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Decisione

52.2006.31

Concorso per la fornitura di pietra naturale

26 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che, prima di entrare nel merito di

un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i

presupposti procedurali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);

che la

competenza di questo Tribunale è data (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che, in quanto partecipante alla gara, l'insorgente,

è legittimato ad impugnare la decisione di aggiudicazione;

che la verifica della tempestività del

gravame richiede, per contro, un esame più approfondito;

che la legge di procedura per le cause

amministrative, riservate le norme speciali previste da altre leggi, si applica

a tutti i procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione

di autorità cantonali, comunali, patriziati, parrocchiali e di altri entri

pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 e 2 PAmm);

che contro le decisioni dei committenti è

dato ricorso al diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10

giorni (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che, giusta l'art. 36 cpv. 2, è esclusa

l'applicabilità dell'art. 13 PAmm, relativo alla decorrenza dei termini durante

le ferie giudiziarie;

che, quando il tentativo di intimazione di

un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato

un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del

destinatario;

che, se non viene ritirata prima, la

raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza

presso l'ufficio postale, dopo il tentativo di intimazione, nella misura in cui

il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità

(STF 14.01.2004 n.1P.536/2003, consid. 2 segg.;DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 119

Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, n. 1b ad art. 14; Pra 2001 n. 2, p. 113);

che la regola secondo cui il termine di

Considerandi

ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di

notificazione da parte della posta rappresenta un principio generale

riconosciuto (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; cfr. Condizioni generali della Posta,

cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo);

che il Tribunale federale ha più volte

ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di

formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF

127.

I 31 consid. 2b);

che la notificazione si dà per avvenuta il

settimo giorno, indipendentemente dal fatto che questo sia un sabato o un

giorno festivo (STF 14.01.2004 N.1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31

consid. 2b; RDAT II - 2001 n. 12);

che, riservata la tutela della buona fede,

il termine di intimazione non viene prorogato qualora il ritiro dell'invio

presso la Posta avvenga materialmente dopo la scadenza dei sette giorni, sia a

seguito di un ordine di fermo-posta (DTF 123 III 492 consid. 1), sia perché la

Posta trattiene spontaneamente la raccomandata;

che, in concreto, gli accertamenti postali

esperiti d'ufficio, attestano che la decisione di aggiudicazione 14 dicembre

2005, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata

per raccomandata il 28 dicembre 2005 (LSI) ed è stata ricevuta l'indomani, 29

dicembre, dall'ufficio postale di Claro;

che a seguito di un ordine di trattenuta degli

invii postali stabilito fino all'8 gennaio 2006 la raccomandata è stata

ritirata il 9 gennaio seguente (cfr. lettera dell'ufficio postale di Claro al

Tribunale, trasmessa via fax il 24 gennaio 2006);

che, in ogni modo, in virtù dei principi

sopra esposti, l'invio raccomandato va considerato come validamente notificato il

5.

gennaio 2006;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere venerdì 6 gennaio ed è giunto a scadenza domenica 15 gennaio 2006:

tale scadenza è stata di conseguenza protratta a lunedì 16 gennaio 2006 (art.

10.

cpv. 3 PAmm);

che, pertanto, il presente gravame,

inoltrato il 18 gennaio 2006, risulta tardivo;

che non permette di giungere a diversa

conclusione il fatto che il ricorrente abbia ritirato la raccomandata presso la

Posta di Claro lunedì 9 gennaio 2006, quando già erano scaduti i 7 giorni di rito;

che, l'impugnativa deve pertanto essere

dichiarata irricevibile in ordine, in quanto tardiva;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36 LCPubb; 1, 3, 10, 11, 28, 46, 48

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste a carico del RI 1.

3.

Intimazione a:

p.c. a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Il presidente del

Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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