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Decisione

52.2006.282

Sistemazione di uno chalet in un comparto protetto

21 febbraio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.282

Data decisione, Autorità:

21.02.2007, TRAM

Titolo:

Sistemazione di uno chalet in un comparto protetto

ZONA RESIDENZIALE

art. 2 DLBN

art. 7 LE

art. 3 RBN

Incarto n.

52.2006.282

Lugano

21 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di

RI 1

patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 22 agosto 2006 (n. 3877) del Consiglio

di Stato, che ha accolto il gravame presentato dall'arch. CO 1, annullando la

risoluzione 2 aprile 2006 con cui il CO 2 aveva rilasciato ai ricorrenti il

permesso in sanatoria per la sistemazione di uno chalet

(part. 83 RFD __________);

viste le risposte:

- 20 settembre 2006 del

Dipartimento del territorio;

- 25 settembre 2006

dell'arch. CO 1;

- 26 settembre 2006 del Consiglio

di Stato;

- 10 ottobre 2006 del CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della part. 83 RFD di __________

(zona R3), un fondo in pendenza su cui sorge uno chalet;

che il piano terra dell'edificio è collegato

alla sottostante autorimessa da una scala esterna che si sviluppa lungo il

confine con il fondo dell'arch. __________, qui resistente;

che nel 1982 la precedente proprietaria ha chiesto

al municipio il permesso di ampliare di circa ottanta centimetri il terrazzo

sporgente dalla facciata dell'edificio rivolta verso valle;

che il municipio ha approvato il progetto

senza pubblicare la domanda di costruzione e senza notificarla al resistente;

che in epoca successiva la proprietaria ha abusivamente

realizzato sotto il terrazzo un'ampia veranda in legno e plexiglas, collegandola

con la scala esterna, a sua volta chiusa con dei pannelli in plastica ondulata;

che nel 1996 essa ha chiesto l'autorizzazione

per chiudere il terrazzo con una seconda veranda in vetro; il municipio ha nuovamente

accordato la licenza edilizia senza ulteriori formalità;

che, a seguito di un'istanza d'intervento

presentata dal resistente al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti

locali, il 2 dicembre 2005 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di autorizzare

tutti i suddetti interventi edilizi;

che alla domanda di costruzione si sono tempestivamente

opposti l'arch. CO 1 e i Servizi generali del Dipartimento del territorio, che

hanno contestato le opere dal profilo estetico e delle distanze dal confine;

che, sulla scorta dell'avviso espresso dalla

commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN), l'autorità

dipartimentale ha ritenuto che i manufatti in questione deturpassero il paesaggio,

protetto in virtù del regolamento d'applicazione del decreto legislativo del 16

gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (RBN);

che, nonostante l'opposizione

dipartimentale, il municipio ha rilasciato ai ricorrenti il permesso richiesto;

che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio

di Stato ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso interposto dall'arch. CO 1

Considerandi

annullando in sostanza la risoluzione municipale, nella misura in cui autorizzava

la chiusura della scala e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo;

che l'Esecutivo cantonale ha invece respinto

il gravame, in quanto rivolto contro gli interventi eseguiti nel 1982 (ampliamento

terrazzo) e nel 1996 (chiusura terrazzo), ritenuto che le relative autorizzazioni

municipali fossero cresciute in giudicato;

che il Governo ha in sostanza reputato che il

corpo ottenuto con la chiusura della scala esterna e la realizzazione della

veranda sotto il terrazzo non rispettasse le distanze dal confine;

che, richiamandosi al parere espresso dalla

CBN, ha altresì giudicato che gli interventi in contestazione fossero

deturpanti e violassero la legislazione cantonale sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio;

che contro il suddetto giudizio governativo RI

1.

insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

venga loro rilasciata la licenza edilizia richiesta;

che secondo i soccombenti l'opposizione

sollevata dal vicino resistente sarebbe tardiva e non meriterebbe alcuna

tutela; essi ammettono tuttavia espressamente l'inidoneità dei materiali impiegati

per la chiusura della scala e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo;

che all'accoglimento del gravame si

oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio e l'arch. CO 1,

questi con argomenti che verranno semmai esaminati nel seguito;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti (art.

21.

LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe;

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine

e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che le prove invocate dai ricorrenti

(sopralluogo, audizione testi) non sono in grado di procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori elementi necessari per l'emanazione del

giudizio;

che la realtà dei luoghi emerge infatti

eloquentemente dalla documentazione fotografica e dai piani versati agli atti;

che preliminarmente si osserva che oggetto

del contendere sono soltanto la chiusura della scala esterna e la realizzazione

della veranda sottostante il terrazzo;

che l'ampliamento del balcone e la

realizzazione della veranda al piano superiore beneficiano infatti delle

autorizzazioni rilasciate dal municipio nel 1982, rispettivamente nel 1996;

che il municipio non ha invero né pubblicato

né notificato le relative domande di costruzione al vicino resistente;

che egli avrebbe però ragionevolmente dovuto

opporsi ai suddetti interventi contestualmente alla loro realizzazione,

avvenuta più di venti, rispettivamente di dieci anni or sono (cfr. sull'argomento

Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 46

PAmm);

che l'opposizione sollevata nell'ambito

della presente procedura edilizia è dunque improponibile siccome oltremodo tardiva;

che violando palesemente il disposto dell'art.

7.

LE (cfr. sull'argomento anche STA 23.3.2004, inc. n. 52.2004.13, consid. 2.2.

e rinvii), il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, malgrado

il preavviso negativo espresso dell'autorità dipartimentale;

che il rinvio degli atti all'autorità

comunale per nuova decisione nel senso indicato dal Dipartimento del territorio

si tradurrebbe tuttavia in uno sterile esercizio procedurale;

che la legittimità dei controversi

interventi edilizi viene pertanto esaminata qui di seguito, ritenuto che sulla

questione si è peraltro già espresso anche il Consiglio di Stato;

che giusta l’art. 2 cpv. 2 DLBN, i paesaggi

e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di

vista e di-rettamente mediante provvedimenti che ne impediscano le

de-turpazioni evidenti; i paesaggi ed i panorami pittoreschi sono e-stese

porzioni di territorio costituenti, nel loro insieme, valori ca-ratteristici

dell’ambiente lacuale, collinare, montano, alpino e dei relativi insediamenti

(art. 2 lett. d RBN);

che secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i

paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le

modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli

altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni,

ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole

sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’armo-nia e i lavori dell’ambiente

circostante in genere;

che in concreto la CBN ha preavvisato

negativamente gli interventi edilizi in contestazione ritenendo che essi hanno

creato un'immagine di disordine qualificabile come deturpazione del paesaggio ai

sensi del DLBN e del RBN;

che tali deduzioni non possono che essere

condivise;

che esse non vengono messe in discussione

nemmeno dai ricorrenti, i quali anzi ammettono che le opere fatte eseguire

dai precedenti proprietari non sono certamente ideali dal punto di vista

estetico;

che essi dichiarano addirittura senza mezzi

termini di voler sostituire i materiali utilizzati per realizzare i controversi

manufatti;

che, stante quanto precede, il ricorso va

dunque respinto confermando il giudizio impugnato, senza che sia necessario

verificare se le opere in questione rispettino o meno le distanze dal confine;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza;

che non si assegnano ripetibili;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 7, 21 LE; 2 DLBN; 2, 3, RBN; 18, 28,

31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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