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Decisione

52.2006.340

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

3 aprile 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della

loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio

di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro attività

economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di

giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n.

1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli

indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto

di rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa segnatamente i

cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli

colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del

suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).

Bisogna comunque precisare che ai cittadini

di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il

diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano

di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari

sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno

e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1

Allegato I). Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel

contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le

indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art.

24 cpv. 3 Allegato I ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i

mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente

diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano

l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi

familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del

19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia,

i superstiti e l'invalidità.

3.3. Va rilevato che la LDDS e la sua

ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone

altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1

lett. a LDDS). Ora, per quanto qui interessa, l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS

dispone che uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona

a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza

pubblica.

Ritenuto pertanto che la normativa interna

non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, ne

consegue che il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale

in parola.

4. 4.1. Durante

il suo soggiorno regolare in Svizzera e fino alla risoluzione governativa qui

impugnata, RI 1 non ha mai svolto un'attività lucrativa. Inoltre, non disponendo

di mezzi finanziari sufficienti, nel marzo del 2006 è dovuta ricorrere all'assistenza

pubblica. Alla fine di settembre 2006 ella beneficiava di un sostegno sociale di

fr. 2'603.– mensili per sé e per sua figlia e lo Stato le aveva già anticipato

complessivamente fr. 21'656.85.– (scritto 21 settembre 2006 dell'Ufficio del

Considerandi

sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di

Stato).

Nemmeno il fatto che, con decisione 25

settembre 2006, la Commissione tutoria regionale __________ abbia fissato a fr.

500.

– mensili il contributo alimentare di M__________ alla figlia __________

fino al 6° anno di età ha permesso alla ricorrente di uscire dall'indigenza.

In siffatte circostanze, il Governo ha

ritenuto che RI 1 non potesse prevalersi dell'ALC per conservare il proprio

permesso di dimora in quanto non lavorava ed era priva di mezzi finanziari sufficienti

per il suo mantenimento.

4.2

Nel proprio ricorso, l'insorgente ha sostenuto

di essere in grado di procacciarsi un lavoro, ciò che le permetterà in futuro

di non dover più ricorrere all'assistenza pubblica (ricorso, ad 3 pag. 3). In

seguito ella ha versato agli atti uno scritto del 22 dicembre 2006 dell'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni del Dipartimento della sanità e della socialità che

attesta l'inizio, l'11 dicembre precedente, di un programma di inserimento

professionale, come personale di cucina al 50%, presso la casa per anziani __________

con un salario lordo di fr. 1'300.– mensili.

Con l'inizio di tale attività lucrativa, sebbene

circoscritta nell'ambito di un programma di inserimento professionale, la

ricorrente va considerata quale lavoratrice. Orbene, dal profilo dell'applicazione

dell'ALC, bisogna considerare che per quanto riguarda i lavoratori salariati e

i loro familiari, la mancanza di mezzi finanziari (sufficienti) non costituisce

di per sé un motivo valido per ordinare delle misure di allontanamento. Di

principio, queste persone non possono dunque più essere espulse o rimpatriate

per i motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: e questo perché un

simile provvedimento costituirebbe una misura di carattere economico, non

compresa tra quelle suscettibili di garantire l'ordine o la sicurezza pubblici

(cfr. art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE), nonché per il fatto che il lavoratore

e i suoi familiari godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei

lavoratori nazionali e quindi hanno di principio il diritto di percepire

prestazioni assistenziali (cfr. art. 9 Allegato I ALC; STF 2A.513/2002, del

27.2

, consid. 4.1 con rif. dottrinali).

5.

In

siffatte circostanze, ne discende che le circostanze sono mutate rispetto sia alla

decisione dipartimentale di revoca del permesso di dimora CE/AELS

all'insorgente che alla risoluzione governativa che la confermava.

Le autorità inferiori hanno in effetti

fondato le loro rispettive decisioni sul fatto che RI 1 non esercitava da tempo

un'attività lucrativa e non poteva pertanto essere considerata quale

lavoratrice ai sensi dell'ALC. Tale mancanza non può tuttavia essere loro

rimproverata, dal momento che è l'insorgente stessa e solo dopo l'inoltro del ricorso

in rassegna ad avere modificato la propria situazione personale.

Ciò non toglie comunque che, anche per

rispettare il doppio grado di giurisdizione, la decisione impugnata dev'essere

annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare

nuovamente la fattispecie, tenendo segnatamente conto dell'evoluzione

dell'attuale attività lavorativa della ricorrente e della sua situazione

finanziaria. Rimane in ogni caso riservata la facoltà dell'autorità inferiore

di revocare nuovamente il permesso di dimora all'insorgente qualora in futuro

ella non ne adempirà più le condizioni.

6.

Il ricorso

va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità

per ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; la LDDS; gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 65

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione 4 ottobre 2006 (n. 4773) del Consi-

glio

di Stato è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento

dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

5. Intimazione

a:

,

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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