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Decisione

52.2006.314

Multa per violazione del regolamento patriziale concernente l'utilizzo di una teleferica

20 novembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il cancello per accedere alla teleferica può essere sbloccato senza biglietto

soltanto se è presente il personale di servizio;

che tale riserva non limita affatto la

validità della carta; tanto meno permette di infliggere una multa ad un utente

che si serve della teleferica soltanto in discesa, a partire dalla stazione

superiore e sino ad una stazione intermedia;

che, impregiudicata

la questione di sapere se in assenza di una norma di regolamento che commini la

multa a chi utilizza l'impianto senza pagare il biglietto, la sanzione era

comunque ingiustificata ab initio, perché alla stazione di __________

non vengono fornite sufficienti indicazioni né sul prezzo del biglietto per una

discesa sino ad una stazione intermedia, né sulle modalità di pagamento;

che l'indicazione contenuta nell'ordinanza

tariffale dell'CO 1, secondo cui per l'uso delle stazioni intermedie la

tariffa è calcolata per differenza tra la stazione di partenza e la stazione di

arrivo, rispettivamente che le corse vanno pagate alla cassa presso la

stazione di partenza o notificate sull'apposito modulo non è infatti esposta

all'albo della stazione superiore; tanto meno sono disponibili gli appositi

moduli;

che, nel caso in esame, il ricorrente,

Considerandi

ignorando di non essere tenuto a pagare il biglietto in quanto possessore di un

abbonamento Ticinocard, l'11 maggio 2006 aveva oltretutto espressamente manifestato

al presidente del patriziato l'intenzione di pagare le corse effettuate,

chiedendogli di inviargli una cedola di versamento;

che, anche se l'interpellato l'avesse invitato

a rivolgersi al personale di servizio alla stazione inferiore, dagli atti del

procedimento non emergono comunque elementi che permettano di rimproverare al

ricorrente di aver utilizzato la teleferica con l'intenzione di sottrarsi all'obbligo

del pagamento del biglietto, per essere sceso, la sera di quello stesso giorno,

da __________ alla stazione intermedia di __________, non servita da personale

e priva di cassa automatica, evitando di proposito di passare successivamente

alla stazione inferiore di __________;

che le omissioni del patriziato, in

particolare la mancata indicazione del prezzo della corsa di discesa da __________

a __________, rispettivamente la mancata messa a disposizione degli utenti, presso

le stazioni superiori, dei moduli per notificare le corse previsti dall'ordinanza

sulle tariffe, non permettono di ipotizzare che il ricorrente abbia agito con

dolo;

che, sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va accolto, annullando la multa e la decisione

governativa che la conferma;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia; le ripetibili, commisurate tenendo conto che l'eccezione

riferita alla Ticinocard è stata sollevata soltanto in questa sede, sono a

carico del patriziato secondo soccombenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 118, 146 LOP; 9 regolamento della

teleferica __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 19 settembre 2006 del Consiglio di

Stato (n. 4475).

1.2.

la decisione 14 giugno 2006 dell'CO 1, che

infligge al ricorrente una multa di fr. 300.-;

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo

di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Ufficio

patriziale di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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