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Decisione

52.2006.279

Ordine di sospensione dei lavori di costruzione ed obbligo di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria

9 ottobre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo

antefatti che non occorre qui rievocare, il 23 giugno 2003 il municipio di __________

ha rilasciato a CO 1 il permesso di costruire uno stabile commerciale su un

fondo (part. __________), situato lungo via san __________ nella zona R4 del

PR.

L'immobile previsto dal progetto approvato

era costituito da una serie di elementi alti circa 10 m, l'ultimo dei quali

verso sudest avrebbe dovuto insistere sul confine con la part. __________, a

ridosso dell'autorimessa dello stabile d'appartamenti che sorge su quel fondo.

Verso la strada e sul retro questo elemento avrebbe dovuto rimanere aperto a mo'

di tettoia.

10 m

part. __________ part. __________

B. Durante i

lavori di costruzione dello stabile, i proprietari del fondo contermine hanno

contestato l'edificazione a confine, chiedendo al municipio di intervenire.

Il resistente ha portato a termine i lavori,

rinunciando - almeno apparentemente - ad edificare come da progetto approvato.

Le dimensioni dell'immobile sono state ridotte, arretrando l'elemento aperto in

modo da rispettare la distanza di 5 m dal confine prescritta dall'art. 39 NAPR.

Il 18 aprile 2005 il municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità.

Il 7 giugno 2005 CO 1 è tuttavia rinvenuto

sui suoi passi, manifestando al municipio l'intenzione di riprendere i lavori

per prolungare la tettoia sin sul confine conformemente alla licenza rilasciatagli.

Con risoluzione 30 giugno 2005 il municipio gli ha fatto presente che la

licenza edilizia era stata compiutamente utilizzata e che il prolungamento

della tettoia avrebbe dovuto essere preceduto dall'inoltro di una nuova domanda

di costruzione. Contro tale provvedimento il resistente non ha interposto

ricorso.

C. Il 17

ottobre 2005 il municipio ha constatato che CO 1 aveva posato un elemento per

prolungare la tettoia fin sul confine verso la part. __________. Con decisione

di ugual data gli ha quindi ingiunto di sospendere i lavori e di inoltrare una

domanda di costruzione.

D. Con

giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la

licenza 23 giugno 2003 non fosse decaduta e che non fossero dati nemmeno gli

estremi per revocarla parzialmente in modo da imporre il rispetto della

distanza di 5 m dal confine prescritta dall'art. 39 NAPR per la zona R4.

E. Contro il

predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino dell'ordine impartito al

qui resistente.

A mente dell'insorgente, arretrando l'ultimo

elemento ad una distanza di 5 m dal confine verso la part. __________, il

resistente avrebbe rinunciato per atti concludenti ad avvalersi compiutamente

della licenza rilasciatagli. Come prospettato dalla decisione 30 giugno 2005,

rimasta incontestata, il prolungamento della tettoia richiederebbe un nuovo

permesso.

F. Il ricorso

è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1,

sostenendo che la licenza rilasciatagli sarebbe tuttora valida e che non

sarebbero dati validi motivi per revocarla parzialmente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva

del comune insorgente sono date dall'art. 21 LE. Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine;

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della

contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è perfettamente nota a questo

tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dal comune non appare

dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio. Tanto meno appare necessaria l'audizione di testi.

Considerandi

2.

Giusta l'art.

42.

cpv. 1 LE, richiamato dal provvedimento in contestazione, il municipio deve

far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia.

L'ordine di sospendere i lavori è una misura

cautelare, volta ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell'attesa

che l'autorità conceda il permesso in sanatoria per le opere eseguite senza

permesso od in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino

di una situazione conforme al diritto. Scopo del provvedimento è quello di

evitare che l'apparente situazione di illegittimità cerata da un intervento

edilizio venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione di lavori privi della

necessaria autorizzazione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42

LE, n. 1261).

3.

Nel caso

concreto, il resistente, pur essendo al beneficio di una licenza che lo autorizzava

ad edificare sin sul confine verso la part. __________, di fronte alle rimostranze

dei vicini, ha - almeno apparentemente - rinunciato a prevalersi del permesso

di cui era titolare. Ha quindi portato a termine i lavori, arretrando l'ultimo

elemento della costruzione alla distanza di 5 m dal confine prescritta dall'art.

39.

NAPR di __________.

Due mesi dopo aver ottenuto il permesso di

abitabilità il resistente si è tuttavia ricreduto, manifestando all'autorità

comunale l'intenzione di riaprire il cantiere e riprendere i lavori per prolungare

l'elemento a tettoia sin sul confine verso la part. __________, in conformità

del progetto a suo tempo approvato.

Con risoluzione 30 giugno 2005, il municipio

gli ha prospettato la necessità di chiedere un nuovo permesso, stabilendo in

sostanza che con la fine dei lavori di costruzione il resistente avesse in

sostanza esaurito le facoltà edificatorie riconosciutegli dalla licenza 23

giugno 2003.

Pur avendo rinunciato ad impugnare il

provvedimento davanti al Consiglio di Stato, il 17 ottobre 2005 il resistente

si è accinto a riprendere i lavori di costruzione per prolungare la tettoia

verso il confine antistante. In conformità di quanto stabilito nella risoluzione del 30 giugno precedente, con ordine

dello stesso giorno, il municipio gli ha ingiunto di sospenderli e di chiedere

il permesso per l'opera che intendeva ancora realizzare.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio

di Stato, l'ordine di sospendere i lavori, nelle circostanze concrete,

risultava pienamente giustificato. Con la decisione 30 giugno 2005, cresciuta

in giudicato, il municipio aveva in effetti chiaramente prospettato al

ricorrente che la conclusione dei lavori di costruzione aveva determinato l'esaurimento

delle facoltà edificatorie, che gli erano state riconosciute dalla licenza

edilizia accordatagli nel 2003.

Già sulla sola base della situazione di

fatto e di diritto che si era apparentemente venuta a creare in seguito alla

conclusione dei lavori di costruzione dello stabile, ridotto rispetto a quello

autorizzato, ma rifinito anche sul versante in discussione, il municipio sarebbe

stato pienamente legittimato ad ingiungere al resistente di astenersi da

ulteriori interventi edilizi. A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che l'autorità comunale, con la risoluzione del 30

giugno 2005, aveva inequivocabilmente stabilito che il resistente non avrebbe

più potuto prevalersi della licenza in questione per prolungare l'edificio come

ai piani originariamente approvati.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

il giudizio governativo impugnato e ripristinando il controverso ordine di sospensione

dei lavori.

La tassa di giustizia e le ripetibili di

entrambe le istanze sono poste a carico del resistente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di

Stato (n. 3879) è annullata;

1.2.

la decisione 17 ottobre 2005 del municipio di S__________

è confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 2'000.-

al comune di RI 1 a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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