52.2006.319
Revoca di sicurezza della licenza di condurre per inidoneità caratteriale confermata da perizia giudiziaria. Riammissione alla guida subordinata alla frequentazione con successo di un trattamento di r
29 gennaio 2007Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2006.319
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di sicurezza della licenza di condurre per inidoneità caratteriale confermata da perizia giudiziaria. Riammissione alla guida subordinata alla frequentazione con successo di un trattamento di rieducazione stradale
INIDONEITÀ CARATTERIALE
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 14 cpv. 2 let. d LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. c LCSTR
art. 16d cpv. 2 LCSTR
Incarto n.
52.2006.319
Lugano
29 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2006 (no. 4772) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 18 luglio 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre a tempo
indeterminato;
viste le risposte:
- 18 ottobre 2006 della
Sezione della circolazione;
- 24 ottobre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato il 4 novembre 1976 ed ha conseguito la licenza di
condurre veicoli a motore della categoria B nel dicembre del 1994.
Nel 1995 è stato ammonito per aver investito
un pedone e nel 1997 ha subito analogo provvedimento a seguito di un eccesso di
velocità commesso in autostrada (152 km/h sul limite di 120 km/h). L'anno
seguente gli è stata revocata la licenza di condurre durante quattro mesi per
aver circolato a velocità pericolosa e inadeguata sulla A2, perturbando la
sicurezza del traffico. Nel 2001 è stato nuovamente ammonito per aver superato di
28 km/h il limite di 120 km/h vigente in autostrada.
B. Il 9
dicembre 2005 RI 1 è stato intercettato da una pattuglia della polizia cantonale
di Berna mentre circolava a 125 km/h su un tratto della A1 in territorio di Schönbühl
gravato da un limite di velocità di 80 km/h. In quel frangente ha pure superato
la doppia linea di sicurezza e omesso di mantenere una distanza adeguata dal
veicolo che lo precedeva.
Due
giorni dopo egli ha circolato nell'abitato di Zurigo alla velocità punibile di
69 km/h.
Il 2
aprile 2006 RI 1 è stato fermato dalla polizia di Grindelwald mentre si trovava
al volante della propria autovettura in stato di ebrietà (1.24 - 1.65 g/kg), cosicché
gli agenti gli hanno sequestrato la licenza di condurre.
A fronte di questi accadimenti, il 31 maggio
2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente di guida a titolo
preventivo e cautelativo per un tempo indeterminato, sospettando che potesse
essere inidoneo caratterialmente a condurre con sicurezza veicoli a motore
(art. 16 cpv. 1 LCStr, 11b cpv. 1 lett. b e 30 OAC). Nel contempo gli ha
ordinato di sottoporsi ad una perizia psico-tecnica.
C. Sulla base
del referto peritale 25 giugno 2006 dello psicologo del traffico __________, il
18 luglio 2006 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare la licenza
di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che un
riesame della situazione non sarebbe avvenuto prima del mese di aprile del
2007. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame
psico-tecnico.
D. Con
giudizio 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo il ricorso contro di esso presentato da RI 1
Alla luce
delle circostanze e della perizia del citato psicologo, ritenuta approfondita e
coerente, il Governo ha reputato la revoca impugnata appropriata e giustificata
dalla necessità di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.
E. Contro il
predetto giudicato governativo, il soccombente si è aggravato davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'immediata restituzione della
sua licenza di condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.
Il ricorrente ha rimproverato in sostanza
alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola
perizia __________, il quale ha svolto un'indagine psicologica metodologicamente
insostenibile, incontrando il periziato una sola volta. Le conclusioni dello psicologo
__________ sono state d'altronde ampiamente confutate dal terapeuta di fiducia
dell'insorgente lic. dipl. __________, che dopo cinque colloqui clinici di
un'ora e un quarto ciascuno si è pronunciato positivamente sull'idoneità alla
guida del proprio paziente. A fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio
di Stato avrebbe dovuto quantomeno commissionare una perizia giudiziaria di
tipo psichiatrico.
F. All'accoglimento
del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione,
riconfermandosi nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute.
G. In fase
istruttoria, il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia
specialistica per valutare l'idoneità alla guida del ricorrente.
Nel suo referto 7 gennaio 2007 il perito
designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è tuttora inabile alla
guida per motivi caratteriali e potrà essere riammesso al volante solo dopo
aver seguito con successo un corso di rieducazione UPI o una psicoterapia
mirata sul comportamento stradale.
Tutte le parti hanno rinunciato alla
completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di
conclusioni; RI 1 esplicitamente, il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione
per atti concludenti.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm):
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, integrati dalle risultanze della perizia
giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà
garanzia, per il suo comportamento, di osservare le prescrizioni e di avere
riguardo per il prossimo (art. 14 cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c
LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di
sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei
e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art.
16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente
medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena
l'inidoneità scompare. Di regola, l'automobilista dovrà provare di essere
guarito (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006). Negli altri casi, segnatamente
allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che come nell'evenienza
concreta avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece
fissato un periodo di cosiddetta sospensione, che va fino alla scadenza della
durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d
cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di
avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a
quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di
sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che
all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del
provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che
governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare
p. 406).
3.RI 1 contesta recisamente le valutazioni esperite dallo psicologo
del traffico __________, il quale lo ha considerato inidoneo alla guida per
motivi caratteriali provocando la revoca di sicurezza disposta dalla Sezione
della circolazione. A suffragio delle proprie censure il ricorrente ha prodotto
già innanzi al Consiglio di Stato la relazione di uno psicologo clinico (lic.
dipl. __________) da lui consultato, che dopo alcuni incontri è giunto a
conclusioni opposte a quelle del perito __________, criticandone peraltro la
metodologia investigativa.
Al cospetto di prese di posizione così
discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia
specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone l'esecuzione
al PD dr. phil. __________, docente alla facoltà di psicologia dell'Università
di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e stimato
membro della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).
Nel suo referto del 7 gennaio 2007, basato
sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle
valutazioni specialistiche sin qui esperite (compreso il rapporto dello psicologo
di parte __________), nonché sugli esiti di una investigazione esplorativa
specifica, effettuata sull'interessato il 9 dicembre 2006, il perito
giudiziario ha stabilito che l'esaminato era ed è tuttora inidoneo alla guida
di veicoli a motore per motivi caratteriali, nel solco di quanto ritenuto dallo
psicologo __________. Circa le condizioni di riammissione alla guida, il dr. __________
ha annotato che il ricorrente potrà tornare a circolare solo dopo aver seguito
con successo una psicoterapia mirata sul comportamento stradale o un corso di
rieducazione organizzato dall'UPI.
Nel suo complesso, la perizia giudiziaria
appare del tutto affidabile e convincente, tanto più che il suo estensore ha
avuto a disposizione approfondite valutazioni specialistiche da fonti diverse, suscettibili
di fornirgli un quadro completo ed esaustivo della personalità
dell'investigato. Il perito designato, persona di particolare competenza e
dotata di vasta esperienza nella specifica materia, ha risposto in modo certo e
puntuale ai quesiti sottopostigli dal giudice delegato e dal Consiglio di Stato.
Il Tribunale ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni
finali, tanto più che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche lo psicologo
del traffico interpellato dalla Sezione della circolazione nel contesto della
procedura di accertamento che ha proceduto l'adozione della controversa misura
di sicurezza.
4.Commentando i risultati della perizia giudiziaria, l'insorgente ha
evidenziato che potrà tornare a guidare non appena assolto un corso
"CURVA" con esito positivo. Egli dimentica tuttavia che il periodo di
sospensione connesso con il provvedimento di sicurezza giunge a scadenza solo
nell'aprile del 2007. Ai fini del giudizio occorre pertanto esaminare la
legittimità di questo termine alla luce dell'art. 16d cpv. 2 LCStr,
ovvero chiedersi quale sarebbe stata l'ampiezza della revoca di ammonimento che
l'autorità cantonale avrebbe dovuto infliggergli per i fatti occorsi il 9 dicembre
2005, l'11 dicembre 2005 e il 2 aprile 2006 se non fossero sussistiti i
presupposti per adottare a suo carico una misura di sicurezza a tempo
indeterminato.
4.1. Il Tribunale federale, chinandosi sulla
problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur
ritenendola una misura amministrativa a carattere educativo, ha tuttavia
ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte ricorso
a istituti tipici del diritto penale. La revoca della licenza di condurre a
scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che
il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale
intenzionalmente o per negligenza. La durata della revoca dipende prima di
tutto dalla gravità della colpa commessa e va aumentata in caso di recidiva
(cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b e riferimenti). A norma di legge, per
stabilire la durata della revoca devono essere inoltre considerate le
circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale a fare uso del veicolo (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). A
quest'ultimo proposito giova ricordare che la giurisprudenza federale riconosce
un tale bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico
costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II
24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe
perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2441 ss.)
4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (DTF 132 II 234
consid. 3), un superamento del limite di velocità in autostrada di 35 km/h integra
gli estremi di un'infrazione grave alle norme delle norme della circolazione.
Anche se viene commesso in circostanze favorevoli, un eccesso di velocità di
tale ampiezza è qualificato alla stregua di un delitto e comporta pesanti
sanzioni sia in ambito penale che amministrativo (DTF 124 II 259 consid. 2b/bb;
124 II 475 consid. 2a e rinvii).
All'interno delle località, un superamento
del limite di 21-24 km/h costituisce un'infrazione medio grave che di principio
comporta la revoca della licenza di condurre in applicazione dell'art. 16b
LCStr. Un eccesso compreso tra 15 e 20 km/h rientra per contro nel novero dei
casi lievi, che tuttavia danno luogo ad una revoca della patente se
l'infrazione viene commessa entro il termine di un anno dalla pronuncia di un ammonimento
(cfr. DTF 128 II 86, consid. 2b e 2c, nonché la giurisprudenza ivi citata).
4.3. Legge, dottrina e giurisprudenza
considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la
sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è
perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole
particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il
rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce
esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo
del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella
commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del
trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla
scadenza della precedente misura disposta per il medesimo delitto (cfr.
Schaffhauser, op. cit., n. 2457 ss.).
4.4. In
concreto, il 9 dicembre 2005 RI 1 si è reso colpevole di gravi infrazioni alle
norme della circolazione per aver viaggiato in autostrada superando il limite
vigente di ben 45 km/h, superato la doppia linea di sicurezza e omesso di mantenere
una distanza adeguata dal veicolo che lo precedeva. Non per nulla l'Untersuchungsrichteramt
Considerandi
II Emmental-Oberaargau gli ha inflitto 10 giorni di detenzione e una multa di
fr. 1'500.-.
L'11
dicembre 2005 egli ha circolato nell'abitato di Zurigo alla velocità punibile
di 69 km/h. L'infrazione è di per sé lieve, ma è avvenuta a distanza di soli
due giorni dal concorso di reati di cui si è appena detto, commessi a
Schönbühl.
Il 2
aprile 2006 RI 1 è stato fermato dalla polizia di Grindelwald mentre si trovava
al volante della propria autovettura in stato di ebrietà (1.24 - 1.65 g/kg). Trattasi
nuovamente di un delitto (art. 91 cpv. 1 frase seconda LCStr), che per legge va
sanzionato con una severa misura amministrativa (vedi art. 16c cpv. 1
lett. b LCStr).
Se ne
deve concludere che tenuto conto delle importanti infrazioni perpetrate da RI 1,
dei suoi precedenti, della consistente colpa che gli è imputabile e del fatto
che quale consulente assicurativo non può invocare con successo una necessità
professionale di guidare veicoli a motore, una revoca di ammonimento di
complessivi 12 mesi sarebbe senz'altro risultata giustificata siccome conforme
al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla
prassi invalsa in Svizzera. Di riflesso, il periodo di sospensione di pari
durata che l'autorità cantonale ha associato alla misura di sicurezza
impostagli per inidoneità caratteriale non presta il fianco a critiche.
5.
Per la
riammissione alla guida una volta scaduto il periodo di sospensione possono
essere senz'altro accolte le proposte del perito giudiziario. Al posto di un
nuovo esame psico-tecnico il ricorrente potrà dunque seguire un corso "KURVE"
(necessariamente fuori cantone; vedi http://www.verkehrstherapie.ch)
o una psicoterapia specificatamente rivolta al ripristino di un comportamento
stradale corretto. Resta inteso che la riammissione potrà essere concessa
unicamente a condizione che venga accertato l'esito positivo del trattamento
prescelto.
6.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto per ragioni tecniche,
al fine di permettere la riforma della decisione impugnata nel senso esposto al
considerando precedente.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).
L'esito del gravame non permette l'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 16d
cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la decisione 4 ottobre 2006 (no. 4772) del
Consiglio di Stato e la risoluzione 18 luglio 2006 (no. 3045) della Sezione
della circolazione sono riformate nel senso che una volta scaduto il periodo di
sospensione RI 1 potrà essere riammesso alla guida dopo aver seguito con successo
un corso di rieducazione tipo "KURVE" o una psicoterapia mirata sul
comportamento stradale.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese peritali di fr.
1'100.- sono poste a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
rappr. dall'avv
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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