52.2006.323
Aggiudicazione delle opere da elettricista occorenti nell'ambito della ristrutturazione di uno sabile, previa estromissione di alcune offerte
30 novembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.323
Data decisione, Autorità:
30.11.2006, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione delle opere da elettricista occorenti nell'ambito della ristrutturazione di uno sabile, previa estromissione di alcune offerte
AGGIUDICAZIONE
art. 37 LCPUBB
art. 36v RLCPUBB
art. 40 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.323
52.2006.332
52.2006.333
Lugano
30 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo
Cassina, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
b)
c)
13 ottobre 2006 della
__________,
13 ottobre 2006 della
__________, ,
16 ottobre 2006 della
__________, __________,
contro
la decisione 4 ottobre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 4698) che scartate le offerte delle ricorrenti ed aggiudica alla ditta __________
le opere da elettricista (corrente forte) occorrenti nell'ambito della ristrutturazione
della Residenza governativa;
viste le risposte:
- 18 ottobre 2006 dell'ULSA;
- 24 ottobre 2006 della __________;
- 27 ottobre 2006 della __________;
- 30 ottobre 2006 della
Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
giugno 2006 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare le opere da elettricista (corrente forte) occorrenti nell'ambito
della ristrutturazione della Residenza governativa (FU n. 50/2006 pag. 4252
seg.).
Il bando di concorso stabiliva che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei
seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- Economicità - prezzo 50%
- Attendibilità dell'offerta 45%
- Formazione apprendisti
5%
Il capitolato e modulo d'offerta definiva in
dettaglio il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione,
stabilendo in particolare alla posizione 224.320 che l'attendibilità del prezzo nel suo globale sarebbe stata valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del committente maggiorato del 30%. Le ditte che
superano il preventivo del committente maggiorato del 30%, soggiungeva, saranno
ritenute non giudicabili e non saranno prese in considerazione per la formula
sotto indicata. Seguiva una formula riconducibile a quella pubblicata sul
sito www.ti.ch/dt/SG/UffALS/Temi/Commesse.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte del ramo. Prima di
aprirle, nell'ambito della seduta pubblica indetta a tale scopo, il committente
ha reso noto che il suo preventivo ammontava a fr. 310'000.- (IVA compresa).
Le offerte delle ditte qui comparenti
ammontavano in particolare a:
- __________ fr. 312'659.95;
- __________ fr.
430'463.55;
- __________ fr. 486'583.00;
- __________ fr.
500'778.00.
C. Valutate le
offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, la Sezione della logistica ha
proposto di estromettere quelle delle ditte qui ricorrenti, perché superavano
di oltre il 30% il preventivo del committente e di aggiudicare la commessa alla
__________, classificatasi al primo posto fra le tre ditte rimaste in gara con
62.50 punti.
Aderendo a tale preavviso, il 4 ottobre 2006
il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________ ed estromesso le
tre ditte qui ricorrenti perché superiori al limite fissato dalle prescrizioni
del concorso.
D. Con
distinti ricorsi di identico contenuto, la __________, la __________ e la __________
insoRI 1vanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
dell'intera procedura di concorso.
Le ricorrenti rimproverano anzitutto al
committente di non aver esperito l'analisi dei prezzi unitari e globali
prescritta dall'art. 36 RLCPubb in vigore sino al 14 settembre 2006 quando il
prezzo della seconda offerta in graduatoria supera di almeno il 15% quello
della prima. Esse contestano inoltre il preventivo del committente, giudicandolo
inattendibile.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone la Sezione della logistica, contestando in dettaglio le
tesi delle insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi.
L'__________ si rimette invece al giudizio
del tribunale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipanti alla gara, le ricorrenti sono per principio legittimate
ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di Stato, dopo averle
estromesse, ha aggiudicato la commessa alla __________ (art. 43 PAmm).
Sotto questi aspetti, i ricorsi, tempestivi,
sono ricevibili in ordine.
1.2. Le ricorrenti chiedono l'annullamento
dell'intera procedura di concorso siccome viziata da difetti insanabili. Non
sollecitano espressamente l'annullamento della decisione governativa impugnata.
Non per questo le impugnative vanno tuttavia respinte in ordine come postula il
committente. Ben si può in effetti ammettere che la domanda di annullamento
dell'intera procedura sottintenda anche quella di annullare la decisione con
cui il Consiglio di Stato le ha estromesse ed ha aggiudicato la commessa alla __________.
Una diversa conclusione peccherebbe di formalismo eccessivo.
1.3. Analoghe considerazioni portano a
respingere le obiezioni sollevate dal committente con riferimento al fatto che
le ricorrenti non contestano la decisione di escluderle dalla gara, limitandosi
a censurare la decisione di aggiudicazione. La decisione di scartare le loro
offerte è infatti incorporata nella decisione di aggiudicazione, per cui non
appare fuori luogo ammettere che, censurando quest'ultima, le ricorrenti
insorgano anche contro il provvedimento di estromissione dalla gara. Va
comunque da sé che le censure sollevate dalle ricorrenti contro la decisione di
aggiudicare la commessa alla __________ verranno esaminate soltanto nel caso in
cui l'esclusione delle loro offerte risulti ingiustificata.
1.4. Avendo il medesimo oggetto e non
postulando le ricorrenti l'assunzione di particolari prove, le impugnative
possono essere evase con un unico giudizio (art. 52 PAmm) sulla base degli atti
(art. 18 PAmm). Nemmeno le ricorrenti sollecitano invero l'assunzione di
particolari prove.
2.Giusta l'art. 31 cpv. 2 RLCPubb, in vigore sino al 14 settembre 2006
e ripreso dall'art. 40 cvp. 2 RLCPubb/CIAP ad esso subentrato, la
partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di
tutte le condizioni contenute negli atti del concorso.
La norma scaturisce direttamente dal
principio della buona fede. Essa è inoltre riconducibile al principio della
sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai
concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora
nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente
dal committente. La rinuncia ad impugnare gli elementi del bando esplica in
linea di massima effetti preclusivi (RDAT 2002 I n. 24; STA 13.4.05 n. 52.5.100
in re P. SA). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate
mediante impugnazione del bando sono quindi improponibili nell'ambito dei
ricorsi proposti contro le decisioni di aggiudicazione (cfr. art. 38 cpv. 3
LCPubb). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di
contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo
particolarmente grave ed evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche (STA
11.10.04 n. 52.4.245 in re S. e G. consid. 2) oppure contro prescrizioni di cui
Fatti
i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata.
3.3.1. Il capitolato del concorso in esame, alla posizione 224.320,
stabiliva in particolare che l'attendibilità del prezzo nel suo globale sarebbe
stata valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo
del committente maggiorato del 30%.
Le ditte che avessero superato tale limite,
maggiorato del 30%, sarebbero state considerate non giudicabili e non
sarebbero state prese in considerazione per la formula sotto indicata.
Da questa prescrizione di gara, emergeva
chiaramente che il committente intendeva utilizzare un suo preventivo per
valutare le offerte dal profilo dell'attendibilità del prezzo globale. La suddetta
posizione del capitolato non specificava evidentemente tale limite. Tanto meno
precisava se, come e quando sarebbe stato portato a conoscenza dei concorrenti.
Le ricorrenti hanno nondimeno partecipato al
concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo. Hanno dunque implicitamente
rinunciato ad avvalersi della facoltà concessa loro dall'art. 37 lett. a LCPubb
di contestare in via di ricorso che il committente si avvalesse di un suo
preventivo, sconosciuto ai concorrenti, per valutare l'attendibilità dei
prezzi.
3.2. In ossequio al principio di
trasparenza, il committente, prima di aprire le offerte pervenutegli, ha reso
noto che il suo preventivo ammontava a fr. 310'000.-. Con questa comunicazione,
effettuata nell'ambito della seduta pubblica preannunciata dal bando di
concorso per l'apertura delle offerte, il committente ha in sostanza completato
la posizione 224.320 del capitolato, rendendo noto il parametro di valutazione,
che per ovvii motivi non aveva potuto indicare ai concorrenti prima della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte e che per altrettanto evidenti
ragioni non avrebbe potuto indicare dopo l'apertura delle offerte senza esporsi
al rischio di vedersi rimproverare di averlo fissato in modo da influire sull'esito
della gara.
Trattandosi di un'indicazione che completa
una prescrizione di gara, ai concorrenti va in linea di massima riconosciuta la
facoltà di contestarla davanti a questo tribunale giusta l'art. 37 lett. a
LCPubb. Considerato tuttavia che partecipando al concorso senza riserve hanno
riconosciuto al committente il diritto di avvalersi di un suo preventivo per
valutare l'attendibilità dei prezzi, l'impugnabilità della prescrizione complementare
va ammessa soltanto nella misura in cui il ricorso non è volto a rimettere in
discussione la decisione del committente in quanto tale di servirsi di un suo
preventivo quale strumento di valutazione dell'attendibilità dei prezzi. In
linea di massima, sono dunque da considerare proponibili soltanto censure
rivolte contro il contenuto del preventivo (STA 10.11.06 n. 52.6.344 in re C.).
Considerandi
3.3
Il ricorso contro gli elementi del
bando di concorso, ossia contro le prescrizioni di gara, va inoltrato nel
termine di 10 giorni dalla loro notifica, rispettivamente, in assenza di
notifica, dalla loro conoscenza, ovvero dal momento in cui l'insorgente avrebbe
potuto prenderne conoscenza, se avesse fatto uso della diligenza esigibile
nelle circostanze concrete (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 1 e rimandi).
In concreto, il preventivo del committente,
reso noto in occasione della seduta pubblica dedicata all'apertura delle
offerte, non è stato notificato alle ditte concorrenti. Né quest'ultime, in
assenza di qualsiasi indicazione in tal senso, avevano motivo di ritenere che
il preventivo sarebbe stato reso noto in quella particolare occasione.
Contrariamente a quanto assume il committente, il termine per impugnarlo non ha
dunque iniziato a decorrere dal giorno seguente all'apertura delle offerte. Il
fatto che l'apertura delle offerte abbia avuto luogo in seduta pubblica non
permette di giungere a diversa conclusione, poiché il capitolato non indicava
che in quell'occasione il committente avrebbe anche reso noto il suo
preventivo.
Se ne deve dunque dedurre che, in assenza di
notifica del verbale di apertura delle offerte, le concorrenti hanno dunque
avuto l'opportunità di prendere conoscenza del preventivo del committente
soltanto dopo che questi se ne è prevalso per adottare la decisione qui
impugnata. Le censure, che le ricorrenti sollevano contro il preventivo nell'ambito
delle impugnative inoltrate contro la decisione che le estromette dalla gara ed
aggiudica la commessa alla __________, non sono di conseguenza tardive.
3.4
In quanto rivolto contro il preventivo
e nella misura in cui sono proponibili, i ricorsi sono tuttavia da respingere. Le
censure che le ricorrenti sollevano contro questo elemento giunto ad integrare
le prescrizioni di gara sono in effetti prive di qualsiasi consistenza. Le
ricorrenti non forniscono invero alcuna indicazione che permetta di dubitare
dell'attendibilità del preventivo allestito dal committente.
Ne discende che il prezzo di fr. 310'000.-,
previsto dal preventivo del committente quale prescrizione di gara integrativa
della posizione 224.320 del capitolato, può essere loro opposto.
3.5
Stando così
le cose, la decisione del Consiglio di Stato di escludere le offerte delle
ricorrenti, siccome superiori al limite di
fr. 310'000.-, maggiorato del 30% (+ fr. 93'000.- ), appare perfettamente
conforme alla posizione 224.320 del capitolato, secondo la quale le offerte
oltrepassanti questa soglia sarebbero state considerate non giudicabili.
4.
Sulla
scorta della considerazioni che precedono, nella misura in cui sono proponibili,
i ricorsi possono dunque essere respinti già perché la decisione di
estromettere le ricorrenti dalla gara non presta il fianco a critiche. Di
transenna, si può comunque annotare che le impugnative andrebbero comunque
respinte anche nel merito, poiché il committente ha esperito l'analisi dei
prezzi prescritta dall'art. 36 vRLCPubb in vigore al momento dell'apertura del
concorso.
La tassa di giustizia, commisurata al valore
della commessa ed al lavoro occasionato dalle impugnative, è posta a carico
delle ricorrenti in ragione di un terzo ciascuna secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 36 vRLCPubb; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui sono proponibili, i ricorsi sono respinti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di un terzo
ciascuna.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
2 patrocinata da: PA 1
3. CO 3
4. CO 4
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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