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Decisione

52.2006.283

Permesso di dimora - abuso di diritto

9 ottobre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi. Il Governo ha infine considerato esigibile il rientro

dell'insorgente e di sua figlia nel loro Paese d'origine.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo, in via principale, l'annullamento della medesima e in

via sussidiaria, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova

decisione previo completamento dell'istruttoria.

Contesta di richiamarsi al vincolo coniugale

in maniera manifestamente abusiva, non potendosi escludere una riconciliazione

con il marito. Rimprovera al Consiglio di Stato di avere accertato in modo

incompleto i fatti, per non avere proceduto all'audizione di quest'ultimo.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, RI 1 risulta sempre sposata con

il cittadino elvetico Fabio Fornasier. Di conseguenza ella ha, in linea di

principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa

inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato possa o meno

esserle rinnovato è una questione di merito.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in appresso, l'audizione del

marito della ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati

a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

3.

3.1. In concreto,

l'insorgente dispone di un permesso di dimora dal 13 maggio 2004 rilasciatole,

in seguito al suo matrimonio con il cittadino elvetico __________.

I coniugi hanno cessato di vivere insieme il

30.

aprile 2005, dopo soli 9 mesi di matrimonio, allorquando la ricorrente ha

lasciato l'abitazione di C__________ per trasferirsi insieme alla figlia a V__________

in un appartamento locato a suo nome.

Allo scopo di chiarire la situazione

matrimoniale dei coniugi __________, l'autorità di prime cure ha incaricato la

Polizia cantonale di compiere degli accertamenti. Interrogata in proposito il

16.

maggio 2006, la ricorrente ha confermato i suddetti fatti, imputando i

motivi della crisi coniugale alla differenza di mentalità e di cultura con il

marito e al fatto che ella era intenzionata a lavorare quale prostituta

indipendente, contro la volontà di quest'ultimo. L'insorgente ha inoltre

aggiunto in quell'occasione di avere cercato, dopo la separazione, di

riconciliarsi con Fabio Fornasier, ma di non esserci riuscita a causa della

professione da lei esercitata. Da qui la decisione di divorziare, comunicata il

23.

gennaio 2006 all'Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio.

3.2

Considerato

dunque che l'interessata viveva separata dal marito da oltre un anno e che un

eventuale riconciliazione tra i coniugi appariva altamente improbabile, a

ragione il 1° giugno 2006 il dipartimento ha ritenuto che RI 1 invocasse in

maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni

contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora.

Le difficoltà coniugali della ricorrente non possono essere considerate

momentanee, visto che non vi sono elementi atti a far apparire imminente una

sua riconciliazione con il coniuge. Ne discende che ella non può ora pretendere

che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà

sua e del marito di ricomporre un giorno non ancora ben definito la loro

comunione matrimoniale.

3.3

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle

inequivocabili e significative dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente alla

polizia, il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi

pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile ripresa

della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire il marito. Da questo

profilo, la decisione impugnata non risulta pertanto lesiva dei diritti di

parte della ricorrente. Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione

federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), permette infatti di rifiutare una prova se, in

base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe comunque

nuovi chiarimenti utili per il giudizio (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492

consid. 5b/bb e rinvii).

Per gli stessi motivi si può prescindere anche in questa sede dal procedere all'assunzione

della prova offerta dall'insorgente.

4.

Resta da

verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei

permessi e dell'immigrazione.

RI 1 vive stabilmente in Svizzera da meno di

due anni e mezzo. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Dagli

atti emerge che ella possiede ancora degli stretti legami sociali e culturali

nel suo Paese natio, dove ha vissuto prima di giungere in Svizzera sino all'età

di 28 anni e dove ha fatto ritorno sia nel 2005 che nel 2006 per trascorrervi

le vacanze. Per questi motivi, il suo rientro in Patria non le pone alcun

problema di riadattamento. In Brasile vivono peraltro ancora i suoi genitori.

Ne consegue che la risoluzione impugnata non

lede del principio della proporzionalità.

5.

Visto

quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare

intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del

proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più

alcuna vita familiare.

6.

Per quanto

concerne il permesso di soggiorno della figlia __________, esso dipende da

quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispettosa dell'unità famigliare,

la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e

figlia. Inoltre quest'ultima è ancora piccola e dipendente da quest'ultima, per

cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si

pone.

7.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali richiamate, negando a RI 1 il rinnovo del suo permesso di soggiorno per

aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da

tempo solo sulla carta.

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.

8.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS;

3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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