52.2006.31
Concorso per la fornitura di pietra naturale
26 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2006.31
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, TRAM
Titolo:
Concorso per la fornitura di pietra naturale
TEMPESTIVITÀ
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.31
Lugano
26 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2006 del
RI 1
contro
la decisione 28 dicembre 2005 del CO 2, che aggiudica
alla ditta CO 1 la fornitura di pietra naturale per la sistemazione di;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il 24
maggio 2005 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di fornitura di
pietra naturale per la sistemazione esterna di __________;
che al committente sono pervenute quattro
offerte, fra cui quella del RI 1 (in seguito RI 1) di fr. 1'075'117.65 e quella
ditta CO 1 di fr. 723'803.70;
che con risoluzione 14 dicembre 2005, intimata
il 28 dicembre 2005, il municipio ha aggiudicato la fornitura alla ditta CO 1;
che contro questa decisione il RI 1 insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, a mente del ricorrente, la commessa in
esame andrebbe considerata quale commessa edile e non già di fornitura; la manodopera
risulterebbe pertanto determinante;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione
Fatti
i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che, prima di entrare nel merito di
un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i
presupposti procedurali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);
che la
competenza di questo Tribunale è data (art. 36 cpv. 1 LCPubb);
che, in quanto partecipante alla gara, l'insorgente,
è legittimato ad impugnare la decisione di aggiudicazione;
che la verifica della tempestività del
gravame richiede, per contro, un esame più approfondito;
che la legge di procedura per le cause
amministrative, riservate le norme speciali previste da altre leggi, si applica
a tutti i procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione
di autorità cantonali, comunali, patriziati, parrocchiali e di altri entri
pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 e 2 PAmm);
che contro le decisioni dei committenti è
dato ricorso al diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10
giorni (art. 36 cpv. 1 LCPubb);
che, giusta l'art. 36 cpv. 2, è esclusa
l'applicabilità dell'art. 13 PAmm, relativo alla decorrenza dei termini durante
le ferie giudiziarie;
che, quando il tentativo di intimazione di
un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato
un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del
destinatario;
che, se non viene ritirata prima, la
raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza
presso l'ufficio postale, dopo il tentativo di intimazione, nella misura in cui
il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità
(STF 14.01.2004 n.1P.536/2003, consid. 2 segg.;DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 119
Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 1b ad art. 14; Pra 2001 n. 2, p. 113);
che la regola secondo cui il termine di
Considerandi
ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di
notificazione da parte della posta rappresenta un principio generale
riconosciuto (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; cfr. Condizioni generali della Posta,
cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo);
che il Tribunale federale ha più volte
ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di
formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF
127.
I 31 consid. 2b);
che la notificazione si dà per avvenuta il
settimo giorno, indipendentemente dal fatto che questo sia un sabato o un
giorno festivo (STF 14.01.2004 N.1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31
consid. 2b; RDAT II - 2001 n. 12);
che, riservata la tutela della buona fede,
il termine di intimazione non viene prorogato qualora il ritiro dell'invio
presso la Posta avvenga materialmente dopo la scadenza dei sette giorni, sia a
seguito di un ordine di fermo-posta (DTF 123 III 492 consid. 1), sia perché la
Posta trattiene spontaneamente la raccomandata;
che, in concreto, gli accertamenti postali
esperiti d'ufficio, attestano che la decisione di aggiudicazione 14 dicembre
2005, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata
per raccomandata il 28 dicembre 2005 (LSI) ed è stata ricevuta l'indomani, 29
dicembre, dall'ufficio postale di Claro;
che a seguito di un ordine di trattenuta degli
invii postali stabilito fino all'8 gennaio 2006 la raccomandata è stata
ritirata il 9 gennaio seguente (cfr. lettera dell'ufficio postale di Claro al
Tribunale, trasmessa via fax il 24 gennaio 2006);
che, in ogni modo, in virtù dei principi
sopra esposti, l'invio raccomandato va considerato come validamente notificato il
5.
gennaio 2006;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere venerdì 6 gennaio ed è giunto a scadenza domenica 15 gennaio 2006:
tale scadenza è stata di conseguenza protratta a lunedì 16 gennaio 2006 (art.
10.
cpv. 3 PAmm);
che, pertanto, il presente gravame,
inoltrato il 18 gennaio 2006, risulta tardivo;
che non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che il ricorrente abbia ritirato la raccomandata presso la
Posta di Claro lunedì 9 gennaio 2006, quando già erano scaduti i 7 giorni di rito;
che, l'impugnativa deve pertanto essere
dichiarata irricevibile in ordine, in quanto tardiva;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36 LCPubb; 1, 3, 10, 11, 28, 46, 48
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste a carico del RI 1.
3.
Intimazione a:
p.c. a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Il presidente del
Tribunale cantonale amministrativo La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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