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Decisione

52.2006.319

Revoca di sicurezza della licenza di condurre per inidoneità caratteriale confermata da perizia giudiziaria. Riammissione alla guida subordinata alla frequentazione con successo di un trattamento di r

29 gennaio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il 4 novembre 1976 ed ha conseguito la licenza di

condurre veicoli a motore della categoria B nel dicembre del 1994.

Nel 1995 è stato ammonito per aver investito

un pedone e nel 1997 ha subito analogo provvedimento a seguito di un eccesso di

velocità commesso in autostrada (152 km/h sul limite di 120 km/h). L'anno

seguente gli è stata revocata la licenza di condurre durante quattro mesi per

aver circolato a velocità pericolosa e inadeguata sulla A2, perturbando la

sicurezza del traffico. Nel 2001 è stato nuovamente ammonito per aver superato di

28 km/h il limite di 120 km/h vigente in autostrada.

B. Il 9

dicembre 2005 RI 1 è stato intercettato da una pattuglia della polizia cantonale

di Berna mentre circolava a 125 km/h su un tratto della A1 in territorio di Schönbühl

gravato da un limite di velocità di 80 km/h. In quel frangente ha pure superato

la doppia linea di sicurezza e omesso di mantenere una distanza adeguata dal

veicolo che lo precedeva.

Due

giorni dopo egli ha circolato nell'abitato di Zurigo alla velocità punibile di

69 km/h.

Il 2

aprile 2006 RI 1 è stato fermato dalla polizia di Grindelwald mentre si trovava

al volante della propria autovettura in stato di ebrietà (1.24 - 1.65 g/kg), cosicché

gli agenti gli hanno sequestrato la licenza di condurre.

A fronte di questi accadimenti, il 31 maggio

2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente di guida a titolo

preventivo e cautelativo per un tempo indeterminato, sospettando che potesse

essere inidoneo caratterialmente a condurre con sicurezza veicoli a motore

(art. 16 cpv. 1 LCStr, 11b cpv. 1 lett. b e 30 OAC). Nel contempo gli ha

ordinato di sottoporsi ad una perizia psico-tecnica.

C. Sulla base

del referto peritale 25 giugno 2006 dello psicologo del traffico __________, il

18 luglio 2006 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare la licenza

di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che un

riesame della situazione non sarebbe avvenuto prima del mese di aprile del

2007. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame

psico-tecnico.

D. Con

giudizio 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo il ricorso contro di esso presentato da RI 1

Alla luce

delle circostanze e della perizia del citato psicologo, ritenuta approfondita e

coerente, il Governo ha reputato la revoca impugnata appropriata e giustificata

dalla necessità di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

E. Contro il

predetto giudicato governativo, il soccombente si è aggravato davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'immediata restituzione della

sua licenza di condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.

Il ricorrente ha rimproverato in sostanza

alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola

perizia __________, il quale ha svolto un'indagine psicologica metodologicamente

insostenibile, incontrando il periziato una sola volta. Le conclusioni dello psicologo

__________ sono state d'altronde ampiamente confutate dal terapeuta di fiducia

dell'insorgente lic. dipl. __________, che dopo cinque colloqui clinici di

un'ora e un quarto ciascuno si è pronunciato positivamente sull'idoneità alla

guida del proprio paziente. A fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio

di Stato avrebbe dovuto quantomeno commissionare una perizia giudiziaria di

tipo psichiatrico.

F. All'accoglimento

del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione,

riconfermandosi nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute.

G. In fase

istruttoria, il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia

specialistica per valutare l'idoneità alla guida del ricorrente.

Nel suo referto 7 gennaio 2007 il perito

designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è tuttora inabile alla

guida per motivi caratteriali e potrà essere riammesso al volante solo dopo

aver seguito con successo un corso di rieducazione UPI o una psicoterapia

mirata sul comportamento stradale.

Tutte le parti hanno rinunciato alla

completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di

conclusioni; RI 1 esplicitamente, il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione

per atti concludenti.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm):

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46

cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, integrati dalle risultanze della perizia

giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà

garanzia, per il suo comportamento, di osservare le prescrizioni e di avere

riguardo per il prossimo (art. 14 cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c

LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di

sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei

e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art.

16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente

medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena

l'inidoneità scompare. Di regola, l'automobilista dovrà provare di essere

guarito (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006). Negli altri casi, segnatamente

allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che come nell'evenienza

concreta avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece

fissato un periodo di cosiddetta sospensione, che va fino alla scadenza della

durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d

cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di

avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a

quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di

sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che

all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del

provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che

governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare

p. 406).

3.RI 1 contesta recisamente le valutazioni esperite dallo psicologo

del traffico __________, il quale lo ha considerato inidoneo alla guida per

motivi caratteriali provocando la revoca di sicurezza disposta dalla Sezione

della circolazione. A suffragio delle proprie censure il ricorrente ha prodotto

già innanzi al Consiglio di Stato la relazione di uno psicologo clinico (lic.

dipl. __________) da lui consultato, che dopo alcuni incontri è giunto a

conclusioni opposte a quelle del perito __________, criticandone peraltro la

metodologia investigativa.

Al cospetto di prese di posizione così

discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia

specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone l'esecuzione

al PD dr. phil. __________, docente alla facoltà di psicologia dell'Università

di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e stimato

membro della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).

Nel suo referto del 7 gennaio 2007, basato

sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle

valutazioni specialistiche sin qui esperite (compreso il rapporto dello psicologo

di parte __________), nonché sugli esiti di una investigazione esplorativa

specifica, effettuata sull'interessato il 9 dicembre 2006, il perito

giudiziario ha stabilito che l'esaminato era ed è tuttora inidoneo alla guida

di veicoli a motore per motivi caratteriali, nel solco di quanto ritenuto dallo

psicologo __________. Circa le condizioni di riammissione alla guida, il dr. __________

ha annotato che il ricorrente potrà tornare a circolare solo dopo aver seguito

con successo una psicoterapia mirata sul comportamento stradale o un corso di

rieducazione organizzato dall'UPI.

Nel suo complesso, la perizia giudiziaria

appare del tutto affidabile e convincente, tanto più che il suo estensore ha

avuto a disposizione approfondite valutazioni specialistiche da fonti diverse, suscettibili

di fornirgli un quadro completo ed esaustivo della personalità

dell'investigato. Il perito designato, persona di particolare competenza e

dotata di vasta esperienza nella specifica materia, ha risposto in modo certo e

puntuale ai quesiti sottopostigli dal giudice delegato e dal Consiglio di Stato.

Il Tribunale ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni

finali, tanto più che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche lo psicologo

del traffico interpellato dalla Sezione della circolazione nel contesto della

procedura di accertamento che ha proceduto l'adozione della controversa misura

di sicurezza.

4.Commentando i risultati della perizia giudiziaria, l'insorgente ha

evidenziato che potrà tornare a guidare non appena assolto un corso

"CURVA" con esito positivo. Egli dimentica tuttavia che il periodo di

sospensione connesso con il provvedimento di sicurezza giunge a scadenza solo

nell'aprile del 2007. Ai fini del giudizio occorre pertanto esaminare la

legittimità di questo termine alla luce dell'art. 16d cpv. 2 LCStr,

ovvero chiedersi quale sarebbe stata l'ampiezza della revoca di ammonimento che

l'autorità cantonale avrebbe dovuto infliggergli per i fatti occorsi il 9 dicembre

2005, l'11 dicembre 2005 e il 2 aprile 2006 se non fossero sussistiti i

presupposti per adottare a suo carico una misura di sicurezza a tempo

indeterminato.

4.1. Il Tribunale federale, chinandosi sulla

problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur

ritenendola una misura amministrativa a carattere educativo, ha tuttavia

ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte ricorso

a istituti tipici del diritto penale. La revoca della licenza di condurre a

scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che

il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale

intenzionalmente o per negligenza. La durata della revoca dipende prima di

tutto dalla gravità della colpa commessa e va aumentata in caso di recidiva

(cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b e riferimenti). A norma di legge, per

stabilire la durata della revoca devono essere inoltre considerate le

circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale a fare uso del veicolo (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). A

quest'ultimo proposito giova ricordare che la giurisprudenza federale riconosce

un tale bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico

costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II

24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe

perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2441 ss.)

4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (DTF 132 II 234

consid. 3), un superamento del limite di velocità in autostrada di 35 km/h integra

gli estremi di un'infrazione grave alle norme delle norme della circolazione.

Anche se viene commesso in circostanze favorevoli, un eccesso di velocità di

tale ampiezza è qualificato alla stregua di un delitto e comporta pesanti

sanzioni sia in ambito penale che amministrativo (DTF 124 II 259 consid. 2b/bb;

124 II 475 consid. 2a e rinvii).

All'interno delle località, un superamento

del limite di 21-24 km/h costituisce un'infrazione medio grave che di principio

comporta la revoca della licenza di condurre in applicazione dell'art. 16b

LCStr. Un eccesso compreso tra 15 e 20 km/h rientra per contro nel novero dei

casi lievi, che tuttavia danno luogo ad una revoca della patente se

l'infrazione viene commessa entro il termine di un anno dalla pronuncia di un ammonimento

(cfr. DTF 128 II 86, consid. 2b e 2c, nonché la giurisprudenza ivi citata).

4.3. Legge, dottrina e giurisprudenza

considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la

sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è

perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole

particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il

rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce

esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo

del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella

commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del

trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla

scadenza della precedente misura disposta per il medesimo delitto (cfr.

Schaffhauser, op. cit., n. 2457 ss.).

4.4. In

concreto, il 9 dicembre 2005 RI 1 si è reso colpevole di gravi infrazioni alle

norme della circolazione per aver viaggiato in autostrada superando il limite

vigente di ben 45 km/h, superato la doppia linea di sicurezza e omesso di mantenere

una distanza adeguata dal veicolo che lo precedeva. Non per nulla l'Untersuchungsrichteramt

Considerandi

II Emmental-Oberaargau gli ha inflitto 10 giorni di detenzione e una multa di

fr. 1'500.-.

L'11

dicembre 2005 egli ha circolato nell'abitato di Zurigo alla velocità punibile

di 69 km/h. L'infrazione è di per sé lieve, ma è avvenuta a distanza di soli

due giorni dal concorso di reati di cui si è appena detto, commessi a

Schönbühl.

Il 2

aprile 2006 RI 1 è stato fermato dalla polizia di Grindelwald mentre si trovava

al volante della propria autovettura in stato di ebrietà (1.24 - 1.65 g/kg). Trattasi

nuovamente di un delitto (art. 91 cpv. 1 frase seconda LCStr), che per legge va

sanzionato con una severa misura amministrativa (vedi art. 16c cpv. 1

lett. b LCStr).

Se ne

deve concludere che tenuto conto delle importanti infrazioni perpetrate da RI 1,

dei suoi precedenti, della consistente colpa che gli è imputabile e del fatto

che quale consulente assicurativo non può invocare con successo una necessità

professionale di guidare veicoli a motore, una revoca di ammonimento di

complessivi 12 mesi sarebbe senz'altro risultata giustificata siccome conforme

al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla

prassi invalsa in Svizzera. Di riflesso, il periodo di sospensione di pari

durata che l'autorità cantonale ha associato alla misura di sicurezza

impostagli per inidoneità caratteriale non presta il fianco a critiche.

5.

Per la

riammissione alla guida una volta scaduto il periodo di sospensione possono

essere senz'altro accolte le proposte del perito giudiziario. Al posto di un

nuovo esame psico-tecnico il ricorrente potrà dunque seguire un corso "KURVE"

(necessariamente fuori cantone; vedi http://www.verkehrstherapie.ch)

o una psicoterapia specificatamente rivolta al ripristino di un comportamento

stradale corretto. Resta inteso che la riammissione potrà essere concessa

unicamente a condizione che venga accertato l'esito positivo del trattamento

prescelto.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto per ragioni tecniche,

al fine di permettere la riforma della decisione impugnata nel senso esposto al

considerando precedente.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).

L'esito del gravame non permette l'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 16d

cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la decisione 4 ottobre 2006 (no. 4772) del

Consiglio di Stato e la risoluzione 18 luglio 2006 (no. 3045) della Sezione

della circolazione sono riformate nel senso che una volta scaduto il periodo di

sospensione RI 1 potrà essere riammesso alla guida dopo aver seguito con successo

un corso di rieducazione tipo "KURVE" o una psicoterapia mirata sul

comportamento stradale.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese peritali di fr.

1'100.- sono poste a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

rappr. dall'avv

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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