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Decisione

52.2006.278

Revoca della licenza di condurre per tre mesi a seguito di un grave eccesso di velocità (+ 47 km/h sul limite di 130) commesso all'estero. La misura scontata all'estero viene computata sul periodo da

23 novembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il 2 settembre 1967 ed ha conseguito la licenza di

condurre veicoli a motore nel dicembre del 1985.

Nel 2000 è stato ammonito per aver circolato

a velocità eccessiva (+ 28 km/h sul limite di 60 km/h esposto a Maroggia).

B. Il 2 giugno 2005, alle ore 18.40, RI 1 stava viaggiando in Italia,

sull'autostrada A1, allorquando è stato femato al casello di Piacenza nord da

due agenti della polizia stradale di Lodi che lo hanno posto in contravvenzione

per aver circolato ad una velocità punibile di 177 km/h - accertata tramite

rilevamento radar eseguito alle ore 18.37 in territorio di Somaglia - laddove

vige il limite di 130 km/h. Gli agenti gli hanno ritirato immediatamente la

licenza di condurre e inflitto una multa cosiddetta ridotta di 357.- €, incassata brevi manu. L'interessato ha sottoscritto il verbale di contestazione senza sollevare alcuna

censura.

A seguito di

questa infrazione, il 10 giugno 2005 il Prefetto di Lodi ha interdetto a RI 1

la guida di veicoli a motore in Italia per il periodo di un mese.

C. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 1° giugno 2006 la Sezione

della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di

tre mesi (dal 3 luglio 2006 al 2 settembre 2006, tenuto conto del periodo già

effettuato dal 2 giugno 2005 al 1° luglio 2005), autorizzando comunque in tale lasso

di tempo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione

è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv.

2 lett. a LCStr, nonché 34 OAC.

D. Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che

l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti

compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dalle risultanze

degli atti giunti dall'Italia, escludendo comunque che il ricorrente potesse

essere estraneo all'infrazione addebitatagli. Per finire, l'autorità di ricorso

di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio

della proporzionalità la durata della revoca, limitata al minimo legale di tre

mesi sancito dall'art. 16c LCStr.

E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della

risoluzione impugnata e della misura di revoca disposta nei suoi confronti.

Il ricorrente ripropone essenzialmente le

tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, contestando in particolare di

essere l'autore dell'infrazione rilevata. Insiste in particolare nell'affermare

che l'eccesso è stato commesso da un non meglio precisato compagno di viaggio, che

gli ha ceduto il volante in un'area di servizio situata a pochi chilometri dal

luogo in cui è avvenuta l'intercettazione. L'insorgente chiama a deporre gli

occupanti della vettura, che la Sezione della circolazione prima ed il Consiglio

di Stato poi si sono rifiutati di assumere quali testi violando il suo diritto alla

difesa.

RI 1 adduce infine di non poter essere

punito in Svizzera a seguito di un'infrazione commessa all'estero per la quale

è già stato condannato sia in ambito penale che amministrativo.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente,

insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Per le ragioni che saranno meglio esposte in

appresso, non occorre in particolare assumere come testi le persone che accompagnavano

il ricorrente al momento in cui è stata commessa l'infrazione da cui è

scaturito il provvedimento oggetto del presente contendere.

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 2

giugno 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo

presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di

cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare

(art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione.

In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo

dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle

prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.

3.

RI 1

contesta di essere l'autore dell'infrazione rilevata il 2 giugno 2005 dalla

polizia stradale di Lodi. Afferma in sostanza che il reato è stato commesso da

un compagno di viaggio, che dopo esser stato intercettato dal radar gli ha

ceduto il volante in un'area di servizio situata pochi chilometri prima del

luogo del fermo.

3.1

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un

procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è

tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che

sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui

l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro

del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2).

L'alta Corte federale ha altresì

ripetutamente sottolineato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare

la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti

contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale

autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in

cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di

contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare,

laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e

ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i

diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo

non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali

mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a

proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di

diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97

consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). In una recente sentenza il Tribunale federale

ha specificato che il valore pregiudiziale, nel quadro della procedura amministrativa,

degli accertamenti effettuati in sede penale, alle condizioni e nei limiti

sopra enunciati, sussiste anche se il procedimento penale si è svolto

all'estero (vedi già citata DTF 123 II 97, consid. 3c/aa).

3.2

Nel caso di specie, come menzionato in

narrativa, gli agenti accertatori hanno redatto un verbale di contestazione

dell'infrazione, controfirmato dal trasgressore, mediante il quale è pure stata

inflitta una multa di 357.- €

che costituisce, evidentemente, una sanzione di tipo penale. Ciò attesta

inequivocabilmente che il ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza degli

addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe potuto adire per opporsi

alle risultanze degli accertamenti e alla contestuale decisione di multa.

L'insorgente tuttavia non ha interposto ricorso avverso il verbale in questione

ed anzi ha saldato la multa irrogatagli. Essendo già stato oggetto di

provvedimenti amministrativi, egli non poteva ignorare che l'infrazione avrebbe

comportato l'adozione di tali misure anche in patria, considerata, in particolare,

la gravità dell'eccesso di velocità riscontrato. È infatti di comune notorietà

che gravi violazioni di norme della circolazione commesse all'estero,

soprattutto in Stati confinanti con i quali si è instaurata una solida

collaborazione in materia, possono dar adito a provvedimenti anche in Svizzera.

Pertanto, alla luce della citata

giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di

contestare i fatti in esame. Egli avrebbe dovuto impugnare presso le competenti

istanze italiane il rapporto di polizia e la relativa decisione di multa, a maggior

ragione se si considera che il procedimento si sarebbe svolto non eccessivamente

lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio, nonché nella sua lingua madre

(cfr. DTF 123 II 97, cons. 3c/aa). Per evidenti ragioni di unità di giudizio e

di sicurezza giuridica questo tribunale si attiene dunque agli accertamenti

vincolanti esperiti dalla polizia stradale di Lodi, senza sentire i testi

notificati dal ricorrente. D'altra parte, non si vede come questi potrebbero confermare

sotto giuramento la tesi difensiva dell'insorgente senza essere deferiti al

Ministero pubblico, dato che tra la misurazione della velocità, avvenuta al km

46.

della corsia sud dell'A1, ed il fermo del conducente, operato al km 50 nei

pressi del casello di Piacenza nord (vedi verbale di contestazione della

polizia di Lodi), non esistono aree di servizio. In effetti, l'unica area di

servizio che potrebbe entrare in linea di conto è quella di Somaglia ovest, ma

essa si trova al km 43.5 dell'autostrada, prima dunque del luogo in cui era

posizionato l'apparecchio radar (cfr. www.autostrade.it).

4.

4.1. Giusta

gli art. 2 e 3 della Convenzione europea sugli effetti internazionali della

decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16),

sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la

decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza

di condurre. Lo Stato avvertito del provvedimento può, a sua volta, pronunciare,

nel quadro della propria legislazione, la decadenza della licenza, come se i

fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato contraente si

fossero prodotti sul proprio territorio.

Indipendentemente

dall'esistenza di una convenzione internazionale, l'art. 34 OAC prevede che, in

caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di

autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza deve

esaminare se un provvedimento debba essere preso nei confronti del colpevole. A

quest'ultimo proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che

l'autorità svizzera deve applicare il proprio diritto, senza poter derogare alla

durata minima della revoca prevista dalla legge. Se l'esecuzione coordinata delle

due misure non è possibile e la misura all'estero è già stata eseguita al

momento in cui la revoca a scopo di ammonimento viene ordinata in Svizzera,

l'autorità competente deve commisurare il provvedimento tenendo conto in

maniera adeguata della misura adottata all'estero (DTF 129 II 168).

4.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla

circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista

dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di

condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.

a LCStr).

4.3

La giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che un eccesso di

velocità in autostrada di 30-34 km/h in condizioni favorevoli era una violazione

di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta

l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle circostanze concrete, un

superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al

punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16

cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e

rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di

ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II

234.

consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di

31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media

gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con

una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a

LCStr). A partire da un eccesso di 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza

assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi

(art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze

favorevoli.

4.4

Poste queste premesse, resta da

determinare la durata della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri enunciati

all'art. 16 cpv. 3 LCStr. Sul tema non occorre spendere molte parole, poiché

avendo superato di ben 47 km/h il limite vigente in autostrada il ricorrente si

è reso autore di un'infrazione grave giusta l'art. 16c cpv. lett. a

LCStr. Il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato

non può dunque che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura

di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio

della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge svizzera

per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista.

Parimenti da confermare, siccome del tutto aderente alla prassi invalsa in

materia, è la riduzione a due mesi del periodo da scontare effettivamente,

grazie al computo del mese già espiato in conseguenza del sequestro della

patente attuato dalla polizia italiana il 2 giugno 2005 e del decreto di

interdizione alla guida emanato il 10 giugno seguente dal Prefetto di Lodi.

5.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3 Convenzione europea sugli effetti internazionali della

decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore; 16, 16c, 32, 90 LCStr; 34

OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

patr. dall'a

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,

3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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