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Decisione

52.2006.281

Rilascio di un permesso di domicilio negato a un rifugiato

23 ottobre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

cittadino turco di etnia curda RI 1 (1978) è entrato in Svizzera il 22 gennaio

2001, depositando una domanda d'asilo. Il 5 novembre 2002 l'Ufficio federale

dei rifugiati (UFR) ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato. Per

questo motivo, il 18 novembre successivo la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha posto RI 1 al beneficio

di un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta

fino al 21 gennaio 2006.

B. a) Il 13

novembre 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il

rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art. 60 LAsi.

b) Il 29 novembre 2005 il municipio di __________

ha preavvisato negativamente la domanda, l'interessato essendo oberato di

debiti.

Interrogato il 17 febbraio 2006 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua attività lucrativa nel nostro paese, RI 1

ha dichiarato di non avere mai lavorato per sua scelta e di essere attualmente a

carico dell'assistenza pubblica. Ha affermato inoltre di essersi annunciato

presso l'Ufficio del lavoro solo nel marzo 2004 in quanto costretto dal suo

comune di soggiorno, ma di non avere più voluto riprendere contatto con tale

ufficio a partire dal secondo semestre del 2004. Ha soggiunto di non avere in

previsione un eventuale lavoro entro breve termine.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il

19 aprile 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare

un'autorizzazione di domicilio a RI 1.

In sostanza, il dipartimento ha ritenuto che

con il suo comportamento l'interessato dimostrasse di non essere capace ad adattarsi

alle regole sociali e all'ordinamento del nostro paese.

L'autorità dipartimentale gli ha comunque rinnovato

il permesso di dimora fino al 21 gennaio 2007.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 10, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS.

C. Con

giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per non rilasciare il permesso di domicilio all'interessato per i

motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione di diniego conforme

al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio

di un permesso di domicilio.

Ritiene di avere diritto all'autorizzazione

richiesta in quanto rifugiato residente regolarmente in Svizzera da cinque anni,

rilevando che tale diritto non si estingue per il semplice fatto che egli è a

carico dell'assistenza pubblica.

Contesta di essere incapace di adattarsi

all’ordinamento elvetico, sostenendo di essersi sempre comportato bene e ponendo

in evidenza di non avere mai interessato le autorità giudiziarie.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 60 cpv. 2 LAsi, le

persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da

almeno cinque anni, hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati

nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1

lettere a o b LDDS.

In concreto, il ricorrente soggiorna in

maniera continua e regolare in Svizzera da cinque anni. Di conseguenza egli ha,

in linea di principio, diritto al rilascio di un'autorizzazione di domicilio.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

Se il permesso sollecitato possa essere

rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Come

accennato, l'art. 60 cpv. 2 LAsi sancisce che le persone a cui la Svizzera ha

accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni, hanno

diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi

d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS.

In questo senso, l'art. 10 cpv. 1 LDDS

dispone che uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone,

tra l'altro, quando è stato punito dall’autorità giudiziaria per un crimine o

un delitto (lett. a), oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti

permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento

vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). Secondo l'art. 16 cpv. 2 ODDS, l’espulsione

può sembrare giustificata giusta l’articolo 10 cpv. 1 lett. b LDDS, segnatamente

quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni

di legge o alle decisioni dell’autorità, contravviene gravemente alla morale,

tralascia continuamente per cattiva volontà o sregolatezza di adempiere

obblighi di diritto pubblico o privato, vive nella sregolatezza o nell’ozio.

3.

3.1.

Entrato in Svizzera il 22 gennaio 2001 quale richiedente l'asilo, RI 1 (1978)

ha ottenuto lo statuto di rifugiato il 5 novembre 2002 e in seguito un permesso

di dimora.

Da quando soggiorna nel nostro paese, il

ricorrente non ha mai lavorato. Durante i primi tre mesi egli è stato mantenuto

finanziariamente dalla sorella __________, residente nel nostro cantone; e in

seguito, sino al mese di novembre del 2003, dal __________. Dal marzo del 2004

egli è carico dell'assistenza pubblica e ottiene attualmente un sussidio di fr.

2'117.– mensili. Finora l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(USSI) gli ha versato complessivamente fr. 62'397.65 (v. scritto 7 agosto 2006

dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Oltre a essere a

carico dello Stato in maniera continua e rilevante da 2 anni e mezzo,

l'insorgente ha pure aperte 2 procedure esecutive per complessivi fr. 690.85 e

ha a suo carico 8 attestati per carenza a carico per un importo totale di fr.

5'910.80 (v. estratti dell'Ufficio esecuzione __________, agli atti).

Interrogato il 17 febbraio 2006 dalla

Polizia cantonale, egli ha - tra le altre cose - dichiarato:

"Devo dire

che nei 7 mesi circa (3+4) dove non mi veniva versata alcuna somma di

denaro, ho per forza di cose contratto dei debiti, quelli che risultano all'UEF

di __________.

Nel mese di marzo

2004.

mi sono annunciato ai servizi sociali della Città di __________

facendo la richiesta per l'assistenza. Nel mese di gennaio 2004 sono

stato operato al ginocchio destro (menisco). Attualmente dall'assistenza mi

viene pagata la cassa malati e mensilmente mi viene versata la somma di fr.

2'100.– circa. Per l'affitto pago fr. 1'100.– al mese e il rimanente mi

serve per vivere. Confermo che da quando sono entrato in Svizzera il 22.01.2001

a tutt'oggi non ho mai svolto alcuna attività lucrativa".

Sollecitato dall'agente interrogante in

merito ad un eventuale lavoro in futuro, egli ha precisato:

"Adr

credo nel mese di marzo 2004, sono stato obbligato dal comune di __________,

se volevo ricevere l'assistenza, ad annunciarmi all'Ufficio del lavoro. Mi sono

annunciato e come preferenza cercavo un lavoro come operaio di fabbrica. Nel

frattempo dovevo presentare 8 timbri al minimo, ogni mese. Per il fatto che non

mi hanno mai proposto di presentarmi per un posto di lavoro, non mi ricordo più

in quale mese, ma credo nel secondo semestre del 2004, non mi sono più

presentato, questo fino a tutt'oggi. Quanto sopra è stato il mio unico

interessamento per cercarmi un lavoro. A breve termine non è previsto alcun

posto di lavoro. Le mie intenzioni future sono quelle di cercare un posto di

lavoro presso __________ o __________ ecc.".

Da quanto precede si può ritenere che da

quando soggiorna nel nostro paese, il ricorrente ha assunto un comportamento alquanto

criticabile dal punto di vista della sua integrazione.

3.2

Gli argomenti addotti dall'insorgente

per sollecitare il rilascio del permesso di domicilio non possono essere

condivise.

Certo, il semplice

fatto di essere a carico dell'assistenza pubblica non è un motivo per negare il

permesso di domicilio a un rifugiato che soggiorna regolarmente da cinque anni

in Svizzera. Bisogna tuttavia considerare che nulla impedisce di prendere in considerazione

il fatto che egli sia a carico dello Stato se si ritiene che l'indigenza è

dovuta al fatto che, con la sua condotta in generale e i suoi atti,

l'interessato non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel

Paese che lo ospita.

Orbene, il ricorrente non ha dimostrato di

avere fatto il possibile per trovare un lavoro ed evitare di cadere a carico

all'assistenza sociale. Come risulta dalle sue dichiarazioni rilasciate alla

polizia, egli non ha mai lavorato, non perché impedito dall'autorità o a causa

della sua età, ma per sua libera scelta.

Bisogna inoltre considerare che il

ricorrente è nato il 22 gennaio 1978: egli è quindi un giovane di 28 anni che

dovrebbe essere nel pieno della vita attiva. Inoltre egli non è uno sprovveduto,

possiede una certa cultura e ha una solida formazione scolastica, tanto da

avere pure frequentato per un certo periodo l'Università nel Paese d'origine.

Non permette di giungere a diversa

conclusione il fatto che egli abbia avuto dei problemi di salute (menisco). Non

è dato di vedere infatti come egli sia stato impedito per tale motivo a trovare

un lavoro qualsiasi da quando è in Svizzera. Tanto più che i suoi problemi

risalgono solo al 2004.

Ora, essendo ospite del nostro Paese, il

ricorrente non può pretendere di continuare con il proprio modus vivendi, rimanendo

a carico dello Stato. È vero

che l'attuale situazione del mercato del lavoro a chi non possiede particolari

qualifiche pone qualche difficoltà nel reperire un'attività lucrativa, ma è altrettanto

vero che gran parte degli stranieri in Ticino hanno trovato un'occupazione

stabile prima di aver ottenuto il permesso di domicilio.

Del resto, egli non ha mai trovato un lavoro

perché non ha mai provato seriamente a cercarne uno.

Con la sua condotta in generale e i suoi

atti, il ricorrente dimostra pertanto scarsa considerazione della nazione che

lo ospita, in quanto non vuole adattarsi all'ordinamento vigente.

4.

Sulla

scorta di quanto precede, ritenuto che adempie i requisiti dell'espulsione previsti

dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, il rilascio di un permesso di domicilio al

ricorrente si rivela, attualmente, ancora prematuro. Limitandosi a rinnovargli

ancora per un anno il permesso di dimora, il dipartimento non ha pertanto

disatteso l'art. 60 LAsi e ha adottato una decisione che rispetta il principio

di proporzionalità.

5.

Stando

così le cose, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 60 LAsi; 5, 6, 10 cpv. 1 lett. b LDDS;

100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine

di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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