52.2006.32
Ordine di demolizione di una costruzione adibita a deposito legnaia
13 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.32
Data decisione, Autorità:
13.04.2006, TRAM
Titolo:
Ordine di demolizione di una costruzione adibita a deposito legnaia
DEMOLIZIONE
SANZIONE PECUNIARIA
art. 43 LE
art. 44 LE
Incarto n.
52.2006.32
Lugano
13 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 gennaio 2006 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 43), che intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni ordina ai
ricorrenti di demolire una costruzione adibita a deposito legnaia, situata ad
Intragna fuori della zona edificabile (part. 1318);
viste le risposte:
- 13 febbraio 2006 dell'Ufficio
domande di costruzione;
- 9 marzo 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti RI 1 sono comproprietari di un rustico abitabile, situato ad CO 1 in
località __________, fuori della zona edificabile. Sull'ampio prato annesso al
rustico v'era una vecchia tettoia, aperta sui lati ed adibita a legnaia. Il
rudimentale manufatto era costituito da alcuni pali infissi nel terreno per
sorreggere un tetto ad una sola falda di lamiera arrugginita.
L'8 gennaio 2003 i ricorrenti hanno chiesto
al municipio, in via di semplice notifica, il permesso di sostituire il manufatto
con un fabbricato in legno (m 6.00 x 2.00 x 2.50), chiuso sui lati, sistemato
sul basamento esistente e coperto da un tetto in piode ad una sola falda. L'intervento
era definito "sostituzione legnaia".
Il municipio ha pubblicato la domanda all'albo
comunale, ma non sul FU. L'ha inoltre notificata ai vicini, ma non al
Dipartimento del territorio.
Esperite queste formalità, il 7 febbraio
2003 ha rilasciato la licenza richiesta.
B. All'inizio
di dicembre del 2003 i ricorrenti hanno ulteriormente chiesto al municipio il
permesso in sanatoria per una baracca da giardino, pure in legno, di m 3.62 x
2.40 x 2.15, che avevano posato più a monte sullo stesso terreno.
Ricevuto questo secondo avviso di
pubblicazione, il vicino __________, recatosi sul posto, si è accorto che la
"legnaia" sostitutiva era in realtà un fabbricato sostanzialmente
diverso, più grande (m 7.40 x 3.30 x 3.70), sistemato su un nuovo basamento in pietra.
Ignorava che anch'esso era stato nel frattempo autorizzato con licenza in
sanatoria del 6 novembre 2003, rilasciata dal municipio senza particolari
formalità di pubblicazione e di notifica ai vicini.
Non avendo ottenuto soddisfazione alle sue reiterate
rimostranze, il 3 marzo 2004 __________ ha chiesto l'intervento del Consiglio
di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni.
Su sollecitazione dell'autorità cantonale è
stata avviata una procedura di rilascio del permesso in sanatoria, che è
sfociata nella decisione 17 novembre 2004 con cui il municipio ha respinto la
domanda di costruzione. La decisione di diniego della licenza è cresciuta in
giudicato.
C. Non avendo
il municipio dato seguito alla richiesta dell'Ufficio domande di costruzione di
provvedere al ripristino di una situazione conforme al diritto, il 23 febbraio
2005 il Consiglio di Stato ha sollecitato l'autorità comunale a formulare una
proposta di provvedimenti coercitivi.
Il 7 aprile 2005 il municipio ha comunicato
al Consiglio di Stato di volersi limitare ad infliggere ai ricorrenti una
sanzione pecuniaria di fr. 2'500.-. Il 18 di quello stesso mese ha notificato
al loro architetto di ritenere equa una sanzione pecuniaria di quell'importo ed
una multa di fr. 1'000.-.
Preso atto della renitenza del municipio ad
adottare misure di ripristino, il 13 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha
diffidato l'autorità comunale ad ordinare la demolizione del fabbricato. Il 4
ottobre 2005 l'autorità comunale ha comunicato all'Esecutivo cantonale di
rinunciare a far eseguire la demolizione, reputando sufficienti, per
motivi di proporzionalità, la sanzione pecuniaria e la multa proposte. Il 24 seguente
Fatti
i ricorrenti hanno versato fr. 3'500.- alla cassa comunale.
D. Constatata
la passività del municipio, con decisione 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato
ha dichiarato nulli i provvedimenti adottati dal municipio in questa
fattispecie ed ha ordinato lo smantellamento totale e lo sgombero della
costruzione e del basamento.
E. Contro
questa decisione RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Gli insorgenti sostengono di essere in
possesso di una regolare licenza rilasciata loro dal municipio. Richiamata la
sanzione pecuniaria e la multa inflitte loro, contestano l'ordine di
demolizione, giudicandolo lesivo del principio della buona fede.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone l'autorità cantonale per il tramite dell'Ufficio domande
di costruzione.
Il municipio si rimette al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE
in combinazione con l'art. 207 cpv. 2 LOC.
La legittimazione attiva degli insorgenti,
direttamente e personalmente toccati dal provvedimento censurato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai
ricorrenti è del tutto superfluo perché la situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica
delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani
regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza
per l'interesse pubblico.
L'ordine di demolizione presuppone l'esistenza
di una violazione materiale del diritto, ovvero un'opera edilizia che non può
essere autorizzata a posteriori mediante permesso in sanatoria.
2.2
Nel caso concreto, la procedura di
rilascio del permesso in sanatoria, esperita su sollecitazione dell'autorità
cantonale, è sfociata nella decisione 17 novembre 2004 con cui il municipio ha
respinto la domanda di costruzione. Il provvedimento, cresciuto in giudicato,
non può essere rimesso in discussione.
È quindi assodato che l'opera in
contestazione non può essere posta al beneficio di una licenza a posteriori.
Invano sostengono i ricorrenti di aver
ottenuto una "regolare" licenza dal municipio. La licenza 7 febbraio
2003.
e la successiva licenza 6 novembre di quello stesso anno, rilasciate con
sconcertante disinvoltura dal municipio, sono nulle e prive d'effetto, perché sprovviste
del preavviso del Dipartimento del territorio, obbligatoriamente esatto dall'art.
25.
cpv. 2 LPT. Destituita di qualsiasi fondamento è quindi l'eccezione
sollevata dai ricorrenti con riferimento al principio della buona fede.
Di principio, sono dunque date le premesse
per l'adozione di misure volte a ripristinare una situazione conforme al
diritto.
3.
Ove
la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la
sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di
almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al
contravventore (art. 44 cpv. 1 LE).
L'applicabilità della sanzione pecuniaria
alle costruzioni realizzate abusivamente fuori della zona edificabile è
quantomeno opinabile. La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché la
demolizione del manufatto eretto dai ricorrenti senza valide autorizzazione non
è né impossibile, né sproporzionata.
Risulta infatti chiaramente dagli atti che
il fabbricato in esame non è solo sostanzialmente diverso dalla preesistente,
rudimentale tettoia, ma diverge anche in misura più che ragguardevole dai piani
della costruzione sostitutiva inizialmente notificata.
È quindi innegabile che l'opera abusiva è
stata realizzata in contrasto persino con il permesso (nullo) rilasciato dal
municipio il 7 febbraio 2003, in flagrante violazione delle norme di procedura
e di diritto materiale che disciplinano l'attività edilizia fuori zone edificabili.
Avendo i ricorrenti edificato in mala fede,
devono dunque sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse
pubblico postulante il ripristino di una situazione conforme al diritto. Manifestamente
a torto pretendono che il municipio avrebbe già represso l'abuso con una
sanzione pecuniaria di fr. 2'500.- e con una multa di fr. 1'000.-. L'adozione
di questi provvedimenti è stata soltanto prospettata dal municipio al Consiglio
di Stato, rispettivamente al loro architetto. I provvedimenti non sono mai
stati formalmente ed effettivamente adottati. Un procedimento contravvenzionale
non è peraltro mai stato aperto.
Il fatto che i ricorrenti, avvertiti dal
municipio dell'intenzione dell'autorità cantonale di non rinunciare ad esigere
la demolizione, si siano affrettati a versare tali importi alla cassa comunale
non permette di scongiurare il provvedimento in contestazione. Trattandosi di
versamenti effettuati senza causa, i ricorrenti potranno semmai rivendicarne la
restituzione.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, manifestamente infondato,
va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 25 LPT; 43, 44 LE; 207 LOC; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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