52.2006.345
Aggiudicazione delle opere in vetrocemento per la realizzazione della nuova sede della polizia comunale
13 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.345
Data decisione, Autorità:
13.11.2006, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione delle opere in vetrocemento per la realizzazione della nuova sede della polizia comunale
AGGIUDICAZIONE
art. 20 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 27 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.345
Lugano
13 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 10 ottobre 2006 del municipio di CO 2,
che aggiudica alla ditta CO 1 le opere in vetrocemento relative alla nuova
sede della polizia comunale;
viste le risposte:
- 31 ottobre 2006 della
ditta CO 1;
- 31 ottobre 2006 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
corso del mese di agosto 2006 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per le
opere di vetrocemento necessarie nell'ambito della ristrutturazione della nuova
sede della polizia comunale (FU 67/2006 pag. 5520 seg.);
che il bando di gara, alla cifra 6,
stabiliva che i concorrenti avrebbero dovuto disporre delle necessarie
qualifiche, art. 27 RLCPubb;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di quattro ditte; fra queste, quella della ricorrente RI
1 di fr. 50'446.30 e quella della resistente CO 1 di fr. 40'064.95;
che valutate le offerte secondo i criteri
d'aggiudicazione, il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1,
classificatasi al primo posto con 436 punti;
Considerandi
che contro la predetta decisione la ditta RI
1, risultata seconda con 325 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente l'aggiudicataria
non sarebbe idonea in quanto non operante nel ramo delle opere in vetrocemento,
ma soltanto nel campo delle opere da piastrellista, delle pietre naturali e dei
prefabbricati in cemento armato; essa non avrebbe inoltre sottoscritto il CCL
delle vetrerie;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara, la
ricorrente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 20 LCPubb, il committente
può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e
tecnica; a tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della
legislazione speciale (cpv. 1); possono essere richieste, soggiunge la norma,
le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2);
che il bando del concorso qui in esame, alla
cifra 6, poneva quale unico criterio d'idoneità l'adempimento delle condizioni
poste dall'art. 27 RLCPubb a quel momento in vigore;
che in virtù del cpv. 1 lett. c di tale
norma, nella versione in vigore sino al 14 settembre 2006, ripresa dall'art. 34
cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, in vigore dal 15 settembre 2006, per le opere
artigianali, erano legittimate a concorrere, le ditte nelle quali un
titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di
forma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole
categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente; per le categorie
nelle quali non esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo
specifico o certificato equivalente;
che la posa di elementi di vetrocemento è
un'opera artigianale, di natura specialistica, che per diversi aspetti può
essere considerata affine alle opere da impresario costruttore, mentre per
altri non è dissimile dalle opere da piastrellista; si tratta, in effetti, di
erigere pareti di vetrocemento, assemblando singoli elementi e sigillando le
fughe con malta od altri materiali;
che la ditta CO 1, classificatasi al primo
posto, è specializzata nella messa in opera di piastrelle ed altri manufatti in
pietra artificiale;
che, tenuto conto della latitudine di
giudizio che deve essere riconosciuta al committente nella valutazione
dell'idoneità dei concorrenti per questo particolare tipo di prestazioni
specialistiche, la decisione del municipio di considerare la ditta CO 1 idonea
ad eseguire le opere messe a concorso sfugge alle censure della ricorrente;
che invano obietta la ricorrente che la
ditta CO 1 non è iscritta a RC nel ramo delle vetrature e del vetrocemento,
rispettivamente che non ha sottoscritto il CCL della categoria dei vetrai;
che il bando di concorso non poneva alcun
requisito d'idoneità dipendente dagli scopi risultanti dall'iscrizione a RC; né
esigeva che i concorrenti avessero sottoscritto il CCL dei vetrai;
che, non sollevando la ricorrente ulteriori
obiezioni riferite ai titoli di studio dei dirigenti della ditta resistente, il
ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ditta ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 36 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ditta ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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