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Decisione

52.2006.288

Decisione dell'autorità cantonale in materia di concedo non deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo

19 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.288

Data decisione, Autorità:

19.10.2006, TRAM

Titolo:

Decisione dell'autorità cantonale in materia di concedo non deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo

DIPENDENTE STATALE

art. 49 cpv. 2 LOG

art. 67 cpv. 1 LORD

Incarto n.

52.2006.288

Lugano,

19 ottobre 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 settembre 2006 di

RI 1

contro

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato

(n. 3889) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso una

clausola della decisione 14 aprile 2005 con cui il Dipartimento dell'educazione

della cultura e dello sport gli ha concesso un congedo a metà tempo non

pagato quale docente;

richiamato l’art. 48 PAmm,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il

ricorrente, docente di scuola media e deputato al Gran Consiglio, negli ultimi

tre anni ha beneficiato di un congedo non pagato a tempo parziale (50%) per

Considerandi

espletare il suo mandato parlamentare;

che con decisione 14 maggio 2005 il

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) gli ha concesso

un terzo ed ultimo anno di congedo non pagato parziale per l'anno

scolastico 2005/06;

che contro questa decisione RI 1 è insorto

davanti al Consiglio di Stato, contestandola nella misura in cui preannuncia

che non sarebbero stati concessi ulteriori congedi;

che con decisione 22 agosto 2006 il

Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ponendo a carico dell'insorgente

un tassa di giustizia di fr. 300.- e dichiarando definitivo il provvedimento;

che contro la tassa di giustizia RI 1 è

insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente afferma di aver ritirato il

ricorso il giorno prima della decisione del Consiglio di Stato;

considerato, in

diritto

che

giusta l’art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo

degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si

riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che secondo l’art. 49 cpv. 2 LOG, il

Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un

giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza;

che il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un

Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che il ricorso a questo tribunale non è dunque

dato per clausola generale, ma soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo

il cosiddetto sistema enumerativo;

che, nell'ambito del rapporto d'impiego

degli impiegati cantonali e dei docenti, l’art. 67 cpv. 1 LOrd prevede la

possibilità di impugnare davanti a questo tribunale soltanto determinate

decisioni adottate nell'ambito di un procedimento disciplinare (lett. a - e) e

contro le decisioni di disdetta (lett. f);

che le decisioni rese dall'autorità

cantonale in materia di congedo non sono deducibili davanti al Tribunale

cantonale amministrativo;

che, di conseguenza, non è nemmeno dato

ricorso contro le tasse di giustizia applicate dal Consiglio di Stato alle

decisioni sui ricorsi proposti contro le decisioni del DECS in materia di congedo;

che il ricorso va dunque dichiarato irricevibile;

la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 67 LOrd; 49 LOG; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

p.c:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Il Presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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