52.2006.328
Revoca della licenza di condurre per tre mesi a seguito di sorpasso a destra in autostrada
9 gennaio 2007Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2006.328
Data decisione, Autorità:
09.01.2007, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre per tre mesi a seguito di sorpasso a destra in autostrada
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 35 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto n.
52.2006.328
Lugano
9 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 ottobre 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 26 settembre 2006 (no. 4620) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 12 aprile 2006 con cui la Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di tre mesi;
vista la risposta 24 ottobre
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il 13 settembre 1950 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della
cat. B nel marzo del 1969. Al casellario cantonale della circolazione non
risulta alcuna iscrizione a suo carico.
B. Il 17
settembre 2005, verso le ore 17.10, RI 1 stava viaggiando sulla A2 in direzione
sud, allorquando è stato fermato in territorio di __________ da una pattuglia
della Polizia stradale di Camorino, che l'ha posto in contravvenzione per aver
superato sulla destra tre veicoli in corrispondenza di un cantiere
autostradale. L'interessato non ha presentato osservazioni al rapporto di
polizia, cosicché il 4 novembre 2005 la Sezione della circolazione gli ha
inflitto una multa di fr. 500.- per violazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 cifra
1 LCStr. La sanzione è passata in giudicato incontestata.
C. Preso atto
di tali accadimenti, il 12 aprile 2006 la Sezione della circolazione ha revocato
la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal 15 maggio 2006 al
14 agosto 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli
delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33
cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 26 settembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Richieste
ulteriori precisazioni sulla dinamica del sorpasso agli agenti denuncianti e ricordato
che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei
fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare
dai contenuti della risoluzione di multa pronunciata il 4 novembre 2005. Donde
la chiara effettuazione di un sorpasso sulla destra in autostrada, infrazione
grave ai sensi dell'art. 16c LCStr per la quale la Sezione della
circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente
della durata minima di tre mesi.
E. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le
tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare che l'autorità
cantonale ha violato il suo diritto di essere sentito ed il principio ne bis
in idem. Non vi sarebbe stato nessun sorpasso sulla destra - soggiunge - e
in ogni modo quanto accaduto integrerebbe tutt'al più gli estremi di
un'infrazione medio grave giusta l'art. 16b LCStr, insuscettibile in
quanto tale di provocare una revoca della patente di tre mesi.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1
PAmm).
2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale,
l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II
97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio
penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una
procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente
sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il
caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità
dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si
sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di
condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo
non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali
mezzi di prova o contestare i fatti, dato che era tenuto, secondo il principio
della buona fede, ad agire già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso,
Fatti
i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura
(DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214
consid. 3a).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi
occorsi il 17 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente
una multa di fr. 500.- per aver sorpassato tre veicoli in corsa usufruendo
della corsia destra dell'autostrada.
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente
non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte
delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione
passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale
- al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla
condanna pronunciata il 4 novembre 2005. Se l'insorgente riteneva che la
sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale
inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2
della risoluzione di multa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata
(sorpasso sulla destra in autostrada). RI 1, nonostante la gravità dell'infrazione
imputatagli e l'evidente importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto
passivo. Ha supinamente accettato la condanna per aver sorpassato sulla destra
tre veicoli. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce
di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la
misura amministrativa che si impone.
2.3. Neppure l'invocazione del principio ne
bis in idem gli può essere di maggiore giovamento.
Secondo la giurisprudenza tale principio, proprio
del diritto penale federale (DTF 125 II 402 consid. 1b; 116 IV 262 consid. 3a),
vieta che una persona sia perseguita due volte per i medesimi fatti. L'autorità
di cosa giudicata ed il principio ne bis in idem presuppongono,
tuttavia, non soltanto l'identità della persona toccata dal procedimento e degli
accadimenti presi in considerazione, ma anche dell'oggetto del procedimento
(DTF 123 II 464 cons. 2b; 120 IV 10 cons. 2b). Nel caso di specie, invece, RI 1
è stato oggetto di due procedure, una penale (sfociata nella risoluzione di
multa 4 novembre 2005) ed una amministrativa (quella che qui ci occupa, avente
per oggetto la revoca della licenza di condurre), assolutamente distinte, per
quanto originate dal medesimo reato. La prima sanzione, dunque, non osta alla
seconda, avente caratteristiche e conseguenze del tutto diverse.
D'altra parte, contrariamente a quanto
sostiene nell'impugnativa, il ricorrente non poteva ragionevolmente supporre
che la multa avesse estinto ogni procedimento a suo carico. Anzi, la gravità
dell'infrazione commessa e l'ammontare ragguardevole della sanzione penale
applicata dalla Sezione della circolazione dovevano indurlo a pensare che la stessa
autorità cantonale lo avrebbe perseguito anche in sede amministrativa in
prospettiva di una revoca della licenza di condurre. A dispetto della tesi addotta
nel gravame, il diritto di essere sentito non impone di certo alla Sezione della
Considerandi
circolazione di avvisare tutti i conducenti in fallo che per la stessa
infrazione possono essere oggetto dapprima di una sanzione penale (multa) e poi
di un provvedimento amministrativo (revoca della licenza di condurre) influenzabile
dagli esiti della pregressa procedura penale.
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di
condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.
a LCStr).
3.2
Secondo la giurisprudenza federale, il
conducente che effettua un sorpasso sulla destra in autostrada, spostandosi da
una corsia all'altra in presenza di traffico intenso, disattende una regola
fondamentale della sicurezza stradale (quella che vieta i sorpassi sulla
destra, imponendo che essi vengano di principio effettati a sinistra; cfr. art.
35.
cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente le norme della circolazione ai
sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile infrazione, commessa su arterie
come le autostrade ove normalmente si circola a velocità elevata, costituisce
una seria messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico e comporta un
elevato rischio di incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni
per assurgere a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e
rimandi).
3.3
Nel caso in esame,
dagli atti risulta che il 17 settembre 2005 RI 1 ha sorpassato
tre veicoli sulla destra spostandosi da una corsia all'altra dell'A2 in
presenza di traffico sostenuto (vedi rapporto di contravvenzione 26 settembre
2005.
e osservazioni 12 giugno 2006 della Polizia cantonale di Camorino). Ma non
solo. Eseguendo questa manovra in corrispondenza di un cantiere autostradale
gravato da un limite di velocità di 80 km/h, ha circolato anche a velocità
verosimilmente eccessiva, tant'è vero che in quel punto gli agenti denuncianti
non sono riusciti a rilevare puntualmente la sua andatura, pur giudicandola
superiore al consentito (cfr. rapporto del 12 giugno 2006). Egli ha dunque
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata
giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.
Se ne
deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento
di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere
ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza
appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il
genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 35, 90 LCStr; 33 OAC;
10 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss LTF).
4. Intimazione
a:
patr. dall'avv.
Ufficio federale delle strade, segreteria
provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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