52.2006.288
Decisione dell'autorità cantonale in materia di concedo non deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo
19 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.288
Data decisione, Autorità:
19.10.2006, TRAM
Titolo:
Decisione dell'autorità cantonale in materia di concedo non deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo
DIPENDENTE STATALE
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 67 cpv. 1 LORD
Incarto n.
52.2006.288
Lugano,
19 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3889) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso una
clausola della decisione 14 aprile 2005 con cui il Dipartimento dell'educazione
della cultura e dello sport gli ha concesso un congedo a metà tempo non
pagato quale docente;
richiamato l’art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente, docente di scuola media e deputato al Gran Consiglio, negli ultimi
tre anni ha beneficiato di un congedo non pagato a tempo parziale (50%) per
Considerandi
espletare il suo mandato parlamentare;
che con decisione 14 maggio 2005 il
Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) gli ha concesso
un terzo ed ultimo anno di congedo non pagato parziale per l'anno
scolastico 2005/06;
che contro questa decisione RI 1 è insorto
davanti al Consiglio di Stato, contestandola nella misura in cui preannuncia
che non sarebbero stati concessi ulteriori congedi;
che con decisione 22 agosto 2006 il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ponendo a carico dell'insorgente
un tassa di giustizia di fr. 300.- e dichiarando definitivo il provvedimento;
che contro la tassa di giustizia RI 1 è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente afferma di aver ritirato il
ricorso il giorno prima della decisione del Consiglio di Stato;
considerato, in
diritto
che
giusta l’art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si
riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l’art. 49 cpv. 2 LOG, il
Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un
giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di
rilevante importanza;
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un
Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che il ricorso a questo tribunale non è dunque
dato per clausola generale, ma soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo
il cosiddetto sistema enumerativo;
che, nell'ambito del rapporto d'impiego
degli impiegati cantonali e dei docenti, l’art. 67 cpv. 1 LOrd prevede la
possibilità di impugnare davanti a questo tribunale soltanto determinate
decisioni adottate nell'ambito di un procedimento disciplinare (lett. a - e) e
contro le decisioni di disdetta (lett. f);
che le decisioni rese dall'autorità
cantonale in materia di congedo non sono deducibili davanti al Tribunale
cantonale amministrativo;
che, di conseguenza, non è nemmeno dato
ricorso contro le tasse di giustizia applicate dal Consiglio di Stato alle
decisioni sui ricorsi proposti contro le decisioni del DECS in materia di congedo;
che il ricorso va dunque dichiarato irricevibile;
la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 67 LOrd; 49 LOG; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.- è posta a carico del ricorrente.
3.
Intimazione a:
p.c:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Il Presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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