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Decisione

52.2006.308

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

2 gennaio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della

loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio

di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro attività

economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della CdGCE in

materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la

direttiva 75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni

emerge che hanno il diritto di rimanere in Svizzera al termine della loro

attività lucrativa segnatamente i cittadini comunitari che hanno maturato il

diritto alla pensione e quelli colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr.

art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva

CEE).

Bisogna comunque precisare che ai cittadini

di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il

diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano

di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari

sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno

e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1

Allegato I). Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel

contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le

indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art.

24 cpv. 3 Allegato I ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i

mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente

diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se

superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i

suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale

del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia,

i superstiti e l'invalidità.

3.3. Va rilevato che la LDDS e la sua

ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone

altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1

lett. a LDDS). Ora, per quanto qui interessa, l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS

dispone che uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona

a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza

pubblica.

Ritenuto pertanto che la normativa interna

non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, ne consegue

che il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

4. In

concreto, da quando RI 1 è rientrata in Svizzera il 1° settembre 2003, non ha

mai svolto un'attività lucrativa. Oltre a ciò, bisogna considerare che la

ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti e dal 2004 è carico in

maniera continua e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Lo Stato le

versa attualmente un sussidio per tutte le necessità dell'economia domestica (fr.

1'713.– mensili, al giugno 2005) e finora l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (USSI) le ha anticipato complessivamente fr. 41'992.95 (v.

scritti 5 settembre 2006 e 6 giugno 2005 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato).

Nemmeno il fatto che il 1° marzo 2005 si è

iscritta alla disoccupazione le ha permesso di uscire dall'indigenza (v.

conteggio per il mese di marzo 2003: indennità di fr. 820.35 per un guadagno assicurato

di fr. 1'107.–). Certo, nel proprio gravame l'insorgente sostiene di essere

alla ricerca di un impiego (ricorso, pag. 3 in fondo). Sennonché ella non può

pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione sine die, facendola

dipendere dalla conclusione di un contratto di lavoro. Oltre a ciò bisogna considerare

che tra la decisione di revoca del suo permesso e il giudizio del Consiglio di

Stato sono trascorsi quasi un anno e mezzo, quindi oltre i sei mesi previsti

dalla giurisprudenza europea (sentenza CdGCE precitata, del 26 febbraio 1991,

nella causa Anthonissen), ed ella non ha mai dimostrato durante tutta la procedura

ricorsuale di avere fatto tutto il possibile per trovare un'occupazione, ad esempio

come cameriera, venditrice o operaia di fabbrica, che ha svolto prima di rientrare

in Svizzera nel 2003 (curriculum vitae 2 ottobre 2003).

In ogni caso, a prescindere da tali

considerazioni, bisogna osservare che, come ricordato in precedenza (consid. 3),

l'insorgente non potrebbe invocare l'ottenimento di un permesso di dimora

finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro già per il fatto che non dispone

di mezzi finanziari sufficienti (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).

Del resto, nemmeno la stessa ricorrente

pretende più di poter ottenere un'autorizzazione di soggiorno in virtù delle

disposizioni dell'ALC (ricorso ad 5 pag. 5).

5. 5.1. Lo

straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona della sua

famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, cittadino

svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) può invocare, a

protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il

legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali

di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata.

Il diritto al rispetto della vita privata e

familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di

tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se è prevista dalla legge

Considerandi

e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per

la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la

prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione

dei diritti e delle libertà altrui. Da questo profilo la norma non va oltre

quanto disposto dall'art. 36 Cost., secondo cui le restrizioni dei diritti fondamentali

devono poggiare su una base legale, essere giustificate da un interesse

pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito.

Sapere se un permesso di soggiorno debba

essere rilasciato ai ricorrenti in base all'art. 8 CEDU va dunque vagliata alla

luce dei principi appena menzionati, segnatamente effettuando una ponderazione

di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. E' in tale ambito che

dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che l'interessato,

rimanendo in Svizzera, chieda prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2

e rinvii).

5.2

Secondo consolidata giurisprudenza,

l'art. 8 CEDU non conferisce tuttavia il diritto di risiedere e di ottenere un

permesso di soggiorno in Svizzera. Il diritto al rispetto della vita familiare

consacrato dalla predetta disposizione può essere invocato soltanto se una

misura di allontanamento, a seguito del rifiuto di rilasciare o di rinnovare un

permesso di soggiorno, ha quale conseguenza di separare i membri della famiglia

(cfr., da ultima, STF 2A.356/

2005.

del 12 luglio 2005, consid. 1.2). In

altre parole, non vi è violazione dell'art. 8 CEDU se si può esigere dai

familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro

paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora

e vivano la loro vita familiare all'estero. In questo caso, una ponderazione

degli interessi pubblici e privati in gioco diventa superflua. In siffatte

condizioni, si può esigere anche da un figlio cittadino elvetico, nato e

cresciuto in Svizzera, che segua i propri genitori o il genitore affidatario

all'estero, se ha un'età che gli permette ancora di adattarsi alla nuova realtà

(DTF 122 II 289 consid. 3b e c).

6.

6.1. Come

rilevato in precedenza (consid. 4), la ricorrente si trova da tempo a carico

dell'assistenza pubblica e nulla permette di ritenere che la sua situazione

finanziaria possa migliorare in futuro.

RI 1 non pretende di non poter rientrare in

Germania, dove è nata e cresciuta, ha i suoi principali legami sociali e

culturali, e vi risiedeva tutte le volte che non soggiornava in Svizzera. Ella

ritiene tuttavia che la decisione di allontanarla dal territorio elvetico

comporterà necessariamente anche quello dei suoi figli, i quali saranno confrontati

con gravi problemi di integrazione.

Bisogna pertanto esaminare se la ricorrente

possa invocare l'applicazione dell'art. 8 CEDU e se in caso affermativo il suo interesse

di continuare a vivere con i figli in Svizzera prevalga rispetto a quello di

allontanarla a causa della sua situazione di indigenza.

6.2

Innanzitutto, bisogna

considerare che i figli dell'insorgente sono cittadini svizzeri e hanno

verosimilmente anche la cittadinanza tedesca. È inoltre incontestato che il legame tra RI 1 con S__________ (14

novembre 1990), C__________ (28 marzo 1993) e F__________ (20 novembre 1996), sui

quali la ricorrente detiene l'autorità parentale, è vivo e intenso (v.

convenzione sugli effetti accessori al divorzio, agli atti). Le prime due condizioni

per invocare l'art. 8 CEDU sono quindi adempiute.

Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi

in presenza, bisogna dare una certa rilevanza al fatto che i figli dell'insorgente

sono ormai adolescenti e frequentano la scuola dell'obbligo. Ci si può pertanto

chiedere se, a causa della loro età, si possa ragionevolmente pretendere che

lascino il nostro paese per seguire la madre in Germania. Ora, tale aspetto non

è stato affrontato dal dipartimento quando ha revocato il permesso

all'insorgente. Dal canto suo, il Consiglio di Stato si è chinato su tale

circostanza al momento di statuire sul ricorso, limitandosi tuttavia a rilevare

che, prima di entrare in Svizzera il 1° settembre 2003, S__________, C__________

e F__________ vivevano insieme alla madre in Germania dove "hanno

risieduto per molti anni" (risoluzione governativa ad G., pag. 8),

ritenendo pertanto che un loro sradicamento dalla realtà elvetica fosse

esigibile. Il Governo non ha però indicato per quanto tempo essi hanno vissuto nella

Repubblica federale tedesca. Da parte sua, la ricorrente sostiene di esservi

rimasta con i figli soltanto durante il periodo tra il 2000 e il 2003 e che

prima di allora essi hanno praticamente vissuto sempre in Svizzera. Sennonché,

dall'inserto di causa non risulta la durata della loro effettiva assenza dal

territorio elvetico. Ora, tale aspetto è determinante per sapere se si possa

esigere che i figli della ricorrente seguano la madre all'estero e qui vi proseguano

gli studi. In effetti, se da una parte S__________, C__________ e F__________ hanno

già vissuto per un certo periodo in Germania, paese con uno stile di vita analogo

al nostro, dal profilo della loro integrazione non bisogna dimenticare che essi

sono nati in Svizzera e hanno passato gran parte della loro vita nel nostro

paese, dove hanno verosimilmente i loro più stretti legami sociali anche se non

è dato di sapere con quale intensità.

In siffatte circostanze, ne discende che gli

elementi agli atti sono insufficienti per poter determinare se la decisione

impugnata rispetta il principio della proporzionalità.

7.

Stante

quanto precede, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e

rinviare gli atti al Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare per

quanto tempo S__________, C__________ e F__________ hanno vissuto in Germania e,

a dipendenza dell'esito di tale accertamento, se si possa esigere che essi

possano tornare a viverci e terminare gli studi senza che ciò rappresenti uno

sradicamento dalla realtà elvetica. Al contempo, il Governo verificherà

nuovamente la situazione finanziaria dell'interessata e se la stessa si sia

procacciata nel frattempo un lavoro al fine di uscire dalla sua attuale

situazione di indigenza.

8.

Il ricorso

va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità

per ripetibili (art. 31 PAmm).

RI 1

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; la LDDS; gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione 13 settembre 2006 (n. 4349) del Consi-

glio

di Stato è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo

completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

.

5. Intimazione

a:

6600 Locarno,

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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