52.2006.314
Multa per violazione del regolamento patriziale concernente l'utilizzo di una teleferica
20 novembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.314
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TRAM
Titolo:
Multa per violazione del regolamento patriziale concernente l'utilizzo di una teleferica
PATRIZIATO
art. 118 LOP
art. 146 LOP
Incarto n.
52.2006.314
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2006 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 19 settembre 2006 del Consiglio di
Stato (n. 4475) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 14 giugno 2006 con cui l'CO 1 gli ha inflitto una multa per violazione
del regolamento della teleferica __________ - __________;
viste le risposte:
- 17 ottobre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 20 ottobre 2006 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il CO
1 è proprietario della teleferica __________ - __________;
che l'impianto ha due stazioni intermedie,
la prima a __________, la seconda, più in alto, a __________;
che la teleferica è dotata di una cassa
automatica alla stazione di partenza inferiore, presso la quale, entro
determinate fasce orarie, è presente anche del personale di servizio; l'accesso
alla teleferica è dato soltanto ai possessori di un biglietto valido, in grado
di sbloccare il cancello;
che le stazioni intermedie e la stazione
superiore sono invece prive di casse e di addetti; gli utenti che si servono
della teleferica partendo da una stazione intermedia o dalla stazione superiore
possono accedervi liberamente;
che il 27 aprile 2006 l'CO 1 ha scritto al
ricorrente per segnalargli di aver constatato che nelle precedenti settimane
aveva utilizzato la teleferica senza acquistare alcun biglietto; l'ha quindi
invitato a prendere contatto con i responsabili alla stazione di partenza al
fine di regolare il pagamento delle corse effettuate;
che l'11 maggio 2006 RI 1 ha preso contatto
telefonico con il presidente del patriziato, chiedendogli di inviargli una
polizza di versamento per pagare una ventina di corse, in parte a saldo di
quelle già effettuate ed in parte in anticipo su quelle che intendeva ancora
effettuare;
che il presidente del patriziato gli avrebbe
detto di rivolgersi al personale di servizio alla stazione inferiore della
teleferica;
che la sera di quello stesso giorno il
ricorrente ha utilizzato la teleferica in discesa da __________ fino alla
stazione intermedia inferiore di __________ senza pagare alcun biglietto;
che il 24 maggio 2006 l'CO 1 ha notificato
al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver violato le regole che
disciplinano l'utilizzo dell'impianto di trasporto; il rapporto avvertiva il
prevenuto che gli sarebbe stata inflitta una multa di fr. 300.-;
che RI 1 si è giustificato asserendo in
buona sostanza di non aver mai inteso sottrarsi all'obbligo di pagare le corse,
ma di non aver mai potuto farlo effettivamente, non avendo reperito personale
alla stazione di partenza;
che con decisione 14 giugno 2006 l'CO 1 ha
inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.- per ripetute violazioni delle
disposizioni contenute nel regolamento della teleferica;
che con giudizio 19 settembre 2006 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da RI 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto
provata l'infrazione ed adeguatamente commisurata la sanzione inflitta;
che contro il predetto giudizio il
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato assieme alla multa;
che l'insorgente solleva una serie di
eccezioni, obiettando in particolare che alla stazione superiore di __________
non viene fornita alcuna informazione sulle modalità di pagamento del biglietto
per chi usa la teleferica soltanto in discesa sino ad una stazione intermedia;
non esiste alcuna cassa e non è nemmeno dato di sapere a quanto ammonti il
prezzo del biglietto per questa corsa; oltretutto, conclude il ricorrente, non
avrebbe dovuto pagare alcun biglietto in quanto titolare di un abbonamento Ticinocard;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
patriziato, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 146 cpv. 1
LOP; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti;
che, giusta l'art. 118 cpv. 1 LOP, l'CO 1
applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi
la cui applicazione gli è affidata;
che il regolamento della teleferica del
patriziato di __________, definite le modalità di funzionamento (art. 2) e gli
orari (art. 3), stabilisce le tariffe minime e massime per il trasporto di
persone (art. 4), di merci (art. 5) e di animali (art. 6); le singole tariffe
sono invece fissate da un'apposita ordinanza dell'CO 1;
che l'art. 9 stabilisce inoltre che le
violazioni del regolamento sono punite con la multa sino a fr. 1'000.-;
che, nel caso concreto, l'CO 1 ha inflitto
al ricorrente una multa di fr. 300.- per aver utilizzato a più riprese la
teleferica in discesa da __________ a __________ senza pagare il biglietto;
che il ricorrente non contesta la
materialità dei fatti, ma sostiene in buona sostanza di non aver saputo come
pagare il biglietto, essendo le stazioni utilizzate prive di casse e di
personale di servizio; per la prima volta in questa sede afferma inoltre di non
essere nemmeno tenuto a pagarlo in quanto titolare di un abbonamento Ticinocard;
che già quest'ultima eccezione permette di
prosciogliere il ricorrente dagli addebiti che gli vengono mossi;
che la riserva, contenuta nell'ordinamento
tariffale della teleferica, secondo cui l'utilizzo della Ticinocard è
possibile solo in presenza del personale di esercizio alla stazione di
partenza durante gli orari di apertura dello sportello, è di natura meramente
pratica; serve indirettamente ad indicare ai possessori dell'abbona-mento che
Fatti
il cancello per accedere alla teleferica può essere sbloccato senza biglietto
soltanto se è presente il personale di servizio;
che tale riserva non limita affatto la
validità della carta; tanto meno permette di infliggere una multa ad un utente
che si serve della teleferica soltanto in discesa, a partire dalla stazione
superiore e sino ad una stazione intermedia;
che, impregiudicata
la questione di sapere se in assenza di una norma di regolamento che commini la
multa a chi utilizza l'impianto senza pagare il biglietto, la sanzione era
comunque ingiustificata ab initio, perché alla stazione di __________
non vengono fornite sufficienti indicazioni né sul prezzo del biglietto per una
discesa sino ad una stazione intermedia, né sulle modalità di pagamento;
che l'indicazione contenuta nell'ordinanza
tariffale dell'CO 1, secondo cui per l'uso delle stazioni intermedie la
tariffa è calcolata per differenza tra la stazione di partenza e la stazione di
arrivo, rispettivamente che le corse vanno pagate alla cassa presso la
stazione di partenza o notificate sull'apposito modulo non è infatti esposta
all'albo della stazione superiore; tanto meno sono disponibili gli appositi
moduli;
che, nel caso in esame, il ricorrente,
Considerandi
ignorando di non essere tenuto a pagare il biglietto in quanto possessore di un
abbonamento Ticinocard, l'11 maggio 2006 aveva oltretutto espressamente manifestato
al presidente del patriziato l'intenzione di pagare le corse effettuate,
chiedendogli di inviargli una cedola di versamento;
che, anche se l'interpellato l'avesse invitato
a rivolgersi al personale di servizio alla stazione inferiore, dagli atti del
procedimento non emergono comunque elementi che permettano di rimproverare al
ricorrente di aver utilizzato la teleferica con l'intenzione di sottrarsi all'obbligo
del pagamento del biglietto, per essere sceso, la sera di quello stesso giorno,
da __________ alla stazione intermedia di __________, non servita da personale
e priva di cassa automatica, evitando di proposito di passare successivamente
alla stazione inferiore di __________;
che le omissioni del patriziato, in
particolare la mancata indicazione del prezzo della corsa di discesa da __________
a __________, rispettivamente la mancata messa a disposizione degli utenti, presso
le stazioni superiori, dei moduli per notificare le corse previsti dall'ordinanza
sulle tariffe, non permettono di ipotizzare che il ricorrente abbia agito con
dolo;
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va accolto, annullando la multa e la decisione
governativa che la conferma;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili, commisurate tenendo conto che l'eccezione
riferita alla Ticinocard è stata sollevata soltanto in questa sede, sono a
carico del patriziato secondo soccombenza;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 118, 146 LOP; 9 regolamento della
teleferica __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 19 settembre 2006 del Consiglio di
Stato (n. 4475).
1.2.
la decisione 14 giugno 2006 dell'CO 1, che
infligge al ricorrente una multa di fr. 300.-;
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo
di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Ufficio
patriziale di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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