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Decisione

52.2006.3

Revoca di un permesso di dimora a una cittadina di un paese terzo - nessun diritto al rinnovo dopo il divorzio - irricevibilità - impossibilità di invocare la parità di trattamento con i cittadini com

17 febbraio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cittadina rumena RI 1 (1975) è stata autorizzata a entrare in Svizzera il 21

giugno 2003 e posta nel canton Zurigo al beneficio di un permesso di dimora

temporaneo valido fino al 20 dicembre successivo in attesa di sposarsi con L__________

(1979), di nazionalità elvetica. In precedenza, ella aveva già soggiornato nel

nostro paese tramite un permesso di dimora per motivi di studio.

Le nozze sono state celebrate il 19

settembre 2003 a __________. A seguito del matrimonio, le autorità zurighesi le

hanno rilasciato un permesso di dimora annuale, poi rinnovato fino al 18

settembre 2005. L'abitazione coniugale è stata notificata a H__________.

Il 5 febbraio 2004, la Sezione dei permessi

e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del cantone Ticino ha

autorizzato l'insorgente a lavorare presso un esercizio pubblico del __________

("consenso" giusta l'art. 8 cpv. 2 LDDS).

Il 1° gennaio 2005 RI 1 ha chiesto e

ottenuto dalla medesima autorità un permesso di dimora, valido fino al 31

dicembre 2005, per vivere insieme al marito in Ticino (cambiamento di cantone).

Con sentenza 11 agosto 2005, il Pretore

supplente del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio

contratto tra i coniugi __________, i quali vivevano separati di fatto

dall'inizio dell'anno.

B. a) Il 26

settembre 2005 la ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi allo stato

civile nel permesso di dimora, indicando di avere divorziato dal marito.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con

decisione 10 ottobre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI

1, fissandole un termine con scadenza il 30 novembre 2005 per lasciare il

territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che lo scopo per il

quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessata era

venuto a mancare con la pronunzia del divorzio.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

C. Con

giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per procedere alla revoca del permesso alla ricorrente in virtù

dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS per i motivi addotti dal dipartimento.

Inoltre, secondo l'Esecutivo cantonale, ritenuto

che l'interessata aveva ottenuto un nuovo permesso di dimora al fine di vivere

stabilmente con il marito in Svizzera e non per altri motivi, non permetteva di

mutare il giudizio il fatto che ella era stata in precedenza titolare di un

permesso di soggiorno per motivi di studio nel nostro paese.

Infine, ha considerato il provvedimento

dipartimentale conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del permesso di dimora, quanto meno per poter continuare a lavorare nel nostro

paese o per studiarvi le lingue.

Precisa che dal 2001 era al beneficio di un

permesso di soggiorno in Svizzera per motivi di studio e che non sarebbe di

conseguenza vero che ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del

matrimonio.

Ritiene che la decisione di revoca violi in

ogni caso il principio di proporzionalità, in quanto non tiene conto che nel

nostro paese risiede ormai da diverso tempo, lavora e ha i suoi principali legami

affettivi e di amicizia.

Invoca il principio di uguaglianza con i cittadini

stranieri terzi divorziati da un cittadino comunitario, i quali hanno il

diritto di rimanere nel nostro paese.

Chiede di essere sentita dal tribunale allo

scopo di spiegare meglio la sua situazione.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato propone

di dichiarare irricevibile il gravame.

F. Per

dimostrare la violazione della parità di trattamento con i cittadini comunitari

divorziati, la ricorrente ha trasmesso l'8 febbraio 2006 al tribunale un

esemplare della guida pratica sulla "Libera circolazione delle

persone", edito dal dipartimento nel 2002 e consegnatole a suo tempo dall'Ufficio

regionale degli stranieri.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 10 ottobre 2005 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 31 dicembre

2005.

Contro questo genere di provvedimenti è, in

linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava

l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che ella non ha più

un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è

pertanto divenuto privo di oggetto.

1.3. Il giudizio impugnato non concerne

tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1

il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il

ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in

materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi

al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità

competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei

trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di

domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile

permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,

126 II 425 consid. 1 con rinvii).

Va rilevato che l'interessata non può

prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo

internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso

di dimora e non procedere alla revoca.

Non esiste infatti alcun trattato tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica di Romania dal quale potrebbe scaturire

un diritto in tal senso: la Convenzione di domicilio tra i due Paesi (RS

0.142.116.631), del 19 luglio 1933, non conferisce infatti alcun diritto in tal

senso.

Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero

di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di

dimora (cpv. 1 prima frase) e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque

anni ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase).

Tale disposizione non dà pertanto diritto a

conservare il permesso di soggiorno se il vincolo coniugale è durato meno di

cinque anni. L'art. 7 LDDS è quindi inapplicabile nel caso concreto, i coniugi __________

avendo divorziato l'11 agosto 2005, dopo poco meno di due anni di matrimonio.

Contrariamente a quanto assume la

ricorrente, non porta a diversa conclusione il fatto che prima di sposarsi ella

era al beneficio di un permesso di soggiorno per motivi di studio: siffatta autorizzazione,

retta dall'art. 32 OLS, soggiace infatti a termini e condizioni diverse da

quella ottenuta a seguito del matrimonio e non può pertanto essere presa in

considerazione nell'ambito della presente decisione.

L'ammissibilità del gravame non può essere

data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della

protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più

vita coniugale.

La ricorrente non può inoltre far valere nemmeno

la violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC che garantisce, all'art.

4 dell'allegato I, il diritto di rimanere sul territorio svizzero al coniuge straniero

dopo lo scioglimento del matrimonio in quanto ella, non essendo né cittadina

elvetica né comunitaria, non beneficia di nessun diritto ad essere trattata

allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del

coniuge straniero di quest'ultimo. Come precisato in una recente sentenza dal

Tribunale federale, la regolamentazione in materia di ricongiungimento

familiare (e le sue conseguenze) prevista dall'ALC è applicabile unicamente

alle fattispecie che hanno una connotazione transfrontaliera, per cui non sono

di principio legittimati ad invocare tali norme i familiari di un cittadino

elvetico residente in Svizzera provenienti da uno Stato terzo non appartenente

alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).

Per quanto riguarda l'adattamento dei

diritti dei cittadini svizzeri alla regolamentazione più liberale prevista

dall'ALC sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di

discriminazione, l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad

una simile discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento

di cui dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato,

consid. 5). Tuttavia, tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di

un permesso di soggiorno nel nostro paese. Di conseguenza, il Tribunale

cantonale amministrativo non può sostituirsi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

nel valutare se concedere o meno un permesso di soggiorno all'insorgente giusta

l'art. 4 LDDS. Il dipartimento fruisce infatti di un esteso potere

discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo

Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione

del diritto.

Spetta pertanto al dipartimento nell'ambito

del suo potere discrezionale decidere se, a seconda delle circostanze, una

cittadina extracomunitaria coniugata con un cittadino elvetico può conservare

il permesso di soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio ed è in questo senso

che va interpretata la guida pratica sulla "Libera circolazione delle

persone" (edizione 2002), invocata dalla ricorrente per fondare i propri

argomenti sulla parità di trattamento. Giova in ogni caso rilevare che la guida

in parola è stata aggiornata nel luglio 2004 e, al fine di evitare l'insorgere

di equivoci, non fa più esplicitamente riferimento al principio di uguaglianza.

Considerandi

2.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile

per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che

occorra esaminarne la tempestività e procedere all'audizione della ricorrente.

3.

Tassa e

spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.

3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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