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Decisione

52.2006.32

Ordine di demolizione di una costruzione adibita a deposito legnaia

13 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti hanno versato fr. 3'500.- alla cassa comunale.

D. Constatata

la passività del municipio, con decisione 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato

ha dichiarato nulli i provvedimenti adottati dal municipio in questa

fattispecie ed ha ordinato lo smantellamento totale e lo sgombero della

costruzione e del basamento.

E. Contro

questa decisione RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

Gli insorgenti sostengono di essere in

possesso di una regolare licenza rilasciata loro dal municipio. Richiamata la

sanzione pecuniaria e la multa inflitte loro, contestano l'ordine di

demolizione, giudicandolo lesivo del principio della buona fede.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone l'autorità cantonale per il tramite dell'Ufficio domande

di costruzione.

Il municipio si rimette al giudizio del

Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE

in combinazione con l'art. 207 cpv. 2 LOC.

La legittimazione attiva degli insorgenti,

direttamente e personalmente toccati dal provvedimento censurato, è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai

ricorrenti è del tutto superfluo perché la situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica

delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani

regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza

per l'interesse pubblico.

L'ordine di demolizione presuppone l'esistenza

di una violazione materiale del diritto, ovvero un'opera edilizia che non può

essere autorizzata a posteriori mediante permesso in sanatoria.

2.2

Nel caso concreto, la procedura di

rilascio del permesso in sanatoria, esperita su sollecitazione dell'autorità

cantonale, è sfociata nella decisione 17 novembre 2004 con cui il municipio ha

respinto la domanda di costruzione. Il provvedimento, cresciuto in giudicato,

non può essere rimesso in discussione.

È quindi assodato che l'opera in

contestazione non può essere posta al beneficio di una licenza a posteriori.

Invano sostengono i ricorrenti di aver

ottenuto una "regolare" licenza dal municipio. La licenza 7 febbraio

2003.

e la successiva licenza 6 novembre di quello stesso anno, rilasciate con

sconcertante disinvoltura dal municipio, sono nulle e prive d'effetto, perché sprovviste

del preavviso del Dipartimento del territorio, obbligatoriamente esatto dall'art.

25.

cpv. 2 LPT. Destituita di qualsiasi fondamento è quindi l'eccezione

sollevata dai ricorrenti con riferimento al principio della buona fede.

Di principio, sono dunque date le premesse

per l'adozione di misure volte a ripristinare una situazione conforme al

diritto.

3.

Ove

la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la

sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di

almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al

contravventore (art. 44 cpv. 1 LE).

L'applicabilità della sanzione pecuniaria

alle costruzioni realizzate abusivamente fuori della zona edificabile è

quantomeno opinabile. La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché la

demolizione del manufatto eretto dai ricorrenti senza valide autorizzazione non

è né impossibile, né sproporzionata.

Risulta infatti chiaramente dagli atti che

il fabbricato in esame non è solo sostanzialmente diverso dalla preesistente,

rudimentale tettoia, ma diverge anche in misura più che ragguardevole dai piani

della costruzione sostitutiva inizialmente notificata.

È quindi innegabile che l'opera abusiva è

stata realizzata in contrasto persino con il permesso (nullo) rilasciato dal

municipio il 7 febbraio 2003, in flagrante violazione delle norme di procedura

e di diritto materiale che disciplinano l'attività edilizia fuori zone edificabili.

Avendo i ricorrenti edificato in mala fede,

devono dunque sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse

pubblico postulante il ripristino di una situazione conforme al diritto. Manifestamente

a torto pretendono che il municipio avrebbe già represso l'abuso con una

sanzione pecuniaria di fr. 2'500.- e con una multa di fr. 1'000.-. L'adozione

di questi provvedimenti è stata soltanto prospettata dal municipio al Consiglio

di Stato, rispettivamente al loro architetto. I provvedimenti non sono mai

stati formalmente ed effettivamente adottati. Un procedimento contravvenzionale

non è peraltro mai stato aperto.

Il fatto che i ricorrenti, avvertiti dal

municipio dell'intenzione dell'autorità cantonale di non rinunciare ad esigere

la demolizione, si siano affrettati a versare tali importi alla cassa comunale

non permette di scongiurare il provvedimento in contestazione. Trattandosi di

versamenti effettuati senza causa, i ricorrenti potranno semmai rivendicarne la

restituzione.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, manifestamente infondato,

va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei

ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 25 LPT; 43, 44 LE; 207 LOC; 3, 18,

28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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