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Decisione

52.2006.341

Diritto di essere sentito

18 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di Stato di aver violato il loro diritto di essere sentito, per non aver

assunto le prove richieste e per aver proceduto ad una reformatio in peius

senza averli preventivamente avvertiti;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni, mentre il

municipio si rimette al giudizio di questo tribunale;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE,

mentre la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivamente inoltrato

contro una decisione incidentale suscettibile di procurare agli insorgenti un

pregiudizio irreparabile (art. 44 PAmm), è ricevibile in ordine;

che l'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti (art. 18 PAmm); ad eventuali carenze istruttorie verrà semmai posto

rimedio, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di

Stato per nuova decisione previo emendamento del difetto;

che il diritto di essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

fed., non comprende solo quello di esprimersi prima che una decisione sia

Considerandi

presa, ma anche quello di fornire le prove sui fatti rilevanti per il giudizio

e di ottenere una decisione motivata (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm);

che l’art. 59 cpv. 2 PAmm permette al

Consiglio di Stato di modificare la decisione a danno del ricorrente; la reformatio

in peius presuppone tuttavia che al ricorrente venga data la possibilità di

esprimersi ed eventualmente ritirare l'impugnativa (STA 9.11.06 n. 52.6.266 in

re T. e Z.; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 59 PAmm, n. 2 a).

che nel caso concreto, il Consiglio di Stato

ha ripetutamente violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti:

·

anzitutto, respingendo senza alcuna motivazione

la richiesta di prove (richiamo atti e sopralluogo) da essi formulata;

·

in secondo luogo, decidendo sulla base degli

atti, nei quali non si trova neppure l'ombra di un piano che permetta a questo

tribunale di formarsi almeno un'idea sulla situazione concreta dell'opera abusiva;

·

da ultimo, procedendo ad un'evidente reformatio

in peius senza previamente offrire ai ricorrenti l'opportunità di esprimersi

e semmai desistere dall'impugnativa;

che, stando così le cose, il ricorso va

accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di

Stato per nuovo giudizio, previo emendamento dei difetti riscontrati;

che, dato l'esito, si prescinde da prelievo

di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato, in

quanto unico resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 44 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 59, 60,

61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 4 ottobre 2004 del Consiglio di

Stato (n. 4755) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per

nuovo giudizio.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.- ai ricorrenti a

titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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