Lexipedia

Decisione

52.2006.324

TRASFERIMENTO DELLE QUANTITÀ EDIFICATORIE TRA DUE FONDI

11 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.324

Data decisione, Autorità:

11.01.2007, TRAM

Titolo:

TRASFERIMENTO DELLE QUANTITÀ EDIFICATORIE TRA DUE FONDI

TRASFERIMENTO DEGLI INDICI

art. 38a LE

Incarto n.

52.2006.324

Lugano

11 gennaio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2006 di

RI 1, ,

patrocinato da: avv. dr. PA 1, ,

contro

la decisione 4 ottobre 2006 del Consiglio di Stato

(n. 4768) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

decisione 4 luglio 2006, con cui il municipio di CO 2 ha respinto la domanda

di trasferire quantità edificatorie dalla part. 954 alla part. 1908;

viste le risposte:

- 24 ottobre 2006 del

Consiglio di Stato;

- 26 ottobre 2006 del

municipio di CO 2;

- 27 ottobre 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il

ricorrente RI 1 è proprietario di un fondo (part. 1908), situato a __________,

nella zona estensiva pedemontana, sul quale sorge una casa d'abitazione;

che il 20 giugno 2006 RI 1 ha chiesto al

municipio di CO 2 il permesso di trasferire sul suo fondo 65 mq di SUL della

part. 954 di proprietà di CO 1, distante circa 300 m;

che, senza particolari formalità, con

decisione 4 luglio 2006, il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che i

fondi fossero troppo distanti fra loro per autorizzare un simile trasferimento

di quantità edificatorie;

che con giudizio 4 ottobre 2006 il Consiglio

di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di

esso inoltrata da RI 1;

Considerandi

che anche il Governo ha ritenuto che la distanza

tra i fondi fosse eccessiva;

che contro il predetto giudizio l'insorgente

si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullato e che il trasferimento di indici sia autorizzato; secondo l'insorgente,

la distanza tra i fondi non sarebbe tale da pregiudicare lo sviluppo armonioso

del comparto territoriale in cui sono situati; il trasferimento di indici

permetterebbe di rendere abitabili dei locali attualmente inutilizzabili per l'abitazione;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, che non formula osservazioni, e dal municipio, che contesta invece in

dettaglio le tesi dell'insorgente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione

attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e le tempestività del gravame sono pacificamente

date;

che il ricorso, palesemente infondato, può

essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), da un giudice unico (art.

49.

cpv. 2 LOG);

che, a norma dell'art. 38a cpv. 1 LE, quantità

edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi

vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi

funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare,

se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione

armoniosa;

che la norma è stata introdotta nella LE al

precipuo scopo di facilitare il cosiddetto trasferimento di indici, che la

prassi aveva da tempo ritenuto possibile, anche in assenza di una base legale,

tra fondi confinanti, ubicati nella stessa zona e soggetti alle stesse prescrizioni

d'utilizzazione (DTF 101 Ia 291, 109 Ia 190; RDAT 1991 II 85 n. 38; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 38a LE, n. 1149); essa tende a favorire

l'utilizzazione delle quantità edificatorie disponibili nelle singole zone,

permettendo, a determinate condizioni, di trasferire eccedenze di superficie utile

lorda (SUL) o di superficie edificata (SE) anche su fondi che non sono

direttamente confinanti;

che connessi

funzionalmente sono da considerare quei fondi che, oltre ad essere

assoggettati al medesimo regime edilizio, si trovano abbastanza vicini da poter

essere presi in considerazione dal profilo di una distribuzione uniforme delle

quantità edificatorie realizzate all'interno di un determinato comparto

territoriale (Felix Huber, Die Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen

Recht, 1986, 86 seg.);

che, in concreto, i fondi interessati al

trasferimento distano fra loro circa 300 m e sono separati da numerosi altri

fondi; dal profilo del trasferimento di indici, la distanza che li separa è

chiaramente eccessiva (cfr. STA 3.11.03 in re M. n. 52.3.331; 11.7.05 in re S.

n. 52.3.96, ove distanze di 60, rispettivamente di 25 m sono state considerate

eccessive);

che le esigenze poste dal requisito della

vicinanza e della connessione funzionale non possono essere allentate ad un

punto tale da ridurre gli indici ad un parametro volto semplicemente a

stabilire la densità complessiva degli insediamenti all'interno della zona di

PR, prescindendo da qualsiasi finalità di distribuire la SUL delle costruzioni

in modo omogeneo nelle sue singole componenti territoriali;

che qualora i fondi oggetto del

trasferimento sono separati da altri fondi, che si prestano ad essere edificati

autonomamente, il trasferimento di indici è di principio escluso (Huber, op.

cit., pag. 88 e rimandi);

che il giudizio impugnato, debitamente e

rettamente motivato, regge dunque alla critica del ricorrente;

che la tassa di giustizia è posta a carico

del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38a LE; 49 LOG; 3, 18, 28, 43, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Claudio

Croci Torti, 6854 S. Pietro,

2. Municipio

di Stabio, 6855 Stabio,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster