52.2006.33
Licenza edilizia per la costruzione di uno stabile di appartamenti su un terreno in pendio
22 marzo 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2006.33
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la costruzione di uno stabile di appartamenti su un terreno in pendio
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
TRASFERIMENTO DEGLI INDICI
art. 38 let. a LE
art. 40 LE
art. 26 LPAMM
art. 47 cpv. 1 LSTRADE
Incarto n.
52.2006.33
Lugano
22 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo
Cassina e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano
Bernasconi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2006 di
RI 2, avv., ,
RI 1, avv., ,
entrambi patr. da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 74) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 12 luglio 2005 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per
la costruzione di uno stabile d'appartamenti in località __________ (part. __________);
viste le risposte:
- 14 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 22 febbraio 2006 del
municipio di CO 2;
- 24 febbraio 2006 del
Dipartimento del territorio;
- 6 marzo 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 15
dicembre 2004, il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso
di costruire uno stabile di 8 appartamenti, su un terreno il leggero pendio
(part. __________), situato in località __________, nella zona residenziale
estensiva (RE), tra la strada cantonale __________ ed un ruscello ad essa
parallelo. L'edificio, dotato di un'autorimessa sotterranea, verrebbe strutturato
su tre piani abitabili fuori terra, uno dei quali mansardato. Parte della
superficie utile lorda (SUL) verrebbe trasferita sul fondo confinante sul
versante sudovest (part. __________), di proprietà dello stesso resistente.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,
fra cui i ricorrenti, comproprietari di una casa d'abitazione situata sul fondo
contermine verso nordovest (part. __________), che hanno contestato l'intervento
dal profilo dell'indice di sfruttamento (i.s.), dell'altezza massima degli
edifici e di quella minima dei locali abitabili, della sistemazione del terreno,
delle distanze e dell'accesso alla strada cantonale.
La domanda è stata avversata anche dal
Dipartimento del territorio per motivi riferiti alla distanza dal ruscello.
b. Il 1. aprile 2005, il resistente CO 1 ha
presentato una variante, che modificava leggermente il progetto in modo da
rimuovere soprattutto l'opposizione del Dipartimento del territorio.
L'autorità cantonale l'ha preavvisata
favorevolmente. Fra i vicini, soltanto i coniugi RI 2 RI 1 hanno mantenuto l'opposizione.
Il 12 luglio 2005, il municipio ha
rilasciato la licenza per il progetto in variante. L'opposizione dei ricorrenti
è stata evasa come ai considerandi, rilevando che la SUL eccedente sarebbe
stata trasferita sul fondo contermine, che in caso di ritiro dell'opposizione
lo stabile sarebbe stato costruito ad una distanza di 7.00 m dal confine verso
il loro fondo e che l'altezza media dei locali del piano mansardato sarebbe stata
di m 2.30.
B. Con giudizio 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata
dai coniugi RI 2-RI 1.
Disattese le censure di natura formale,
sollevate dagli insorgenti con riferimento alla carente motivazione del rigetto
dell'opposizione ed al diritto di essere sentiti, il Governo ha anzitutto ritenuto
che l'edificio rispettasse l'altezza massima prescritta. Conforme all'art. 35
RLE sarebbe pure l'altezza del piano mansardato. L'accesso sulla strada
cantonale, dal canto suo, non lederebbe l'art. 47 LStr, mentre i 14 posteggi
coprirebbero il fabbisogno determinato dalla superficie utile lorda (SUL).
C. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla
controversa licenza.
Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti
ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in
prima istanza con riferimento alla procedura seguita ed alle carenze della
decisione del municipio, che avrebbe omesso di pronunciarsi concretamente sulle
opposizioni. Le ripetute varianti inoltrate dall'istante in licenza non sono state
né pubblicate, né sottoposte all'autorità cantonale. Il progetto approvato non
corrisponderebbe a quello pubblicato.
L'ingente trasferimento della SUL eccedente
sul fondo confinante verso sud (part. __________) sarebbe inammissibile. Le ripetute
modifiche apportate in corso di procedura avrebbero pure stravolto le altezze
dell'edificio previste dal progetto iniziale. I limiti fissati dal PR sarebbero
comunque superati. Lo stesso Consiglio di Stato ne darebbe atto. Disattese a
seguito dei continui mutamenti sarebbero pure l'altezza del colmo e la pendenza
minima del tetto prescritte dalle NAPR, mentre il calcolo del fabbisogno
termico non sarebbe stato aggiornato.
Parimenti lesivi del diritto sarebbero pure
lo sviluppo verticale della facciata est in corrispondenza dell'entrata dell'autorimessa
sotterranea e l'accesso diretto sulla strada cantonale.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che
non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio contestando succintamente alcune tesi degli insorgenti.
Il beneficiario della controversa licenza
sollecita a sua volta la conferma del giudizio censurato, contestando in
dettaglio le censure degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo
contermine e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Contrariamente a quanto
assume il Consiglio di Stato, che confonde la legittimazione al ricorso di
diritto amministrativo con quella al ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale, i ricorrenti sono abilitati anche a censurare l'altezza del
sottotetto. In quanto proprietari di un fondo contermine essi appartengono
infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone che appaiono legate
all'oggetto del provvedimento censurato da un rapporto più stretto ed intenso
di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio
può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno i ricorrenti sollecitano
d'altronde l'assunzione di particolari prove.
2.2.1. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. L'obbligo di motivare le decisioni serve a salvaguardare il corretto
esercizio del diritto di difesa delle parti e ad assicurare il controllo da
parte dell'autorità di ricorso (DTF 112 Ia 107 consid. 2; RDAT II-2000 n. 33;
Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm n. 1 seg; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale
n. 530). L'ampiezza della motivazione va determinata caso per caso, tenendo
conto dell'insieme delle circostanze. Più vasto è il potere d'apprezzamento di
cui l'autorità dispone, maggiori sono le esigenze di motivazione. La
motivazione può anche essere sommaria, ma deve permettere di dedurre almeno gli
elementi essenziali sui quali l'autorità ha fondato la propria decisione. L'autorità
non deve pronunciarsi su ogni dettaglio. Può limitarsi alle sole questioni
rilevanti, atte ad influire sull'esito della decisione. La violazione dell'obbligo
di motivazione comporta l'annullamento della decisione impugnata. Resta
riservato il caso in cui l'autorità adduca la motivazione con la risposta al
ricorso e gli interessati abbiano potuto comunque pienamente difendere i loro
diritti di difesa (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 PAmm n. 2 c).
2.2. Nel caso concreto, il municipio ha evaso le opposizioni
ai sensi dei considerandi. La motivazione si limita a prendere posizione sulle
censure riguardanti il computo ed trasferimento di SUL, nonché sull'altezza dei
locali del sottotetto. Non affronta in particolare le eccezioni sollevate dai
ricorrenti con riferimento all'altezza dell'edificio. La motivazione difettosa
non li ha comunque menomati nell'esercizio dei loro diritti di difesa. In sede
di risposta al ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la licenza, il
municipio ha infatti posto rimedio al difetto, pronunciandosi anche sulle questioni
riguardanti l'altezza. Gli insorgenti, dal canto loro, hanno potuto prendere compiutamente
posizione al riguardo inoltrando un allegato di replica.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la censura
riferita all'accesso sulla strada cantonale, sulla quale il Dipartimento del
territorio si è espressamente pronunciato in sede di risposta al ricorso.
3.3.1. Giusta l'art. 38a cpv. 1 LE, quantità edificatorie
Considerandi
appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti
alla stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore e connessi
funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare,
se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione
armoniosa.
Il trasferimento di quantità edificatorie si
configura in pratica come una partecipazione di più fondi ad un intervento
edilizio.
3.2
Nel caso concreto, il resistente
prevede di trasferire sul fondo confinante verso sud (part. __________) la SUL
eccedente che verrebbe realizzata sulla part. __________.
Il trasferimento è pienamente conforme alla
legge. In pratica, il progetto coinvolge due fondi: uno (part. __________), sul
quale verrebbe ad insistere il controverso edificio, l'altro (part. __________),
che verrebbe destinato a fornire la superficie edificabile mancante per
realizzare la SUL prevista dal progetto. I fondi, contermini, appartengono alla
stessa zona di PR e sono connessi dal profilo funzionale. Il trasferimento non
compromette minimamente l'uso razionale del territorio ed un'edificazione armoniosa.
Le censure sollevate in proposito dai ricorrenti vanno quindi respinte siccome destituite
di qualsiasi fondamento. Appare del resto evidente che se i due fondi
costituissero un unico mappale il problema sollevato dai ricorrenti nemmeno si
porrebbe.
4.4.1
L'altezza degli edifici è misurata a partire dal terreno sistemato
sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1
LE). La sistemazione del terreno può essere ottenuta mediante la formazione di
un terrapieno, la cui altezza non viene computata su quella dell'edificio
fintanto che non supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede
della facciata (art. 41 LE).
L'art. 37 cpv. 2 NAPR di __________ limita l'altezza
massima degli edifici della zona RE a m 7.20 alla gronda, rispettivamente a m
9.20
al colmo.
4.2
Nel caso concreto, il terreno verrebbe sistemato
sul lato verso il ruscello ed in parte sulle facciate adiacenti mediante formazione
di un terrapieno non più alto di m 1.50 dal terreno naturale e largo almeno
3.00
m dal piede della facciata. L'altezza del terrapieno non va quindi
aggiunta a quella dell'edificio sovrastante. Il terrapieno si situa ad una
quota di m 416.50 s/m, ovvero ad un livello di 10 cm inferiore a quello del
pianterreno, al quale è assegnata la quota di riferimento 0.00.
Il filo superiore del cornicione di gronda
del tetto del controverso edificio è posto ad un'altezza di m 423.70 s/m,
mentre il colmo è previsto alla quota di m 425.70 s/m. Tanto alla gronda,
quanto al colmo, l'edificio rispetta dunque le altezze massime prescritte dall'art.
37.
NAPR. Le articolate contestazioni dei ricorrenti non scalfiscono minimamente
questa deduzione. Il fatto che la quota 0.00 della variante sia di 20 cm
inferiore a quella prevista dal progetto iniziale non è di rilievo. Oggetto
della licenza accordata dal municipio è infatti la variante.
La prospettiva, affacciata dai ricorrenti,
che il colmo venga coperto con un coppo spesso 6 cm non permette di accreditare
le loro censure. Né permette di giungere a conclusioni a loro più favorevoli,
il fatto che le modifiche apportate dalla variante possano alterare i dati
posti a fondamento del calcolo energetico allegato alla prima domanda di
costruzione. Il progetto è approvato così come è stato presentato. Spetterà al
resistente in sede di elaborazione dei piani esecutivi e di realizzazione dell'opera
trovare le soluzioni tecniche più indicate per rispettare l'altezza massima al
colmo ed i parametri indicati dal calcolo energetico.
5.5.1
Per l'art. 37 cpv. 2 NAPR la pendenza del tetto degli edifici
deve inoltre essere compresa tra il 30% ed il 40%.
5.2
Secondo i ricorrenti la pendenza delle
falde si situerebbe al di sotto del valore minimo prescritto. La censura è
fondata.
Considerata la differenza di quota (m 2.00) tra
la gronda ed il colmo e la distanza in proiezione orizzontale tra questi due
riferimenti (m 7.20), le falde presentano infatti una pendenza del 27.77%. Lo
stesso resistente lo ammette.
A torto ritiene il municipio che la
differenza rientri nei limiti di una ragionevole tolleranza. L'art. 37 cpv. 2
NAPR non ammette tolleranze. Da questo profilo, è innegabile che la licenza non
è conforme al diritto.
Il difetto non è comunque tale da
giustificarne l'annullamento, poiché può essere facilmente corretto, imponendo,
a titolo di condizione, di abbassare la gronda di 16 cm.
La leggera riduzione dell'altezza dei locali
del sottotetto che ne deriva non comporta alcuna violazione di prescrizioni
edilizie, poiché le NAPR di __________ non fissano alcuna altezza minima dei
locali, mentre l'altezza (m 2.30) prescritta dall'art. 35 RLE è applicabile soltanto
fino all'introduzione dei piani regolatori. A torto reputa il Consiglio
di Stato, che nel silenzio delle NAPR l'altezza minima prescritta dal diritto
cantonale continui ad essere applicabile. Per accreditare una simile
conclusione, l'art. 35 RLE dovrebbe essere formulato nel senso che l'altezza
minima dei locali è fissata a m 2.30, salvo diversa disposizione delle NAPR
(cfr. ad esempio art. 42 RLE).
L'accoglimento delle censure sollevate dai
ricorrenti con riferimento all'altezza minima dei locali del sottotetto non
comporterebbe peraltro l'annullamento della licenza. Il difetto potrebbe infatti
essere facilmente corretto, formando anche nelle camere 7.1, 7.3 ed 8.1, 8.3 dei
piccoli ripostigli analoghi a quelli previsti sul lato opposto dell'edificio e
nelle camere 7.2 ed 8.2, dotandole eventualmente di abbaini al fine di migliorare
l'illuminazione naturale.
6.6.1
A norma dell'art. 19 NAPR, abbassamenti di livello necessari
per l'accesso ad autorimesse non vengono considerati ai fini del conteggio dell'altezza,
a condizione che il loro sviluppo sia limitato a metà della lunghezza della
facciata (cfr. anche Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE n.
1229).
6.2
In concreto, l'accesso all'autorimessa
sotterranea previsto dal progetto di variante scende al di sotto del livello
del terreno sistemato sul versante nordest della costruzione. Il maggior sviluppo
verticale della facciata nordest non va tuttavia considerato ai fini del
computo dell'altezza, poiché si sviluppa su una lunghezza di appena 3 m,
sensibilmente inferiore a quella della facciata, che oltrepassa gli 11 m.
7.
7.1.
Giusta l'art. 47 cpv. 1 LStr, la formazione di accessi ai fondi è autorizzata
se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del
traffico. Se la formazione è possibile su diverse strade, soggiunge la norma
(cpv. 2), l'accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente
inferiore.
Nella valutazione della sicurezza del
traffico (cpv. 1) e delle possibilità di imporre il raggruppamento degli
accessi (cpv. 2), l'autorità decidente dispone di un ampio margine
discrezionale, che questo tribunale può censurare unicamente nei limiti dell'art.
61.
PAmm, ovvero quando integri gli estremi della violazione del diritto, in quanto
procedente da un abuso d'apprezzamento.
7.2
In concreto, il progetto approvato
prevede di costruire una strada di accesso al fondo del resistente larga 5.00 m
a cavallo del confine tra la part. __________ e la part. __________, che sbocca
perpendicolarmente con un ampio invito sulla strada cantonale __________. La
Divisione delle costruzioni (Area del supporto e del coordinamento) ha ritenuto
che l'accesso non ponesse particolari problemi di sicurezza del traffico. La
valutazione regge alla critica dei ricorrenti. La strada cantonale, in quel punto,
è infatti rettilinea, la visibilità è buona, la velocità è limitata a 60 km/h
ed il numero dei movimenti veicolari in entrata ed in uscita è esiguo.
Parimenti sostenibile è la rinuncia dell'autorità
ad imporre al resistente di allacciarsi alla strada secondaria, larga appena 3
m, che si immette perpendicolarmente sulla strada cantonale lungo il confine
sudovest della part. __________. Le ridotte dimensioni di questa strada
giustificano ampiamente la decisione dell'autorità di non imporre una simile
soluzione. L'accoglimento di questa censura, peraltro, non comporterebbe l'annullamento
della licenza, ma soltanto uno spostamento dell'accesso.
Prive di qualsiasi pregio sono le censure
riferite al fatto che l'accesso previsto dal progetto approvato insisterebbe
per metà sulla part. __________, che la morfologia del terreno verrebbe
sconvolta e che la CBN andrebbe interpellata.
8.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando
il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza alla condizione che
il filo di gronda delle falde del tetto sia abbassato di 16 cm (quota m 423.54
s/m).
La tassa di giustizia, commisurata al valore
della costruzione ed al lavoro occasionato, è suddivisa fra le parti
proporzionalmente al grado di soccombenza, mentre le ripetibili sono poste a
carico dei ricorrenti nella misura in cui non sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 38a, 40, 41 LE; 35 RLE; 47
LStr; 19, 37 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 74) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.
la licenza edilizia 12 luglio 2005 rilasciata
dal municipio di CO 2 a CO 1 è confermata alla condizione che il filo di gronda
delle falde del tetto sia abbassato di 16 cm (quota m 423.54 s/m).
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a posta carico dei ricorrenti in solido nella misura
di fr. 1'500.- e del resistente per la differenza (fr. 500.-).
3. I
ricorrenti rifonderanno fr. 2'500.- al resistente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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