52.2006.301
DISTANZA DAL CONFINE
19 gennaio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.301
Data decisione, Autorità:
19.01.2007, TRAM
Titolo:
DISTANZA DAL CONFINE
DISTANZA DAL CONFINE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2006.301
Lugano
19 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 settembre 2006 di
RI 1
patr. da PA 1
contro
la decisione 5 settembre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 4188), che annulla la licenza edilizia 15 maggio 2006, rilasciatagli dal CO
2 per la costruzione di due stabili d'appartamenti a __________ (part. 1395,
1286 e 503);
viste le risposte:
- 10 ottobre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 11 ottobre 2006 di CO 1;
- 27 ottobre 2006 del CO 2;
preso atto della replica 24 novembre 2006 e delle
dupliche:
- 5 dicembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 11 dicembre 2006 di CO 1;
- 15 dicembre 2006 del CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3
febbraio 2006, il ricorrente, arch. RI 1, ed i fratelli __________ hanno
chiesto al CO 2 il permesso di costruire due stabili d'appartamenti a __________,
su tre fondi contigui (part. 1395, 1286 e 503; zona R4) in leggero pendio, situati
sul lato nord di via __________. Il progetto prevedeva, fra l'altro, di disporre
gli stabili sul terreno in modo che la facciata est di quello più a nord (N) fosse
allineata sulla facciata ovest dello stabile più a sud (S), lasciando fra
l'angolo sudest del primo e l'angolo nordovest del secondo una distanza di m
10.01. La facciata sud dello stabile N e quella nord dello stabile S erano
lunghe m 21.00.
N
N
m 21.00
m 10.01
S
Alla domanda si è opposto CO 1, proprietario
di un fondo vicino, sollevando una serie di contestazioni, che ha poi ripreso e
sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 15 maggio 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta.
B. Con
giudizio 5 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo
il ricorso contro di essa inoltrato dal vicino opponente.
Disattese le censure sollevate dell'insorgente
con riferimento all'adeguatezza dell'accesso e alla distanza dai confini est ed
ovest, il Governo ha in sostanza ritenuto che la distanza fra l'angolo sudest
dell'edificio N e quello nordovest dell'edificio S non rispettasse la distanza
minima tra edifici, prescritta dall'art. 10 NAPR di Pregassona, che per il
supplemento imposto dal cpv. 2 di tale norma nel caso di facciate lunghe più di
20 m ammonterebbe a 11.00 m.
C. Contro il
predetto giudizio, il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza annullata.
Con varie argomentazioni, l'insorgente
sostiene che la distanza minima tra i due edifici sarebbe comunque rispettata.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto l'opponente, contestando le tesi dell'insorgente
e ribadendo l'eccezione di insufficienza dell'accesso veicolare previsto.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
E. Con replica
del 24 novembre 2006 l'arch. RI 1 ha proposto di spostare leggermente lo
stabile inferiore in modo da rispettare una distanza di 11 m tra i due edifici.
Il Consiglio di Stato si è rimesso al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. Il municipio ha aderito alla
proposta, mentre l'opponente ha sostenuto che si tratterebbe di una nuova domanda
di costruzione, per la quale occorrerebbe ripetere l'intera procedura di
rilascio della licenza.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal
giudizio censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi
emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali ed è nota a
questo tribunale per conoscenza diretta. Un sopralluogo non procurerebbe dunque
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Distanze
2.1. Secondo l’art. 10 cpv. 1 lett. c NAPR
di Lugano/Pregassona, nella zona R4 gli edifici devono rispettare una distanza
minima di 5.0 m dal confine verso un fondo privato. Per edifici con facciate di
lunghezza superiore ai 20 m, la distanza dal confine va aumentata di m 0.5 per
ogni metro o frazione di maggior lunghezza fino a che sia raggiunta una misura
pari a 2/3 dell'altezza (art. 10 cpv. 2 NAPR).
La distanza tra edifici su fondi contigui è
pari alla somma delle rispettive distanze minime dal confine comune. Per edifici
posti sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale (art. 10 cpv. 3
NAPR).
2.2. L'insieme dei punti equidistanti da un
edificio è costituita da un poligono dai lati paralleli alle facciate e dalle
circonferenze incentrate sui vertici degli angoli da esse formati.
Salvo diversa disposizione (cfr. p. es. art.
129 LAC disciplinante la riduzione per vista obliqua), ove due facciate non
soggiacciano al medesimo ordinamento delle distanze, si può in linea di massima
ammettere che la distanza da una facciata si applichi sino alla bisettrice
dell'angolo.
bisettrice d
D
2.3. Nel caso concreto, la facciata sud
dell'edificio N la facciata nord dell'edificio S sono lunghe 21 m. La distanza
dal confine deve dunque ammontare ad almeno m 5.50. Le facciate laterali,
rivolte verso est dell'edificio superiore, rispettivamente verso ovest
dell'edificio inferiore, allineate tra di loro, lunghe 18 m, richiamano invece
una distanza di m 5.0 dal confine.
Negli angoli fra le facciate principali e quelle
laterali si sovrappongono due diversi ordinamenti delle distanze. Per i motivi esposti
al precedente considerando, in assenza di una diversa disciplina e non
sussistendo ragioni impellenti che giustifichino una diversa soluzione, la
distanza dalla facciata principale (m 5.50) si applica sino alla bisettrice
degli angoli sudest dell'edificio N e
nordovest dell'edificio S.
Ne discende che la distanza fra questi due
punti (m 10.01), prevista dal controverso progetto, non rispetta la distanza
minima (m 5.50), prescritta dall'art. 10 NAPR per facciate lunghe 21 m.
Da questo profilo, il giudizio governativo
non presta dunque il fianco a critiche.
2.4. In sede di replica, il ricorrente ha
proposto di correggere il difetto rilevato dal Consiglio di Stato, dislocando
leggermente verso est l'edificio S in modo da rispettare la distanza di 11 m,
prescritta tra le facciate principali dei due edifici.
N
N
m 11.00
Fatti
I vicini direttamente toccati dalla modifica
hanno dato il loro consenso. L'opponente chiede invece che venga ripetuta
l'intera procedura di rilascio del permesso di costruzione. Manifestamente a
torto, tuttavia, poiché varianti che, come nel caso concreto, lasciano immutato
il progetto nelle sue caratteristiche essenziali e non comportano differenze
che superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non
soggiacciono a particolari formalità (art. 16 cpv. 2 LE). Esigere una ripetizione
dell'intera procedura, nelle circostanze concrete, sarebbe palesemente
contrario al principio di proporzionalità.
3. Accesso
sufficiente
3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT,
l'autorizzazione a costruire è accordata solo se il fondo è urbanizzato. A tal
fine, esso deve, fra l'altro, essere dotato di accesso sufficiente ai fini
della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di urbanizzazione
sufficiente attiene al diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid. 4a), il quale
stabilisce unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono
eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; André Jomini in Aemisegger/Kuttler/Moor/RUC, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, ad art. 19 n. 2 e 10; Peter
Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, Bern 2002, pag.,
Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, IV. ed, Berna 2002, pag. 254
seg.).
Un accesso è considerato sufficiente quando
non costituisce intralcio o pericolo alla circolazione pubblica e garantisce il
libero accesso ai servizi pubblici e di soccorso. La relativa valutazione deve
essere fatta non solo con riferimento alla costruzione oggetto di domanda,
bensì anche in funzione delle possibilità edificatorie complessive che permette
la zona che fa capo a quell'accesso (DTF 121 I 65 consid. 3a; 116 Ib 203
consid. 4b, 115 Ib 131 consid. 3). Con il termine accesso non va inteso solo
l'allacciamento viario tra un fondo e una strada aperta al pubblico, bensì
anche la strada stessa, nella misura in cui l'utente sia necessariamente
Considerandi
costretto ad utilizzarla per accedere al fondo (DFGP/UPT, Commento della legge
federale sulla pianificazione del territorio, ad art. 19 LPT, n. 12 seg.).
La nozione di accesso sufficiente è di
natura indeterminata. Essa riserva dunque all'autorità decidente una certa
latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare, limitandosi
a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in particolare quelle fondate
su considerazioni estranee alla materia, prive di ragioni oggettive o
altrimenti palesemente insostenibili.
3.3
Nel caso concreto, il municipio ha
ritenuto che l'accesso veicolare ai due edifici, dotati di 38 posteggi, la
maggior parte dei quali interrati, fosse sufficiente. La valutazione resiste
alla critica dell'insorgente. Non procede in particolare da un'interpretazione
inammissibile della nozione indeterminata di accesso sufficiente.
La strada privata, lunga una trentina di
metri, che da via Miralago conduce ai fondi dedotti in edificazione serve
soltanto alcuni fondi e non pone particolari difficoltà all'incrocio tra i
veicoli. È dunque senz'altro sufficiente.
Qualche perplessità suscita la valutazione
operata dall'autorità comunale con riferimento a via Miralago, una strada di
servizio secondaria, ad uso pedonale privilegiato, aperta soltanto ai confinanti,
che raccorda la strada privata in questione alla strada principale (salita __________).
Su un breve tratto di una ventina di metri l'incrocio tra veicoli pone in
effetti qualche problema. La circostanza non è tuttavia tale da far apparire
lesive del diritto le conclusioni adottate dal municipio. Sebbene opinabile, la
deduzione dell'autorità comunale non appare manifestamente insostenibile.
Essa è in particolare conforme alle scelte
operate in sede di pianificazione, ove si è previsto di soddisfare le esigenze
di accessibilità dei fondi confinanti, molti dei quali già edificati, mediante
l'esistente via Miralago, dichiarata strada di servizio a prevalenza pedonale.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando, alle
condizioni indicate dalla variante presentata in questa sede, la licenza
rilasciata all'insorgente.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili, sia perché la correzione,
che permette di accogliere parzialmente il ricorso, è stata da questi presentata
soltanto davanti a questo tribunale, sia perché l'ulteriore resistenza del
vicino opponente non ha costretto l'insorgente a particolari interventi a
tutela dei suoi interessi.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 NAPR di Lugano/Pregassona; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 5 settembre 2006 del Consiglio di
Stato (n. 4188) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 15 maggio 2006 è confermata
alle condizioni della variante di progetto inoltrata con la replica.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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