52.2006.324
TRASFERIMENTO DELLE QUANTITÀ EDIFICATORIE TRA DUE FONDI
11 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.324
Data decisione, Autorità:
11.01.2007, TRAM
Titolo:
TRASFERIMENTO DELLE QUANTITÀ EDIFICATORIE TRA DUE FONDI
TRASFERIMENTO DEGLI INDICI
art. 38a LE
Incarto n.
52.2006.324
Lugano
11 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2006 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. dr. PA 1, ,
contro
la decisione 4 ottobre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 4768) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 4 luglio 2006, con cui il municipio di CO 2 ha respinto la domanda
di trasferire quantità edificatorie dalla part. 954 alla part. 1908;
viste le risposte:
- 24 ottobre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 26 ottobre 2006 del
municipio di CO 2;
- 27 ottobre 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente RI 1 è proprietario di un fondo (part. 1908), situato a __________,
nella zona estensiva pedemontana, sul quale sorge una casa d'abitazione;
che il 20 giugno 2006 RI 1 ha chiesto al
municipio di CO 2 il permesso di trasferire sul suo fondo 65 mq di SUL della
part. 954 di proprietà di CO 1, distante circa 300 m;
che, senza particolari formalità, con
decisione 4 luglio 2006, il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che i
fondi fossero troppo distanti fra loro per autorizzare un simile trasferimento
di quantità edificatorie;
che con giudizio 4 ottobre 2006 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata da RI 1;
Considerandi
che anche il Governo ha ritenuto che la distanza
tra i fondi fosse eccessiva;
che contro il predetto giudizio l'insorgente
si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato e che il trasferimento di indici sia autorizzato; secondo l'insorgente,
la distanza tra i fondi non sarebbe tale da pregiudicare lo sviluppo armonioso
del comparto territoriale in cui sono situati; il trasferimento di indici
permetterebbe di rendere abitabili dei locali attualmente inutilizzabili per l'abitazione;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni, e dal municipio, che contesta invece in
dettaglio le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e le tempestività del gravame sono pacificamente
date;
che il ricorso, palesemente infondato, può
essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), da un giudice unico (art.
49.
cpv. 2 LOG);
che, a norma dell'art. 38a cpv. 1 LE, quantità
edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi
vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi
funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare,
se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione
armoniosa;
che la norma è stata introdotta nella LE al
precipuo scopo di facilitare il cosiddetto trasferimento di indici, che la
prassi aveva da tempo ritenuto possibile, anche in assenza di una base legale,
tra fondi confinanti, ubicati nella stessa zona e soggetti alle stesse prescrizioni
d'utilizzazione (DTF 101 Ia 291, 109 Ia 190; RDAT 1991 II 85 n. 38; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 38a LE, n. 1149); essa tende a favorire
l'utilizzazione delle quantità edificatorie disponibili nelle singole zone,
permettendo, a determinate condizioni, di trasferire eccedenze di superficie utile
lorda (SUL) o di superficie edificata (SE) anche su fondi che non sono
direttamente confinanti;
che connessi
funzionalmente sono da considerare quei fondi che, oltre ad essere
assoggettati al medesimo regime edilizio, si trovano abbastanza vicini da poter
essere presi in considerazione dal profilo di una distribuzione uniforme delle
quantità edificatorie realizzate all'interno di un determinato comparto
territoriale (Felix Huber, Die Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen
Recht, 1986, 86 seg.);
che, in concreto, i fondi interessati al
trasferimento distano fra loro circa 300 m e sono separati da numerosi altri
fondi; dal profilo del trasferimento di indici, la distanza che li separa è
chiaramente eccessiva (cfr. STA 3.11.03 in re M. n. 52.3.331; 11.7.05 in re S.
n. 52.3.96, ove distanze di 60, rispettivamente di 25 m sono state considerate
eccessive);
che le esigenze poste dal requisito della
vicinanza e della connessione funzionale non possono essere allentate ad un
punto tale da ridurre gli indici ad un parametro volto semplicemente a
stabilire la densità complessiva degli insediamenti all'interno della zona di
PR, prescindendo da qualsiasi finalità di distribuire la SUL delle costruzioni
in modo omogeneo nelle sue singole componenti territoriali;
che qualora i fondi oggetto del
trasferimento sono separati da altri fondi, che si prestano ad essere edificati
autonomamente, il trasferimento di indici è di principio escluso (Huber, op.
cit., pag. 88 e rimandi);
che il giudizio impugnato, debitamente e
rettamente motivato, regge dunque alla critica del ricorrente;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38a LE; 49 LOG; 3, 18, 28, 43, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Claudio
Croci Torti, 6854 S. Pietro,
2. Municipio
di Stabio, 6855 Stabio,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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