52.2006.342
Posa di una tettoia per biciclette in un comparto speciale
20 febbraio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.342
Data decisione, Autorità:
20.02.2007, TRAM
Titolo:
Posa di una tettoia per biciclette in un comparto speciale
CONFORMITÀ DI ZONA
art. 22 LPT
Incarto n.
52.2006.342
Lugano
20 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2006 di
RI 1 ,
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2006 (n. 4796) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro la
risoluzione 5 luglio 2006 con cui il CO 1 gli aveva negato l'autorizzazione
edilizia per la posa di una tettoia per biciclette (part. 2761 RFD
Bellinzona);
viste le risposte:
- 7 novembre 2006 del CO 1;
- 7 novembre 2006 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, __________
e __________ sono comproprietari della part. __________ RFD di Bellinzona,
attribuita dal PR al comparto speciale di Via __________ (Csp2), su cui sorge
una casa d'abitazione plurifamiliare, recentemente ristrutturata.
Il 30 aprile 2006 il ricorrente ha chiesto nella
forma della notifica il permesso edilizio per realizzare una tettoia per una
dozzina di biciclette a ridosso dell'autorimessa situata sul fondo confinante
(part. __________).
Con decisione 5 luglio 2006, il municipio ha
risolto di non accordare l'autorizzazione richiesta, dato che il PR non ammette
la costruzione di tali fabbricati accessori in zona Csp2.
B. Con giudizio 4 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame interposto dal ricorrente contro la suddetta risoluzione municipale.
L'Esecutivo cantonale ha in sostanza reputato
che:
·
il manufatto in questione fosse configurabile
quale costruzione accessoria ai sensi dell'art. 5 cifra 9.1. NAPR di Bellinzona
e che la sua realizzazione nella zona Csp2 fosse quindi espressamente esclusa
dall'art. 50 cifra 1 2° periodo NAPR;
·
non fossero concretamente riunite le condizioni
per accordare una deroga giusta l'art. 59 NAPR e neppure per invocare una violazione
della parità di trattamento nell'illegalità;
·
l'art. 5 cifra 9.2. NAPR, norma che a
determinate condizioni consente l'edificazione di autorimesse nella zona
Csp, non fosse applicabile per analogia ad una tettoia per le biciclette.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza edilizia.
Il
ricorrente sostiene anzitutto che il legislatore comunale non intendeva in
realtà escludere dalla zona Csp2 anche la presenza di tettoie per il ricovero
delle biciclette, ritenuto che tali manufatti rispetterebbero i contenuti
ambientali del comparto (cfr. art. 50 NAPR) e sarebbero oltretutto meno
ingombranti delle autorimesse, che sono invece ammesse in virtù dell'eccezione
prevista dall'art. 5 cifra 9.2. NAPR. Tale norma sarebbe comunque applicabile
per analogia anche alle tettoie per biciclette. Il ricorrente rileva inoltre
che il nuovo manufatto deve in ogni caso poter beneficiare di una deroga giusta
l'art. 59 NAPR. L'intervento rappresenterebbe infatti una situazione
particolare, rispetterebbe le finalità e lo spirito del PR, nonché l'interesse
pubblico e quello della vicina, che ha peraltro espressamente acconsentito al
progetto. Il ricorrente invoca anche in questa sede una violazione del principio
della parità di trattamento, giacché in almeno due occasioni (debitamente
sostanziate) concernenti altri interventi nella zona Csp2 il municipio avrebbe
accordato delle deroghe giusta l'art. 59 NAPR.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,
ed il municipio di Bellinzona, con argomenti che verranno eventualmente
esaminati nel seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art.
43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le
prove invocate dal ricorrente (sopralluogo, richiamo delle NAPR versione ottobre
2001 nonché degli incarti edilizi concernenti i due interventi citati nel
gravame) non sono in grado di procurare a questa corte la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio di merito.
2. Conformità
di zona
2.1.
Giusta l'art. 50 cifra 1 NAPR di Bellinzona, che disciplina i comparti speciali
(Csp) del territorio comunale, nei comparti dei Quartieri S. Giovanni (Csp
1), via V. Vela (Csp 2) e Ravecchia (Csp 3) sono da valorizzare i contenuti ambientali
esistenti e quegli elementi caratteristici ritenuti vincolanti per la
salvaguardia dell'unitarietà qualitativa degli spazi pubblici costruiti e di
quelli arredati a verde e per il loro utilizzo (1° periodo). Non sono ammesse
edificazioni di costruzioni principali in contiguità e costruzioni accessorie (2°
periodo). Eventuali accessori preesistenti (vedi art. 5 punto 9.1 depositi
attrezzi e simili) vanno eliminati in caso di interventi edificatori quali
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici principali (3° periodo).
2.2. L'art.
5 cifra 9 NAPR definisce le costruzioni accessorie ammissibili nel comprensorio
comunale. Depositi attrezzi e simili (cifra 9.1.) rappresentano
costruzioni accessorie solo se sono al servizio di un fabbricato principale,
non sono destinati all'abitazione o al lavoro, non superano 3 m di altezza nel
punto più alto e non occupano complessivamente più di 12 mq di superficie. Tali
fabbricati sono ammessi nelle zone D, F, ed E; nelle zone A, B e C soltanto a
determinate condizioni; sono invece esclusi dalle altre zone. Autorimesse
fuori terra (cifra 9.2.) per il ricovero di più di due autoveicoli sono
considerate edifici principali; quelle per al massimo due veicoli sono invece considerate
costruzioni accessorie e sono ammesse anche nella zona Cps (recte: Csp; cfr.
art. 50 NAPR), ma solo a condizione che l'edificazione avvenga rispettando le
caratteristiche architettoniche e i materiali usati per l'edificio principale,
fermo restando il principio dell'eliminazione in caso di nuove costruzioni.
Secondo
il tenore letterale dei disposti appena illustrati, nei comparti Csp (segnatamente
nel Csp2) non è dunque consentita la realizzazione di costruzioni accessorie,
ad eccezione delle autorimesse dotate al massimo di due stalli e solo a condizione
che esse si integrino convenientemente nell'edificio principale.
2.3. Il
ricorrente lamenta che non vi sono valide ragioni per escludere l'insediamento
di deposti per biciclette dalla zona Csp, ritenuto che la loro accresciuta presenza
nel comparto non farebbe che valorizzarne i contenuti ambientali, conformemente
a quanto prescritto dall'art. 50 NAPR. La lacuna legislativa andrebbe dunque
colmata estendendo l'eccezione prevista per le autorimesse alla suddetta
tipologia di manufatti.
La tesi del
ricorrente non può essere condivisa. Dai combinati disposti degli art. 5 cifra
9 e 50 cifra 1 NAPR risulta infatti chiaramente che il comune ha inteso salvaguardare
Fatti
i contenuti ambientali esistenti, ma soprattutto l'identità qualitativa e la destinazione
degli spazi pubblici edificati e di quelli arredati a verde (cfr. art. 50 cifra
1 1° periodo NAPR), escludendo di principio la presenza di qualsiasi tipo di costruzione
accessoria. Lo scopo dell'eccezione prevista per le autorimesse è facilmente
intuibile: ritenuto che l'automobile costituisce il mezzo di trasporto maggiormente
utilizzato nel nostro Paese, l'autorità comunale non ha voluto ostacolare
inutilmente l'accesso alle proprietà, impedendo completamente la realizzazione
di autorimesse nelle zone a carattere residenziale. Il fatto che l'eccezione
prevista dall'art. 5 cifra 9.2. NAPR non si estenda alle tettoie per biciclette
costituisce dunque un silenzio qualificato del pianificatore comunale e non una
lacuna dell'ordinamento edilizio comunale, come a torto sostenuto dall'insorgente.
3. Deroga
3.1. L'art. 59 NAPR consente al municipio di
concedere deroghe alle disposizioni dell'ordinamento edilizio comunale (cifra
1). La concessione di deroghe è subordinata all'adempimento cumulativo delle
seguenti condizioni: esistenza di una situazione particolare, rispetto delle
finalità e dello spirito del PR, rispettivamente dell'interesse pubblico e di
altri interessi preponderanti, in particolare del vicino (cifra 2).
3.2. In concreto, il fatto che i proprietari
della part. __________ necessitino di una tettoia per biciclette non
costituisce una situazione particolare ai sensi del succitato disposto.
A dispetto di quanto sostiene il ricorrente, il comune non ha trascurato di disciplinare
la presenza di tettoie per biciclette all'interno del comparto in questione;
come illustrato nel precedente considerando, ne ha al contrario scientemente
escluso la realizzazione. In ogni caso la concessione di una deroga favorirebbe
in ultima analisi il proliferare di tettoie per biciclette e si porrebbe perciò
in aperto contrasto con le finalità e lo spirito della zona Csp2, che esclude
Considerandi
invece espressamente la presenza di qualsiasi costruzione accessoria, ad
eccezione di autorimesse di modeste dimensioni. Infine, l'interesse pubblico
sotteso alla conservazione del comparto (cfr. art. 50 NAPR) prevale senz'altro
sull'interesse del ricorrente alla realizzazione dell'intervento, peraltro
nemmeno indispensabile, dato che le biciclette possono essere riposte anche all'interno
dell'edificio.
4.
Parità
di trattamento nell'illegalità
4.1
Il
principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola su quello della
parità di trattamento. La parità di trattamento nell’illegalità può essere
invocata con successo soltanto in presenza di una prassi contraria al diritto e,
cumulativamente, se l'interesse pubblico o il legittimo interesse di terzi
all'applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello dell'amministrato (cfr.
pro multis Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.).
4.2
Nel caso concreto, il ricorrente invoca
una violazione della parità di trattamento nell'illegalità, perché in due precedenti
occasioni il municipio avrebbe concesso delle deroghe nel comparto in
questione, autorizzando una rimessa per biciclette come pure la formazione di un
accesso veicolare a scapito dell'area verde (cfr. art. 50 cifra 2.3 e 2.4. NAPR).
Tali precedenti isolati non sono però atti a documentare l'esistenza di una
prassi contraria al diritto. Non è d'altra parte sufficiente che il ricorrente
affermi in modo generico che nella zona Csp sono presenti numerose tettoie di
ogni genere, forma e grandezza come pure edifici e magazzini comunali in
contrasto con le normative disciplinanti il comparto in questione. Anzitutto,
tali manufatti potrebbero anche beneficiare della tutela delle situazioni
acquisite, nella misura in cui siano stati edificati conformemente al diritto
allora vigente. In secondo luogo, l'insorgente non rende minimamente verosimile
che il municipio abbia effettivamente autorizzato le suddette opere derogando
al regime edilizio ordinario.
5.
In esito
ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto, confermando il
giudizio impugnato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 50, 59 NAPR di Bellinzona; 21 LE;
18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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