52.2006.341
Diritto di essere sentito
18 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.341
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TRAM
Titolo:
Diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 59 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
52.2006.341
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2006 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 4755) che annulla la decisione 26 gennaio 2006 con cui il municipio di CO
1 ha inflitto agli insorgenti una sanzione pecuniaria di fr. 25'000.- per aver
costruito abusivamente una piscina ad una distanza dal bosco inferiore a
quella minima prescritta;
viste le risposte:
- 23 ottobre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 7 novembre 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che verso
la fine di luglio del 2004 il municipio di CO 1 ha constatato che i ricorrenti RI
1 stavano costruendo senza permesso una piscina per la loro casa d'abitazione
(part. 468);
che il 29 luglio 2004 il municipio ha quindi
ordinato ai ricorrenti di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria;
che l'ordine di sospendere i lavori è stato
ribadito il 2 settembre 2004, con la comminatoria dell'art. 292 CP;
che il 4 ottobre 2004 l'Ufficio forestale
del VI. circondario ha preavvisato negativamente la domanda di costruzione
inoltrata dai ricorrenti in sanatoria sotto forma di notifica; nel preavviso
veniva rilevato che la distanza della piscina dal limite del bosco accertato (m
5.40) era addirittura inferiore alla distanza minima (m 6.00) che poteva essere
autorizzata in via di deroga;
che preso atto del preavviso negativo
dell'autorità cantonale, il 22 ottobre 2004 il municipio ha respinto la domanda
di costruzione in sanatoria; lo stesso giorno l'autorità comunale ha constatato
che i lavori proseguivano comunque;
che il diniego della licenza è stato
confermato dal Consiglio di Stato con decisione dell'11 gennaio 2005;
che, reputando eccessivo ordinare il
ripristino di una situazione conforme al diritto, il 26 gennaio 2006 il
municipio ha inflitto ai ricorrenti una sanzione pecuniaria di fr. 25'000.-;
che contro questa decisione RI 1 sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, contestandone l'adeguatezza;
che con il ricorso gli insorgenti hanno
chiesto al Consiglio di Stato di acquisire agli atti tutti gli incarti
riguardanti l'edificazione della piscina e di esperire un sopralluogo;
che con decisione 4 ottobre 2006 il
Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei considerandi, annullando la
sanzione pecuniaria e rinviando gli atti al municipio affinché ordinasse le
misure di ripristino che il caso impone;
che, dopo aver rilevato che il ricorso
poteva essere evaso sulla scorta della documentazione annessa all'incarto,
senza istruttoria, il Governo ha escluso che la violazione materiale commessa
potesse essere sanata con una semplice sanzione pecuniaria;
che contro il predetto giudizio i
soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato e che gli atti siano rinviati al Consiglio di Stato
per nuova decisione previa istruttoria;
che gli insorgenti rimproverano al Consiglio
Fatti
di Stato di aver violato il loro diritto di essere sentito, per non aver
assunto le prove richieste e per aver proceduto ad una reformatio in peius
senza averli preventivamente avvertiti;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni, mentre il
municipio si rimette al giudizio di questo tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE,
mentre la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivamente inoltrato
contro una decisione incidentale suscettibile di procurare agli insorgenti un
pregiudizio irreparabile (art. 44 PAmm), è ricevibile in ordine;
che l'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti (art. 18 PAmm); ad eventuali carenze istruttorie verrà semmai posto
rimedio, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di
Stato per nuova decisione previo emendamento del difetto;
che il diritto di essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
fed., non comprende solo quello di esprimersi prima che una decisione sia
Considerandi
presa, ma anche quello di fornire le prove sui fatti rilevanti per il giudizio
e di ottenere una decisione motivata (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm);
che l’art. 59 cpv. 2 PAmm permette al
Consiglio di Stato di modificare la decisione a danno del ricorrente; la reformatio
in peius presuppone tuttavia che al ricorrente venga data la possibilità di
esprimersi ed eventualmente ritirare l'impugnativa (STA 9.11.06 n. 52.6.266 in
re T. e Z.; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 59 PAmm, n. 2 a).
che nel caso concreto, il Consiglio di Stato
ha ripetutamente violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti:
·
anzitutto, respingendo senza alcuna motivazione
la richiesta di prove (richiamo atti e sopralluogo) da essi formulata;
·
in secondo luogo, decidendo sulla base degli
atti, nei quali non si trova neppure l'ombra di un piano che permetta a questo
tribunale di formarsi almeno un'idea sulla situazione concreta dell'opera abusiva;
·
da ultimo, procedendo ad un'evidente reformatio
in peius senza previamente offrire ai ricorrenti l'opportunità di esprimersi
e semmai desistere dall'impugnativa;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di
Stato per nuovo giudizio, previo emendamento dei difetti riscontrati;
che, dato l'esito, si prescinde da prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato, in
quanto unico resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 44 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 59, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 4 ottobre 2004 del Consiglio di
Stato (n. 4755) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per
nuovo giudizio.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.- ai ricorrenti a
titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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