52.2006.278
Revoca della licenza di condurre per tre mesi a seguito di un grave eccesso di velocità (+ 47 km/h sul limite di 130) commesso all'estero. La misura scontata all'estero viene computata sul periodo da
23 novembre 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.278
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre per tre mesi a seguito di un grave eccesso di velocità (+ 47 km/h sul limite di 130) commesso all'estero. La misura scontata all'estero viene computata sul periodo da effettuare in Svizzera
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 LCSTR
art. 16c LCSTR
art. 34 OAC
Incarto n.
52.2006.278
Lugano
23 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 (no. 3917) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 1° giugno 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di tre mesi;
vista la risposta 26
settembre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato il 2 settembre 1967 ed ha conseguito la licenza di
condurre veicoli a motore nel dicembre del 1985.
Nel 2000 è stato ammonito per aver circolato
a velocità eccessiva (+ 28 km/h sul limite di 60 km/h esposto a Maroggia).
B. Il 2 giugno 2005, alle ore 18.40, RI 1 stava viaggiando in Italia,
sull'autostrada A1, allorquando è stato femato al casello di Piacenza nord da
due agenti della polizia stradale di Lodi che lo hanno posto in contravvenzione
per aver circolato ad una velocità punibile di 177 km/h - accertata tramite
rilevamento radar eseguito alle ore 18.37 in territorio di Somaglia - laddove
vige il limite di 130 km/h. Gli agenti gli hanno ritirato immediatamente la
licenza di condurre e inflitto una multa cosiddetta ridotta di 357.- €, incassata brevi manu. L'interessato ha sottoscritto il verbale di contestazione senza sollevare alcuna
censura.
A seguito di
questa infrazione, il 10 giugno 2005 il Prefetto di Lodi ha interdetto a RI 1
la guida di veicoli a motore in Italia per il periodo di un mese.
C. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 1° giugno 2006 la Sezione
della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di
tre mesi (dal 3 luglio 2006 al 2 settembre 2006, tenuto conto del periodo già
effettuato dal 2 giugno 2005 al 1° luglio 2005), autorizzando comunque in tale lasso
di tempo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione
è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv.
2 lett. a LCStr, nonché 34 OAC.
D. Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che
l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti
compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dalle risultanze
degli atti giunti dall'Italia, escludendo comunque che il ricorrente potesse
essere estraneo all'infrazione addebitatagli. Per finire, l'autorità di ricorso
di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio
della proporzionalità la durata della revoca, limitata al minimo legale di tre
mesi sancito dall'art. 16c LCStr.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della
risoluzione impugnata e della misura di revoca disposta nei suoi confronti.
Il ricorrente ripropone essenzialmente le
tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, contestando in particolare di
essere l'autore dell'infrazione rilevata. Insiste in particolare nell'affermare
che l'eccesso è stato commesso da un non meglio precisato compagno di viaggio, che
gli ha ceduto il volante in un'area di servizio situata a pochi chilometri dal
luogo in cui è avvenuta l'intercettazione. L'insorgente chiama a deporre gli
occupanti della vettura, che la Sezione della circolazione prima ed il Consiglio
di Stato poi si sono rifiutati di assumere quali testi violando il suo diritto alla
difesa.
RI 1 adduce infine di non poter essere
punito in Svizzera a seguito di un'infrazione commessa all'estero per la quale
è già stato condannato sia in ambito penale che amministrativo.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente,
insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Per le ragioni che saranno meglio esposte in
appresso, non occorre in particolare assumere come testi le persone che accompagnavano
il ricorrente al momento in cui è stata commessa l'infrazione da cui è
scaturito il provvedimento oggetto del presente contendere.
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 2
giugno 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo
presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione.
In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle
prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
3.
RI 1
contesta di essere l'autore dell'infrazione rilevata il 2 giugno 2005 dalla
polizia stradale di Lodi. Afferma in sostanza che il reato è stato commesso da
un compagno di viaggio, che dopo esser stato intercettato dal radar gli ha
ceduto il volante in un'area di servizio situata pochi chilometri prima del
luogo del fermo.
3.1
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un
procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è
tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che
sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro
del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2).
L'alta Corte federale ha altresì
ripetutamente sottolineato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare
la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale
autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in
cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare,
laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e
ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo
non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali
mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97
consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). In una recente sentenza il Tribunale federale
ha specificato che il valore pregiudiziale, nel quadro della procedura amministrativa,
degli accertamenti effettuati in sede penale, alle condizioni e nei limiti
sopra enunciati, sussiste anche se il procedimento penale si è svolto
all'estero (vedi già citata DTF 123 II 97, consid. 3c/aa).
3.2
Nel caso di specie, come menzionato in
narrativa, gli agenti accertatori hanno redatto un verbale di contestazione
dell'infrazione, controfirmato dal trasgressore, mediante il quale è pure stata
inflitta una multa di 357.- €
che costituisce, evidentemente, una sanzione di tipo penale. Ciò attesta
inequivocabilmente che il ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza degli
addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe potuto adire per opporsi
alle risultanze degli accertamenti e alla contestuale decisione di multa.
L'insorgente tuttavia non ha interposto ricorso avverso il verbale in questione
ed anzi ha saldato la multa irrogatagli. Essendo già stato oggetto di
provvedimenti amministrativi, egli non poteva ignorare che l'infrazione avrebbe
comportato l'adozione di tali misure anche in patria, considerata, in particolare,
la gravità dell'eccesso di velocità riscontrato. È infatti di comune notorietà
che gravi violazioni di norme della circolazione commesse all'estero,
soprattutto in Stati confinanti con i quali si è instaurata una solida
collaborazione in materia, possono dar adito a provvedimenti anche in Svizzera.
Pertanto, alla luce della citata
giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di
contestare i fatti in esame. Egli avrebbe dovuto impugnare presso le competenti
istanze italiane il rapporto di polizia e la relativa decisione di multa, a maggior
ragione se si considera che il procedimento si sarebbe svolto non eccessivamente
lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio, nonché nella sua lingua madre
(cfr. DTF 123 II 97, cons. 3c/aa). Per evidenti ragioni di unità di giudizio e
di sicurezza giuridica questo tribunale si attiene dunque agli accertamenti
vincolanti esperiti dalla polizia stradale di Lodi, senza sentire i testi
notificati dal ricorrente. D'altra parte, non si vede come questi potrebbero confermare
sotto giuramento la tesi difensiva dell'insorgente senza essere deferiti al
Ministero pubblico, dato che tra la misurazione della velocità, avvenuta al km
46.
della corsia sud dell'A1, ed il fermo del conducente, operato al km 50 nei
pressi del casello di Piacenza nord (vedi verbale di contestazione della
polizia di Lodi), non esistono aree di servizio. In effetti, l'unica area di
servizio che potrebbe entrare in linea di conto è quella di Somaglia ovest, ma
essa si trova al km 43.5 dell'autostrada, prima dunque del luogo in cui era
posizionato l'apparecchio radar (cfr. www.autostrade.it).
4.
4.1. Giusta
gli art. 2 e 3 della Convenzione europea sugli effetti internazionali della
decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16),
sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la
decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza
di condurre. Lo Stato avvertito del provvedimento può, a sua volta, pronunciare,
nel quadro della propria legislazione, la decadenza della licenza, come se i
fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato contraente si
fossero prodotti sul proprio territorio.
Indipendentemente
dall'esistenza di una convenzione internazionale, l'art. 34 OAC prevede che, in
caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di
autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza deve
esaminare se un provvedimento debba essere preso nei confronti del colpevole. A
quest'ultimo proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che
l'autorità svizzera deve applicare il proprio diritto, senza poter derogare alla
durata minima della revoca prevista dalla legge. Se l'esecuzione coordinata delle
due misure non è possibile e la misura all'estero è già stata eseguita al
momento in cui la revoca a scopo di ammonimento viene ordinata in Svizzera,
l'autorità competente deve commisurare il provvedimento tenendo conto in
maniera adeguata della misura adottata all'estero (DTF 129 II 168).
4.2
Le infrazioni delle prescrizioni sulla
circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista
dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di
condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.
a LCStr).
4.3
La giurisprudenza resa dal Tribunale
federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che un eccesso di
velocità in autostrada di 30-34 km/h in condizioni favorevoli era una violazione
di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta
l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle circostanze concrete, un
superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al
punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16
cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e
rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi
e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha
mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di
ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II
234.
consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di
31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media
gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con
una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a
LCStr). A partire da un eccesso di 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza
assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi
(art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze
favorevoli.
4.4
Poste queste premesse, resta da
determinare la durata della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri enunciati
all'art. 16 cpv. 3 LCStr. Sul tema non occorre spendere molte parole, poiché
avendo superato di ben 47 km/h il limite vigente in autostrada il ricorrente si
è reso autore di un'infrazione grave giusta l'art. 16c cpv. lett. a
LCStr. Il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato
non può dunque che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura
di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio
della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge svizzera
per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista.
Parimenti da confermare, siccome del tutto aderente alla prassi invalsa in
materia, è la riduzione a due mesi del periodo da scontare effettivamente,
grazie al computo del mese già espiato in conseguenza del sequestro della
patente attuato dalla polizia italiana il 2 giugno 2005 e del decreto di
interdizione alla guida emanato il 10 giugno seguente dal Prefetto di Lodi.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3 Convenzione europea sugli effetti internazionali della
decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore; 16, 16c, 32, 90 LCStr; 34
OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
patr. dall'a
;
Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,
3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster