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Decisione

52.2006.345

Aggiudicazione delle opere in vetrocemento per la realizzazione della nuova sede della polizia comunale

13 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.345

Data decisione, Autorità:

13.11.2006, TRAM

Titolo:

Aggiudicazione delle opere in vetrocemento per la realizzazione della nuova sede della polizia comunale

AGGIUDICAZIONE

art. 20 LCPUBB

art. 36 LCPUBB

art. 27 RLCPUBB

Incarto n.

52.2006.345

Lugano

13 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 ottobre 2006 di

RI 1

contro

la decisione 10 ottobre 2006 del municipio di CO 2,

che aggiudica alla ditta CO 1 le opere in vetrocemento relative alla nuova

sede della polizia comunale;

viste le risposte:

- 31 ottobre 2006 della

ditta CO 1;

- 31 ottobre 2006 del

municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nel

corso del mese di agosto 2006 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico

concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per le

opere di vetrocemento necessarie nell'ambito della ristrutturazione della nuova

sede della polizia comunale (FU 67/2006 pag. 5520 seg.);

che il bando di gara, alla cifra 6,

stabiliva che i concorrenti avrebbero dovuto disporre delle necessarie

qualifiche, art. 27 RLCPubb;

che in tempo utile sono pervenute al

committente le offerte di quattro ditte; fra queste, quella della ricorrente RI

1 di fr. 50'446.30 e quella della resistente CO 1 di fr. 40'064.95;

che valutate le offerte secondo i criteri

d'aggiudicazione, il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1,

classificatasi al primo posto con 436 punti;

Considerandi

che contro la predetta decisione la ditta RI

1, risultata seconda con 325 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente l'aggiudicataria

non sarebbe idonea in quanto non operante nel ramo delle opere in vetrocemento,

ma soltanto nel campo delle opere da piastrellista, delle pietre naturali e dei

prefabbricati in cemento armato; essa non avrebbe inoltre sottoscritto il CCL

delle vetrerie;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente

con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la

ricorrente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione;

che il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 20 LCPubb, il committente

può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e

tecnica; a tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della

legislazione speciale (cpv. 1); possono essere richieste, soggiunge la norma,

le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2);

che il bando del concorso qui in esame, alla

cifra 6, poneva quale unico criterio d'idoneità l'adempimento delle condizioni

poste dall'art. 27 RLCPubb a quel momento in vigore;

che in virtù del cpv. 1 lett. c di tale

norma, nella versione in vigore sino al 14 settembre 2006, ripresa dall'art. 34

cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, in vigore dal 15 settembre 2006, per le opere

artigianali, erano legittimate a concorrere, le ditte nelle quali un

titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di

forma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole

categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente; per le categorie

nelle quali non esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo

specifico o certificato equivalente;

che la posa di elementi di vetrocemento è

un'opera artigianale, di natura specialistica, che per diversi aspetti può

essere considerata affine alle opere da impresario costruttore, mentre per

altri non è dissimile dalle opere da piastrellista; si tratta, in effetti, di

erigere pareti di vetrocemento, assemblando singoli elementi e sigillando le

fughe con malta od altri materiali;

che la ditta CO 1, classificatasi al primo

posto, è specializzata nella messa in opera di piastrelle ed altri manufatti in

pietra artificiale;

che, tenuto conto della latitudine di

giudizio che deve essere riconosciuta al committente nella valutazione

dell'idoneità dei concorrenti per questo particolare tipo di prestazioni

specialistiche, la decisione del municipio di considerare la ditta CO 1 idonea

ad eseguire le opere messe a concorso sfugge alle censure della ricorrente;

che invano obietta la ricorrente che la

ditta CO 1 non è iscritta a RC nel ramo delle vetrature e del vetrocemento,

rispettivamente che non ha sottoscritto il CCL della categoria dei vetrai;

che il bando di concorso non poneva alcun

requisito d'idoneità dipendente dagli scopi risultanti dall'iscrizione a RC; né

esigeva che i concorrenti avessero sottoscritto il CCL dei vetrai;

che, non sollevando la ricorrente ulteriori

obiezioni riferite ai titoli di studio dei dirigenti della ditta resistente, il

ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ditta ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 36 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico della ditta ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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