ricorso sub a)
- 19 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2006 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 21 settembre 2006 di C__________;
- 4 ottobre 2006 di CO 1
e CO 2;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i resistenti CO 2 e CO 1 sono
comproprietari di un piccolo fondo (part. __________di 151 mq), situato alle __________
nella zona di mantenimento (ZM), sul retro della loro casa d'abitazione;
che, senza chiedere alcun permesso, una
dozzina di anni or sono, i resistenti vi hanno costruito una sorta di gabbia,
costituita da un'intelaiatura metallica di 47 mq, alta m 2.50 ed avvolta tanto
sui lati, quanto verso l'alto da una rete metallica a maglia fine;
che, su richiesta del municipio, il 2 agosto
2004 i resistenti hanno chiesto il permesso in sanatoria per il manufatto realizzato
abusivamente;
che alla domanda si sono opposti alcuni
vicini, fra cui il ricorrente C__________;
che il 31 gennaio 2005, il municipio ha
negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria, ritenendo il manufatto
contrario all'art. 30 cpv. 2 NAPR, che nella zona ammette soltanto il
riattamento, la manutenzione ed il rifacimento delle costruzioni esistenti ad
esclusione di nuovi edifici, riservati modici ampliamenti dettati da esigenze
funzionali ed opere di arredo da giardino;
che la decisione è stata confermata in
ultima istanza da questo tribunale con sentenza 19 ottobre 2005, mediante la
quale ha escluso che la decisione del municipio di negare al manufatto la
qualifica di arredo da giardino violasse il diritto;
che con decisione 22 febbraio 2006 il
municipio ha ordinato ai resistenti di demolire il manufatto;
che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio
di Stato ha annullato il provvedimento di ripristino, accogliendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da CO 2 e CO 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
il municipio avesse omesso di chiedere l'avviso del Dipartimento del territorio
prescritto dall'art. 47 RLE; irrilevante sarebbe il fatto che il dipartimento,
in sede di risposta al ricorso, abbia dichiarato di disinteressarsi della
vertenza;
che contro il predetto giudizio insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia il comune di Lugano, che ne
chiede l'annullamento, sia l'opponente C__________, che chiede l'annullamento
del dispositivo che lo condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili
alla controparte;
che, eccepita la partecipazione al giudizio
governativo del Consigliere di Stato direttore del Dipartimento del territorio,
primo cugino della moglie del ricorrente CO 2, il comune contesta in sostanza
che l'ordine di demolizione debba essere preavvisato dal Dipartimento del
territorio;
che C__________ si limita invece a
contestare la condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili;
che i ricorsi sono avversati dal Consiglio
di Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente da CO 2 e CO 1, che
contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si dirà
semmai nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione
attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) sono incontestabilmente date;
che i ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine;
che avendo il medesimo oggetto possono
essere evasi con unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che le eccezioni sollevate dal comune con
riferimento all'art. 26 lett. a CPC ed al rapporto di parentela del Consigliere
Fatti
di Stato direttore del Dipartimento del territorio con la moglie del ricorrente
CO 2 possono rimanere indecise, poiché i ricorsi vanno comunque accolti per i
motivi che seguono;
che giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina
la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i
regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze
siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;
che secondo l'art. 47 RLE, prima di ordinare
la demolizione o la rettifica di edifici o impianti fuori delle zone
edificabili, il municipio deve chiedere al Dipartimento del territorio di
pronunciarsi sull'applicazione del diritto di competenza cantonale;
che la disattenzione di quest'ultima
formalità non comporta l'annullamento dell'ordine di demolizione quando il
difetto può essere facilmente emendato in sede di ricorso, raccogliendo il preavviso
mancante;
che nel caso concreto il controverso
manufatto è situato in una zona di mantenimento degli insediamenti, ovvero in
una zona di utilizzazione speciale che l'art. 33 OPT permette di designare
giusta l'art. 18 LPT per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle
zone edificabili (STA 19.10.2005 in eadem re; 22.2. 1995
in re comune di S. e D.; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Berna 2006,
Raumplanungsgesetz, ad art. 15 n. 10 pag. 340, art. 18 n. 40);
che il fatto che la zona di mantenimento si situi fuori delle
Considerandi
zone edificabili richiamava di per sé l'applicazione dell'art. 47 RLE;
che non permette di giungere a diversa conclusione il fatto
che i permessi di costruzione in queste zone soggiacciano in primo luogo al
regime ordinario dell'art. 22 LPT e soltanto in subordine a quello eccezionale
dell'art. 24 LPT (cfr. per analogia STA 52.5. 253-255 del 18.8.2005 in re
comune di L. e DD SA consid. 2.3);
che l'applicabilità dell'art. 47 RLE ed il rifiuto del Dipartimento
del territorio di prendere posizione in merito all'ordine di demolizione
emanato dal municipio non legittimava tuttavia il Consiglio di Stato ad
annullare il provvedimento censurato;
che, dichiarando in sede di risposta al ricorso inoltrato da CO
2.
e CO 1 di disinteressarsi della vertenza, il Dipartimento del territorio ha
in effetti indirettamente rilevato che l'ordine riguardava essenzialmente l'applicazione
del diritto comunale;
che il dipartimento ha quindi anche manifestato il suo avviso
in merito all'applicazione del diritto cantonale;
che, stando così le cose, i ricorsi vanno accolti, annullando
la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato,
affinché, verificata l'eccezione sollevata dal comune nei confronti del
Consigliere di Stato direttore del Dipartimento del territorio, esamini il
merito del ricorso inoltratogli da CO 2 e CO 1 contro l'ordine di demolizione
impartito loro dal municipio di L__________;
che, in quest'ambito, il Governo terrà anche presente che il
ricorrente C__________, contestando unicamente la condanna al pagamento delle
ripetibili, ha in sostanza rinunciato a proseguire nella lite;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
che le ripetibili al ricorrente C__________ sono poste a
carico dello Stato, in quanto unico resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22, 24 LPT; 47 RLE; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di
Stato (n. 3882) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché esamini il merito del ricorso inoltratogli da CO 2 e CO 1
contro l'ordine di demolizione impartito loro dal municipio di L__________.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente C__________
fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
,
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinati da: PA 1
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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