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Decisione

52.2006.323

Aggiudicazione delle opere da elettricista occorenti nell'ambito della ristrutturazione di uno sabile, previa estromissione di alcune offerte

30 novembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata.

3.3.1. Il capitolato del concorso in esame, alla posizione 224.320,

stabiliva in particolare che l'attendibilità del prezzo nel suo globale sarebbe

stata valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo

del committente maggiorato del 30%.

Le ditte che avessero superato tale limite,

maggiorato del 30%, sarebbero state considerate non giudicabili e non

sarebbero state prese in considerazione per la formula sotto indicata.

Da questa prescrizione di gara, emergeva

chiaramente che il committente intendeva utilizzare un suo preventivo per

valutare le offerte dal profilo dell'attendibilità del prezzo globale. La suddetta

posizione del capitolato non specificava evidentemente tale limite. Tanto meno

precisava se, come e quando sarebbe stato portato a conoscenza dei concorrenti.

Le ricorrenti hanno nondimeno partecipato al

concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo. Hanno dunque implicitamente

rinunciato ad avvalersi della facoltà concessa loro dall'art. 37 lett. a LCPubb

di contestare in via di ricorso che il committente si avvalesse di un suo

preventivo, sconosciuto ai concorrenti, per valutare l'attendibilità dei

prezzi.

3.2. In ossequio al principio di

trasparenza, il committente, prima di aprire le offerte pervenutegli, ha reso

noto che il suo preventivo ammontava a fr. 310'000.-. Con questa comunicazione,

effettuata nell'ambito della seduta pubblica preannunciata dal bando di

concorso per l'apertura delle offerte, il committente ha in sostanza completato

la posizione 224.320 del capitolato, rendendo noto il parametro di valutazione,

che per ovvii motivi non aveva potuto indicare ai concorrenti prima della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte e che per altrettanto evidenti

ragioni non avrebbe potuto indicare dopo l'apertura delle offerte senza esporsi

al rischio di vedersi rimproverare di averlo fissato in modo da influire sull'esito

della gara.

Trattandosi di un'indicazione che completa

una prescrizione di gara, ai concorrenti va in linea di massima riconosciuta la

facoltà di contestarla davanti a questo tribunale giusta l'art. 37 lett. a

LCPubb. Considerato tuttavia che partecipando al concorso senza riserve hanno

riconosciuto al committente il diritto di avvalersi di un suo preventivo per

valutare l'attendibilità dei prezzi, l'impugnabilità della prescrizione complementare

va ammessa soltanto nella misura in cui il ricorso non è volto a rimettere in

discussione la decisione del committente in quanto tale di servirsi di un suo

preventivo quale strumento di valutazione dell'attendibilità dei prezzi. In

linea di massima, sono dunque da considerare proponibili soltanto censure

rivolte contro il contenuto del preventivo (STA 10.11.06 n. 52.6.344 in re C.).

Considerandi

3.3

Il ricorso contro gli elementi del

bando di concorso, ossia contro le prescrizioni di gara, va inoltrato nel

termine di 10 giorni dalla loro notifica, rispettivamente, in assenza di

notifica, dalla loro conoscenza, ovvero dal momento in cui l'insorgente avrebbe

potuto prenderne conoscenza, se avesse fatto uso della diligenza esigibile

nelle circostanze concrete (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 1 e rimandi).

In concreto, il preventivo del committente,

reso noto in occasione della seduta pubblica dedicata all'apertura delle

offerte, non è stato notificato alle ditte concorrenti. Né quest'ultime, in

assenza di qualsiasi indicazione in tal senso, avevano motivo di ritenere che

il preventivo sarebbe stato reso noto in quella particolare occasione.

Contrariamente a quanto assume il committente, il termine per impugnarlo non ha

dunque iniziato a decorrere dal giorno seguente all'apertura delle offerte. Il

fatto che l'apertura delle offerte abbia avuto luogo in seduta pubblica non

permette di giungere a diversa conclusione, poiché il capitolato non indicava

che in quell'occasione il committente avrebbe anche reso noto il suo

preventivo.

Se ne deve dunque dedurre che, in assenza di

notifica del verbale di apertura delle offerte, le concorrenti hanno dunque

avuto l'opportunità di prendere conoscenza del preventivo del committente

soltanto dopo che questi se ne è prevalso per adottare la decisione qui

impugnata. Le censure, che le ricorrenti sollevano contro il preventivo nell'ambito

delle impugnative inoltrate contro la decisione che le estromette dalla gara ed

aggiudica la commessa alla __________, non sono di conseguenza tardive.

3.4

In quanto rivolto contro il preventivo

e nella misura in cui sono proponibili, i ricorsi sono tuttavia da respingere. Le

censure che le ricorrenti sollevano contro questo elemento giunto ad integrare

le prescrizioni di gara sono in effetti prive di qualsiasi consistenza. Le

ricorrenti non forniscono invero alcuna indicazione che permetta di dubitare

dell'attendibilità del preventivo allestito dal committente.

Ne discende che il prezzo di fr. 310'000.-,

previsto dal preventivo del committente quale prescrizione di gara integrativa

della posizione 224.320 del capitolato, può essere loro opposto.

3.5

Stando così

le cose, la decisione del Consiglio di Stato di escludere le offerte delle

ricorrenti, siccome superiori al limite di

fr. 310'000.-, maggiorato del 30% (+ fr. 93'000.- ), appare perfettamente

conforme alla posizione 224.320 del capitolato, secondo la quale le offerte

oltrepassanti questa soglia sarebbero state considerate non giudicabili.

4.

Sulla

scorta della considerazioni che precedono, nella misura in cui sono proponibili,

i ricorsi possono dunque essere respinti già perché la decisione di

estromettere le ricorrenti dalla gara non presta il fianco a critiche. Di

transenna, si può comunque annotare che le impugnative andrebbero comunque

respinte anche nel merito, poiché il committente ha esperito l'analisi dei

prezzi prescritta dall'art. 36 vRLCPubb in vigore al momento dell'apertura del

concorso.

La tassa di giustizia, commisurata al valore

della commessa ed al lavoro occasionato dalle impugnative, è posta a carico

delle ricorrenti in ragione di un terzo ciascuna secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 36 vRLCPubb; 3, 18, 28,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui sono proponibili, i ricorsi sono respinti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di un terzo

ciascuna.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinata da: PA 1

3. CO 3

4. CO 4

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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