52.2006.336
Revoca della licenza di condurre della durata di sei mesi per aver circolato a velocità eccessiva ed inadeguata creando pericolo per i pedoni, nonché per aver montato e utilizzato abusivamente dei far
5 febbraio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.336
Data decisione, Autorità:
05.02.2007, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre della durata di sei mesi per aver circolato a velocità eccessiva ed inadeguata creando pericolo per i pedoni, nonché per aver montato e utilizzato abusivamente dei fari di priorità blu
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto n.
52.2006.336
Lugano
5 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2006 (no. 4761) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 10 novembre 2005 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di sei mesi;
vista la risposta 7 novembre
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre
veicoli a motore nel novembre del 2002. Nel 2004 gli è stata revocata la
licenza di condurre per un mese e quindici a seguito di un eccesso di velocità
(80/75 km/h sul limite di 50 km/h). Questa misura è stata scontata dal 22
novembre 2004 al 6 gennaio 2005.
B. Il 27 luglio 2005, verso le 23.00, il ricorrente ha circolato in territorio
di __________ a velocità eccessiva ed inadeguata, creando pericoli per i pedoni
su una strada stretta. Egli ha inoltre azionato un dispositivo a luci blu
prioritarie montato abusivamente sul suo veicolo.
A seguito
di tali avvenimenti il 10 novembre 2005 la Sezione della circolazione di
Camorino gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 6 mesi,
autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli della categorie
speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr, 17 cpv. 1 lett. c vLCStr e 33 cpv. 1 OAC.
C. In relazione ai medesimi fatti, il 16 dicembre 2005 la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e
spese di giustizia, rifacendosi in particolari ai disposti di cui agli art. 90
cifra 1 e 93 cpv. 2 LCStr. RI 1 ha impugnato tale decisione davanti alla
Pretura penale, la quale ha confermato la sanzione dell’autorità dipartimentale
con pronunzia 14 giugno 2006 cresciuta in giudicato.
D. Il 4 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa
presentata dal ricorrente contro il provvedimento di revoca adottato nei suoi
confronti il 10 novembre 2005.
Ricordato
che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei
fatti compiuto in sede penale ma non alla qualifica giuridica del reato
esperita in quella sede, il Governo ha ritenuto che il comportamento tenuto dal
ricorrente il 27 luglio 2005 costituisse effettivamente un’infrazione grave
giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Per finire, richiamandosi
all’art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr, l’autorità di ricorso di prime cure ha
reputato adeguata alle circostanze la durata della revoca di sei mesi stabilita
dalla Sezione della circolazione.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora
davanti al Tribunale amministrativo chiedendone in via principale
l’annullamento e postulando in via subordinata di ridurre al minimo la durata della
revoca della licenza.
Il
ricorrente sostiene che non vi erano validi motivi per scostarsi dalle
costatazioni di fatto e soprattutto dalle valutazioni giuridiche contenute nel
giudizio della Pretura penale. Il Governo - soggiunge - avrebbe dovuto
attenersi alla decisione del giudice penale, che ha confermato la multa
inflittagli sulla scorta dell'art. 90 cifra 1 LCStr.RI 1 considera inoltre
esagerata la durata del provvedimento di revoca, data la scarsa gravità della
colpa che gli è in concreto imputabile. D'altra parte, il superamento della
velocità addebitatogli non è stato rilevato da apparecchiature radar, bensì in
modo approssimativo da due agenti di polizia.
F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori. Il Consiglio di Stato ha infatti prodotto tutta la documentazione
in suo possesso e le ulteriori prove notificate dall’insorgente, in particolare
il richiamo dalla Pretura penale dell'intero incarto contravvenzionale, non
appaiono suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1
PAmm).
Considerandi
2.
In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre
2001.
della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al
conducente che dopo l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio
2005, commette un’infrazione lieve, medio grave e grave delle prescrizioni
sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Dato che
l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 27 luglio
2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente
che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a
quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm) e quindi
può rivedere anche la commisurazione della pena. In questa materia i limiti
imposti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non
trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni
dell’art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA
21.10.1996
in re T.).
3.
RI 1 censura le deduzioni dell’autorità amministrativa, la quale gli
ha revocato la licenza di condurre per un'infrazione grave sulla scorta
dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, mentre il giudice penale gli ha
rimproverato soltanto una contravvenzione alle norme della circolazione in base
all'art. 90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l’autorità amministrativa avrebbe dovuto
attenersi a quest'ultima valutazione, essendo vincolata alle risultanze della
procedura penale.
In
realtà, il ricorrente dimentica che nell'evenienza concreta la sanzione penale
è stata irrogata dopo il provvedimento amministrativo, adottato allorquando non
esisteva ancora alcuna decisione penale che potesse svolgere qualsivoglia
effetto vincolante. In effetti, il 10 novembre 2005 la Sezione della
circolazione ha applicato la misura amministrativa di sua competenza optando
per una revoca della licenza di condurre ex art. 16c LCStr e solo in
seguito, il 16 dicembre 2005, si è pronunciata sulle conseguenze penali degli
eventi occorsi il 27 luglio infliggendo al suo protagonista una multa di fr.
300.
- fondata sull'art. 90 cifra 1 LCStr.
D'altra
parte, il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l’autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta
in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Può invece valutare
diversamente la fattispecie dal punto di vista giuridico. In effetti, la
giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista
dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata alla
qualifica giuridica effettuata in sede penale solo quando questa dipende in
maniera determinante dall’apprezzamento di fatti che il giudice penale conosce
meglio dell’autorità amministrativa (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib
158.
consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1). Circostanza,
questa, non ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato da un procedimento
penale nell'ambito del quale la Sezione della circolazione prima e la Pretura
penale poi hanno statuito esclusivamente sulla scorta degli atti di polizia.
Entrambe le istanze si sono fondate in particolare sul rapporto di segnalazione
11.
agosto 2005 della Polizia comunale di __________, corredato del verbale
d’interrogatorio 5 agosto 2005 del trasgressore e delle fotografie della zona
teatro degli eventi. La valutazione giuridica esperita in sede penale non è dipesa
quindi da conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento
contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione allestita dagli
agenti denuncianti.
Confermando
la diversa impostazione giuridica che la Sezione della circolazione ha dato alle
conseguenze amministrative degli accadimenti, il Consiglio di Stato non è
dunque incorso in alcuna violazione censurabile con successo davanti a questo
tribunale.
4.
Resta da
esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza
della circolazione ai sensi dell’art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr e la
durata della revoca irrogatagli.
4.1
Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l’ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze
del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione
dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità
professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può
tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova
LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza
dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a, medio grave, art. 16b,
grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare,
commette un’infrazione grave colui che violando gravemente le norme della
circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il
rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr).
4.2
In
sede penale RI 1 è stato multato per aver circolato a velocità eccessiva ed
inadeguata su una strada stretta creando pericolo per i pedoni, nonché per aver
montato e utilizzato illegalmente dei fari di priorità blu. Questi sono i fatti
decisivi, accreditati anche dal Pretore penale.
Trattasi
di eventi oggettivamente gravi, ove solo si consideri che sono avvenuti su di
una strada avente una larghezza di appena 3,5 m e che sulla carreggiata vi
erano numerosi pedoni (avventori dei campeggi e degli esercizi pubblici
presenti nelle immediate vicinanze). Questi elementi contribuiscono ad
aggravare la pericolosità del comportamento assunto da RI 1 e ad acuire la
colpa a suo carico. Con questo agire egli ha infatti messo in serio pericolo la
sicurezza dei pedoni, dato che la strada, oltre che stretta, è anche priva di
marciapiede. Ben si giustifica dunque che nei confronti del ricorrente siano
stati adottati provvedimenti amministrativi in applicazione dell’art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr.
4.3
Poste
queste premesse, occorre appurare se la durata della revoca irrogata a RI 1 è
stata quantifica correttamente sulla scorta dei criteri a tal fine sanciti
dall’art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della
colpa e dei precedenti dell’interessato.
Circa le
circostanze del caso e della colpa già si è detto al considerando precedente.
Per
quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario
rilevare che essa è compromessa dalla precedente misura amministrativa subita,
segnatamente dalla revoca inflittagli nel 2004 per un grave eccesso di velocità
(80/75 km/h sul limite di 50 km/h). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, un superamento di 25 km/h del limite di velocità di 50 km/h
costituisce infatti un’infrazione grave (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e
rinvii).
In tema
di necessità professionale di condurre, il ricorrente non ha sufficientemente
comprovato un'esigenza di questo genere, limitandosi ad un vago accenno in occasione
delle osservazioni inoltrate alla Sezione della circolazione il 19 settembre
2005.
Ne segue
che tenuto conto della grave infrazione commessa a distanza di meno di sette
mesi dalla scadenza della precedente revoca irrogatagli per un reato altrettanto
importante, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, del suo precedente
e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di
guidare veicoli a motore, la revoca di 6 mesi tutelata dal Consiglio di Stato
non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un
provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi
dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e
rispettoso del principio di proporzionalità.
5.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC,
10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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