Lexipedia

Decisione

52.2006.315

Costruzione di tre stabili d'appartamenti

16 aprile 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I manufatti

destinati a permettere l'uscita sul tetto, argomentano, sarebbero corpi tecnici,

che in quanto tali non sarebbero computabili nell'altezza. In ogni caso,

qualsiasi eventuale difetto avrebbe potuto essere facilmente corretto

subordinando la licenza ad opportune condizioni. Analoghe considerazioni

valgono per le pergole, il cui sviluppo verticale non andrebbe conteggiato sull'altezza

dell'edificio.

L'altezza del

manufatto destinato ad accedere all'autorimessa interrata non andrebbe

computata su quella dell'edificio sovrastante. Questo manufatto e l'edificio

sovrastante non costituirebbero una costruzione a gradoni. Non sarebbero

affatto dati i presupposti per misurare l'altezza secondo le regole fissate

dall'art. 40 LE per questo genere di costruzioni.

Immune da

violazioni del diritto sarebbe pure la licenza in quanto riferita all'impianto

di riscaldamento a termopompa, che non provoca alcun genere di rumore.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica

conclusione pervengono i vicini opponenti, che con due distinti allegati di

risposta contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti, riproponendo in

questa sede anche numerose eccezioni sollevate senza successo in prima istanza.

Il municipio

condivide invece l'impugnativa, con argomenti che al pari di quelli sollevati

dai resistenti saranno discussi per quanto necessario nei considerandi di

diritto.

E. Con

la replica i ricorrenti ribadiscono e sviluppano ulteriormente le tesi

sostenute in sede di ricorso, confermandone le conclusioni e le domande di

giudizio.

Il Consiglio di

Stato ed il municipio si confermano nelle rispettive tesi, allegazioni e

domande senza formulare osservazioni.

Gli opponenti

ribadiscono a loro volta il loro punto di vista.

Considerato, in diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, beneficiari della licenza annullata dal

Consiglio di Stato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio

può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La

situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani ed è sufficientemente

nota a questo tribunale per conoscenza diretta. La rappresentazione tridimensionale

della controversa edificazione permette di comprenderne adeguatamente tutti gli

aspetti. Le prove (sopralluogo, perizia) chieste dagli insorgenti non appaiono

atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Altezza

dei corpi per scale, ascensore e deposito attrezzi

2.1

Il limite d'altezza

delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in

modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli

insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali.

Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti,

contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art.

40.

cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato

al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

Determinante, in sostanza, è l'altezza delle facciate. Riservato il caso in cui

l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza

massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l'altezza

del filo di gronda, non vengono per principio presi in considerazione. Salvo

diversa disposizione di legge, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi

tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali

torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e

servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto

che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal

profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (STA 14.07.06 in re

T. n. 52.6.74; RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).

2.2

Il progetto

in discussione prevede di realizzare una serie di torrette sul tetto piano

degli edifici che compongono il complesso residenziale. Sei di questi manufatti

sono destinati a permettere alle scale ed agli ascensori di raggiungere il

tetto adibito a terrazza. Gli altri quattro sono invece destinati a deposito

attrezzi. La maggior parte di essi è arretrata a 5 m dal filo della facciata a

valle e sporge per m 2.50 oltre la facciata a monte. Hanno una pianta che

misura m 4.85 x 6.80 ed ove non siano adibiti a deposito contengono l'ascensore,

le scale comuni e due piccole scale a chiocciola, che collegano direttamente il

tetto alle unità abitative sottostanti. Tre di questi manufatti sono invece più

piccoli. La loro altezza, misurata a partire dal piano della terrazza, varia da

m 2.40 a m 2.50.

Il municipio li

ha qualificati come corpi tecnici la cui altezza non sarebbe conteggiabile su

quella dell'edificio sottostante. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che

fosse da computare. Ne ha quindi dedotto che già per questo motivo la licenza

fosse da annullare, poiché l'altezza degli immobili superava di almeno una

sessantina di centimetri l'altezza massima di 8.00 m fissata dalle NAPR per la

zona R2a. La tesi del Consiglio di Stato può essere soltanto parzialmente

condivisa.

Nella misura in

cui ospitano soltanto le scale comuni e l'ascensore i manufatti in discussione

sono senz'altro da qualificare come corpi tecnici. Servono infatti ad assicurare

l'accesso al tetto. In quanto tali non sono computabili sull'altezza dell'edificio.

Non sono invece corpi

tecnici gli spazi riservati alle scale elicoidali che collegano il tetto alle

unità abitative sottostanti. L'accesso al tetto è infatti già assicurato dalle

scale comuni. Parimenti, non sono corpi tecnici i tre vani destinati a deposito

attrezzi. Oltre ad essere sovradimensionati, non servono infatti ad assicurare

la funzionalità degli edifici.

I ricorrenti

censurano la decisione del Consiglio di Stato di annullare la licenza invece di

assoggettarla ad opportune condizioni, volte a correggere il difetto in

applicazione del principio di proporzionalità. La censura è fondata, poiché il

progetto poteva essere facilmente emendato, subordinando la licenza all'eliminazione

degli spazi riservati alle scale a chiocciola ed alla soppressione dei

manufatti destinati a deposito attrezzi.

3.

Altezza

dei sostegni per la vegetazione sulle terrazze dei tetti

3.1

Il limite

superiore per la misurazione dell'altezza è dato dal filo del cornicione di

gronda o del parapetto (art. 40 LE). Per parapetto occorre intendere un

manufatto che determina un effettivo ingombro verticale. Semplici ringhiere o

balaustre, ove il vuoto prevale nettamente sul pieno, non entrano in

considerazione, poiché non incrementano il volume della costruzione e non sono

percepibili come ingombro (cfr. STA 5.1.07 in re T. n. 52.6.358 consid.

3.2.2

).

3.2

Nel caso

concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche le esili strutture metalliche

previste sulle terrazze dei tetti per sorreggere la vegetazione ornamentale

fossero computabili nell'altezza degli edifici. A torto, poiché queste

strutture, caratterizzate da una nettissima prevalenza degli spazi vuoti su

quelli pieni, non determinano alcun ingombro.

In ogni caso,

non costituivano un motivo sufficiente per annullare la licenza. Sarebbe

infatti bastato subordinarla alla condizione di eliminarle.

4.

Altezza

del blocco centrale / angolo sudovest

4.1

L'altezza

degli edifici, come detto, si misura dal terreno sistemato sino al filo superiore

del cornicione di gronda (art. 40 cpv. 1 LE). Determinanti, dal profilo delle finalità

perseguite dalle disposizioni disciplinanti l'altezza degli edifici, sono

infatti gli ingombri verticali, che sono essenzialmente costituiti dalle facciate.

Lo sviluppo

verticale delle facciate va per principio misurato indipendentemente da

eventuali arretramenti dei piani superiori rispetto ai piani sottostanti. Gli

attici sono ad esempio computati nell'altezza dell'edificio (cfr. art. 43 RLE).

Un'eccezione a questa regola è data nel caso di costruzioni in pendio,

articolate sulla verticale, nelle quali l'altezza è misurata per ogni singolo

edificio, a condizione che tra i corpi situati a quote diverse si verifichi una

rientranza di almeno 12 metri (art. 40 cpv. 2 LE).

La sistemazione

del terreno dispone ancora l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la

formazione di terrapieni, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio

sovrastante fintanto che non supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m

dal piede della facciata.

4.2

Nel caso

concreto, la parte centrale del complesso residenziale è costituita da un

blocco di cinque stabili contigui, strutturati su quattro livelli e disposti ad

L sul pendio, tre rivolti verso sud e due verso ovest. La parte abitativa degli

edifici, suddivisa su due livelli (piano terra e primo piano), appoggia su un

piano adibito a cantine, il quale è a sua volta sovrapposto ad un piano

destinato ad autorimessa comune per l'intero complesso. Verso ovest e verso

sud, il piano dell'autorimessa, posta alla quota di m 420.00 s/m., è contenuto

da un muro doppio (a) alto 3 m. La parte esterna è situata a 7 m dalle

corrispondenti facciate degli edifici sovrastanti. Lo spazio (intercapedine)

tra i due muri, largo m 2.50, è ri-empito di materiale inerte. Su questi due lati,

il sovrastante piano delle cantine, situato alla quota di m 422.60 s/m., è a

sua volta delimitato da un muro (b), alto m 1.50 dal terreno sistemato, ubicato

a 3 m da tali facciate e volto a sorreggere un terrapieno largo 3 m.

PLANIMETRIA

(ANGOLO SW)

(a) muro esterno

piano autorimessa

(b) muro esterno piano cantina

m

4.

edificio

m 3

N

entrata

edificio

autorimessa

SEZIONI W/E e

S/N (ANGOLO SW)

432.30

m s/m.

1° P

7.

m PT

425.20

m s/m.

m 1.50 (b) cantine

422.60

m s/m.

(a)

autorimessa

420.00

m s/m.

m 2.50

= terrapieno

L'angolo sudovest del blocco centrale della controversa

edificazione verrebbe ad insistere sul piazzale (quota 420 m s/m.), ubicato

davanti alla facciata ovest della villa (da demolire) insiste attualmente sul

fondo.

In corrispondenza di quest'angolo, la controversa costruzione

è alta m 12.30. Secondo l'art. 40 LE, l'altezza va infatti misurata a

partire dal terreno sistemato ai piedi dei muri perimetrali che convergono nell'angolo

SW dell'autorimessa (m 420.00 s/m.) sino al parapetto delle terrazze previste

sul tetto degli edifici sovrastanti (m 432.30 s/m.). Il terrapieno (riempimento),

largo m 2.50, previsto dietro i muri perimetrali sud ed ovest dell'autorimessa,

non porta ad escludere l'altezza di questo piano dal computo dell'altezza

complessiva della costruzione. L'intercapedine riempita di materiale

inerte, prevista fra i muri che delimitano l'autorimessa su questi versanti,

non permette di configurare il manufatto alla stregua di un terrapieno conglobante

una costruzione sotterranea. Nonostante questo accorgimento e l'esile strato di

terra vegetale posato sulla soletta di copertura il manufatto resta un edificio,

ovvero una costruzione comprendente spazi chiusi, utilizzabili per proteggere

persone o cose dagli influssi atmosferici. L'opera, vuota al suo interno ed

utilizzabile per il ricovero dei veicoli, non è un terrapieno, ma un corpo di

fabbrica inscindibilmente connesso all'edificio sovrastante, con il quale forma

una costruzione a gradoni (STA 10.5.04 in re F. n. 52.2004.112 consid. 2.2.). Parimenti,

nemmeno il terrapieno largo 3 m, previsto a livello delle cantine, esclude

questo piano dal computo dell'altezza degli edifici che compongono il blocco

centrale. I presupposti dell'art. 41 LE sono evidentemente insoddisfatti,

poiché il dislivello tra il ciglio del terrapieno (m 425.20), ad una distanza

di 3 m dal piede delle facciate sud ed ovest degli edifici, supera di gran

lunga il limite di m 1.50 dal terreno naturale sottostante, che è costituito

dal piazzale attualmente esistente alla quota di m 420.00 s/m..

Irrilevante, dal profilo della misurazione dell'altezza, è pure

l'ar-retramento di 4 m del muro di sostegno del terrapieno, dietro il quale

sono poste le cantine, rispetto al muro perimetrale dell'au-torimessa.

Altrettanto privo di rilievo è l'ulteriore arretramento di 3 m delle facciate

degli edifici per rapporto al muro di sostegno del terrapieno circostante le

cantine. La misura degli arretramenti, inferiore a 12 m, non permette invero di

applicare il particolare criterio di misurazione previsto dall'art. 40 cpv. 2

LE per le costruzioni a gradoni.

Invano si richiamano d'altro canto i ricorrenti al

presumibile andamento del terreno naturale prima della costruzione dell'attuale

piazzale. Determinante ai fini della misurazione dell'altezza non è l'antico

livello del terreno naturale, ma il livello del terreno sistemato ai piedi del

muro perimetrale dell'autorimessa, che si situa alla quota di m 420.00 s/m.

Esenti da violazioni del diritto, su questo

punto, appaiono le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato. Trattandosi di

difformità che non possono essere corrette subordinando la licenza a clausole

accessorie, da questo profilo, il giudizio impugnato merita dunque di essere confermato.

5.

Termopompa

Per quanto riguarda le presunte

manchevolezze procedurali, riscontrate dal Consiglio di Stato in relazione a

questo impianto, basta rilevare che i difetti non giustificavano comunque l'annullamento

dell'intera licenza. Il Governo avrebbe infatti potuto porvi facilmente rimedio

colmando le lacune istruttorie per il tramite del competente servizio

dipartimentale.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso può dunque essere respinto senza

che occorra esaminare le ulteriori, innumerevoli censure sollevate dai resistenti

in sede di risposta al ricorso.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione,

è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 40, 41 LE; 14 NAPR di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che a titolo di ripetibili

rifonderanno:

- fr.

5'000.- ai resistenti CO 1; CO 2; CO 3; CO 4, CO 5 e CO 6 e

- fr.

5'000.- ai resistenti CO 7; CO 13; CO 9; CO 10; CO 8; CO 11; CO 12.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster