52.2006.287
Risanamento dell'allacciamento privato dell'acqua potabile di competenza del proprietario del fondo; pretese di risarcimento da sottoporre al giudice civile
4 luglio 2007Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.287
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, TRAM
Titolo:
Risanamento dell'allacciamento privato dell'acqua potabile di competenza del proprietario del fondo; pretese di risarcimento da sottoporre al giudice civile
ACQUA POTABILE
CANALIZZAZIONI
art. 40 LMSP
art. 42 LMSP
art. 6 LPAMM
art. 39 cpv. 1 LSAN
Incarto n.
52.2006.287
Lugano
4 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Cinzia Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 settembre 2006 di
RI 1
contro
la risoluzione 31 agosto 2006 del Dipartimento delle
istituzioni (n. 43), che respinge il reclamo 17 luglio 2006 presentato dagli
insorgenti avverso la decisione 3 luglio 2006 dell'azienda acqua potabile del
comune di __________, con la quale è stato fatto loro ordine di procedere al
risanamento dell'allacciamento privato dell'acqua potabile sulla part. n. __________
RFD di __________;
viste le risposte:
- 25 settembre 2006 del Dipartimento
delle istituzioni;
- 3 ottobre 2006
dell'azienda acqua potabile del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a __________
in località __________. A monte del fondo corre una strada comunale, che nella
primavera del 2003, a causa di un'inondazione, ha subito uno smottamento.
B. Il 19 maggio 2003 lo studio d'ingegneria __________ ha comunicato a RI
1 che durante i lavori di sistemazione della suddetta strada era emerso che la
condotta d'allacciamento dell'acqua potabile esistente all'interno della sua
proprietà si trovava ad una profondità insufficiente (meno di 30 cm) rispetto
alla superficie del terreno, per cui vi era il rischio che la stessa potesse
gelare durante i periodi di maggior freddo.
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 3 luglio 2006 l'azienda
acqua potabile del comune di __________ (AAP) ha quindi ordinato aRI 1, sotto
comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292 CP, di provvedere, entro 30
giorni, all'adeguamento del loro allacciamento alle normative e disposizioni vigenti
in materia.
C. Adito su reclamo da RI 1, il 31 agosto 2006 il Dipartimento delle
istituzioni ha confermato tale risoluzione, ritenendo in sostanza che fosse
compito dei proprietari del fondo provvedere affinché il loro allacciamento
alla rete dell'acqua potabile fosse conforme alle norme tecniche in materia. Per
quanto concerne invece l'accertamento di un'eventuale responsabilità di terzi
per i disagi patiti in seguito ai vari episodi di congelamento della tubatura
verificatisi a partire dal 2003, esso ha ritenuto che si trattava di una
questione di competenza del giudice civile.
D. Contro il predetto giudizio dipartimentale, i soccombenti si aggravano
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che
sia fatto ordine all'AAP di intervenire a sue spese sul loro fondo, al fine di
ripristinare la regolarità dell'allacciamento primitivo. Postulano quindi che
tutti i danni derivanti dalla condotta dell'acqua siano addebitati all'APP,
ferma restando la sospensione di ogni pagamento per l'erogazione di acqua
potabile al loro mappale. Protestano inoltre spese e ripetibili nella misura di
fr. 20'000.- per i danni effettivi, fisici e morali, patiti a causa della mancata
erogazione di acqua potabile per circa tre mesi all'inizio del 2006. Sostengono
che l'attuale situazione sarebbe da ricondurre allo smottamento della strada
comunale avvenuto nel 2003 e ai conseguenti lavori di sistemazione della stessa
che hanno modificato la morfologia della loro proprietà, per cui contestano di
dover procedere al risanamento del loro allacciamento.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni,
senza formulare osservazioni, e l'AAP, adducendo degli argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 40
LMSP). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 42 LMSP e 46 cpv. 1 PAmm) da
delle persone legittimate ad agire (art. 42 LMSP e 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm). Le prove invocate dalle parti (perizia, testi) non appaiono
infatti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il presente giudizio.
Considerandi
2.
Giusta l'art. 39 cpv. 1 della Legge sulla promozione della salute e
il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan), ogni
edificio adibito ad abitazione dev'essere allacciato a spese del proprietario
ad una rete di distribuzione d'acqua potabile con l'impianto di almeno un
rubinetto per ogni famiglia che vi risiede.
A __________ il servizio di distribuzione
dell'acqua potabile è disciplinato dal regolamento dell'azienda acqua potabile
(RAAP), adottato dal consiglio comunale l'8 dicembre 1996 ed approvato dal Dipartimento
delle istituzioni il 29 aprile 1997. Giusta l'art. 22 RAAP, la rete di
distribuzione è costituita da condotte posate di regola su area pubblica che
consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate. Le
condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona edificabile
da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte private di allacciamento.
Sono pure considerate rete di distribuzione quelle condotte posate su proprietà
private che servono più fondi. La costruzione, la sorveglianza e la
manutenzione della rete spettano esclusivamente all'AAP.
Le condotte private di allacciamento sono
invece quelle che trasportano l'acqua dalla rete di distribuzione alle singole
proprietà (art. 27 RAAP). In virtù dell'art. 19 prima frase RAAP, il quale si
ispira all'art. 39 cpv. 1 LSan, i proprietari sono obbligati ad allacciarsi
alla rete dell'AAP. Il proprietario del fondo deve fare eseguire il raccordo
alla rete pubblica unicamente dal concessionario incaricato dall'AAP (art. 29
RAAP). Conformemente all'art. 30 cpv. 4 RAAP, tali istallazioni devono essere eseguite
in modo da essere protette dal gelo.
3.
Nel caso di specie, è incontestato che la condotta di allacciamento privata
dell'acqua potabile che serve l'abitazione degli insorgenti è da tempo esposta al
gelo per il fatto che essa si trova nel terreno ad una profondità insufficiente
a preservarla da simili fenomeni durante la stagione fredda. Ne discende dunque
che detto impianto non è conforme alle prescrizioni tecniche sancite dall'art. 30
cpv. 4 RAAP. Nella misura in cui, in virtù dei combinati art. 39 cpv. 1 LSan, 19
e 29 e RAAP, spetta al proprietario provvedere affinché il proprio fondo sia
adeguatamente allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, è pertanto
a giusto titolo che l'AAP si è rivolta ai ricorrenti per esigere il ripristino
di una situazione conforme alle esigenze imposte dalla legge. Detto intervento
travalica infatti i limiti della semplice manutenzione o riparazione della tubatura
esistente, in quanto comporta l'intero rifacimento dell'allacciamento, per cui
la sua esecuzione non compete all'APP, come previsto dall'art. 33 RAAP.
Nulla muta a questo proposito che, secondo gli insorgenti, la condotta era
stata inizialmente posata in modo regolare e che gli attuali problemi d'allacciamento
sarebbero da ricondurre allo smottamento della strada comunale avvenuto nella
primavera del 2003 e ai lavori di sistemazione della medesima che sono poi stati
eseguiti. Il loro obbligo d'intervento, volto a ripristinare il regolare
allacciamento della loro abitazione alla rete di distribuzione dell'acqua
potabile, sussiste in effetti a prescindere dalle cause che hanno determinato l'attuale
situazione. Gli argomenti sollevati dai ricorrenti assumono rilevanza
unicamente ai fini della questione di sapere chi in ultima battuta dovrà
sopportare i costi per il rifacimento dell'allacciamento. Sennonché, come giustamente
rilevato dalla precedente autorità di giudizio, si tratta di un problema di
natura squisitamente giusprivatistica, che dovrà semmai essere sottoposto al giudice
civile e non a quello amministrativo, anche nel caso in cui le pretese di risarcimento
dovessero essere avanzate nei confronti dell'ente pubblico (art. 6 PAmm).
4.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere
dunque respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 42 LMSP; 39 LSan; 1, 19, 22, 27,
29, 30, RAAP di __________; 3, 6, 18, 28, 31, 43, 46, 60 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster