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Decisione

52.2006.336

Revoca della licenza di condurre della durata di sei mesi per aver circolato a velocità eccessiva ed inadeguata creando pericolo per i pedoni, nonché per aver montato e utilizzato abusivamente dei far

5 febbraio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre

veicoli a motore nel novembre del 2002. Nel 2004 gli è stata revocata la

licenza di condurre per un mese e quindici a seguito di un eccesso di velocità

(80/75 km/h sul limite di 50 km/h). Questa misura è stata scontata dal 22

novembre 2004 al 6 gennaio 2005.

B. Il 27 luglio 2005, verso le 23.00, il ricorrente ha circolato in territorio

di __________ a velocità eccessiva ed inadeguata, creando pericoli per i pedoni

su una strada stretta. Egli ha inoltre azionato un dispositivo a luci blu

prioritarie montato abusivamente sul suo veicolo.

A seguito

di tali avvenimenti il 10 novembre 2005 la Sezione della circolazione di

Camorino gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 6 mesi,

autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli della categorie

speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr, 17 cpv. 1 lett. c vLCStr e 33 cpv. 1 OAC.

C. In relazione ai medesimi fatti, il 16 dicembre 2005 la Sezione della

circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e

spese di giustizia, rifacendosi in particolari ai disposti di cui agli art. 90

cifra 1 e 93 cpv. 2 LCStr. RI 1 ha impugnato tale decisione davanti alla

Pretura penale, la quale ha confermato la sanzione dell’autorità dipartimentale

con pronunzia 14 giugno 2006 cresciuta in giudicato.

D. Il 4 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa

presentata dal ricorrente contro il provvedimento di revoca adottato nei suoi

confronti il 10 novembre 2005.

Ricordato

che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei

fatti compiuto in sede penale ma non alla qualifica giuridica del reato

esperita in quella sede, il Governo ha ritenuto che il comportamento tenuto dal

ricorrente il 27 luglio 2005 costituisse effettivamente un’infrazione grave

giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Per finire, richiamandosi

all’art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr, l’autorità di ricorso di prime cure ha

reputato adeguata alle circostanze la durata della revoca di sei mesi stabilita

dalla Sezione della circolazione.

E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora

davanti al Tribunale amministrativo chiedendone in via principale

l’annullamento e postulando in via subordinata di ridurre al minimo la durata della

revoca della licenza.

Il

ricorrente sostiene che non vi erano validi motivi per scostarsi dalle

costatazioni di fatto e soprattutto dalle valutazioni giuridiche contenute nel

giudizio della Pretura penale. Il Governo - soggiunge - avrebbe dovuto

attenersi alla decisione del giudice penale, che ha confermato la multa

inflittagli sulla scorta dell'art. 90 cifra 1 LCStr.RI 1 considera inoltre

esagerata la durata del provvedimento di revoca, data la scarsa gravità della

colpa che gli è in concreto imputabile. D'altra parte, il superamento della

velocità addebitatogli non è stato rilevato da apparecchiature radar, bensì in

modo approssimativo da due agenti di polizia.

F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza

formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,

è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori. Il Consiglio di Stato ha infatti prodotto tutta la documentazione

in suo possesso e le ulteriori prove notificate dall’insorgente, in particolare

il richiamo dalla Pretura penale dell'intero incarto contravvenzionale, non

appaiono suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Considerandi

2.

In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre

2001.

della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al

conducente che dopo l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio

2005, commette un’infrazione lieve, medio grave e grave delle prescrizioni

sulla circolazione stradale (cpv. 1).

Dato che

l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 27 luglio

2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente

che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale

cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a

quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm) e quindi

può rivedere anche la commisurazione della pena. In questa materia i limiti

imposti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non

trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni

dell’art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA

21.10.1996

in re T.).

3.

RI 1 censura le deduzioni dell’autorità amministrativa, la quale gli

ha revocato la licenza di condurre per un'infrazione grave sulla scorta

dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, mentre il giudice penale gli ha

rimproverato soltanto una contravvenzione alle norme della circolazione in base

all'art. 90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l’autorità amministrativa avrebbe dovuto

attenersi a quest'ultima valutazione, essendo vincolata alle risultanze della

procedura penale.

In

realtà, il ricorrente dimentica che nell'evenienza concreta la sanzione penale

è stata irrogata dopo il provvedimento amministrativo, adottato allorquando non

esisteva ancora alcuna decisione penale che potesse svolgere qualsivoglia

effetto vincolante. In effetti, il 10 novembre 2005 la Sezione della

circolazione ha applicato la misura amministrativa di sua competenza optando

per una revoca della licenza di condurre ex art. 16c LCStr e solo in

seguito, il 16 dicembre 2005, si è pronunciata sulle conseguenze penali degli

eventi occorsi il 27 luglio infliggendo al suo protagonista una multa di fr.

300.

- fondata sull'art. 90 cifra 1 LCStr.

D'altra

parte, il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l’autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta

in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Può invece valutare

diversamente la fattispecie dal punto di vista giuridico. In effetti, la

giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista

dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata alla

qualifica giuridica effettuata in sede penale solo quando questa dipende in

maniera determinante dall’apprezzamento di fatti che il giudice penale conosce

meglio dell’autorità amministrativa (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib

158.

consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1). Circostanza,

questa, non ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato da un procedimento

penale nell'ambito del quale la Sezione della circolazione prima e la Pretura

penale poi hanno statuito esclusivamente sulla scorta degli atti di polizia.

Entrambe le istanze si sono fondate in particolare sul rapporto di segnalazione

11.

agosto 2005 della Polizia comunale di __________, corredato del verbale

d’interrogatorio 5 agosto 2005 del trasgressore e delle fotografie della zona

teatro degli eventi. La valutazione giuridica esperita in sede penale non è dipesa

quindi da conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento

contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione allestita dagli

agenti denuncianti.

Confermando

la diversa impostazione giuridica che la Sezione della circolazione ha dato alle

conseguenze amministrative degli accadimenti, il Consiglio di Stato non è

dunque incorso in alcuna violazione censurabile con successo davanti a questo

tribunale.

4.

Resta da

esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza

della circolazione ai sensi dell’art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr e la

durata della revoca irrogatagli.

4.1

Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l’ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze

del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione

dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità

professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può

tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova

LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza

dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a, medio grave, art. 16b,

grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare,

commette un’infrazione grave colui che violando gravemente le norme della

circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il

rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr).

4.2

In

sede penale RI 1 è stato multato per aver circolato a velocità eccessiva ed

inadeguata su una strada stretta creando pericolo per i pedoni, nonché per aver

montato e utilizzato illegalmente dei fari di priorità blu. Questi sono i fatti

decisivi, accreditati anche dal Pretore penale.

Trattasi

di eventi oggettivamente gravi, ove solo si consideri che sono avvenuti su di

una strada avente una larghezza di appena 3,5 m e che sulla carreggiata vi

erano numerosi pedoni (avventori dei campeggi e degli esercizi pubblici

presenti nelle immediate vicinanze). Questi elementi contribuiscono ad

aggravare la pericolosità del comportamento assunto da RI 1 e ad acuire la

colpa a suo carico. Con questo agire egli ha infatti messo in serio pericolo la

sicurezza dei pedoni, dato che la strada, oltre che stretta, è anche priva di

marciapiede. Ben si giustifica dunque che nei confronti del ricorrente siano

stati adottati provvedimenti amministrativi in applicazione dell’art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr.

4.3

Poste

queste premesse, occorre appurare se la durata della revoca irrogata a RI 1 è

stata quantifica correttamente sulla scorta dei criteri a tal fine sanciti

dall’art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della

colpa e dei precedenti dell’interessato.

Circa le

circostanze del caso e della colpa già si è detto al considerando precedente.

Per

quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario

rilevare che essa è compromessa dalla precedente misura amministrativa subita,

segnatamente dalla revoca inflittagli nel 2004 per un grave eccesso di velocità

(80/75 km/h sul limite di 50 km/h). Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, un superamento di 25 km/h del limite di velocità di 50 km/h

costituisce infatti un’infrazione grave (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e

rinvii).

In tema

di necessità professionale di condurre, il ricorrente non ha sufficientemente

comprovato un'esigenza di questo genere, limitandosi ad un vago accenno in occasione

delle osservazioni inoltrate alla Sezione della circolazione il 19 settembre

2005.

Ne segue

che tenuto conto della grave infrazione commessa a distanza di meno di sette

mesi dalla scadenza della precedente revoca irrogatagli per un reato altrettanto

importante, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, del suo precedente

e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di

guidare veicoli a motore, la revoca di 6 mesi tutelata dal Consiglio di Stato

non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un

provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi

dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e

rispettoso del principio di proporzionalità.

5.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC,

10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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