52.2006.281
Rilascio di un permesso di domicilio negato a un rifugiato
23 ottobre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.281
Data decisione, Autorità:
23.10.2006, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso di domicilio negato a un rifugiato
PERMESSO DI DOMICILIO
art. 60 cpv. 2 LASI
art. 10 cpv. 1 let. b LDDS
art. 16 cpv. 2 ODDS
Incarto n.
52.2006.281
Lugano
23 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di
RI 1
contro
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3907) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 19 aprile 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di
domicilio;
viste le risposte:
- 14 settembre 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 26 settembre 2006 del
Consiglio di stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
cittadino turco di etnia curda RI 1 (1978) è entrato in Svizzera il 22 gennaio
2001, depositando una domanda d'asilo. Il 5 novembre 2002 l'Ufficio federale
dei rifugiati (UFR) ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato. Per
questo motivo, il 18 novembre successivo la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha posto RI 1 al beneficio
di un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta
fino al 21 gennaio 2006.
B. a) Il 13
novembre 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il
rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art. 60 LAsi.
b) Il 29 novembre 2005 il municipio di __________
ha preavvisato negativamente la domanda, l'interessato essendo oberato di
debiti.
Interrogato il 17 febbraio 2006 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua attività lucrativa nel nostro paese, RI 1
ha dichiarato di non avere mai lavorato per sua scelta e di essere attualmente a
carico dell'assistenza pubblica. Ha affermato inoltre di essersi annunciato
presso l'Ufficio del lavoro solo nel marzo 2004 in quanto costretto dal suo
comune di soggiorno, ma di non avere più voluto riprendere contatto con tale
ufficio a partire dal secondo semestre del 2004. Ha soggiunto di non avere in
previsione un eventuale lavoro entro breve termine.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
19 aprile 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare
un'autorizzazione di domicilio a RI 1.
In sostanza, il dipartimento ha ritenuto che
con il suo comportamento l'interessato dimostrasse di non essere capace ad adattarsi
alle regole sociali e all'ordinamento del nostro paese.
L'autorità dipartimentale gli ha comunque rinnovato
il permesso di dimora fino al 21 gennaio 2007.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 10, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS.
C. Con
giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per non rilasciare il permesso di domicilio all'interessato per i
motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione di diniego conforme
al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di domicilio.
Ritiene di avere diritto all'autorizzazione
richiesta in quanto rifugiato residente regolarmente in Svizzera da cinque anni,
rilevando che tale diritto non si estingue per il semplice fatto che egli è a
carico dell'assistenza pubblica.
Contesta di essere incapace di adattarsi
all’ordinamento elvetico, sostenendo di essersi sempre comportato bene e ponendo
in evidenza di non avere mai interessato le autorità giudiziarie.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 60 cpv. 2 LAsi, le
persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da
almeno cinque anni, hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati
nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1
lettere a o b LDDS.
In concreto, il ricorrente soggiorna in
maniera continua e regolare in Svizzera da cinque anni. Di conseguenza egli ha,
in linea di principio, diritto al rilascio di un'autorizzazione di domicilio.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Se il permesso sollecitato possa essere
rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Come
accennato, l'art. 60 cpv. 2 LAsi sancisce che le persone a cui la Svizzera ha
accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni, hanno
diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi
d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS.
In questo senso, l'art. 10 cpv. 1 LDDS
dispone che uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone,
tra l'altro, quando è stato punito dall’autorità giudiziaria per un crimine o
un delitto (lett. a), oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti
permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). Secondo l'art. 16 cpv. 2 ODDS, l’espulsione
può sembrare giustificata giusta l’articolo 10 cpv. 1 lett. b LDDS, segnatamente
quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni
di legge o alle decisioni dell’autorità, contravviene gravemente alla morale,
tralascia continuamente per cattiva volontà o sregolatezza di adempiere
obblighi di diritto pubblico o privato, vive nella sregolatezza o nell’ozio.
3.
3.1.
Entrato in Svizzera il 22 gennaio 2001 quale richiedente l'asilo, RI 1 (1978)
ha ottenuto lo statuto di rifugiato il 5 novembre 2002 e in seguito un permesso
di dimora.
Da quando soggiorna nel nostro paese, il
ricorrente non ha mai lavorato. Durante i primi tre mesi egli è stato mantenuto
finanziariamente dalla sorella __________, residente nel nostro cantone; e in
seguito, sino al mese di novembre del 2003, dal __________. Dal marzo del 2004
egli è carico dell'assistenza pubblica e ottiene attualmente un sussidio di fr.
2'117.– mensili. Finora l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(USSI) gli ha versato complessivamente fr. 62'397.65 (v. scritto 7 agosto 2006
dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Oltre a essere a
carico dello Stato in maniera continua e rilevante da 2 anni e mezzo,
l'insorgente ha pure aperte 2 procedure esecutive per complessivi fr. 690.85 e
ha a suo carico 8 attestati per carenza a carico per un importo totale di fr.
5'910.80 (v. estratti dell'Ufficio esecuzione __________, agli atti).
Interrogato il 17 febbraio 2006 dalla
Polizia cantonale, egli ha - tra le altre cose - dichiarato:
"Devo dire
che nei 7 mesi circa (3+4) dove non mi veniva versata alcuna somma di
denaro, ho per forza di cose contratto dei debiti, quelli che risultano all'UEF
di __________.
Nel mese di marzo
2004.
mi sono annunciato ai servizi sociali della Città di __________
facendo la richiesta per l'assistenza. Nel mese di gennaio 2004 sono
stato operato al ginocchio destro (menisco). Attualmente dall'assistenza mi
viene pagata la cassa malati e mensilmente mi viene versata la somma di fr.
2'100.– circa. Per l'affitto pago fr. 1'100.– al mese e il rimanente mi
serve per vivere. Confermo che da quando sono entrato in Svizzera il 22.01.2001
a tutt'oggi non ho mai svolto alcuna attività lucrativa".
Sollecitato dall'agente interrogante in
merito ad un eventuale lavoro in futuro, egli ha precisato:
"Adr
credo nel mese di marzo 2004, sono stato obbligato dal comune di __________,
se volevo ricevere l'assistenza, ad annunciarmi all'Ufficio del lavoro. Mi sono
annunciato e come preferenza cercavo un lavoro come operaio di fabbrica. Nel
frattempo dovevo presentare 8 timbri al minimo, ogni mese. Per il fatto che non
mi hanno mai proposto di presentarmi per un posto di lavoro, non mi ricordo più
in quale mese, ma credo nel secondo semestre del 2004, non mi sono più
presentato, questo fino a tutt'oggi. Quanto sopra è stato il mio unico
interessamento per cercarmi un lavoro. A breve termine non è previsto alcun
posto di lavoro. Le mie intenzioni future sono quelle di cercare un posto di
lavoro presso __________ o __________ ecc.".
Da quanto precede si può ritenere che da
quando soggiorna nel nostro paese, il ricorrente ha assunto un comportamento alquanto
criticabile dal punto di vista della sua integrazione.
3.2
Gli argomenti addotti dall'insorgente
per sollecitare il rilascio del permesso di domicilio non possono essere
condivise.
Certo, il semplice
fatto di essere a carico dell'assistenza pubblica non è un motivo per negare il
permesso di domicilio a un rifugiato che soggiorna regolarmente da cinque anni
in Svizzera. Bisogna tuttavia considerare che nulla impedisce di prendere in considerazione
il fatto che egli sia a carico dello Stato se si ritiene che l'indigenza è
dovuta al fatto che, con la sua condotta in generale e i suoi atti,
l'interessato non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel
Paese che lo ospita.
Orbene, il ricorrente non ha dimostrato di
avere fatto il possibile per trovare un lavoro ed evitare di cadere a carico
all'assistenza sociale. Come risulta dalle sue dichiarazioni rilasciate alla
polizia, egli non ha mai lavorato, non perché impedito dall'autorità o a causa
della sua età, ma per sua libera scelta.
Bisogna inoltre considerare che il
ricorrente è nato il 22 gennaio 1978: egli è quindi un giovane di 28 anni che
dovrebbe essere nel pieno della vita attiva. Inoltre egli non è uno sprovveduto,
possiede una certa cultura e ha una solida formazione scolastica, tanto da
avere pure frequentato per un certo periodo l'Università nel Paese d'origine.
Non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che egli abbia avuto dei problemi di salute (menisco). Non
è dato di vedere infatti come egli sia stato impedito per tale motivo a trovare
un lavoro qualsiasi da quando è in Svizzera. Tanto più che i suoi problemi
risalgono solo al 2004.
Ora, essendo ospite del nostro Paese, il
ricorrente non può pretendere di continuare con il proprio modus vivendi, rimanendo
a carico dello Stato. È vero
che l'attuale situazione del mercato del lavoro a chi non possiede particolari
qualifiche pone qualche difficoltà nel reperire un'attività lucrativa, ma è altrettanto
vero che gran parte degli stranieri in Ticino hanno trovato un'occupazione
stabile prima di aver ottenuto il permesso di domicilio.
Del resto, egli non ha mai trovato un lavoro
perché non ha mai provato seriamente a cercarne uno.
Con la sua condotta in generale e i suoi
atti, il ricorrente dimostra pertanto scarsa considerazione della nazione che
lo ospita, in quanto non vuole adattarsi all'ordinamento vigente.
4.
Sulla
scorta di quanto precede, ritenuto che adempie i requisiti dell'espulsione previsti
dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, il rilascio di un permesso di domicilio al
ricorrente si rivela, attualmente, ancora prematuro. Limitandosi a rinnovargli
ancora per un anno il permesso di dimora, il dipartimento non ha pertanto
disatteso l'art. 60 LAsi e ha adottato una decisione che rispetta il principio
di proporzionalità.
5.
Stando
così le cose, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 60 LAsi; 5, 6, 10 cpv. 1 lett. b LDDS;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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