52.2006.3
Revoca di un permesso di dimora a una cittadina di un paese terzo - nessun diritto al rinnovo dopo il divorzio - irricevibilità - impossibilità di invocare la parità di trattamento con i cittadini com
17 febbraio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.3
Data decisione, Autorità:
17.02.2006, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora a una cittadina di un paese terzo - nessun diritto al rinnovo dopo il divorzio - irricevibilità - impossibilità di invocare la parità di trattamento con i cittadini comunitari
IRRECEVIBILITÀ
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
RINNOVO
art. 4 ALC ALL1
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2006.3
Lugano
17 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 6 dicembre 2005 (n. 5839) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso
la decisione 10 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 5 gennaio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
cittadina rumena RI 1 (1975) è stata autorizzata a entrare in Svizzera il 21
giugno 2003 e posta nel canton Zurigo al beneficio di un permesso di dimora
temporaneo valido fino al 20 dicembre successivo in attesa di sposarsi con L__________
(1979), di nazionalità elvetica. In precedenza, ella aveva già soggiornato nel
nostro paese tramite un permesso di dimora per motivi di studio.
Le nozze sono state celebrate il 19
settembre 2003 a __________. A seguito del matrimonio, le autorità zurighesi le
hanno rilasciato un permesso di dimora annuale, poi rinnovato fino al 18
settembre 2005. L'abitazione coniugale è stata notificata a H__________.
Il 5 febbraio 2004, la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del cantone Ticino ha
autorizzato l'insorgente a lavorare presso un esercizio pubblico del __________
("consenso" giusta l'art. 8 cpv. 2 LDDS).
Il 1° gennaio 2005 RI 1 ha chiesto e
ottenuto dalla medesima autorità un permesso di dimora, valido fino al 31
dicembre 2005, per vivere insieme al marito in Ticino (cambiamento di cantone).
Con sentenza 11 agosto 2005, il Pretore
supplente del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto tra i coniugi __________, i quali vivevano separati di fatto
dall'inizio dell'anno.
B. a) Il 26
settembre 2005 la ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi allo stato
civile nel permesso di dimora, indicando di avere divorziato dal marito.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 10 ottobre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI
1, fissandole un termine con scadenza il 30 novembre 2005 per lasciare il
territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il
quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessata era
venuto a mancare con la pronunzia del divorzio.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per procedere alla revoca del permesso alla ricorrente in virtù
dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS per i motivi addotti dal dipartimento.
Inoltre, secondo l'Esecutivo cantonale, ritenuto
che l'interessata aveva ottenuto un nuovo permesso di dimora al fine di vivere
stabilmente con il marito in Svizzera e non per altri motivi, non permetteva di
mutare il giudizio il fatto che ella era stata in precedenza titolare di un
permesso di soggiorno per motivi di studio nel nostro paese.
Infine, ha considerato il provvedimento
dipartimentale conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora, quanto meno per poter continuare a lavorare nel nostro
paese o per studiarvi le lingue.
Precisa che dal 2001 era al beneficio di un
permesso di soggiorno in Svizzera per motivi di studio e che non sarebbe di
conseguenza vero che ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del
matrimonio.
Ritiene che la decisione di revoca violi in
ogni caso il principio di proporzionalità, in quanto non tiene conto che nel
nostro paese risiede ormai da diverso tempo, lavora e ha i suoi principali legami
affettivi e di amicizia.
Invoca il principio di uguaglianza con i cittadini
stranieri terzi divorziati da un cittadino comunitario, i quali hanno il
diritto di rimanere nel nostro paese.
Chiede di essere sentita dal tribunale allo
scopo di spiegare meglio la sua situazione.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato propone
di dichiarare irricevibile il gravame.
F. Per
dimostrare la violazione della parità di trattamento con i cittadini comunitari
divorziati, la ricorrente ha trasmesso l'8 febbraio 2006 al tribunale un
esemplare della guida pratica sulla "Libera circolazione delle
persone", edito dal dipartimento nel 2002 e consegnatole a suo tempo dall'Ufficio
regionale degli stranieri.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 10 ottobre 2005 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 31 dicembre
2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava
l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che ella non ha più
un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è
pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1
il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il
ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in
materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,
126 II 425 consid. 1 con rinvii).
Va rilevato che l'interessata non può
prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo
internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso
di dimora e non procedere alla revoca.
Non esiste infatti alcun trattato tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica di Romania dal quale potrebbe scaturire
un diritto in tal senso: la Convenzione di domicilio tra i due Paesi (RS
0.142.116.631), del 19 luglio 1933, non conferisce infatti alcun diritto in tal
senso.
Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero
di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora (cpv. 1 prima frase) e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque
anni ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase).
Tale disposizione non dà pertanto diritto a
conservare il permesso di soggiorno se il vincolo coniugale è durato meno di
cinque anni. L'art. 7 LDDS è quindi inapplicabile nel caso concreto, i coniugi __________
avendo divorziato l'11 agosto 2005, dopo poco meno di due anni di matrimonio.
Contrariamente a quanto assume la
ricorrente, non porta a diversa conclusione il fatto che prima di sposarsi ella
era al beneficio di un permesso di soggiorno per motivi di studio: siffatta autorizzazione,
retta dall'art. 32 OLS, soggiace infatti a termini e condizioni diverse da
quella ottenuta a seguito del matrimonio e non può pertanto essere presa in
considerazione nell'ambito della presente decisione.
L'ammissibilità del gravame non può essere
data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della
protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più
vita coniugale.
La ricorrente non può inoltre far valere nemmeno
la violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC che garantisce, all'art.
4 dell'allegato I, il diritto di rimanere sul territorio svizzero al coniuge straniero
dopo lo scioglimento del matrimonio in quanto ella, non essendo né cittadina
elvetica né comunitaria, non beneficia di nessun diritto ad essere trattata
allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del
coniuge straniero di quest'ultimo. Come precisato in una recente sentenza dal
Tribunale federale, la regolamentazione in materia di ricongiungimento
familiare (e le sue conseguenze) prevista dall'ALC è applicabile unicamente
alle fattispecie che hanno una connotazione transfrontaliera, per cui non sono
di principio legittimati ad invocare tali norme i familiari di un cittadino
elvetico residente in Svizzera provenienti da uno Stato terzo non appartenente
alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).
Per quanto riguarda l'adattamento dei
diritti dei cittadini svizzeri alla regolamentazione più liberale prevista
dall'ALC sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di
discriminazione, l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad
una simile discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento
di cui dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato,
consid. 5). Tuttavia, tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di
un permesso di soggiorno nel nostro paese. Di conseguenza, il Tribunale
cantonale amministrativo non può sostituirsi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
nel valutare se concedere o meno un permesso di soggiorno all'insorgente giusta
l'art. 4 LDDS. Il dipartimento fruisce infatti di un esteso potere
discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo
Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione
del diritto.
Spetta pertanto al dipartimento nell'ambito
del suo potere discrezionale decidere se, a seconda delle circostanze, una
cittadina extracomunitaria coniugata con un cittadino elvetico può conservare
il permesso di soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio ed è in questo senso
che va interpretata la guida pratica sulla "Libera circolazione delle
persone" (edizione 2002), invocata dalla ricorrente per fondare i propri
argomenti sulla parità di trattamento. Giova in ogni caso rilevare che la guida
in parola è stata aggiornata nel luglio 2004 e, al fine di evitare l'insorgere
di equivoci, non fa più esplicitamente riferimento al principio di uguaglianza.
Considerandi
2.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile
per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che
occorra esaminarne la tempestività e procedere all'audizione della ricorrente.
3.
Tassa e
spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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