52.2006.283
Permesso di dimora - abuso di diritto
9 ottobre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.283
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2006.283
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 (3918) del Consiglio di
Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 17 luglio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 18 settembre 2006 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 26 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
ricorrente RI 1 (1976), cittadina brasiliana, è stata autorizzata il 27 aprile
2004 ad entrare in Svizzera insieme alla figlia __________ (14.01.2002), poiché
intenzionata a sposarsi con il cittadino elvetico __________ (1969).
Le nozze sono state celebrate il 13 maggio
2004 a Comano. Per permetterle di vivere con il marito nel nostro Paese, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le
ha quindi rilasciato a partire da tale data un permesso di dimora annuale.
Analogo permesso è pure stato accordato alla figlia per risiedere insieme alla
madre.
b) Il 16 agosto 2005 RI 1 si è iscritta nel
registro cantonale per l'esercizio della prostituzione.
Il 23 gennaio 2006 lei e suo marito hanno comunicato all'Ufficio regionale
degli stranieri di Mendrisio di aver deciso di separarsi e di voler iniziare le
pratiche per il divorzio.
B. a) Il 1° febbraio 2006 RI 1 ha chiesto alla competente autorità il
cambiamento di indirizzo e di località sul proprio permesso di dimora annuale e
su quello di sua figlia.
Interrogata il 16 maggio 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua
situazione familiare, ella ha dichiarato di avere iniziato ad avere problemi
con il marito già dopo 9 mesi dalla celebrazione delle nozze e di essersi
trasferita a partire dal 1° maggio 2005 insieme alla figlia in un appartamento
da lei locato a proprio nome a V__________.
b) Fondandosi sulle predette emergenze, con
risoluzione 1° giugno 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha deciso di non rinnovare a RI 1 il suo permesso di dimora e
ha fissato a lei e alla figlia __________ un termine con scadenza il 31 luglio
2006 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il
quale tale autorizzazione le era stata concessa era venuto a mancare in seguito
all'avvenuta cessazione, a partire dal 1° maggio 2005, della vita in comune con
il marito.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 3, 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e da sua figlia __________
Il Governo ha ritenuto che l'insorgente invocasse il matrimonio in maniera
manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese e conservare
il permesso di soggiorno. Date le circostanze, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale,
non portava a diversa conclusione il fatto che RI 1 avesse asserito nel ricorso
di volersi riavvicinare al marito, visto che tale affermazione non bastava
ancora a dimostrare la ripresa di una vera e propria relazione sentimentale tra
Fatti
i coniugi. Il Governo ha infine considerato esigibile il rientro
dell'insorgente e di sua figlia nel loro Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo, in via principale, l'annullamento della medesima e in
via sussidiaria, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova
decisione previo completamento dell'istruttoria.
Contesta di richiamarsi al vincolo coniugale
in maniera manifestamente abusiva, non potendosi escludere una riconciliazione
con il marito. Rimprovera al Consiglio di Stato di avere accertato in modo
incompleto i fatti, per non avere proceduto all'audizione di quest'ultimo.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 risulta sempre sposata con
il cittadino elvetico Fabio Fornasier. Di conseguenza ella ha, in linea di
principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato possa o meno
esserle rinnovato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in appresso, l'audizione del
marito della ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati
a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.
3.1. In concreto,
l'insorgente dispone di un permesso di dimora dal 13 maggio 2004 rilasciatole,
in seguito al suo matrimonio con il cittadino elvetico __________.
I coniugi hanno cessato di vivere insieme il
30.
aprile 2005, dopo soli 9 mesi di matrimonio, allorquando la ricorrente ha
lasciato l'abitazione di C__________ per trasferirsi insieme alla figlia a V__________
in un appartamento locato a suo nome.
Allo scopo di chiarire la situazione
matrimoniale dei coniugi __________, l'autorità di prime cure ha incaricato la
Polizia cantonale di compiere degli accertamenti. Interrogata in proposito il
16.
maggio 2006, la ricorrente ha confermato i suddetti fatti, imputando i
motivi della crisi coniugale alla differenza di mentalità e di cultura con il
marito e al fatto che ella era intenzionata a lavorare quale prostituta
indipendente, contro la volontà di quest'ultimo. L'insorgente ha inoltre
aggiunto in quell'occasione di avere cercato, dopo la separazione, di
riconciliarsi con Fabio Fornasier, ma di non esserci riuscita a causa della
professione da lei esercitata. Da qui la decisione di divorziare, comunicata il
23.
gennaio 2006 all'Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio.
3.2
Considerato
dunque che l'interessata viveva separata dal marito da oltre un anno e che un
eventuale riconciliazione tra i coniugi appariva altamente improbabile, a
ragione il 1° giugno 2006 il dipartimento ha ritenuto che RI 1 invocasse in
maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni
contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora.
Le difficoltà coniugali della ricorrente non possono essere considerate
momentanee, visto che non vi sono elementi atti a far apparire imminente una
sua riconciliazione con il coniuge. Ne discende che ella non può ora pretendere
che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà
sua e del marito di ricomporre un giorno non ancora ben definito la loro
comunione matrimoniale.
3.3
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle
inequivocabili e significative dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente alla
polizia, il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi
pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile ripresa
della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire il marito. Da questo
profilo, la decisione impugnata non risulta pertanto lesiva dei diritti di
parte della ricorrente. Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione
federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), permette infatti di rifiutare una prova se, in
base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe comunque
nuovi chiarimenti utili per il giudizio (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492
consid. 5b/bb e rinvii).
Per gli stessi motivi si può prescindere anche in questa sede dal procedere all'assunzione
della prova offerta dall'insorgente.
4.
Resta da
verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione.
RI 1 vive stabilmente in Svizzera da meno di
due anni e mezzo. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Dagli
atti emerge che ella possiede ancora degli stretti legami sociali e culturali
nel suo Paese natio, dove ha vissuto prima di giungere in Svizzera sino all'età
di 28 anni e dove ha fatto ritorno sia nel 2005 che nel 2006 per trascorrervi
le vacanze. Per questi motivi, il suo rientro in Patria non le pone alcun
problema di riadattamento. In Brasile vivono peraltro ancora i suoi genitori.
Ne consegue che la risoluzione impugnata non
lede del principio della proporzionalità.
5.
Visto
quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del
proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più
alcuna vita familiare.
6.
Per quanto
concerne il permesso di soggiorno della figlia __________, esso dipende da
quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispettosa dell'unità famigliare,
la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e
figlia. Inoltre quest'ultima è ancora piccola e dipendente da quest'ultima, per
cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si
pone.
7.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali richiamate, negando a RI 1 il rinnovo del suo permesso di soggiorno per
aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da
tempo solo sulla carta.
Per il resto, si può rinviare alle
pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.
8.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS;
3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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