52.2006.337
Aggiudicazione delle opere da impresa generale per la realizzaizone di un nuovo stabile d'appartamenti
10 novembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.337
Data decisione, Autorità:
10.11.2006, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione delle opere da impresa generale per la realizzaizone di un nuovo stabile d'appartamenti
AGGIUDICAZIONE
art. 1 LCPUBB
art. 32 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.337
Lugano
10 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 11 settembre 2006 della Cassa pensioni
dei Dipendenti della Città di Lugano, che aggiudica alla ditta CO 2 le opere
da impresa generale relative alla costruzione di un nuovo stabile d'appartamenti
a Molino Nuovo;
vista la risposta 2 novembre
2006 della CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
dicembre 2005 (FU n. 97/2005 pag. 8149), la Cassa Pensioni dei Dipendenti della
Città di Lugano (CPDCL) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare le opere da impresa
generale per la costruzione di un nuovo stabile d'appartamenti a Molino Nuovo.
Il bando di concorso indicava che le offerte sarebbero state valutate in base
ai seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
Fatti
I. Prezzo (minor costo) 60%
Considerandi
II. Attendibilità 20%
1.
Programma lavori (50%)
2.
Grafico
della manodopera sul cantiere (25%)
3.
Impianto
cantiere (25%)
III. Referenze per lavori analoghi in
Ticino 15%
IV. Formazione apprendisti
5%
Il formulario di concorso (capitolato) precisava
in dettaglio le modalità di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione,
avvertendo che determinati parametri erano stati depositati presso un notaio in
busta chiusa, che sarebbe stata aperta assieme alle offerte.
B. In tempo
utile sono pervenute alla committente le offerte di sette ditte, fra cui quella
della CO 2 di fr. 5'591'800.00 e quella dell'RI 1 di fr. 5'973'852.60.
Valutatele, il 17 maggio 2006 la CPDCL ha
aggiudicato la commessa alla RI 1, classificatasi al primo posto con 90.40 punti.
C. Contro la
predetta decisione di aggiudicazione, sono insorte davanti al Tribunale cantonale
amministrativo tre ditte concorrenti. Fra queste, la CO 2, seconda in graduatoria
con 86.89 punti, che ha:
-
contestato la valutazione delle offerte dal
profilo del sottocriterio programma lavori,
-
chiesto l'estromissione della RI 1 perché non
aveva prodotto il grafico della manodopera;
-
censurato la valutazione dell'offerta vincente
dal profilo dell'impianto di cantiere e da quello delle referenze;
-
contestato il punteggio assegnatole in base al
criterio formazione degli apprendisti.
D. Con
giudizio 20 luglio 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la delibera
impugnata, accogliendo parzialmente il ricorso contro di essa interposto dalla CO
2.
e rinviando gli atti alla CPDCL per nuova decisione sulle offerte rimaste in
gara.
Questo tribunale
ha fra l'altro ritenuto fondate le eccezioni sollevate dall'insorgente nei
confronti della valutazione dell'offerta della RI 1 operata dalla committente
in base al sottocriterio relativo al grafico della manodopera ed al
criterio concernente le referenze. A quest'ultimo proposito, ha in
particolare considerato inammissibile, siccome inferiore al limite di valore
(fr. 2'000'000.-) fissato dal capitolato, la referenza concernente i lavori di
costruzione del Centro anziani di Massagno, costati fr. 3'011'000, che la RI 1
aveva eseguito in consorzio con un'altra ditta con un grado di partecipazione
del 50%.
E. Dando
seguito al giudizio summenzionato, la CPDCL ha riveduto le valutazioni delle
offerte delle imprese qui comparenti come segue:
CO 2
RI 1
Nota
Punti
Nota
Punti
Prezzo
60%
6.00
60.00
6.00
60.00
Attendibilità
20%
Programma lavori
50%
1.00
1.67
1.00
1.67
Manodopera
25%
5.00
4.16
4.00
3.33
Impianto cantiere
25%
5.27
4.39
5.73
4.78
Referenze
15%
6.00
15.00
5.00
12.50
Apprendisti
5%
5.00
4.17
5.75
4.79
TOTALE
89.39
87.07
Fondandosi su questa nuova valutazione, l'11
settembre 2006 la CPDCL ha aggiudicato la commessa alla CO 2. Nella decisione
di aggiudicazione la committente si è in particolare rifiutata di prendere in
considerazione i lavori di costruzione di una villa privata (villa Marial), che
la ricorrente aveva addotto il 21 agosto 2006 come referenza sostitutiva di
quella concernente il Centro anziani di Massagno.
F. Contro la
predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.
Censurata la valutazione della sua offerta
operata dalla committente in base al criterio relativo al grafico della
manodopera, l'insorgente contesta in particolare la decisione di non
prendere in considerazione la referenza inoltrata in sostituzione di quella riguardante
il Centro anziani di Massagno. Il rifiuto, obietta, sarebbe viziato da eccesso
di formalismo, oltre che immotivato.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone la CO 2, contestando le tesi dell'insorgente con
argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
La CPDCL non ha invece presentato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è pacifica. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.
Referenza
sostitutiva
2.1
Per principio inconcusso, dopo la
scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere
modificate. L'aggiudicazione deve fondarsi sulle offerte così come sono state
inoltrate (Galli/Lehmann//Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der
Schweiz, n. 382). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di
modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe invero contraria
al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb
(STA 20.07.06 n. 52.6.178 in re B.).
Correzioni e rettifiche sono ammesse per
motivi di proporzionalità soltanto in caso di errori di scritturazione o di
carenze formali irrilevanti (art. 33 cpv. 2 vRLCPub; 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).
2.2
Nel caso concreto, la committente non
ha ammesso la referenza relativa alla costruzione di una villa privata, addotta
dalla ricorrente in sostituzione della referenza riguardante il Centro anziani
di Massagno, che questo tribunale aveva ritenuto inammissibile siccome
inferiore al valore limite fissato dalla posizione 224.420 del capitolato. A
sostegno del rifiuto la CPDCL si è limitata ad indicare che la referenza
suppletiva non aveva potuto essere considerata in quanto contraria ai
disposti della LCPubb.
Sebbene sommaria e generica, la motivazione
addotta della committente non è carente al punto da esigere un annullamento
della decisione. Essa non ha infatti impedito alla ricorrente di esercitare
compiutamente il suo diritto di ricorso. L'inammissibilità della pretesa di
sostituire una referenza inidonea con una referenza valida è d'altronde
talmente lampante da non richiedere particolari motivazioni. Anche se l'eccezione
di carenza di motivazione fosse accolta, con conseguente annullamento della decisione
e rinvio alla CPDCL per nuova delibera, non è del resto dato di vedere come la
ricorrente potrebbe meglio difendere i suoi diritti.
2.3
Nel merito, il rifiuto della
committente di dar seguito alla richiesta resiste pienamente alle critiche
dell'insorgente. In particolare, non è affatto viziato da eccesso di
formalismo.
2.3.1
Già dal profilo meramente formale, la
nuova referenza sostitutiva non può essere ammessa. La pos. 224.420 del capitolato,
stabiliva in effetti chiaramente, che per la distinta delle referenze non
vengono accettati allegati (va compilata la tabella allegata). Già per
questa clausola, invero assai rigida, ma inoppugnabile siccome contenuta in una
prescrizione di gara rimasta incontestata (art. 38 cpv. 3 LCPubb) e quindi accettata
con la partecipazione alla gara (art. 31 cpv. 2 RLCPubb), la pretesa della ricorrente,
avanzata mediante l'inoltro di atti supplementari da allegare all'offerta, andava
respinta.
2.3.2
La pretesa non può tuttavia essere
ammessa anche e soprattutto per ragioni di merito, riconducibili al principio
della parità di trattamento. Pur trattandosi di indicazioni riferibili
all'idoneità dei concorrenti, le referenze richieste dal capitolato in discussione
sono in effetti volte a permettere alla committente di pronunciarsi sulla bontà
dell'offerta nell'ambito della valutazione di uno specifico criterio d'aggiudicazione.
Soggiacciono dunque al divieto generale di modificare le offerte dopo la
chiusura della fase d'offerta, sancito dal principio della parità di
trattamento (art. 1 lett. c LCPubb). Principio, che come esclude tassativamente
qualsiasi possibilità di aggiungere nuove referenze dopo la scadenza del
termine per l'inoltro delle offerte non può che vietare qualsiasi sostituzione delle
referenze indicate con l'offerta.
È ben vero che nella fase di verifica delle
offerte le referenze possono essere completate da informazioni supplementari volte
a permettere al committente di valutarle compiutamente. La sostituzione di una
referenza considerata inammissibile con una nuova, diversa referenza travalica
tuttavia manifestamente i limiti di una semplice integrazione delle referenze
addotte, rispettosa della parità di trattamento. Non si tratta in effetti di
una sostituzione, ma di una vera e propria aggiunta di una nuova referenza ad
un elenco di lavori analoghi che dopo la sentenza di rinvio di questo tribunale
comprendeva soltanto 4 opere.
Irrilevante, dal profilo del giudizio
sull'ammissibilità della sostituzione, è il motivo che ha indotto questo
tribunale ad escludere la referenza riguardante il Centro anziani di Massagno.
Qualunque sia stato il motivo, la ricorrente non può rivendicare alcun diritto
a sostituire la referenza esclusa. Né giova alla ricorrente richiamarsi al
principio della parità di trattamento con riferimento al fatto che alla CO 2
sia stato concesso di completare la documentazione relativa alla formazione
degli apprendisti. Un conto è completare indicazioni già fornite con l'offerta
al fine di permettere alla committente di valutarla da questo profilo. Altro conto
è invece sostituire un'indicazione giudicata inammissibile ai fini della valutazione
delle offerte dal profilo del criterio relativo alle referenze con
un'indicazione che avrebbe potuto essere ammessa soltanto se fosse stata
addotta tempestivamente.
Dal fatto che questo tribunale abbia
rinviato gli atti alla committente per nuova decisione previa riconsiderazione
della valutazione delle offerte dal profilo del criterio relativo alla formazione
degli apprendisti, la ricorrente non può dedurre alcun diritto ad inoltrare
una nuova referenza in sostituzione di quella ritenuta inammissibile. Diversamente,
ogniqualvolta il committente o l'autorità di ricorso ritenesse inammissibile
una referenza, occorrerebbe riconoscere al concorrente il diritto di produrne
una nuova.
Tale diritto non può nemmeno essere dedotto
dal fatto che le referenze forniscono informazioni anzitutto sull'idoneità del
concorrente e soltanto indirettamente sulla bontà dell'offerta. Dal momento in
cui, per esplicita prescrizione di gara, assurgono a specifico criterio
d'aggiudicazione, volto ad esprimere un giudizio sugli aspetti qualitativi
dell'offerta, diventano immutabili.
3.
Grafico
della manodopera
3.1
Nel precedente giudizio, questo tribunale
aveva respinto la richiesta della CO 2 di escludere l'offerta della RI 1 per mancanza
del grafico della manodopera richiesto dalle prescrizioni di gara. Pur
giudicandola opinabile, ha in particolare tutelato la decisione della
committente di considerare sufficiente un documento denominato grafico/organigramma
della mano d'opera, che illustra l'organizzazione delle maestranze
impiegate sul cantiere e la suddivisione delle responsabilità. Questo tribunale
ha censurato unicamente la nota (5, sufficiente) assegnatagli dalla
CPDCL. Considerato che non prendeva in considerazione alcuna oscillazione della
manodopera durante tutta la durata dei lavori e che non forniva alcuna
indicazione utile circa le maestranze degli altri imprenditori coinvolti nella
realizzazione dell'opera, corretta, a mente di questo tribunale, poteva essere
soltanto la nota minima (4, insufficiente, pari a punti 3.33), prevista
dalla posizione 224.302 del formulario d'offerta.
3.2
Adeguandosi all'indicazione contenuta
nel giudizio di rinvio, nella nuova valutazione, la CPDCL ha attribuito al grafico
della manodopera allegato all'offerta della RI 1 la nota 4. Parallelamente
ha ridotto da 6 a 5 anche la nota assegnata alla CO 2 per questo sottocriterio.
La ricorrente contesta quest'ultima
valutazione chiedendo che anche la nota attribuita alla CO 2 sia ridotta a 4,
poiché anche il grafico della manodopera presentato dalla resistente non fornirebbe
indicazioni né sulle variazioni della manodopera durante i lavori, né sulle
maestranze degli altri imprenditori coinvolti nella realizzazione dell'opera.
Sebbene insuscettibile di sovvertire l'esito
del ricorso, anche questa censura va respinta. È ben vero che il grafico della
manodopera della CO 2, al pari dell'organigramma allegato dalla RI 1, non
fornisce indicazioni sulle maestranze impiegate sul cantiere dagli altri
imprenditori. Esso prevede quantomeno quelle oscillazioni della manodopera che
la realizzazione di un'opera come quella in oggetto inevitabilmente comporta.
La differenza di un punto fra la nota
assegnata alla ricorrente e quella attribuita alla resistente, riscontrabile
già nella prima valutazione e mantenuta in quella ora in esame, non appare
dunque priva di giustificazioni oggettive. Non scaturendo da un esercizio
abusivo del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto alla
committente in quest'ambito sfugge dunque alle critiche dell'insorgente.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato da questa nuova impugnativa ed al valore
della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'500.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
patrocinata da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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