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Decisione

52.2006.287

Risanamento dell'allacciamento privato dell'acqua potabile di competenza del proprietario del fondo; pretese di risarcimento da sottoporre al giudice civile

4 luglio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a __________

in località __________. A monte del fondo corre una strada comunale, che nella

primavera del 2003, a causa di un'inondazione, ha subito uno smottamento.

B. Il 19 maggio 2003 lo studio d'ingegneria __________ ha comunicato a RI

1 che durante i lavori di sistemazione della suddetta strada era emerso che la

condotta d'allacciamento dell'acqua potabile esistente all'interno della sua

proprietà si trovava ad una profondità insufficiente (meno di 30 cm) rispetto

alla superficie del terreno, per cui vi era il rischio che la stessa potesse

gelare durante i periodi di maggior freddo.

Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 3 luglio 2006 l'azienda

acqua potabile del comune di __________ (AAP) ha quindi ordinato aRI 1, sotto

comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292 CP, di provvedere, entro 30

giorni, all'adeguamento del loro allacciamento alle normative e disposizioni vigenti

in materia.

C. Adito su reclamo da RI 1, il 31 agosto 2006 il Dipartimento delle

istituzioni ha confermato tale risoluzione, ritenendo in sostanza che fosse

compito dei proprietari del fondo provvedere affinché il loro allacciamento

alla rete dell'acqua potabile fosse conforme alle norme tecniche in materia. Per

quanto concerne invece l'accertamento di un'eventuale responsabilità di terzi

per i disagi patiti in seguito ai vari episodi di congelamento della tubatura

verificatisi a partire dal 2003, esso ha ritenuto che si trattava di una

questione di competenza del giudice civile.

D. Contro il predetto giudizio dipartimentale, i soccombenti si aggravano

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che

sia fatto ordine all'AAP di intervenire a sue spese sul loro fondo, al fine di

ripristinare la regolarità dell'allacciamento primitivo. Postulano quindi che

tutti i danni derivanti dalla condotta dell'acqua siano addebitati all'APP,

ferma restando la sospensione di ogni pagamento per l'erogazione di acqua

potabile al loro mappale. Protestano inoltre spese e ripetibili nella misura di

fr. 20'000.- per i danni effettivi, fisici e morali, patiti a causa della mancata

erogazione di acqua potabile per circa tre mesi all'inizio del 2006. Sostengono

che l'attuale situazione sarebbe da ricondurre allo smottamento della strada

comunale avvenuto nel 2003 e ai conseguenti lavori di sistemazione della stessa

che hanno modificato la morfologia della loro proprietà, per cui contestano di

dover procedere al risanamento del loro allacciamento.

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni,

senza formulare osservazioni, e l'AAP, adducendo degli argomenti di cui si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 40

LMSP). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 42 LMSP e 46 cpv. 1 PAmm) da

delle persone legittimate ad agire (art. 42 LMSP e 43 PAmm), è ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 PAmm). Le prove invocate dalle parti (perizia, testi) non appaiono

infatti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il presente giudizio.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 39 cpv. 1 della Legge sulla promozione della salute e

il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan), ogni

edificio adibito ad abitazione dev'essere allacciato a spese del proprietario

ad una rete di distribuzione d'acqua potabile con l'impianto di almeno un

rubinetto per ogni famiglia che vi risiede.

A __________ il servizio di distribuzione

dell'acqua potabile è disciplinato dal regolamento dell'azienda acqua potabile

(RAAP), adottato dal consiglio comunale l'8 dicembre 1996 ed approvato dal Dipartimento

delle istituzioni il 29 aprile 1997. Giusta l'art. 22 RAAP, la rete di

distribuzione è costituita da condotte posate di regola su area pubblica che

consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate. Le

condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona edificabile

da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte private di allacciamento.

Sono pure considerate rete di distribuzione quelle condotte posate su proprietà

private che servono più fondi. La costruzione, la sorveglianza e la

manutenzione della rete spettano esclusivamente all'AAP.

Le condotte private di allacciamento sono

invece quelle che trasportano l'acqua dalla rete di distribuzione alle singole

proprietà (art. 27 RAAP). In virtù dell'art. 19 prima frase RAAP, il quale si

ispira all'art. 39 cpv. 1 LSan, i proprietari sono obbligati ad allacciarsi

alla rete dell'AAP. Il proprietario del fondo deve fare eseguire il raccordo

alla rete pubblica unicamente dal concessionario incaricato dall'AAP (art. 29

RAAP). Conformemente all'art. 30 cpv. 4 RAAP, tali istallazioni devono essere eseguite

in modo da essere protette dal gelo.

3.

Nel caso di specie, è incontestato che la condotta di allacciamento privata

dell'acqua potabile che serve l'abitazione degli insorgenti è da tempo esposta al

gelo per il fatto che essa si trova nel terreno ad una profondità insufficiente

a preservarla da simili fenomeni durante la stagione fredda. Ne discende dunque

che detto impianto non è conforme alle prescrizioni tecniche sancite dall'art. 30

cpv. 4 RAAP. Nella misura in cui, in virtù dei combinati art. 39 cpv. 1 LSan, 19

e 29 e RAAP, spetta al proprietario provvedere affinché il proprio fondo sia

adeguatamente allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, è pertanto

a giusto titolo che l'AAP si è rivolta ai ricorrenti per esigere il ripristino

di una situazione conforme alle esigenze imposte dalla legge. Detto intervento

travalica infatti i limiti della semplice manutenzione o riparazione della tubatura

esistente, in quanto comporta l'intero rifacimento dell'allacciamento, per cui

la sua esecuzione non compete all'APP, come previsto dall'art. 33 RAAP.

Nulla muta a questo proposito che, secondo gli insorgenti, la condotta era

stata inizialmente posata in modo regolare e che gli attuali problemi d'allacciamento

sarebbero da ricondurre allo smottamento della strada comunale avvenuto nella

primavera del 2003 e ai lavori di sistemazione della medesima che sono poi stati

eseguiti. Il loro obbligo d'intervento, volto a ripristinare il regolare

allacciamento della loro abitazione alla rete di distribuzione dell'acqua

potabile, sussiste in effetti a prescindere dalle cause che hanno determinato l'attuale

situazione. Gli argomenti sollevati dai ricorrenti assumono rilevanza

unicamente ai fini della questione di sapere chi in ultima battuta dovrà

sopportare i costi per il rifacimento dell'allacciamento. Sennonché, come giustamente

rilevato dalla precedente autorità di giudizio, si tratta di un problema di

natura squisitamente giusprivatistica, che dovrà semmai essere sottoposto al giudice

civile e non a quello amministrativo, anche nel caso in cui le pretese di risarcimento

dovessero essere avanzate nei confronti dell'ente pubblico (art. 6 PAmm).

4.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere

dunque respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 40, 42 LMSP; 39 LSan; 1, 19, 22, 27,

29, 30, RAAP di __________; 3, 6, 18, 28, 31, 43, 46, 60 segg. PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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