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Decisione

52.2006.320

Annullamento dell'aggiudicazione delle opere da idraulico relative alla sostituzione delle condotte dell'acqua potabile in un nucleo

30 novembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12

maggio 2006 CO 1 (__________) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb, per aggiudicare le opere da idraulico relative alla sostituzione delle

condotte dell'acqua potabile nel nucleo di Sonogno.

In tempo utile sono pervenute alla committente

le offerte di sei ditte del ramo.

Previa valutazione, il 28 luglio 2006 il

progettista ha comunicato alla committente che l'offerta della ditta qui

ricorrente si era classificata al primo posto in graduatoria con 95.70 punti.

B. Anziché

procedere all'aggiudicazione, il 2 ottobre __________ ha deciso di annullare la

gara in considerazione:

- dell'importante ridimensionamento del progetto con consegu-ente

riduzione delle tratte di tubazione da sostituire,

- della necessità di modificare il metodo di giunzione delle condotte

previste dal capitolato con un altro metodo più idoneo.

C. Contro la

predetta decisione, la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta in sostanza che siano

dati i presupposti per annullare la gara. I motivi addotti sarebbero

pretestuosi. Il progetto iniziale rimarrebbe sostanzialmente invariato, mentre

il cambiamento dei giunti non costituirebbe un motivo sufficiente. In realtà,

soggiunge, CO 1 intenderebbe iniziare i lavori con il suo unico operaio per poi

semmai aggiudicarli ad un'altra ditta di suo gradimento.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone CO 1, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente

con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti

considerandi.

E. In sede di

replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive

tesi, allegazioni e domande.

L'insorgente ha inoltre dichiarato di

rinunciare alla domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto

offerente, la ditta del ricorrente è senz'altro legittimata (art. 43 PAmm) ad

impugnare la decisione del committente di annullare la gara.

L'impugnativa, inoltrata nel termine di 10

giorni dall'intimazione del provvedimento censurato, è tempestiva. È dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi,

il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte

ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o

parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).

La norma limita il potere d'apprezzamento

riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere ad un'aggiudicazione

sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciare ad una delibera

soltanto nel caso in cui sussistano motivi atti a svincolarlo dagli obblighi

derivanti dal principio della buona fede che l'apertura di un pubblico concorso

pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali (cfr. Galli/Lehmann/Rechsteiner,

Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.; BR 2003, 66

Considerandi

seg.).

2.2

Di principio, sono considerati

importanti soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento

dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da escludere

che si possa ragionevolmente esigere che proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine

di idee, l'art. 44 RLCPubb, in vigore sino al 14 settembre 2006, permetteva al

committente di indire una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare totalmente

o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in

particolare quando, alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate rispondeva

ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si poteva

contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni

tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il

progetto veniva modificato in modo sostanziale.

Suscettibili di giustificare una rinuncia

all'aggiudicazione sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate

dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione

della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso

ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). A

differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera od a procurarsi una

determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va

ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei

partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza

nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32).

3.

Nel caso

concreto, CO 1 ha giustificato l'annullamento della gara adducendo di aver

ridimensionato in larga misura il progetto iniziale e di aver voluto modificare

il metodo di giunzione delle condotte previste dal capitolato con materiale più

idoneo.

3.1

Il cambiamento del metodo di giunzione

delle condotte non costituisce un valido motivo per annullare la gara. Il

progetto rimane infatti sostanzialmente invariato. Viene unicamente modificato

un dettaglio esecutivo di carattere tecnico, che non sovverte in misura

apprezzabile il quadro generale della commessa risultante dal capitolato.

Nemmeno la committente precisa del resto quale metodo intende adottare in

alternativa a quello previsto dalle prescrizioni di gara. Essa si limita in

effetti ad indicare di essere intenzionata ad impiegare un altro tipo di

manicotti molto più sicuro al posto di quelli da saldare elettricamente,

che avevano dato luogo a perdite con conseguenti interventi di ricerca.

La giustificazione addotta dalla committente

non è sicuramente atta a svincolarla dagli obblighi derivanti dal principio

della buona fede, che l'apertura di un pubblico concorso ha posto a suo carico

nell'ambito dei rapporti precontrattuali.

3.2

Nemmeno il ridimensionamento del

progetto iniziale, attribuibile in parte alla rinuncia del municipio di Sonogno

di eseguire una nuova pavimentazione della piazza, è atto a legittimare l'annullamento

del concorso. Benché significativo, il ridimensionamento si limita infatti a

ridurre l'estensione delle condotte da posare. Il tracciato delle tubazioni e le

caratteristiche del progetto iniziale rimangono sostanzialmente invariate. Viene

soltanto ridotta l'estensione delle tratte da sostituire.

Anche da questo profilo, le giustificazioni

addotte CO 1 non permettono di liberarla dagli obblighi che si è assunta in base

al principio della buona fede aprendo il concorso.

3.3

In realtà, al di là delle

giustificazioni addotte, l'interruzione della gara sembra essenzialmente dovuta

all'intenzione della committente di eseguire l'opera in regia autonoma, facendo

capo al suo unico dipendente allo scopo di contenere gli oneri dell'intervento.

È la stessa CO 1 ad indicarlo implicitamente, laddove in sede di risposta deplora

che la ditta ricorrente non abbia accettato la proposta, fattale dopo l'apertura

delle offerte, di impiegare il sorvegliante dell'azienda quale manodopera da

dedurre dai costi dell'intervento.

Una simile soluzione, più che comprensibile

dal profilo del contenimento dei costi, avrebbe tuttavia dovuto essere prevista

in sede di allestimento del capitolato. Prospettata in questa sede, serve

soltanto a rendere ancor più inconsistenti i motivi addotti per legittimare l'annullamento

della gara.

4.

In esito

alle considerazioni sin qui sviluppate, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione impugnata siccome lesiva del diritto e rinviando gli atti CO 1

affinché statuisca sulle offerte inoltratele.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico della resistente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34 LCPubb; 44 vRLCPubb; 3, 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 2 ottobre 2006 CO 1 è

annullata;

1.2. gli atti sono rinviati all' CO 1 affinché

statuisca sulle offerte inoltratele.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1'500.-

alla ditta ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Azienda Acqua potabile Alta Verzasca, 6637 Sonogno,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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