52.2006.347
Misure coercitive
17 novembre 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.347
Data decisione, Autorità:
17.11.2006, TRAM
Titolo:
Misure coercitive
COMPETENZA
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMIGLIARE
MISURE COERCITIVE
PROPORZIONALITÀ
art. 5 CEDU
art. 8 CEDU
art. 13b LDDS
art. 13c LDDS
art. 70 LOG
art. 18 cpv. 1 LPAMM
Incarto n.
52.2006.347
Lugano
17 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2006 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la decisione 12 ottobre 2006 (n. 19) del Giudice
straordinario delle misure coercitive che conferma la carcerazione in vista
di sfratto dell'insorgente emanata l'11 ottobre 2006 dalla Sezione dei permessi
e dell'immigrazione dal Dipartimento delle istituzioni;
viste le risposte:
- 27 ottobre 2006 del
Giudice straordinario delle misure coercitive,
- 27 ottobre 2006 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino algerino RI 1 (1978), alias __________, ha depositato il 14 gennaio
2002 una domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione 16 maggio 2002, confermata
su ricorso il 23 dicembre 2002 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia
di asilo (CRA), l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, ora della migrazione:
UFM) ha respinto la richiesta.
Allo stesso è stato ordinato di lasciare la
Svizzera, invano.
b) Durante la sua presenza sul territorio
elvetico, l'insorgente ha pure subìto diverse condanne penali, sospese
condizionalmente con un periodo di prova.
Con decreto d'accusa del 25 novembre 2002,
il Procuratore pubblico lo ha condannato a 45 giorni di detenzione e all'espulsione
dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni per ripetuto furto e
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico. Il 10 febbraio 2003 egli è
stato condannato a 15 giorni di detenzione per tentato furto e furto di poca
entità, mentre il 14 aprile 2003 gli sono stati inflitti 3 giorni di arresto,
ancora una volta per furto di poca entità. Con decreto d'accusa 25 aprile 2005
il Procuratore pubblico lo ha condannato a 15 giorni di detenzione e all'espulsione
dal territorio svizzero per 3 anni, questa volta per conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione, infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LStup.
Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 3 giugno 2005 l'UFM ha emanato nei confronti di RI 1 un divieto di
entrata di durata illimitata per motivi di ordine e sicurezza pubblici.
c) Il 20 settembre 2005 il Consolato
generale di Algeria in Svizzera si è dichiarato disposto a rilasciare un
documento in favore dell'interessato per il rimpatrio.
Il 27 aprile 2006 egli si è sottratto ancora
una volta all'ordine di partenza.
d) Il ricorrente ha un figlio, C__________,
nato il 4 novembre 2004 dall'unione con la cittadina italiana titolare di un
permesso di domicilio in Svizzera G__________ (1965), che egli ha riconosciuto
formalmente il 21 febbraio 2005.
Con decisione 8 maggio 2006, confermata su
ricorso il 22 agosto successivo dal Consiglio di Stato e crescita in giudicato,
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere un permesso di dimora a titolo di
ricongiungimento familiare.
e) Nel frattempo, il 14 giugno 2006, l'UFM
non era entrato nel merito della domanda di riesame dell'asilo che l'interessato
aveva presentato il 22 maggio precedente.
B. Considerato
che RI 1 continuava a sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile l'esecuzione,
con decisione 11 ottobre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la sua carcerazione per la durata di
tre mesi sulla base dell'art. 13b LDDS.
Dopo avere sentito il ricorrente, il 12
ottobre 2006 il Giudice straordinario delle misure coercitive ha confermato la
sua carcerazione, considerando il provvedimento conforme al principio della
proporzionalità.
C. Contro questa
pronunzia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando, in via cautelare, la sospensione della
decisione di allontanarlo verso l'Algeria, in via principale di essere
immediatamente scarcerato e, in via del tutto subordinata, di lasciare il
territorio elvetico entro 12 ore per recarsi in un paese dell'Unione Europea.
Il ricorrente contesta in limine la
competenza del Giudice straordinario delle misure coercitive. Rileva che tale
magistrato è ancora investito di tale funzione, nonostante fosse stato designato
per un periodo limitato.
Nel merito, contesta la decisione di
rinviarlo nel paese d'origine, ritenendola sproporzionata. Sostiene che prima
d'ora le autorità non hanno mai intrapreso nulla per allontanarlo e non hanno nemmeno
tenuto conto della sua situazione familiare. Afferma di non volere rientrare in
Algeria per motivi di incolumità, preferendo trasferirsi in Italia che è il
paese d'origine di suo figlio e della di lui madre. Alloggiando inoltre presso
G__________, sarebbe escluso il rischio che egli si dia alla fuga. Ritiene
pertanto di avere collaborato con le autorità elvetiche in ordine al suo
rinvio. Pone inoltre in evidenza di avere chiesto asilo politico alla Svizzera.
Ritiene poi che l'autorità abbia violato gli
art. 8 CEDU, 9 e 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo perché con la
sua carcerazione a Basilea, i contatti con suo figlio sono stati limitati a
causa della loro distanza.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Giudice straordinario delle misure coercitive senza
formulare osservazioni. Dal canto suo il Dipartimento delle istituzioni ritiene
il gravame ormai privo di oggetto, in quanto il ricorrente è stato allontanato
il 26 ottobre 2006 verso l'Algeria.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza di questa Corte è data in virtù degli art. 31 e 32 LALMC, giusta i
quali in materia di misure coercitive nei confronti di stranieri le decisioni
di carcerazione e di proroga della carcerazione confermate dal giudice sono impugnabili
davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
La legittimazione attiva dell'insorgente,
direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata, è certa (art.
43 PAmm). Difatti, nonostante sia stato allontanato il giorno successivo all'inoltro
del gravame, il ricorrente mantiene comunque un interesse attuale e concreto a
che la legittimità del provvedimento litigioso sia esaminata da un'autorità
giudiziaria. In effetti, qualora dovesse essere accertata l'illegalità della
decisione qui impugnata, il ricorrente potrebbe esigere un risarcimento per il
torto patito.
Pertanto, contrariamente a quanto assume il
Dipartimento delle istituzioni, l'impugnativa non è divenuta priva di oggetto.
Il ricorso, tempestivo (art. 31 LALMC e 46
cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il gravame può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario
richiamare dall'autorità di vigilanza dello stato civile l'incarto concernente il
ricorrente allo scopo di illustrare i suoi legami familiari in Ticino e di dimostrare
che egli non aveva intenzione di fuggire perché l'autorità conosceva il suo
luogo di residenza fino al momento della sua carcerazione. Tali atti non
apporterebbero infatti ulteriori elementi di rilievo per il giudizio che questo
tribunale è chiamato a rendere. Per lo stesso motivo non è necessario richiamare
nemmeno gli incarti presso la Polizia cantonale e l'UFM volti a dimostrare che nel
frattempo egli ha chiesto asilo politico.
Gli incarti presso il Dipartimento delle
istituzioni e il Giudice straordinario delle misure coercitive, in quanto
concernono la presente procedura ricorsuale, vengono invece richiamati
d'ufficio dal tribunale.
2. Con
sentenza 29 maggio 2006 questo tribunale ha stabilito che il GIAR – che giusta
Fatti
i combinati art. 4 e 5 LALMC era in Ticino il giudice al quale competeva tra
l'altro la conferma e la proroga della carcerazione in vista dello sfratto -
non poteva essere considerato quale autorità giudiziaria competente in materia
di misure coercitive giusta l'art. 13c LDDS, in quanto non adempiva i criteri
di imparzialità stabiliti dall'art. 5 n. 4 CEDU.
Al fine di colmare il vuoto di competenza
venutosi a creare in seguito a questo giudizio e in attesa di allestire un messaggio
tendente a modificare la LALMC per renderla consona ai principi della CEDU, il
14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha adottato, sulla base dell'art. 70 LOG a
quel momento in vigore, una risoluzione con la quale ha trasferito
provvisoriamente la funzione di Giudice delle misure coercitive al Pretore del
Distretto di Lugano sez. 1, autorità giudiziaria e giusdicente esente da attribuzioni
di natura penale e quindi garante della necessaria imparzialità ed indipendenza
di giudizio.
Il ricorrente contesta ora tale competenza, dolendosi
del fatto che, dopo quasi 5 mesi, non è ancora stata designata l'autorità chiamata
a svolgere la funzione di Giudice delle misure coercitive a titolo definitivo. A
torto. Come già chiarito in un precedente giudizio reso da questo tribunale, la
decisione del Governo di affidare ad interim questa carica a detto magistrato,
quale provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 70 LOG è immune da qualsiasi
violazione del diritto cantonale e federale (STA 9 agosto 2006 in re B., confermata
dal Tribunale federale con sentenza 2A.520/2006 dell'8 novembre 2006). È vero
che questa misura, adottata a suo tempo a titolo provvisorio, è ora in vigore
da circa 5 mesi; ciò è però dovuto unicamente al fatto che la sentenza 29
maggio 2006 con cui questo tribunale ha accertato l'incostituzionalità della
designazione del GIAR quale giudice dell'arresto ai sensi dell'art. 13c LDDS è stata
impugnata al Tribunale federale dall'UFM e pertanto fino a quando tale causa
non sarà definitivamente decisa, il Pretore del Distretto di Lugano sez. 1 dovrà
continuare a svolgere tale funzione. Su questo punto, il gravame si rivela pertanto
infondato.
3. 3.1. Giusta
l'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS, se è stata notificata una decisione di prima
istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo
scopo di garantire l'esecuzione, può, tra l'altro, se indizi concreti fanno
temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché
non si attiene all'obbligo di collaborare procurandosi i documenti di legittimazione
o affinché le autorità possano ottenerli. In questo senso, l'art. 13f lett.
c LDDS precisa che lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura
prevista dalla presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei
fatti determinanti per l’applicazione della stessa, in particolare procurando i
documenti di legittimazione o collaborando affinché le autorità possano ottenerli.
Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 4 LAsi indica che in caso di
decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare
all’ottenimento di documenti di viaggio validi.
L'art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS dispone
che la carcerazione può durare tre mesi al massimo. Va fatto subito il
necessario, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, per l’esecuzione
dell’espulsione o dell’allontanamento.
3.2. La legalità e l'adeguatezza della
carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria, al più tardi entro 96
ore dopo audizione in procedura orale (cfr. art. 13c cpv. 2 LDDS e 27 LALMC).
Giusta l'art. 13c cpv. 3 prima frase LDDS,
nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest’ultima,
l’autorità giudiziaria tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente
della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la
carcerazione dev’essere eseguita.
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, con decisione 16 maggio 2002, confermata su ricorso il 23
dicembre 2002 dalla CRA, l'allora UFR ha respinto la domanda d'asilo che il
ricorrente aveva depositato il 14 gennaio 2002 e ha pronunciato il suo allontanamento
dal territorio elvetico entro il 1° luglio 2002, termine in seguito prorogato fino
al 13 marzo 2003.
RI 1 non ha mai dato seguito a tale ordine,
continuando a soggiornare illegalmente nel nostro paese dove ha pure interessato,
Considerandi
a diverse riprese, le autorità giudiziarie penali ed è stato colpito da un
divieto di entrata attualmente in vigore.
Interrogato il 19 febbraio 2003, l'8 gennaio
e il 24 settembre 2004 dalla Polizia cantonale in merito alla sua presenza sul
territorio elvetico, il ricorrente ha dichiarato di non volere rientrare in
Algeria e di non avere fatto nulla, nonostante le sue promesse, per
procacciarsi i documenti di legittimazione. Il 27 aprile 2006 egli si è
nuovamente sottratto all'ordine di partenza e il 14 giugno 2006 l'UFM non è
entrato nel merito di una richiesta di riesame della sua domanda d'asilo
presentata il 22 maggio precedente.
Ancora l'11 ottobre 2006 egli ha ribadito di
non avere intenzione di lasciare il territorio elvetico e che per nessun motivo
intendeva rientrare in Algeria.
4.2
Per questi motivi, l'11 ottobre 2006 il
Dipartimento delle istituzioni ha deciso la carcerazione di RI 1 in vista del
suo allontanamento dal territorio elvetico giusta l'art. 13b cpv. 1 lett. c
LDDS. Tale decisione, confermata il giorno successivo dal Giudice straordinario
delle misure coercitive dopo aver proceduto all'audizione del ricorrente,
resiste alle critiche.
Come visto, il ricorrente si è sempre sottratto
al suo rientro in Algeria. Egli non si è mai attivato per ottenere i documenti
di legittimazione onde rendere possibile il suo rinvio verso il suo paese
d'origine. Nemmeno dopo che il 20 settembre 2005 il Consolato generale di
Algeria in Svizzera si era dichiarato disposto a rilasciare un documento in suo
favore, egli ha voluto lasciare il territorio elvetico.
Bisogna pertanto ritenere che l'insorgente,
se non fosse stato incarcerato, avrebbe persistito a sottrarsi allo sfratto nel
paese d'origine anche in futuro. Del resto, egli non nega tale evidenza; nemmeno
nella sua impugnativa dinnanzi al tribunale (ricorso ad 2, pag. 7). In siffatte
circostanze, il rischio che il ricorrente - che è peraltro privo di mezzi
finanziari propri - si sarebbe prima o poi dato alla macchia doveva essere
considerato alquanto elevato (DTF 122 II 49, consid. 2b).
Invano egli invoca ora la sua relazione con
il figlio C__________ (2004) e la di lei madre G__________ presso cui avrebbe
alloggiato prima di essere incarcerato per ritenere ingiustificata la sua detenzione
in vista del suo allontanamento. Infatti, con risoluzione 22 agosto 2006,
cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la
decisione 8 maggio 2006 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
negato il rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare.
Ritenuto inoltre che sia nell'ambito della
procedura d'asilo, sia in quella relativa al mancato rilascio di un permesso di
dimora il suo rientro in Algeria è stato considerato esigibile, non porta a
diversa conclusione il fatto che il ricorrente abbia manifestato il desiderio
di essere allontanato in un Paese dell'UE, segnatamente in Italia, luogo d'origine
di suo figlio.
Tanto meno giova al ricorrente il fatto che
egli abbia successivamente inoltrato una richiesta di asilo politico in
Svizzera. Del resto, non spetta a questo tribunale chinarsi su questo genere di
domande, non essendo competente in materia.
Infine, non permette di giungere a
conclusioni a lui più favorevoli il fatto che egli sia stato incarcerato a
Basilea in vista del suo allontanamento e che suo figlio non avrebbe potuto
rendergli regolarmente visita a seguito della lontananza del luogo di detenzione
amministrativa. In effetti, anche qualora si ritenesse che egli abbia una
relazione stretta ed intensamente vissuta con suo figlio C__________, questione
che può rimanere qui indecisa, il diritto al rispetto della vita privata e
familiare protetto dall'art. 8 CEDU invocato dall'insorgente riguardo alle sue
relazioni con il figlio non appare sia stato violato. Da una parte, perché un'ingerenza
nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU quando,
come nel caso di specie, è prevista dalla legge e costituisce una misura che,
in una società democratica, è necessaria - tra l'altro - per la sicurezza
nazionale e l'ordine pubblico. Dall'altra, perché non risulta che l'autorità
abbia impedito a C__________ di rendergli visita. Del resto, neanche l'insorgente
lo pretende (ricorso ad 6, pag. 8). Su questi aspetti nemmeno la Convenzione
sui diritti del fanciullo, sempre che sia applicabile nella presente fattispecie,
è stata violata.
5.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto e la decisione del
Giudice straordinario delle misure coercitive confermata in
quanto immune da violazioni del diritto e conforme al principio della
proporzionalità.
Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto.
6.
Considerato
che l'insorgente è già al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio con decreto 13 ottobre 2006 del Giudice straordinario delle misure coercitive,
egli non necessita di un'identica concessione in questa sede.
Date le circostanze, si prescinde quindi dal
prelievo di tassa e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista gli art. 13b, 13c e 13f LDDS; 31 e 32 LALMC; 8
CEDU; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster