52.2006.284
Sospensione dell'esame della domanda di rinnovo della licenza edilizia (domanda di costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio)
10 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.284
Data decisione, Autorità:
10.10.2006, TRAM
Titolo:
Sospensione dell'esame della domanda di rinnovo della licenza edilizia (domanda di costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio)
ZONA DI PIANIFICAZIONE
art. 65 LALPT
art. 21 LE
art. 25 RLALPT
Incarto n.
52.2006.284
Lugano
10 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato
(n. n. 3922), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 6 giugno 2006 del municipio di CO 1, che sospende per due anni l'esame
della domanda di rinnovo della licenza edilizia 14 maggio 2004, rilasciata
all'insorgente per l'edificazione di una casa d'abitazione unifamiliare;
viste le risposte:
- 26 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 26 settembre 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14
maggio 2004 il municipio di CO 1 ha rilasciato all'arch. RI 1 il permesso di
costruire una casa d'abitazione unifamiliare su un terreno (part. 9), situato a
valle del nucleo di Scaiano;
che con decisione 6 giugno 2006 il municipio
ha sospeso per due anni al massimo la decisione sulla domanda di rinnovo della
licenza, poiché la costruzione sarebbe venuta a trovarsi in contrasto con il
piano di quartiere (PQ), che il PR consortile allo studio intende costituire
sui terreni a valle del nucleo in questione;
che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendo che la controversa
edificazione potesse rendere più ardua la pianificazione in corso;
che contro il predetto giudizio il
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rinnovata;
che l'insorgente nega in sostanza che la
controversa edificazione possa compromettere l'attuazione del PR allo studio; non
sarebbero peraltro date le premesse per istituire un piano di quartiere sui
fondi a valle del nucleo di Scaiano;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che in mancanza di una zona di
pianificazione l'autorità cantonale o il municipio deve sospendere per due anni
al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto
con uno studio pianificatorio in atto (art. 65 cpv. 1 LALPT);
che lo studio pianificatorio è considerato
in atto, ai sensi dell'articolo 65 LALPT, quando esista un progetto sommario di
piano (art. 24 RLALPT);
che secondo l'art. 25 cpv. 1 RLALPT una
domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto
quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione
degli obiettivi dello stesso;
che esiste contrasto, soggiunge la norma
(cpv. 2), segnatamente nel caso:
a. di costruzione di edifici e impianti su sedimi
riservati ad attrezzature o costruzioni d'interesse pubblico quali scuole,
ospedali, cimiteri, strade, aree per lo svago e la ricreazio-ne, per la
protezione delle acque, della natura e del paesaggio;
b. di sfruttamento del suolo non compatibile con la
destinazio-ne prevista dal progetto di piano oppure quando l'indice di
sfruttamento o di edificabilità viene superato in modo sostanziale.
che il suddetto elenco dei motivi di
contrasto non è esaustivo;
Fatti
di regola, differenze nelle altezze, nelle
distanze e nell'indice di occupazione non giustificano comunque una decisione
di sospensione, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del
progetto di piano o d'imminenza della pubblicazione del piano stesso (art. 25 cpv.
3 RLALPT);
che nell'ambito dell'adozione di misure di
salvaguardia della pianificazione fondate sull'art. 65 LALPT, l'autorità
dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, il cui esercizio soggiace
al sindacato di legittimità di questo tribunale soltanto nella misura in cui
perfeziona gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il
profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm);
che il piano di quartiere è un progetto
planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione
urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione
degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore (art. 56
cpv. 1 LALPT);
che tanto nel caso in cui sia dichiarato
obbligatorio, quanto nel caso in cui sia meramente facoltativo, il piano di
quartiere è in sostanza un permesso di costruzione fondato su un progetto unitario
elaborato di comune accordo dai proprietari interessati sulla base delle
condizioni-quadro fissate dal PR, per l'edificazione di un determinato territoriale;
che, nel caso concreto, va anzitutto
rilevato che la revisione del PR consortile del __________ si trova in una fase
di elaborazione avanzata; le proposte che formula sono consegnate in rappresentazioni
cartografiche e in norme di attuazione; in mancanza di una zona di
pianificazione, sono dunque date le premesse generali per l'adozione di
provvedimenti di salvaguardia della pianificazione fondati sull'art. 65 LALPT;
che il PR allo studio prevede in particolare
di assoggettare una dozzina di fondi, situati a valle del nucleo di Scaiano ed
ancora scarsamente edificati, ad un vincolo di piano di quartiere obbligatorio,
volto ad integrare l'edificazione dei fondi gravati dal vincolo nel quadro dei
Considerandi
valori paesaggistici e urbanistici del tessuto edificato circostante e destinato
alla realizzazione di residenze primarie e secondarie (art. 11 cpv. 1 e 2 lett.
h NAPR allo studio);
che, secondo l'art. 11 cpv. 4 NAPR allo
studio, il piano di quartiere dovrà rispettare le seguenti esigenze di tipo
qualitativo:
- concentrazione razionale dei posteggi (da interrare nella misura del
30%);
- accesso unitario dalle strade;
- separazione del traffico veicolare dal traffico pedonale;
- area per il gioco dei bambini, lo svago ed il verde alberato di
forma regolare, unitaria, molto soleggiata, lontana dal traffico veicolare;
che sospendendo la decisione sulla domanda
di rinnovo della licenza edilizia, il municipio ha in sostanza ritenuto che la
costruzione in oggetto potesse pregiudicare il conseguimento degli obbiettivi
della pianificazione allo studio;
che la decisione regge perfettamente alla
critica del ricorrente; non si può in effetti rimproverare al municipio di aver
abusato del potere discrezionale che l'art. 65 cpv. 1 LALPT gli conferisce per
aver ritenuto che la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare su un
fondo situato al centro del comparto gravato dal vincolo di piano di quartiere sia
atta a compromettere o a rendere più difficile l'elaborazione, da parte dei
proprietari coinvolti, di un progetto planovolumetrico unitario per un'edificazione
dei singoli fondi, che risulti adeguatamente integrata nel quadro paesaggistico
circostante e conforme alle prescrizioni qualitative minime fissate dall'art. 11
cpv. 4 NAPR allo studio;
che, nonostante le perplessità che l'assoggettamento
dei fondi in questione ad un vincolo di piano di quartiere può suscitare dal
profilo dell'attuabilità pratica degli obbiettivi pianificatori, la decisione
di sospendere per due anni il rinnovo della licenza in quanto riferita ad una
costruzione che può rendere ancora più difficile il conseguimento di tali
obbiettivi, appare tutto sommato sostenibile;
che non potendo questo tribunale sostituire
il suo potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore soltanto perché
una diversa decisione potrebbe apparire preferibile, il controverso
provvedimento va dunque confermato;
che, stando così le cose, il ricorso va
respinto, addebitando al ricorrente le spese e la tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 11 NAPR
consortile del __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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