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Decisione

52.2006.34

Licenza per sopraelevare una casa d'abitazione

18 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I vicini si sono opposti alla domanda,

contestando l'intervento dal profilo delle distanze da confine e dell'indice di

sfruttamento (i.s.). Gli opponenti sostenevano in particolare che il progetto

non teneva conto della cessione di terreno da tempo concordata dalle parti davanti

al Pretore, ma non ancora iscritta a RF.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 6 giugno 2005 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

C. Con

giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, rigettando

a sua volta il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti.

Dopo aver rilevato che il progetto

rispettava le norme sulle distanze dal confine e sull'i.s. applicate all'assetto

fondiario risultante dal RF, il Governo ha ritenuto che la licenza sarebbe

stata conforme al diritto anche nel caso in cui la cessione di terreno fosse

già stata perfezionata. La distanza dal confine sarebbe comunque superiore a

quella prescritta dall'art. 37 cpv. 3 lett. c NAPR (m 3.00), mentre la SUL

rientrerebbe nei limiti dell'abbuo-no (+ 10%), che l'art. 13 cpv. 1 NAPR

concede sull'i.s. (0.4) in caso di ampliamenti di edifici esistenti nella zona

residenziale.

D. Contro il

predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

In sostanza, gli insorgenti ripropongono e

sviluppano in questa sede le tesi addotte senza successo davanti alle

precedenti istanze, sostenendo in particolare che il piano di mutazione allestito

a suo tempo dal perito giudiziale non sarebbe conforme agli accordi presi

davanti al Pretore. Producono di conseguenza un nuovo piano, allestito nel

frattempo dal geometra dietro loro richiesta, che prevede la cessione di una

striscia di terreno di 33 mq. In base a questo piano la distanza dal confine varierebbe

tra m 2.53 e m 2.61, mentre l'i.s. risulterebbe superiore a quello prescritto.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed i beneficiari della licenza con argomenti che saranno discussi qui

appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva degli insorgenti, proprietari, rispettivamente usufruttuari di un fondo

contermine e già opponenti, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.

Le ulteriori prove (sopralluogo, testi) sollecitate dai ricorrenti non appaiono

atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di altri fatti rilevanti per

il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. La

licenza edilizia è definita come un atto amministrativo mediante il quale l'autorità

accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico

si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 627). Essa attesta in sostanza che

l'opera progettata è conforme al diritto materiale concretamente applicabile.

Ai fini del giudizio sull'ammissibilità dell'intervento edilizio, determinante

è per principio la situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui

l'autorità statuisce sulla domanda di costruzione. Modifiche della situazione

di fatto o di diritto, subentrate dopo il rilascio del permesso, possono semmai,

a determinate condizioni, comportarne l'annullamento o la revoca.

2.2

Dal profilo delle distanze dal confine

e del calcolo degli indici, determinanti ai fini del giudizio sulla domanda di

costruzione sono per principio le risultanze del RF. I confini definiti dalla

mappa non costituiscono tuttavia un limite assoluto ed inderogabile.

Notoriamente, i proprietari possono infatti accordarsi per edificare ad una distanza

dal confine inferiore a quella prescritta. Basta che il fondo vicino si assuma

la distanza mancante in modo che la distanza tra edifici sia comunque

salvaguardata. Analogamente, nemmeno la superficie edificabile risultante dal RF

è sottratta alla disposizione dei proprietari. Essa può infatti essere messa a

disposizione di fondi vicini attraverso l'istituto del trasferimento di

quantità edificatorie (art. 38a LE).

Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso gli

accordi tra i proprietari devono tuttavia essere chiari ed indiscutibili.

3.

3.1. Nel

caso concreto, il progetto presentato dai resistenti si basa sull'assetto fondiario

che emerge tuttora dalla mappa catastale. Non tiene in particolare conto della

cessione di terreno di cui si è detto in narrativa. La licenza rilasciata dal

municipio e qui in contestazione si fonda a sua volta sulle risultanze del RF.

A giusta ragione, poiché l'accordo di massima,

stipulato dalle parti davanti al giudice civile, non è ancora stato perfezionato

mediante iscrizione a RF, perché i resistenti non hanno dato seguito alla

richiesta del Pretore di aderire al piano di mutazione allestito dal geometra

revisore nel 2004.

Privo di fondamento è il rimprovero che i

ricorrenti rivolgono all'autorità comunale per non aver preso in considerazione

l'assetto dei fondi previsto dall'accordo stipulato dalle parti nel 2001

davanti al giudice civile. Questa convenzione non stabiliva infatti esattamente

i termini della cessione. Il nuovo confine e la superficie da cedere (21 mq) sono

stati definiti soltanto dal piano di mutazione allestito nel 2004, che i resistenti

non hanno tuttavia ratificato e che gli stessi ricorrenti hanno successivamente

rinnegato, facendo allestire un nuovo piano di mutazione.

3.2

Stando alle risultanze della mappa

catastale, la casa d'abitazione dei resistenti sorge ad oltre 4 m dal confine

verso il fondo dei ricorrenti. La distanza dal confine (m 3.00), prescritta

dall'art. 37 cpv. 3 lett. c NAPR, risulta dunque ampiamente rispettata.

Conforme all'i.s. (0.4) prescritto dalla

lett. a della medesima norma è pure la SUL (mq 186.7). La superficie

edificabile disponibile ammonta infatti a 474 mq, che permettono di realizzare

una SUL di 189.6 mq.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, palesemente infondato, va

dunque respinto senza verificare se la licenza potrebbe essere confermata anche

sulla base della cessione di terreno prospettata dal primo piano di mutazione.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al valore di causa ed al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa,

sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 37 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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