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Decisione

52.2006.337

Aggiudicazione delle opere da impresa generale per la realizzaizone di un nuovo stabile d'appartamenti

10 novembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Prezzo (minor costo) 60%

Considerandi

II. Attendibilità 20%

1.

Programma lavori (50%)

2.

Grafico

della manodopera sul cantiere (25%)

3.

Impianto

cantiere (25%)

III. Referenze per lavori analoghi in

Ticino 15%

IV. Formazione apprendisti

5%

Il formulario di concorso (capitolato) precisava

in dettaglio le modalità di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione,

avvertendo che determinati parametri erano stati depositati presso un notaio in

busta chiusa, che sarebbe stata aperta assieme alle offerte.

B. In tempo

utile sono pervenute alla committente le offerte di sette ditte, fra cui quella

della CO 2 di fr. 5'591'800.00 e quella dell'RI 1 di fr. 5'973'852.60.

Valutatele, il 17 maggio 2006 la CPDCL ha

aggiudicato la commessa alla RI 1, classificatasi al primo posto con 90.40 punti.

C. Contro la

predetta decisione di aggiudicazione, sono insorte davanti al Tribunale cantonale

amministrativo tre ditte concorrenti. Fra queste, la CO 2, seconda in graduatoria

con 86.89 punti, che ha:

-

contestato la valutazione delle offerte dal

profilo del sottocriterio programma lavori,

-

chiesto l'estromissione della RI 1 perché non

aveva prodotto il grafico della manodopera;

-

censurato la valutazione dell'offerta vincente

dal profilo dell'impianto di cantiere e da quello delle referenze;

-

contestato il punteggio assegnatole in base al

criterio formazione degli apprendisti.

D. Con

giudizio 20 luglio 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la delibera

impugnata, accogliendo parzialmente il ricorso contro di essa interposto dalla CO

2.

e rinviando gli atti alla CPDCL per nuova decisione sulle offerte rimaste in

gara.

Questo tribunale

ha fra l'altro ritenuto fondate le eccezioni sollevate dall'insorgente nei

confronti della valutazione dell'offerta della RI 1 operata dalla committente

in base al sottocriterio relativo al grafico della manodopera ed al

criterio concernente le referenze. A quest'ultimo proposito, ha in

particolare considerato inammissibile, siccome inferiore al limite di valore

(fr. 2'000'000.-) fissato dal capitolato, la referenza concernente i lavori di

costruzione del Centro anziani di Massagno, costati fr. 3'011'000, che la RI 1

aveva eseguito in consorzio con un'altra ditta con un grado di partecipazione

del 50%.

E. Dando

seguito al giudizio summenzionato, la CPDCL ha riveduto le valutazioni delle

offerte delle imprese qui comparenti come segue:

CO 2

RI 1

Nota

Punti

Nota

Punti

Prezzo

60%

6.00

60.00

6.00

60.00

Attendibilità

20%

Programma lavori

50%

1.00

1.67

1.00

1.67

Manodopera

25%

5.00

4.16

4.00

3.33

Impianto cantiere

25%

5.27

4.39

5.73

4.78

Referenze

15%

6.00

15.00

5.00

12.50

Apprendisti

5%

5.00

4.17

5.75

4.79

TOTALE

89.39

87.07

Fondandosi su questa nuova valutazione, l'11

settembre 2006 la CPDCL ha aggiudicato la commessa alla CO 2. Nella decisione

di aggiudicazione la committente si è in particolare rifiutata di prendere in

considerazione i lavori di costruzione di una villa privata (villa Marial), che

la ricorrente aveva addotto il 21 agosto 2006 come referenza sostitutiva di

quella concernente il Centro anziani di Massagno.

F. Contro la

predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.

Censurata la valutazione della sua offerta

operata dalla committente in base al criterio relativo al grafico della

manodopera, l'insorgente contesta in particolare la decisione di non

prendere in considerazione la referenza inoltrata in sostituzione di quella riguardante

il Centro anziani di Massagno. Il rifiuto, obietta, sarebbe viziato da eccesso

di formalismo, oltre che immotivato.

G. All'accoglimento

del ricorso si oppone la CO 2, contestando le tesi dell'insorgente con

argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

La CPDCL non ha invece presentato

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è pacifica. Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.

Referenza

sostitutiva

2.1

Per principio inconcusso, dopo la

scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere

modificate. L'aggiudicazione deve fondarsi sulle offerte così come sono state

inoltrate (Galli/Lehmann//Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der

Schweiz, n. 382). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di

modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe invero contraria

al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb

(STA 20.07.06 n. 52.6.178 in re B.).

Correzioni e rettifiche sono ammesse per

motivi di proporzionalità soltanto in caso di errori di scritturazione o di

carenze formali irrilevanti (art. 33 cpv. 2 vRLCPub; 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

2.2

Nel caso concreto, la committente non

ha ammesso la referenza relativa alla costruzione di una villa privata, addotta

dalla ricorrente in sostituzione della referenza riguardante il Centro anziani

di Massagno, che questo tribunale aveva ritenuto inammissibile siccome

inferiore al valore limite fissato dalla posizione 224.420 del capitolato. A

sostegno del rifiuto la CPDCL si è limitata ad indicare che la referenza

suppletiva non aveva potuto essere considerata in quanto contraria ai

disposti della LCPubb.

Sebbene sommaria e generica, la motivazione

addotta della committente non è carente al punto da esigere un annullamento

della decisione. Essa non ha infatti impedito alla ricorrente di esercitare

compiutamente il suo diritto di ricorso. L'inammissibilità della pretesa di

sostituire una referenza inidonea con una referenza valida è d'altronde

talmente lampante da non richiedere particolari motivazioni. Anche se l'eccezione

di carenza di motivazione fosse accolta, con conseguente annullamento della decisione

e rinvio alla CPDCL per nuova delibera, non è del resto dato di vedere come la

ricorrente potrebbe meglio difendere i suoi diritti.

2.3

Nel merito, il rifiuto della

committente di dar seguito alla richiesta resiste pienamente alle critiche

dell'insorgente. In particolare, non è affatto viziato da eccesso di

formalismo.

2.3.1

Già dal profilo meramente formale, la

nuova referenza sostitutiva non può essere ammessa. La pos. 224.420 del capitolato,

stabiliva in effetti chiaramente, che per la distinta delle referenze non

vengono accettati allegati (va compilata la tabella allegata). Già per

questa clausola, invero assai rigida, ma inoppugnabile siccome contenuta in una

prescrizione di gara rimasta incontestata (art. 38 cpv. 3 LCPubb) e quindi accettata

con la partecipazione alla gara (art. 31 cpv. 2 RLCPubb), la pretesa della ricorrente,

avanzata mediante l'inoltro di atti supplementari da allegare all'offerta, andava

respinta.

2.3.2

La pretesa non può tuttavia essere

ammessa anche e soprattutto per ragioni di merito, riconducibili al principio

della parità di trattamento. Pur trattandosi di indicazioni riferibili

all'idoneità dei concorrenti, le referenze richieste dal capitolato in discussione

sono in effetti volte a permettere alla committente di pronunciarsi sulla bontà

dell'offerta nell'ambito della valutazione di uno specifico criterio d'aggiudicazione.

Soggiacciono dunque al divieto generale di modificare le offerte dopo la

chiusura della fase d'offerta, sancito dal principio della parità di

trattamento (art. 1 lett. c LCPubb). Principio, che come esclude tassativamente

qualsiasi possibilità di aggiungere nuove referenze dopo la scadenza del

termine per l'inoltro delle offerte non può che vietare qualsiasi sostituzione delle

referenze indicate con l'offerta.

È ben vero che nella fase di verifica delle

offerte le referenze possono essere completate da informazioni supplementari volte

a permettere al committente di valutarle compiutamente. La sostituzione di una

referenza considerata inammissibile con una nuova, diversa referenza travalica

tuttavia manifestamente i limiti di una semplice integrazione delle referenze

addotte, rispettosa della parità di trattamento. Non si tratta in effetti di

una sostituzione, ma di una vera e propria aggiunta di una nuova referenza ad

un elenco di lavori analoghi che dopo la sentenza di rinvio di questo tribunale

comprendeva soltanto 4 opere.

Irrilevante, dal profilo del giudizio

sull'ammissibilità della sostituzione, è il motivo che ha indotto questo

tribunale ad escludere la referenza riguardante il Centro anziani di Massagno.

Qualunque sia stato il motivo, la ricorrente non può rivendicare alcun diritto

a sostituire la referenza esclusa. Né giova alla ricorrente richiamarsi al

principio della parità di trattamento con riferimento al fatto che alla CO 2

sia stato concesso di completare la documentazione relativa alla formazione

degli apprendisti. Un conto è completare indicazioni già fornite con l'offerta

al fine di permettere alla committente di valutarla da questo profilo. Altro conto

è invece sostituire un'indicazione giudicata inammissibile ai fini della valutazione

delle offerte dal profilo del criterio relativo alle referenze con

un'indicazione che avrebbe potuto essere ammessa soltanto se fosse stata

addotta tempestivamente.

Dal fatto che questo tribunale abbia

rinviato gli atti alla committente per nuova decisione previa riconsiderazione

della valutazione delle offerte dal profilo del criterio relativo alla formazione

degli apprendisti, la ricorrente non può dedurre alcun diritto ad inoltrare

una nuova referenza in sostituzione di quella ritenuta inammissibile. Diversamente,

ogniqualvolta il committente o l'autorità di ricorso ritenesse inammissibile

una referenza, occorrerebbe riconoscere al concorrente il diritto di produrne

una nuova.

Tale diritto non può nemmeno essere dedotto

dal fatto che le referenze forniscono informazioni anzitutto sull'idoneità del

concorrente e soltanto indirettamente sulla bontà dell'offerta. Dal momento in

cui, per esplicita prescrizione di gara, assurgono a specifico criterio

d'aggiudicazione, volto ad esprimere un giudizio sugli aspetti qualitativi

dell'offerta, diventano immutabili.

3.

Grafico

della manodopera

3.1

Nel precedente giudizio, questo tribunale

aveva respinto la richiesta della CO 2 di escludere l'offerta della RI 1 per mancanza

del grafico della manodopera richiesto dalle prescrizioni di gara. Pur

giudicandola opinabile, ha in particolare tutelato la decisione della

committente di considerare sufficiente un documento denominato grafico/organigramma

della mano d'opera, che illustra l'organizzazione delle maestranze

impiegate sul cantiere e la suddivisione delle responsabilità. Questo tribunale

ha censurato unicamente la nota (5, sufficiente) assegnatagli dalla

CPDCL. Considerato che non prendeva in considerazione alcuna oscillazione della

manodopera durante tutta la durata dei lavori e che non forniva alcuna

indicazione utile circa le maestranze degli altri imprenditori coinvolti nella

realizzazione dell'opera, corretta, a mente di questo tribunale, poteva essere

soltanto la nota minima (4, insufficiente, pari a punti 3.33), prevista

dalla posizione 224.302 del formulario d'offerta.

3.2

Adeguandosi all'indicazione contenuta

nel giudizio di rinvio, nella nuova valutazione, la CPDCL ha attribuito al grafico

della manodopera allegato all'offerta della RI 1 la nota 4. Parallelamente

ha ridotto da 6 a 5 anche la nota assegnata alla CO 2 per questo sottocriterio.

La ricorrente contesta quest'ultima

valutazione chiedendo che anche la nota attribuita alla CO 2 sia ridotta a 4,

poiché anche il grafico della manodopera presentato dalla resistente non fornirebbe

indicazioni né sulle variazioni della manodopera durante i lavori, né sulle

maestranze degli altri imprenditori coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Sebbene insuscettibile di sovvertire l'esito

del ricorso, anche questa censura va respinta. È ben vero che il grafico della

manodopera della CO 2, al pari dell'organigramma allegato dalla RI 1, non

fornisce indicazioni sulle maestranze impiegate sul cantiere dagli altri

imprenditori. Esso prevede quantomeno quelle oscillazioni della manodopera che

la realizzazione di un'opera come quella in oggetto inevitabilmente comporta.

La differenza di un punto fra la nota

assegnata alla ricorrente e quella attribuita alla resistente, riscontrabile

già nella prima valutazione e mantenuta in quella ora in esame, non appare

dunque priva di giustificazioni oggettive. Non scaturendo da un esercizio

abusivo del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto alla

committente in quest'ambito sfugge dunque alle critiche dell'insorgente.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato da questa nuova impugnativa ed al valore

della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,

43, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'500.-

alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

patrocinata da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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