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Decisione

52.2006.328

Revoca della licenza di condurre per tre mesi a seguito di sorpasso a destra in autostrada

9 gennaio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura

(DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214

consid. 3a).

2.2. In concreto, a seguito degli eventi

occorsi il 17 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente

una multa di fr. 500.- per aver sorpassato tre veicoli in corsa usufruendo

della corsia destra dell'autostrada.

Alla luce

della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente

non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte

delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione

passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale

- al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla

condanna pronunciata il 4 novembre 2005. Se l'insorgente riteneva che la

sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale

inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2

della risoluzione di multa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata

(sorpasso sulla destra in autostrada). RI 1, nonostante la gravità dell'infrazione

imputatagli e l'evidente importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto

passivo. Ha supinamente accettato la condanna per aver sorpassato sulla destra

tre veicoli. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce

di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la

misura amministrativa che si impone.

2.3. Neppure l'invocazione del principio ne

bis in idem gli può essere di maggiore giovamento.

Secondo la giurisprudenza tale principio, proprio

del diritto penale federale (DTF 125 II 402 consid. 1b; 116 IV 262 consid. 3a),

vieta che una persona sia perseguita due volte per i medesimi fatti. L'autorità

di cosa giudicata ed il principio ne bis in idem presuppongono,

tuttavia, non soltanto l'identità della persona toccata dal procedimento e degli

accadimenti presi in considerazione, ma anche dell'oggetto del procedimento

(DTF 123 II 464 cons. 2b; 120 IV 10 cons. 2b). Nel caso di specie, invece, RI 1

è stato oggetto di due procedure, una penale (sfociata nella risoluzione di

multa 4 novembre 2005) ed una amministrativa (quella che qui ci occupa, avente

per oggetto la revoca della licenza di condurre), assolutamente distinte, per

quanto originate dal medesimo reato. La prima sanzione, dunque, non osta alla

seconda, avente caratteristiche e conseguenze del tutto diverse.

D'altra parte, contrariamente a quanto

sostiene nell'impugnativa, il ricorrente non poteva ragionevolmente supporre

che la multa avesse estinto ogni procedimento a suo carico. Anzi, la gravità

dell'infrazione commessa e l'ammontare ragguardevole della sanzione penale

applicata dalla Sezione della circolazione dovevano indurlo a pensare che la stessa

autorità cantonale lo avrebbe perseguito anche in sede amministrativa in

prospettiva di una revoca della licenza di condurre. A dispetto della tesi addotta

nel gravame, il diritto di essere sentito non impone di certo alla Sezione della

Considerandi

circolazione di avvisare tutti i conducenti in fallo che per la stessa

infrazione possono essere oggetto dapprima di una sanzione penale (multa) e poi

di un provvedimento amministrativo (revoca della licenza di condurre) influenzabile

dagli esiti della pregressa procedura penale.

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di

condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.

a LCStr).

3.2

Secondo la giurisprudenza federale, il

conducente che effettua un sorpasso sulla destra in autostrada, spostandosi da

una corsia all'altra in presenza di traffico intenso, disattende una regola

fondamentale della sicurezza stradale (quella che vieta i sorpassi sulla

destra, imponendo che essi vengano di principio effettati a sinistra; cfr. art.

35.

cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente le norme della circolazione ai

sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile infrazione, commessa su arterie

come le autostrade ove normalmente si circola a velocità elevata, costituisce

una seria messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico e comporta un

elevato rischio di incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni

per assurgere a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e

rimandi).

3.3

Nel caso in esame,

dagli atti risulta che il 17 settembre 2005 RI 1 ha sorpassato

tre veicoli sulla destra spostandosi da una corsia all'altra dell'A2 in

presenza di traffico sostenuto (vedi rapporto di contravvenzione 26 settembre

2005.

e osservazioni 12 giugno 2006 della Polizia cantonale di Camorino). Ma non

solo. Eseguendo questa manovra in corrispondenza di un cantiere autostradale

gravato da un limite di velocità di 80 km/h, ha circolato anche a velocità

verosimilmente eccessiva, tant'è vero che in quel punto gli agenti denuncianti

non sono riusciti a rilevare puntualmente la sua andatura, pur giudicandola

superiore al consentito (cfr. rapporto del 12 giugno 2006). Egli ha dunque

gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata

giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Se ne

deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento

di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere

ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza

appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il

genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 35, 90 LCStr; 33 OAC;

10 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

patr. dall'avv.

Ufficio federale delle strade, segreteria

provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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