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Decisione

52.2006.344

Annullamento di un concorso indetto per la realizzazione di un impianto sprinkler all'interno di un centro di formazione professionale

10 novembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I prezzi di due delle cinque offerte

inoltrate sono risultati inferiori a tale limite. I prezzi delle altre tre

erano invece superiori. Fra queste, v'era quella della ricorrente RI 1, ammontante

a fr. 205'515.35.

C. Esaminate

le offerte, l'ULSA ha proposto di scartare le tre offerte a minor prezzo per

motivi formali. La Sezione della logistica ha invece proposto di estromettere

le altre due, fra cui quella della ricorrente, perché superavano di oltre il

30% il preventivo del committente.

Aderendo al preavviso degli uffici suddetti,

con risoluzione 10 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso

in esame per mancanza di offerte valide.

D. Contro la

predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.

Contestata l'ammissibilità del preventivo

allestito dal committente, reso noto soltanto in sede di apertura delle

offerte, l'insorgente nega in buona sostanza al Consiglio di Stato la facoltà

di avvalersene per annullare la gara.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone la Sezione della logistica contestando in dettaglio le

tesi della RI 1 con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei

seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata ad

impugnare la decisione di annullamento del concorso (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 31 cpv. 2 RLCPubb, in vigore sino al 14 settembre 2006

e ripreso dall'art. 40 cvp. 2 RLCPubb/CIAP ad esso subentrato, la

partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di

tutte le condizioni contenute negli atti del concorso.

La norma scaturisce direttamente dal

principio della buona fede. Essa è inoltre riconducibile al principio della

sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai

concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora

nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente

dal committente. La rinuncia ad impugnare gli elementi del bando esplica in

linea di massima effetti preclusivi (RDAT 2002 I n. 24; STA 13.4.05 n. 52.5.100

in re P. SA). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate

mediante impugnazione del bando sono quindi improponibili non soltanto nell'ambito

dei ricorsi proposti contro le decisioni di aggiudicazione (cfr. art. 38 cpv. 3

LCPubb), ma anche nell'ambito delle impugnative inoltrate contro gli altri

provvedimenti, adottati dal committente, che possono essere dedotti davanti a

questo tribunale (art. 37 b, c e d LCPubb). Eccezioni a questa regola sono

ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di

gara che ledono in modo particolarmente grave ed evidente l'ordinamento sulle

commesse pubbliche (STA 11.10.04 n. 52.4.245 in re S. e G. consid. 2) oppure

contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente

la portata.

3.3.1

Il capitolato del concorso in esame, alla posizione 224.320,

stabiliva in particolare che l'attendibilità del prezzo nel suo globale sarebbe

stata valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo

del committente maggiorato del 30%.

Le ditte che avessero superato tale limite,

maggiorato del 30%, sarebbero state considerate non giudicabili e non

sarebbero state prese in considerazione per la formula sotto indicata.

Da questa prescrizione di gara, emergeva

chiaramente che il committente intendeva utilizzare un suo preventivo per

valutare le offerte dal profilo dell'attendibilità del prezzo globale. La suddetta

posizione del capitolato non specificava evidentemente tale limite. Tanto meno

precisava se, come e quando sarebbe stato portato a conoscenza dei concorrenti.

La ricorrente ha nondimeno partecipato al

concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo. Ha dunque

implicitamente rinunciato ad avvalersi della facoltà concessale dall'art. 37

lett. a LCPubb di contestare in via di ricorso che il committente si avvalesse

di un suo preventivo, sconosciuto ai concorrenti, per valutare l'attendibilità

dei prezzi.

3.2

In ossequio al principio di

trasparenza, il committente, prima di aprire le offerte pervenutegli, ha reso

noto che il suo preventivo ammontava a fr. 150'000.-. Con questa comunicazione,

effettuata nell'ambito della seduta pubblica preannunciata dal bando di

concorso per l'apertura delle offerte, il committente ha in sostanza completato

la posizione 224.320 del capitolato, rendendo noto il parametro di valutazione

che per ovvii motivi non aveva potuto indicare ai concorrenti prima della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte e che per altrettanto evidenti

ragioni non avrebbe potuto indicare dopo l'apertura delle offerte senza esporsi

al rischio di vedersi rimproverare di averlo fissato in modo da influire sull'esito

della gara.

Trattandosi di un'indicazione che completa

una prescrizione di gara, ai concorrenti va in linea di massima concessa la

facoltà di dedurla davanti a questo tribunale giusta l'art. 37 lett. a LCPubb.

Considerato tuttavia che partecipando al concorso senza riserve hanno

riconosciuto al committente il diritto di avvalersi di un suo preventivo per

valutare l'attendibilità dei prezzi, l'impugnabilità della prescrizione

complementare va ammessa soltanto nella misura in cui il ricorso non è volto a

rimettere in discussione la decisione del committente in quanto tale di

servirsi di un suo preventivo quale strumento di valutazione dell'attendibilità

dei prezzi. In linea di massima, sono dunque da considerare proponibili

soltanto censure rivolte contro il contenuto del preventivo.

3.3

Il ricorso contro gli elementi del

bando di concorso, ossia contro le prescrizioni di gara, va inoltrato nel

termine di 10 giorni dalla loro notifica, rispettivamente, in assenza di

notifica, dalla loro conoscenza, ovvero dal momento in cui l'insorgente avrebbe

potuto prenderne conoscenza, se avesse fatto uso della diligenza esigibile

nelle circostanze concrete (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 1 e rimandi).

In concreto, il preventivo del committente,

reso noto in occasione della seduta pubblica dedicata all'apertura delle

offerte, non è stato notificato ai concorrenti. Né i concorrenti, in assenza di

qualsiasi indicazione in tal senso, avevano motivo di ritenere che il

preventivo sarebbe stato reso noto in quella particolare occasione. Contrariamente

a quanto assume il committente, il termine per impugnarlo non ha dunque

iniziato a decorrere dal giorno seguente all'apertura delle offerte. Il fatto

che l'apertura delle offerte abbia avuto luogo in seduta pubblica non permette

di accreditare la tesi del resistente, poiché il capitolato non indicava che in

quell'occasione il committente avrebbe anche reso noto il suo preventivo.

In assenza di notifica del verbale di

apertura delle offerte, i concorrenti hanno dunque avuto motivo di prendere

conoscenza del preventivo del committente soltanto dopo che questi se ne è

prevalso per adottare la decisione qui impugnata.

Ne consegue che il ricorso, inoltrato dalla RI

1.

contro la decisione di annullamento della gara nel termine di 10 giorni dall'in-timazione,

è tempestivo anche nella misura in cui è rivolto contro il preventivo.

3.4

In quanto rivolto contro il preventivo

e nella misura in cui è proponibile, il ricorso è tuttavia da respingere. L'insorgente

non solleva in effetti alcuna contestazione contro il contenuto del preventivo.

Non sostiene in particolare che sia inficiato da violazioni del diritto siccome

manifestamente inattendibile.

Ne discende che il prezzo di fr. 150'000.-,

previsto dal preventivo del committente quale prescrizione di gara integrativa

della posizione 224.320 del capitolato, può esserle senz'altro opposto.

3.5

Stando così

le cose, la decisione del Consiglio di Stato di escludere l'offerta della

ricorrente (fr. 205'515.35), siccome superiore al limite di fr. 150'000.-,

maggiorato del 30% (+ fr. 45'000.- ), appare perfettamente conforme alla

posizione 224.320 del capitolato, secondo la quale le offerte oltrepassanti

questa soglia sarebbero state considerate non giudicabili.

Considerato che anche le altre offerte sono

state estromesse, immune da violazioni del diritto appare di conseguenza anche

la decisione del Consiglio di Stato di annullare la gara per mancanza di

offerte valide (cfr. in tal senso STA 25.07.05 n. 52.5.62 in re T.).

4.

Sulla

scorta della considerazioni che precedono, nella misura in cui è proponibile il

ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al valore

della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è proponibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

1 rappr. da: Dipartimento finanze e

economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,

2. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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