52.2006.292
Concorso per la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione del traffico nell'ambito di lavori di costruzione sulle strade cantonali
3 ottobre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2006.292
Data decisione, Autorità:
03.10.2006, TRAM
Titolo:
Concorso per la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione del traffico nell'ambito di lavori di costruzione sulle strade cantonali
AGGIUDICAZIONE
art. 32 cpv. 2 LCPUBB
art. 5 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.292
Lugano
3 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
il bando del concorso indetto dal Dipartimento del
territorio per aggiudicare
la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione del
traffico nell'ambito dei lavori di costruzione, conservazione e manutenzione
sulle strade cantonali di grande traffico;
vista la risposta 28 settembre 2006 della Divisione
delle costruzioni del Dipartimento del territorio:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
Fatti
A. Il 1°
settembre 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, al fine di
aggiudicare la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione
del traffico nell'am-bito dei lavori di costruzione, conservazione e
manutenzione sulle strade cantonali di grande traffico (FU n. 69/2006 pag. 5670
seg.).
Fra i criteri d'aggiudicazione, il bando di
concorso prevede la formazione di apprendisti, alla quale attribuisce un
fattore di ponderazione del 5%. Per la valutazione di questo criterio, il
capitolato rinvia all'apposita tabella elaborata dall'autorità cantonale.
B. Contro il
bando di concorso la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta che nell'ambito della
valutazione del criterio anzidetto la tabella in questione preveda di assegnare
punti anche ai concorrenti che non formano apprendisti. A suo avviso l'assegnazione
di punti a questi concorrenti sarebbe contraria allo scopo perseguito da tale
particolare criterio.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio, contestandone le tesi con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
In quanto potenziale concorrente, all'insor-gente va riconosciuta la
legittimazione attiva (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Secondo l'art. 32 cpv. 2 LCPubb, i criteri di aggiudicazione
devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. L'art.
5 cpv. 1 lett. i RLCPubb, in vigore sino al 14 settembre 2006, stabiliva a sua
volta che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza, con la relativa ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente l'ordine
Considerandi
d'importanza dei criteri d'aggiudicazione si traduce in pratica nell'attribuzione
ad ogni singolo criterio di un fattore di ponderazione, ovvero di un peso
specifico esattamente definito in termini quantitativi. Nella scelta dei
fattori di ponderazione e nell'attribuzione di un peso specifico ad ogni
singolo fattore e nella definizione delle relative modalità di valutazione, il
committente fruisce di un'ampia latitudine di giudizio, il cui esercizio può
essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui
perfeziona gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il
profilo di una lesione dei principi fondamentali che governano l'aggiu-dicazione
di commesse pubbliche.
2.2
In concreto, la RI 1 non contesta il
criterio d'aggiudi-cazione relativo alla formazione degli apprendisti.
Essa non critica nemmeno il peso (5%) che il committente ha attribuito a tale
criterio. La ricorrente si limita in effetti a censurare la scala dei punteggi,
ritenendola lesiva del diritto, in quanto contraria alle finalità perseguite dal
criterio in oggetto quantomeno nella misura in cui prevede di assegnare un
punteggio ridotto anche ai concorrenti che non formano apprendisti.
La censura è priva di qualsiasi fondamento. Nessuna
disposizione di legge obbliga infatti il committente a definire le scale dei
punteggi applicabili nell'ambito della valutazione delle offerte in base ai
singoli criteri d'aggiudicazione in modo che il punteggio minimo corrisponda a
zero. Né un simile obbligo può essere indirettamente dedotto dai principi
generali che regolano la materia del contendere o dalle finalità perseguite dal
criterio d'aggiudicazione. Nulla impedisce in particolare al committente di
fissare al di sopra di 0 il punteggio minimo da assegnare ai concorrenti che,
pur presentando offerte valide, non rispondono a determinati requisiti (ad
esempio, che non sono in grado di produrre referenze).
In quest'ottica, nulla impone al committente
di assegnare 0 punti ai concorrenti che non formano apprendisti. Quale
punteggio minimo della scala di valutazione può benissimo essere scelto anche
un valore superiore a 0, senza che per questo i principi della libera
concorrenza o la parità di trattamento tra i concorrenti risultino violati o si
possa considerare leso un qualsiasi altro principio dell'ordinamento delle
commesse pubbliche. Lo stesso capitolato qui in discussione prevede del resto
di assegnare almeno la nota 1 ai concorrenti con esperienza limitata.
Immune da qualsiasi violazione del diritto,
sotto questo profilo, appare la decisione del committente di fissare per i
concorrenti che non formano apprendisti un punteggio minimo differenziato in
funzione del numero di dipendenti occupati. I motivi che giustificano una
graduazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti che formano apprendisti
fondata sul numero di dipendenti occupati permettono di operare distinzioni
fondate su questo parametro nel caso di concorrenti che non formano apprendisti.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'im-pugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 5 RLE; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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