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Decisione

52.2006.292

Concorso per la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione del traffico nell'ambito di lavori di costruzione sulle strade cantonali

3 ottobre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 1°

settembre 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,

retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, al fine di

aggiudicare la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione

del traffico nell'am-bito dei lavori di costruzione, conservazione e

manutenzione sulle strade cantonali di grande traffico (FU n. 69/2006 pag. 5670

seg.).

Fra i criteri d'aggiudicazione, il bando di

concorso prevede la formazione di apprendisti, alla quale attribuisce un

fattore di ponderazione del 5%. Per la valutazione di questo criterio, il

capitolato rinvia all'apposita tabella elaborata dall'autorità cantonale.

B. Contro il

bando di concorso la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta che nell'ambito della

valutazione del criterio anzidetto la tabella in questione preveda di assegnare

punti anche ai concorrenti che non formano apprendisti. A suo avviso l'assegnazione

di punti a questi concorrenti sarebbe contraria allo scopo perseguito da tale

particolare criterio.

C. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio, contestandone le tesi con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.

In quanto potenziale concorrente, all'insor-gente va riconosciuta la

legittimazione attiva (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Secondo l'art. 32 cpv. 2 LCPubb, i criteri di aggiudicazione

devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. L'art.

5 cpv. 1 lett. i RLCPubb, in vigore sino al 14 settembre 2006, stabiliva a sua

volta che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di

aggiudicazione in ordine d'importanza, con la relativa ponderazione.

L'esigenza di fissare preventivamente l'ordine

Considerandi

d'importanza dei criteri d'aggiudicazione si traduce in pratica nell'attribuzione

ad ogni singolo criterio di un fattore di ponderazione, ovvero di un peso

specifico esattamente definito in termini quantitativi. Nella scelta dei

fattori di ponderazione e nell'attribuzione di un peso specifico ad ogni

singolo fattore e nella definizione delle relative modalità di valutazione, il

committente fruisce di un'ampia latitudine di giudizio, il cui esercizio può

essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui

perfeziona gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo di una lesione dei principi fondamentali che governano l'aggiu-dicazione

di commesse pubbliche.

2.2

In concreto, la RI 1 non contesta il

criterio d'aggiudi-cazione relativo alla formazione degli apprendisti.

Essa non critica nemmeno il peso (5%) che il committente ha attribuito a tale

criterio. La ricorrente si limita in effetti a censurare la scala dei punteggi,

ritenendola lesiva del diritto, in quanto contraria alle finalità perseguite dal

criterio in oggetto quantomeno nella misura in cui prevede di assegnare un

punteggio ridotto anche ai concorrenti che non formano apprendisti.

La censura è priva di qualsiasi fondamento. Nessuna

disposizione di legge obbliga infatti il committente a definire le scale dei

punteggi applicabili nell'ambito della valutazione delle offerte in base ai

singoli criteri d'aggiudicazione in modo che il punteggio minimo corrisponda a

zero. Né un simile obbligo può essere indirettamente dedotto dai principi

generali che regolano la materia del contendere o dalle finalità perseguite dal

criterio d'aggiudicazione. Nulla impedisce in particolare al committente di

fissare al di sopra di 0 il punteggio minimo da assegnare ai concorrenti che,

pur presentando offerte valide, non rispondono a determinati requisiti (ad

esempio, che non sono in grado di produrre referenze).

In quest'ottica, nulla impone al committente

di assegnare 0 punti ai concorrenti che non formano apprendisti. Quale

punteggio minimo della scala di valutazione può benissimo essere scelto anche

un valore superiore a 0, senza che per questo i principi della libera

concorrenza o la parità di trattamento tra i concorrenti risultino violati o si

possa considerare leso un qualsiasi altro principio dell'ordinamento delle

commesse pubbliche. Lo stesso capitolato qui in discussione prevede del resto

di assegnare almeno la nota 1 ai concorrenti con esperienza limitata.

Immune da qualsiasi violazione del diritto,

sotto questo profilo, appare la decisione del committente di fissare per i

concorrenti che non formano apprendisti un punteggio minimo differenziato in

funzione del numero di dipendenti occupati. I motivi che giustificano una

graduazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti che formano apprendisti

fondata sul numero di dipendenti occupati permettono di operare distinzioni

fondate su questo parametro nel caso di concorrenti che non formano apprendisti.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'im-pugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 5 RLE; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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