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Decisione

52.2006.299

Posa di un pannello gigante luminoso di 7 mq sul tetto di uno stabile. Autorizzazione LImp negata per motivi legati alla sicurezza del traffico e di natura estetica. Un simile impianto, stante le sue

4 luglio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 25

aprile 2006 RI 1 hanno chiesto al CO 1 il permesso di collocare sul tetto dello

stabile al mapp. __________ di loro proprietà, situato in via Cantonale, uno schermo

luminoso monofacciale di m 3.20 x 2.19 (= 7 mq), destinato alla riproduzione ininterrotta

di pubblicità sotto forma di testi ed immagini a colori sostituiti ogni 10 secondi.

Raccolto il preavviso negativo del proprio

ufficio tecnico e della polizia comunale, il 9 maggio 2006 il CO 1 ha negato il permesso postulato, ritenendo che lo schermo avrebbe compromesso la sicurezza del

traffico, deturpato il paesaggio e creato un affollamento eccessivo di

pubblicità.

B. Con

giudizio 5 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione,

respingendo l’impugnativa contro di essa inoltrata daRI 1.

L’autorità

di ricorso di prime cure ha in sostanza condiviso le argomentazioni addotte dal

CO 1 per rifiutare il permesso. L'impianto pubblicitario, di notevole impatto visivo,

potrebbe infatti compromettere la sicurezza stradale tutelata dall'art. 96

OSStr, dato che verrebbe installato in prossimità di un'importante intersezione

e a margine di un'arteria estremamente trafficata sulla quale sboccano numerosi

accessi privati. La sua posa in una zona nella quale si trovano già numerose

insegne di ogni genere disattenderebbe inoltre il divieto di affollamento

sancito dall'art. 8 LImp.

C. Contro tale

giudicato governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e gli atti rinviati al CO

1 per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Revocata in dubbio la competenza a decidere

del CO 1 senza interpellare preventivamente l'autorità cantonale, i ricorrenti rimproverano

al Consiglio di Stato di non aver esperito un sopralluogo e di non aver preso

debitamente in considerazione le osservazioni presentate al gravame dall'Area

del supporto e del coordinamento. Al CO 1 rinfacciano invece di aver applicato

norme ormai abrogate, giungendo a conclusioni arbitrarie sia sul tema della

compromissione della sicurezza del traffico che su quello della sovrabbondanza

di pubblicità nella zona interessata dal controverso intervento. In realtà, la

posa del pannello - identico a tanti altri installati in varie località del

cantone - non crea nessun pericolo alla circolazione, né provoca un'inammissibile

concentrazione di insegne.

D. Il

Consiglio di Stato propone di respingere il gravame e si riconferma nella

propria risoluzione senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il CO 1, il

quale avversa partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che

saranno riprese - per quanto necessario - nel seguito.

Il Dipartimento del territorio sollecita

l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti al CO 1 per

nuova decisione previo sopralluogo alla presenza della polizia cantonale e

della CBN, riallacciandosi al contenuto della risposta presentata in prima istanza

di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data sia dal profilo della

legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (art. 18 cpv. 2), sia

dal profilo della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (art.

9 cpv. 2), entrata nel frattempo in vigore.

La legittimazione attiva degli insorgenti e

la tempestività dell'impugnativa sono certe (art. 43 e 46 PAmm).

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del

contendere emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione fotografica e

planimetrica contenuta nell'incarto. L'ispezione in loco sollecitata dagli

insorgenti non appare dunque atta a procurare al tribunale la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per lo stesso motivo vanno disattese

le censure che i ricorrenti muovono al Consiglio di Stato con riferimento al

mancato esperimento di un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa

espressa dal Governo circa l'utilità di questa prova resiste alle loro

critiche.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LImp della legge sugli impianti pubblicitari del 28

febbraio 2000 (BU 2001, 167; LImp 2000), in vigore al momento della decisione

impugnata e del giudizio governativo che ne è seguito, la posa di impianti

destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme,

colori e altri mezzi soggetta ad autorizzazione a titolo precario (art. 1 cpv.

1.

e 3 cpv. 1 LImp). Competente per il rilascio del permesso al di fuori della

zona edificabile definita dal PR è il Dipartimento del territorio (art. 4

LImp), segnatamente l'Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti

pubblicitari (art. 1 cpv. 1 Regolamento d'esecuzione della LImp; RLImp), mentre

all'interno delle località è il municipio (art. 5 LImp). Oltre a rilasciare le

autorizzazione al di fuori della zona edificabile, l'autorità cantonale esprime

il preavviso per gli impianti che richiedono una licenza edilizia o sono posti

sul demanio pubblico, sorveglia l'applicazione unitaria della legge e presta

consulenza ai comuni (art. 1 cpv. 2 RLImp).

Tale ordinamento delle competenze vale anche

per la posa della pubblicità stradale, ovvero di tutti gli annunci mediante

scritti, immagini, luci, suoni, ecc. collocati nel campo di percezione dei

conducenti di veicoli mentre questi devono dedicare la loro attenzione al

traffico (vedi art. 95 cpv. 1 OSStr). Il diritto federale delega infatti ai cantoni

il compito di designare l'autorità competente ad autorizzare la posa e la modifica

di pubblicità stradale (art. 99 cpv. 1 OSStr).

La nuova legge sugli impianti pubblicitari

del 26 febbraio 2007 (BU 2007, 135; LImp 2007) ha sostanzialmente ripreso

l'ordinamento delle competenze previsto dalla precedente. Pur avendo attribuito

al Consiglio di Stato la competenza ad autorizzare gli impianti situati fuori

della zona edificabile (art. 3 cpv. 1 LImp 2007), con singolarissima disposizione,

unica nel suo genere (cfr. art. 12 N.B.!), ha infatti previsto di delegarla al

dipartimento.

2.2

Il pannello che gli insorgenti

vorrebbero posare sul tetto della costruzione al mapp. __________ di __________,

situato a lato della strada cantonale che porta a __________, rientra con ogni

evidenza nel novero della pubblicità stradale assoggettata al regime

autorizzativo previsto dall'OSStr e dalla LImp. Destinatarie del messaggio

pubblicitario sono infatti le persone in transito sulla strada. Trattandosi di

pubblicità destinata ad essere installata in zona edificabile, competente a

rilasciare l'autorizzazione era il CO 1, il quale era tenuto a verificare la

conformità dell'impianto con tutte le normative applicabili alla fattispecie (diritto

comunale, LImp e OSStr), senza dover necessariamente interpellare altre

istanze. La legge non prevede infatti che prima di statuire circa la posa di

pubblicità l'autorità comunale debba raccogliere il preavviso della polizia

cantonale o di altri organismi. Anzi, il legislatore ha voluto lasciare agli

enti locali ampia autonomia, sia dal profilo decisionale che normativo (cfr.

art. 5 cpv. 2 LImp), conscio del fatto che nelle zone edificabili vi sarebbero

stati comuni più o meno restrittivi, mentre fuori dall'abitato ci sarebbe stata

uniformità di criteri grazie alla competenza esclusiva del cantone (in tal

senso il rapporto 11 febbraio 2000 della Commissione della legislazione sul

messaggio 7 settembre 1999 concernente la nuova legge sugli impianti

pubblicitari, in RVCG 1999-2000, vol. 4, p. 2837). Resta evidentemente

riservato il caso in cui le caratteristiche dell'impianto impongono anche l'ottenimento

di una licenza edilizia (vedi art. 11 LImp) e la presentazione di una domanda

di costruzione in procedura ordinaria, che giusta la LE deve passare al vaglio dell'autorità cantonale (art. 6 cpv. 4 LE). Su questo tema si avrà

comunque modo di ritornare in appresso.

3.

3.1. La

legge sugli impianti pubblcitari mira a salvaguardare la sicurezza stradale, le

bellezze naturali e del paesaggio, l'ordine pubblico, la moralità e la lingua

italiana (art. 2 LImp 2000). In particolare, è vietata l'esposizione di

impianti pubblicitari che a motivo delle loro dimensioni esorbitanti arrecano

pregiudizio all'estetica dei paesaggi, degli edifici e alla sicurezza stradale.

L'autorizzazione può essere peraltro negata se in una zona o località, oppure

su di un singolo edificio sono già collocati impianti pubblicitari in abbondanza

(art. 7 e 8 LImp 2000).

Dal canto suo, l'art. 6 LCStr vieta la

pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o

demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione,

in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Il concetto

è ribadito all'art. 96 OSStr, giusta il quale è vietata la pubblicità

stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, segnatamente se

essa:

a. rende più

difficoltoso il riconoscimento di altri utenti della strada come in prossimità

di passaggi pedonali, intersezioni o uscite;

b. risulta

d’ostacolo o mette in pericolo le persone autorizzate sulle aree di traffico

destinate ai pedoni;

c. può

essere confusa con segnali o demarcazioni; oppure

d. riduce

l’efficacia di segnali o demarcazioni.

La norma non ha carattere esaustivo. Nella

misura in cui bandisce la pubblicità stradale suscettibile di pregiudicare la

sicurezza del traffico limitandosi ad un'enumerazione esemplificativa degli

estremi di tale evento, essa lascia all'autorità comunale un margine di

apprezzamento relativamente ampio ai fini della determinazione dei limiti degli

interventi ammissibili all'interno delle zone edificabili. Il concetto di "compromissione

della sicurezza del traffico" - al pari di quello relativo all'"affollamento"

contenuto nell'art 8 LImp - è infatti di natura indeterminata e in quanto tale

riserva al municipio una discreta latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione

del suo contenuto precettivo. L'autorità superiore è tenuta a rispettare questo

margine d'interpretazione, limitandosi a verificare che l'esecutivo comunale non

violi il diritto. Censurabili, in quanto lesive del diritto, sono soltanto le

valutazioni basate su considerazioni insostenibili od estranee alla materia,

che attribuiscono al concetto da determinare un contenuto normativo inconciliabile

con i principi fondamentali del diritto.

3.2

Nell'evenienza concreta, il CO 1 ha ritenuto che la posa di un maxischermo luminoso di 7 mq costantemente in funzione sul tetto

dello stabile dei ricorrenti non potesse essere autorizzata siccome atta a

provocare un affollamento di pubblicità, da un lato, e a creare pericolo e

confusione in capo agli utenti della strada cantonale, dall'altro. Tale

deduzione regge alle critiche degli insorgenti.

In effetti, se si pon mente alle dimensioni

dell'impianto (m 3.20 x 2.19) ed alla tecnologia applicata per la

visualizzazione della pubblicità (display a LED, con cambiamento delle immagini

ogni 10 secondi), così come alla posizione prescelta per la sua installazione

(a margine di un'arteria trafficatissima e nelle vicinanze di una rotonda nella

quale confluiscono quattro strade principali), non appare per niente fuori

luogo ritenere che un simile apparecchio, destinato a richiamare l'attenzione

dei numerosi conducenti che circolano in direzione di __________, possa

distrarli dalla guida al punto da costituire una fonte di pericolo tutt'altro

che trascurabile per la sicurezza del traffico. È ovvio che i promotori di

queste operazioni scelgono a ragion veduta mezzi di comunicazione visiva particolarmente

moderni e appariscenti, piazzandoli scientemente accanto a strade frequentatissime

per richiamare l'attenzione del maggior numero possibile di persone in transito.

È altrettanto ovvio però che il più delle volte i posti individuati per raggiungere

tale risultato sono proprio quelli che impongono ai conducenti di ogni sorta di

veicolo un'accresciuta attenzione al traffico nel rispetto della legge (cfr.

art. 3 ONC) e che quindi meno si prestano a simili iniziative nell'ottica della

tutela della sicurezza stradale. Il caso di specie ne è un esempio lampante.

Quanto all'affollamento bandito dall'art. 8 LImp

2000, basta dare un'occhiata alla documentazione fotografica agli atti per

rendersi conto che non solo la costruzione sulla quale dovrebbe poggiare lo

schermo, ma anche la zona circostante, sono munite di insegne e pubblicità in

abbondanza.

Alla fin fine, negando la chiesta

autorizzazione per ragioni riconducibili alla sicurezza del traffico ed

all'estetica in senso lato dei luoghi il CO 1 non ha operato una valutazione insostenibile,

sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini.

L'autorità comunale non ha insomma abusato della latitudine di giudizio che le va

riconosciuta nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati contenuti

negli art. 96 OSStr e 8 LImp 2000.

In quanto volta a censurare le

determinazioni delCO 1 ed il giudizio governativo che le protegge,

l'impugnativa si avvera quindi infondata.

L'applicazione della LImp 2007 non permetterebbe

di giungere a diversa conclusione.

4.

4.1. La

posa di pubblicità non ricade solo nella sfera di applicazione della LImp, rispettivamente

dell'OSStr allorquando viene collocata nel campo di percezione dei conducenti

di veicoli, ma soggiace pure alla legge edilizia se l'impianto provoca importanti

modificazioni della configurazione del suolo, trasformazioni sostanziali della

costruzione sulla quale viene installata o ha caratteristiche tali - per

dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc. - da toccare concreti interessi

di terzi, in particolare di vicini (cfr. art. 7 cpv. 2 RLImp; rapporto 11

febbraio 2000 della Commissione della legislazione sul messaggio 7 settembre

1999.

concernente la nuova legge sugli impianti pubblicitari, in RVCG 1999-2000,

vol. 4, p. 2840; Scolari, Commentario, ad art. 1 LE n. 634; RtiD II-2005 n.

27). In tal caso, oltre alla documentazione necessaria prevista dal RLImp (art.

6), l'istante in autorizzazione deve presentare al municipio una domanda di

costruzione nella forma e nei contenuti enunciati agli art. 8 ss. RLE. I due procedimenti

vanno coordinati, fermo restando che di principio il ruolo di procedura

direttrice sarà assunto da quella dell'autorizzazione a costruire (vedi art. 7

LCoord). In quest'ottica, l'art. 13a LE stabilisce che se le indicazioni

richieste dalla LImp sono presentate con la domanda o la notifica di

costruzione, la licenza edilizia vale anche quale autorizzazione secondo la

detta legge.

4.2

Lo schermo luminoso monofacciale di m

3.20

x 2.19 destinato alla riproduzione ininterrotta di pubblicità che RI 1

vorrebbero posare sullo stabile di loro proprietà è atto con ogni evidenza ad

influire sull'ordinamento delle utilizzazioni del territorio. L'ingombro che

l'impianto creerebbe sul tetto dello stabile al mapp. __________, stanti le sue

ingenti dimensioni e l'impatto ambientale che sarebbe in grado di generare con

le sue emissioni di luce, imponevano senz'ombra di dubbio che tali aspetti

venissero adeguatamente valutati nell'ambito di una procedura di rilascio di una

licenza edilizia. I ricorrenti hanno tuttavia omesso di presentare al CO 1 una

domanda di costruzione unitamente alla documentazione volta ad ottenere

l'autorizzazione secondo la LImp. Ne segue che quand'anche avessero conseguito quest'ultimo

permesso, non avrebbero comunque potuto installare il controverso impianto.

5.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto.

La tassa

di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza

(art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 18 LImp; 1, 6,

7 RLImp; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con

l'ulteriore obbligo di versare al CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

a

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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