52.2006.344
Annullamento di un concorso indetto per la realizzazione di un impianto sprinkler all'interno di un centro di formazione professionale
10 novembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.344
Data decisione, Autorità:
10.11.2006, TRAM
Titolo:
Annullamento di un concorso indetto per la realizzazione di un impianto sprinkler all'interno di un centro di formazione professionale
BANDO
art. 34 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.344
Lugano
10 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2006 della
RI 1, ,
patrocinata da: avv. dr. PA 1, ,
contro
la decisione 10 ottobre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 4820), che annulla il concorso n. 06048 indetto dal Dipartimento delle
finanze e dell'economia per la realizzazione di un impianto sprinkler nel
Centro professionale di __________;
viste le risposte:
- 6 novembre 2006 della
Sezione della logistica;
- 26 ottobre 2006 del
Dipartimento del territorio (ULSA);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
giugno 2006 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare la fornitura e la messa in opera di un impianto sprinkler nel
Cantro professionale di Trevano-Blocco B (FU n. 50/2006 pag. 4250 seg.).
Il bando di concorso stabiliva che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei
seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- Economicità - prezzo 40%
- Attendibilità dell'offerta 40%
- Organizzazione del cantiere 15%
- Formazione apprendisti
5%
Il capitolato e modulo d'offerta definiva in
dettaglio il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione,
stabilendo in particolare alla posizione 224.320 che l'attendibilità del prezzo nel suo globale sarebbe stata valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del committente maggiorato del 30%. Le ditte che
superano il preventivo del committente maggiorato del 30%, soggiungeva, saranno
ritenute non giudicabili e non saranno prese in considerazione per la formula
sotto indicata. Seguiva una formula riconducibile a quella pubblicata sul
sito www.ti.ch/dt/SG/UffALS/Temi/Commesse.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo.
Prima di aprirle, nell'ambito della seduta
pubblica indetta a tale scopo, il committente ha reso noto che il suo
preventivo ammontava a fr. 150'000.-.
Fatti
I prezzi di due delle cinque offerte
inoltrate sono risultati inferiori a tale limite. I prezzi delle altre tre
erano invece superiori. Fra queste, v'era quella della ricorrente RI 1, ammontante
a fr. 205'515.35.
C. Esaminate
le offerte, l'ULSA ha proposto di scartare le tre offerte a minor prezzo per
motivi formali. La Sezione della logistica ha invece proposto di estromettere
le altre due, fra cui quella della ricorrente, perché superavano di oltre il
30% il preventivo del committente.
Aderendo al preavviso degli uffici suddetti,
con risoluzione 10 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso
in esame per mancanza di offerte valide.
D. Contro la
predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.
Contestata l'ammissibilità del preventivo
allestito dal committente, reso noto soltanto in sede di apertura delle
offerte, l'insorgente nega in buona sostanza al Consiglio di Stato la facoltà
di avvalersene per annullare la gara.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione della logistica contestando in dettaglio le
tesi della RI 1 con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata ad
impugnare la decisione di annullamento del concorso (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta l'art. 31 cpv. 2 RLCPubb, in vigore sino al 14 settembre 2006
e ripreso dall'art. 40 cvp. 2 RLCPubb/CIAP ad esso subentrato, la
partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di
tutte le condizioni contenute negli atti del concorso.
La norma scaturisce direttamente dal
principio della buona fede. Essa è inoltre riconducibile al principio della
sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai
concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora
nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente
dal committente. La rinuncia ad impugnare gli elementi del bando esplica in
linea di massima effetti preclusivi (RDAT 2002 I n. 24; STA 13.4.05 n. 52.5.100
in re P. SA). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate
mediante impugnazione del bando sono quindi improponibili non soltanto nell'ambito
dei ricorsi proposti contro le decisioni di aggiudicazione (cfr. art. 38 cpv. 3
LCPubb), ma anche nell'ambito delle impugnative inoltrate contro gli altri
provvedimenti, adottati dal committente, che possono essere dedotti davanti a
questo tribunale (art. 37 b, c e d LCPubb). Eccezioni a questa regola sono
ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di
gara che ledono in modo particolarmente grave ed evidente l'ordinamento sulle
commesse pubbliche (STA 11.10.04 n. 52.4.245 in re S. e G. consid. 2) oppure
contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente
la portata.
3.3.1
Il capitolato del concorso in esame, alla posizione 224.320,
stabiliva in particolare che l'attendibilità del prezzo nel suo globale sarebbe
stata valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo
del committente maggiorato del 30%.
Le ditte che avessero superato tale limite,
maggiorato del 30%, sarebbero state considerate non giudicabili e non
sarebbero state prese in considerazione per la formula sotto indicata.
Da questa prescrizione di gara, emergeva
chiaramente che il committente intendeva utilizzare un suo preventivo per
valutare le offerte dal profilo dell'attendibilità del prezzo globale. La suddetta
posizione del capitolato non specificava evidentemente tale limite. Tanto meno
precisava se, come e quando sarebbe stato portato a conoscenza dei concorrenti.
La ricorrente ha nondimeno partecipato al
concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo. Ha dunque
implicitamente rinunciato ad avvalersi della facoltà concessale dall'art. 37
lett. a LCPubb di contestare in via di ricorso che il committente si avvalesse
di un suo preventivo, sconosciuto ai concorrenti, per valutare l'attendibilità
dei prezzi.
3.2
In ossequio al principio di
trasparenza, il committente, prima di aprire le offerte pervenutegli, ha reso
noto che il suo preventivo ammontava a fr. 150'000.-. Con questa comunicazione,
effettuata nell'ambito della seduta pubblica preannunciata dal bando di
concorso per l'apertura delle offerte, il committente ha in sostanza completato
la posizione 224.320 del capitolato, rendendo noto il parametro di valutazione
che per ovvii motivi non aveva potuto indicare ai concorrenti prima della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte e che per altrettanto evidenti
ragioni non avrebbe potuto indicare dopo l'apertura delle offerte senza esporsi
al rischio di vedersi rimproverare di averlo fissato in modo da influire sull'esito
della gara.
Trattandosi di un'indicazione che completa
una prescrizione di gara, ai concorrenti va in linea di massima concessa la
facoltà di dedurla davanti a questo tribunale giusta l'art. 37 lett. a LCPubb.
Considerato tuttavia che partecipando al concorso senza riserve hanno
riconosciuto al committente il diritto di avvalersi di un suo preventivo per
valutare l'attendibilità dei prezzi, l'impugnabilità della prescrizione
complementare va ammessa soltanto nella misura in cui il ricorso non è volto a
rimettere in discussione la decisione del committente in quanto tale di
servirsi di un suo preventivo quale strumento di valutazione dell'attendibilità
dei prezzi. In linea di massima, sono dunque da considerare proponibili
soltanto censure rivolte contro il contenuto del preventivo.
3.3
Il ricorso contro gli elementi del
bando di concorso, ossia contro le prescrizioni di gara, va inoltrato nel
termine di 10 giorni dalla loro notifica, rispettivamente, in assenza di
notifica, dalla loro conoscenza, ovvero dal momento in cui l'insorgente avrebbe
potuto prenderne conoscenza, se avesse fatto uso della diligenza esigibile
nelle circostanze concrete (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 1 e rimandi).
In concreto, il preventivo del committente,
reso noto in occasione della seduta pubblica dedicata all'apertura delle
offerte, non è stato notificato ai concorrenti. Né i concorrenti, in assenza di
qualsiasi indicazione in tal senso, avevano motivo di ritenere che il
preventivo sarebbe stato reso noto in quella particolare occasione. Contrariamente
a quanto assume il committente, il termine per impugnarlo non ha dunque
iniziato a decorrere dal giorno seguente all'apertura delle offerte. Il fatto
che l'apertura delle offerte abbia avuto luogo in seduta pubblica non permette
di accreditare la tesi del resistente, poiché il capitolato non indicava che in
quell'occasione il committente avrebbe anche reso noto il suo preventivo.
In assenza di notifica del verbale di
apertura delle offerte, i concorrenti hanno dunque avuto motivo di prendere
conoscenza del preventivo del committente soltanto dopo che questi se ne è
prevalso per adottare la decisione qui impugnata.
Ne consegue che il ricorso, inoltrato dalla RI
1.
contro la decisione di annullamento della gara nel termine di 10 giorni dall'in-timazione,
è tempestivo anche nella misura in cui è rivolto contro il preventivo.
3.4
In quanto rivolto contro il preventivo
e nella misura in cui è proponibile, il ricorso è tuttavia da respingere. L'insorgente
non solleva in effetti alcuna contestazione contro il contenuto del preventivo.
Non sostiene in particolare che sia inficiato da violazioni del diritto siccome
manifestamente inattendibile.
Ne discende che il prezzo di fr. 150'000.-,
previsto dal preventivo del committente quale prescrizione di gara integrativa
della posizione 224.320 del capitolato, può esserle senz'altro opposto.
3.5
Stando così
le cose, la decisione del Consiglio di Stato di escludere l'offerta della
ricorrente (fr. 205'515.35), siccome superiore al limite di fr. 150'000.-,
maggiorato del 30% (+ fr. 45'000.- ), appare perfettamente conforme alla
posizione 224.320 del capitolato, secondo la quale le offerte oltrepassanti
questa soglia sarebbero state considerate non giudicabili.
Considerato che anche le altre offerte sono
state estromesse, immune da violazioni del diritto appare di conseguenza anche
la decisione del Consiglio di Stato di annullare la gara per mancanza di
offerte valide (cfr. in tal senso STA 25.07.05 n. 52.5.62 in re T.).
4.
Sulla
scorta della considerazioni che precedono, nella misura in cui è proponibile il
ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al valore
della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è proponibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
1 rappr. da: Dipartimento finanze e
economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,
2. Dipartimento
del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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