Lexipedia

Decisione

52.2006.347

Misure coercitive

17 novembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati art. 4 e 5 LALMC era in Ticino il giudice al quale competeva tra

l'altro la conferma e la proroga della carcerazione in vista dello sfratto -

non poteva essere considerato quale autorità giudiziaria competente in materia

di misure coercitive giusta l'art. 13c LDDS, in quanto non adempiva i criteri

di imparzialità stabiliti dall'art. 5 n. 4 CEDU.

Al fine di colmare il vuoto di competenza

venutosi a creare in seguito a questo giudizio e in attesa di allestire un messaggio

tendente a modificare la LALMC per renderla consona ai principi della CEDU, il

14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha adottato, sulla base dell'art. 70 LOG a

quel momento in vigore, una risoluzione con la quale ha trasferito

provvisoriamente la funzione di Giudice delle misure coercitive al Pretore del

Distretto di Lugano sez. 1, autorità giudiziaria e giusdicente esente da attribuzioni

di natura penale e quindi garante della necessaria imparzialità ed indipendenza

di giudizio.

Il ricorrente contesta ora tale competenza, dolendosi

del fatto che, dopo quasi 5 mesi, non è ancora stata designata l'autorità chiamata

a svolgere la funzione di Giudice delle misure coercitive a titolo definitivo. A

torto. Come già chiarito in un precedente giudizio reso da questo tribunale, la

decisione del Governo di affidare ad interim questa carica a detto magistrato,

quale provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 70 LOG è immune da qualsiasi

violazione del diritto cantonale e federale (STA 9 agosto 2006 in re B., confermata

dal Tribunale federale con sentenza 2A.520/2006 dell'8 novembre 2006). È vero

che questa misura, adottata a suo tempo a titolo provvisorio, è ora in vigore

da circa 5 mesi; ciò è però dovuto unicamente al fatto che la sentenza 29

maggio 2006 con cui questo tribunale ha accertato l'incostituzionalità della

designazione del GIAR quale giudice dell'arresto ai sensi dell'art. 13c LDDS è stata

impugnata al Tribunale federale dall'UFM e pertanto fino a quando tale causa

non sarà definitivamente decisa, il Pretore del Distretto di Lugano sez. 1 dovrà

continuare a svolgere tale funzione. Su questo punto, il gravame si rivela pertanto

infondato.

3. 3.1. Giusta

l'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS, se è stata notificata una decisione di prima

istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo

scopo di garantire l'esecuzione, può, tra l'altro, se indizi concreti fanno

temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché

non si attiene all'obbligo di collaborare procurandosi i documenti di legittimazione

o affinché le autorità possano ottenerli. In questo senso, l'art. 13f lett.

c LDDS precisa che lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura

prevista dalla presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei

fatti determinanti per l’applicazione della stessa, in particolare procurando i

documenti di legittimazione o collaborando affinché le autorità possano ottenerli.

Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 4 LAsi indica che in caso di

decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare

all’ottenimento di documenti di viaggio validi.

L'art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS dispone

che la carcerazione può durare tre mesi al massimo. Va fatto subito il

necessario, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, per l’esecuzione

dell’espulsione o dell’allontanamento.

3.2. La legalità e l'adeguatezza della

carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria, al più tardi entro 96

ore dopo audizione in procedura orale (cfr. art. 13c cpv. 2 LDDS e 27 LALMC).

Giusta l'art. 13c cpv. 3 prima frase LDDS,

nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest’ultima,

l’autorità giudiziaria tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente

della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la

carcerazione dev’essere eseguita.

4. 4.1. Come

accennato in narrativa, con decisione 16 maggio 2002, confermata su ricorso il 23

dicembre 2002 dalla CRA, l'allora UFR ha respinto la domanda d'asilo che il

ricorrente aveva depositato il 14 gennaio 2002 e ha pronunciato il suo allontanamento

dal territorio elvetico entro il 1° luglio 2002, termine in seguito prorogato fino

al 13 marzo 2003.

RI 1 non ha mai dato seguito a tale ordine,

continuando a soggiornare illegalmente nel nostro paese dove ha pure interessato,

Considerandi

a diverse riprese, le autorità giudiziarie penali ed è stato colpito da un

divieto di entrata attualmente in vigore.

Interrogato il 19 febbraio 2003, l'8 gennaio

e il 24 settembre 2004 dalla Polizia cantonale in merito alla sua presenza sul

territorio elvetico, il ricorrente ha dichiarato di non volere rientrare in

Algeria e di non avere fatto nulla, nonostante le sue promesse, per

procacciarsi i documenti di legittimazione. Il 27 aprile 2006 egli si è

nuovamente sottratto all'ordine di partenza e il 14 giugno 2006 l'UFM non è

entrato nel merito di una richiesta di riesame della sua domanda d'asilo

presentata il 22 maggio precedente.

Ancora l'11 ottobre 2006 egli ha ribadito di

non avere intenzione di lasciare il territorio elvetico e che per nessun motivo

intendeva rientrare in Algeria.

4.2

Per questi motivi, l'11 ottobre 2006 il

Dipartimento delle istituzioni ha deciso la carcerazione di RI 1 in vista del

suo allontanamento dal territorio elvetico giusta l'art. 13b cpv. 1 lett. c

LDDS. Tale decisione, confermata il giorno successivo dal Giudice straordinario

delle misure coercitive dopo aver proceduto all'audizione del ricorrente,

resiste alle critiche.

Come visto, il ricorrente si è sempre sottratto

al suo rientro in Algeria. Egli non si è mai attivato per ottenere i documenti

di legittimazione onde rendere possibile il suo rinvio verso il suo paese

d'origine. Nemmeno dopo che il 20 settembre 2005 il Consolato generale di

Algeria in Svizzera si era dichiarato disposto a rilasciare un documento in suo

favore, egli ha voluto lasciare il territorio elvetico.

Bisogna pertanto ritenere che l'insorgente,

se non fosse stato incarcerato, avrebbe persistito a sottrarsi allo sfratto nel

paese d'origine anche in futuro. Del resto, egli non nega tale evidenza; nemmeno

nella sua impugnativa dinnanzi al tribunale (ricorso ad 2, pag. 7). In siffatte

circostanze, il rischio che il ricorrente - che è peraltro privo di mezzi

finanziari propri - si sarebbe prima o poi dato alla macchia doveva essere

considerato alquanto elevato (DTF 122 II 49, consid. 2b).

Invano egli invoca ora la sua relazione con

il figlio C__________ (2004) e la di lei madre G__________ presso cui avrebbe

alloggiato prima di essere incarcerato per ritenere ingiustificata la sua detenzione

in vista del suo allontanamento. Infatti, con risoluzione 22 agosto 2006,

cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la

decisione 8 maggio 2006 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

negato il rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare.

Ritenuto inoltre che sia nell'ambito della

procedura d'asilo, sia in quella relativa al mancato rilascio di un permesso di

dimora il suo rientro in Algeria è stato considerato esigibile, non porta a

diversa conclusione il fatto che il ricorrente abbia manifestato il desiderio

di essere allontanato in un Paese dell'UE, segnatamente in Italia, luogo d'origine

di suo figlio.

Tanto meno giova al ricorrente il fatto che

egli abbia successivamente inoltrato una richiesta di asilo politico in

Svizzera. Del resto, non spetta a questo tribunale chinarsi su questo genere di

domande, non essendo competente in materia.

Infine, non permette di giungere a

conclusioni a lui più favorevoli il fatto che egli sia stato incarcerato a

Basilea in vista del suo allontanamento e che suo figlio non avrebbe potuto

rendergli regolarmente visita a seguito della lontananza del luogo di detenzione

amministrativa. In effetti, anche qualora si ritenesse che egli abbia una

relazione stretta ed intensamente vissuta con suo figlio C__________, questione

che può rimanere qui indecisa, il diritto al rispetto della vita privata e

familiare protetto dall'art. 8 CEDU invocato dall'insorgente riguardo alle sue

relazioni con il figlio non appare sia stato violato. Da una parte, perché un'ingerenza

nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU quando,

come nel caso di specie, è prevista dalla legge e costituisce una misura che,

in una società democratica, è necessaria - tra l'altro - per la sicurezza

nazionale e l'ordine pubblico. Dall'altra, perché non risulta che l'autorità

abbia impedito a C__________ di rendergli visita. Del resto, neanche l'insorgente

lo pretende (ricorso ad 6, pag. 8). Su questi aspetti nemmeno la Convenzione

sui diritti del fanciullo, sempre che sia applicabile nella presente fattispecie,

è stata violata.

5.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto e la decisione del

Giudice straordinario delle misure coercitive confermata in

quanto immune da violazioni del diritto e conforme al principio della

proporzionalità.

Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto.

6.

Considerato

che l'insorgente è già al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio con decreto 13 ottobre 2006 del Giudice straordinario delle misure coercitive,

egli non necessita di un'identica concessione in questa sede.

Date le circostanze, si prescinde quindi dal

prelievo di tassa e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista gli art. 13b, 13c e 13f LDDS; 31 e 32 LALMC; 8

CEDU; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro la

presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster