52.2006.34
Licenza per sopraelevare una casa d'abitazione
18 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.34
Data decisione, Autorità:
18.04.2006, TRAM
Titolo:
Licenza per sopraelevare una casa d'abitazione
LICENZA EDILIZIA
art. 1 RLE
Incarto n.
52.2006.34
Lugano
18 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2006 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 73), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 6 giugno 2005, rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per
sopraelevare la loro casa d'abitazione (part. 1322);
viste le risposte:
- 14 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 21 febbraio 2006 di CO 1;
- 27 marzo 2006 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti RI 1 sono comproprietari di una casa d'abitazione (part. 1350),
situata nella zona residenza-le estensiva R2 di __________. RI 2 ne sono
usufruttuari per diritto d'abitazione.
Attorno al 1990 i ricorrenti hanno costruito
un'autorimessa lungo il confine verso il fondo dei resistenti CO 1 (part.
1322), che hanno invaso parzialmente. Ne è scaturita una causa civile, promossa
da quest'ultimi davanti al Pretore di Lugano, che si è trascinata per anni,
finché, nel 2001, gli attori, qui resistenti, si sono dichiarati disposti a
cedere ai ricorrenti, dietro pagamento, una striscia di terreno indicata da una
planimetria allegata al referto allestito dal perito giudiziale, che sarebbe
stata ulteriormente definita dal geometra ufficiale attraverso un piano di
mutazione.
L'accordo non è tuttavia ancora stato
perfezionato perché i resistenti non hanno dato seguito alla richiesta del
Pretore di avallare in particolare il piano di mutazione, allestito nel 2004,
che prevedeva in sostanza la cessione di una striscia di terreno di 21 mq, larga
circa un metro, da staccare dal loro fondo per essere aggregata a quello dei
ricorrenti. La causa civile è dunque tuttora pendente.
B. Il 25
febbraio 2005 CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di sopraelevare
di un piano la casa d'abitazione che sorge sul loro fondo a circa 4 m dal confine
verso il fondo dei ricorrenti.
Fatti
I vicini si sono opposti alla domanda,
contestando l'intervento dal profilo delle distanze da confine e dell'indice di
sfruttamento (i.s.). Gli opponenti sostenevano in particolare che il progetto
non teneva conto della cessione di terreno da tempo concordata dalle parti davanti
al Pretore, ma non ancora iscritta a RF.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 6 giugno 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
C. Con
giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, rigettando
a sua volta il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti.
Dopo aver rilevato che il progetto
rispettava le norme sulle distanze dal confine e sull'i.s. applicate all'assetto
fondiario risultante dal RF, il Governo ha ritenuto che la licenza sarebbe
stata conforme al diritto anche nel caso in cui la cessione di terreno fosse
già stata perfezionata. La distanza dal confine sarebbe comunque superiore a
quella prescritta dall'art. 37 cpv. 3 lett. c NAPR (m 3.00), mentre la SUL
rientrerebbe nei limiti dell'abbuo-no (+ 10%), che l'art. 13 cpv. 1 NAPR
concede sull'i.s. (0.4) in caso di ampliamenti di edifici esistenti nella zona
residenziale.
D. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
In sostanza, gli insorgenti ripropongono e
sviluppano in questa sede le tesi addotte senza successo davanti alle
precedenti istanze, sostenendo in particolare che il piano di mutazione allestito
a suo tempo dal perito giudiziale non sarebbe conforme agli accordi presi
davanti al Pretore. Producono di conseguenza un nuovo piano, allestito nel
frattempo dal geometra dietro loro richiesta, che prevede la cessione di una
striscia di terreno di 33 mq. In base a questo piano la distanza dal confine varierebbe
tra m 2.53 e m 2.61, mentre l'i.s. risulterebbe superiore a quello prescritto.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari della licenza con argomenti che saranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, proprietari, rispettivamente usufruttuari di un fondo
contermine e già opponenti, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.
Le ulteriori prove (sopralluogo, testi) sollecitate dai ricorrenti non appaiono
atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di altri fatti rilevanti per
il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. La
licenza edilizia è definita come un atto amministrativo mediante il quale l'autorità
accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico
si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 627). Essa attesta in sostanza che
l'opera progettata è conforme al diritto materiale concretamente applicabile.
Ai fini del giudizio sull'ammissibilità dell'intervento edilizio, determinante
è per principio la situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui
l'autorità statuisce sulla domanda di costruzione. Modifiche della situazione
di fatto o di diritto, subentrate dopo il rilascio del permesso, possono semmai,
a determinate condizioni, comportarne l'annullamento o la revoca.
2.2
Dal profilo delle distanze dal confine
e del calcolo degli indici, determinanti ai fini del giudizio sulla domanda di
costruzione sono per principio le risultanze del RF. I confini definiti dalla
mappa non costituiscono tuttavia un limite assoluto ed inderogabile.
Notoriamente, i proprietari possono infatti accordarsi per edificare ad una distanza
dal confine inferiore a quella prescritta. Basta che il fondo vicino si assuma
la distanza mancante in modo che la distanza tra edifici sia comunque
salvaguardata. Analogamente, nemmeno la superficie edificabile risultante dal RF
è sottratta alla disposizione dei proprietari. Essa può infatti essere messa a
disposizione di fondi vicini attraverso l'istituto del trasferimento di
quantità edificatorie (art. 38a LE).
Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso gli
accordi tra i proprietari devono tuttavia essere chiari ed indiscutibili.
3.
3.1. Nel
caso concreto, il progetto presentato dai resistenti si basa sull'assetto fondiario
che emerge tuttora dalla mappa catastale. Non tiene in particolare conto della
cessione di terreno di cui si è detto in narrativa. La licenza rilasciata dal
municipio e qui in contestazione si fonda a sua volta sulle risultanze del RF.
A giusta ragione, poiché l'accordo di massima,
stipulato dalle parti davanti al giudice civile, non è ancora stato perfezionato
mediante iscrizione a RF, perché i resistenti non hanno dato seguito alla
richiesta del Pretore di aderire al piano di mutazione allestito dal geometra
revisore nel 2004.
Privo di fondamento è il rimprovero che i
ricorrenti rivolgono all'autorità comunale per non aver preso in considerazione
l'assetto dei fondi previsto dall'accordo stipulato dalle parti nel 2001
davanti al giudice civile. Questa convenzione non stabiliva infatti esattamente
i termini della cessione. Il nuovo confine e la superficie da cedere (21 mq) sono
stati definiti soltanto dal piano di mutazione allestito nel 2004, che i resistenti
non hanno tuttavia ratificato e che gli stessi ricorrenti hanno successivamente
rinnegato, facendo allestire un nuovo piano di mutazione.
3.2
Stando alle risultanze della mappa
catastale, la casa d'abitazione dei resistenti sorge ad oltre 4 m dal confine
verso il fondo dei ricorrenti. La distanza dal confine (m 3.00), prescritta
dall'art. 37 cpv. 3 lett. c NAPR, risulta dunque ampiamente rispettata.
Conforme all'i.s. (0.4) prescritto dalla
lett. a della medesima norma è pure la SUL (mq 186.7). La superficie
edificabile disponibile ammonta infatti a 474 mq, che permettono di realizzare
una SUL di 189.6 mq.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, palesemente infondato, va
dunque respinto senza verificare se la licenza potrebbe essere confermata anche
sulla base della cessione di terreno prospettata dal primo piano di mutazione.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al valore di causa ed al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa,
sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 37 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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