Lexipedia

Decisione

52.2006.284

Sospensione dell'esame della domanda di rinnovo della licenza edilizia (domanda di costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio)

10 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di regola, differenze nelle altezze, nelle

distanze e nell'indice di occupazione non giustificano comunque una decisione

di sospensione, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del

progetto di piano o d'imminenza della pubblicazione del piano stesso (art. 25 cpv.

3 RLALPT);

che nell'ambito dell'adozione di misure di

salvaguardia della pianificazione fondate sull'art. 65 LALPT, l'autorità

dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, il cui esercizio soggiace

al sindacato di legittimità di questo tribunale soltanto nella misura in cui

perfeziona gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm);

che il piano di quartiere è un progetto

planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione

urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione

degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore (art. 56

cpv. 1 LALPT);

che tanto nel caso in cui sia dichiarato

obbligatorio, quanto nel caso in cui sia meramente facoltativo, il piano di

quartiere è in sostanza un permesso di costruzione fondato su un progetto unitario

elaborato di comune accordo dai proprietari interessati sulla base delle

condizioni-quadro fissate dal PR, per l'edificazione di un determinato territoriale;

che, nel caso concreto, va anzitutto

rilevato che la revisione del PR consortile del __________ si trova in una fase

di elaborazione avanzata; le proposte che formula sono consegnate in rappresentazioni

cartografiche e in norme di attuazione; in mancanza di una zona di

pianificazione, sono dunque date le premesse generali per l'adozione di

provvedimenti di salvaguardia della pianificazione fondati sull'art. 65 LALPT;

che il PR allo studio prevede in particolare

di assoggettare una dozzina di fondi, situati a valle del nucleo di Scaiano ed

ancora scarsamente edificati, ad un vincolo di piano di quartiere obbligatorio,

volto ad integrare l'edificazione dei fondi gravati dal vincolo nel quadro dei

Considerandi

valori paesaggistici e urbanistici del tessuto edificato circostante e destinato

alla realizzazione di residenze primarie e secondarie (art. 11 cpv. 1 e 2 lett.

h NAPR allo studio);

che, secondo l'art. 11 cpv. 4 NAPR allo

studio, il piano di quartiere dovrà rispettare le seguenti esigenze di tipo

qualitativo:

- concentrazione razionale dei posteggi (da interrare nella misura del

30%);

- accesso unitario dalle strade;

- separazione del traffico veicolare dal traffico pedonale;

- area per il gioco dei bambini, lo svago ed il verde alberato di

forma regolare, unitaria, molto soleggiata, lontana dal traffico veicolare;

che sospendendo la decisione sulla domanda

di rinnovo della licenza edilizia, il municipio ha in sostanza ritenuto che la

costruzione in oggetto potesse pregiudicare il conseguimento degli obbiettivi

della pianificazione allo studio;

che la decisione regge perfettamente alla

critica del ricorrente; non si può in effetti rimproverare al municipio di aver

abusato del potere discrezionale che l'art. 65 cpv. 1 LALPT gli conferisce per

aver ritenuto che la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare su un

fondo situato al centro del comparto gravato dal vincolo di piano di quartiere sia

atta a compromettere o a rendere più difficile l'elaborazione, da parte dei

proprietari coinvolti, di un progetto planovolumetrico unitario per un'edificazione

dei singoli fondi, che risulti adeguatamente integrata nel quadro paesaggistico

circostante e conforme alle prescrizioni qualitative minime fissate dall'art. 11

cpv. 4 NAPR allo studio;

che, nonostante le perplessità che l'assoggettamento

dei fondi in questione ad un vincolo di piano di quartiere può suscitare dal

profilo dell'attuabilità pratica degli obbiettivi pianificatori, la decisione

di sospendere per due anni il rinnovo della licenza in quanto riferita ad una

costruzione che può rendere ancora più difficile il conseguimento di tali

obbiettivi, appare tutto sommato sostenibile;

che non potendo questo tribunale sostituire

il suo potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore soltanto perché

una diversa decisione potrebbe apparire preferibile, il controverso

provvedimento va dunque confermato;

che, stando così le cose, il ricorso va

respinto, addebitando al ricorrente le spese e la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 11 NAPR

consortile del __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster